Divisione Verde e Ambiente
Settore Ciclo dei Rifiuti, Inceneritore, Rapporti con l’AMIAT

n. ord. 149
2003 07893/112

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 OTTOBRE 2003
(proposta dalla G.C. 7 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO - A.M.I.A.T. S.P.A. - PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. APPROVAZIONE.

   Proposta del Vicesindaco Calgaro,
   di concerto con l'Assessore Peveraro.

   Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6 novembre 2000, approvava, ai sensi dell’art. 22 della Legge 142/90, l’affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale con l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A., approvandone il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre 2000 sino al 30 aprile 2003.

   La scelta di tale affidamento era determinata dall’esigenza di valorizzare costantemente la società nel territorio cittadino e dalla caratteristica del servizio di viabilità invernale quale attività di pubblico interesse connessa all’igiene del suolo, al fine di poter ottimizzare il servizio, potenziandone l’efficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi.

   L’AMIAT S.p.A., quale società di gestione del servizio pubblico concernente la gestione della viabilità invernale per la Città, ha offerto, nel corso dell’espletamento del suddetto servizio, celerità di intervento sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, garantendo così un efficace esercizio della viabilità nella stagione invernale.

   Pertanto si ritiene opportuno che l’AMIAT S.p.A. continui la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, approvando a tal fine il contratto di servizio per il periodo novembre 2003 - marzo 2006.

   Nel frattempo in materia di affidamento dei servizi pubblici locali è intervenuta la novità introdotta dall’art. 35 della Legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) che ha riformulato l’art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali ed introdotto l’art. 113 bis, operando una diversa disciplina di affidamento a seconda che il servizio pubblico locale abbia o meno rilevanza industriale.

   L’individuazione dei servizi pubblici aventi rilevanza industriale è demandata, ai sensi del comma 16 dell’art. 35 della legge finanziaria per il 2002, ad un apposito regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e tuttora non ancora emanato.

   In mancanza del regolamento volto a definire i servizi pubblici locali di rilevanza industriale e prendendo spunto dalle norme civilistiche contenute negli artt. 2082 e 2095 del Codice Civile, dai quali si evince che l’attività industriale è quella diretta alla produzione di beni e servizi si può concludere che tutti i servizi pubblici locali hanno rilevanza industriale in quanto il servizio pubblico locale è diretto, per sua stessa natura, alla produzione di beni e servizi.

   Tale conclusione, tuttavia, contrasterebbe con la distinzione disciplinata dalla normativa di riforma che distingue tra servizi aventi rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale, sulla base della quale si ritiene corretto ritenere che un servizio pubblico abbia rilevanza industriale tutte le volte che lo stesso comporti l’impegno di reti, impianti e altri beni patrimoniali strumentali all’esercizio del servizio la cui consistenza sia tale da poter impostare una separazione degli stessi dalla mera gestione del servizio.

   Non si ravvisa tale fattispecie nel caso del servizio di viabilità invernale dove non si configura la presenza di reti ed impianti e dove sono presenti alcuni beni strumentali per l’esercizio del servizio la cui consistenza è minima.

   Pertanto, si è ritenuto che l’affidamento del servizio di viabilità invernale possa correttamente rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè essere gestito mediante affidamento diretto a società di capitale partecipata dall’ente locale, regolando i rapporti tra quest’ultimo e la società mediante il contratto di servizio.

   Nel frattempo è stata introdotta con il D.Lgs. 269 del 2 ottobre 2003 la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 113) e non (art. 113 bis).

Si ritiene che il servizio di viabilità invernale rientri nella fattispecie normata del nuovo art. 113, comma 5, n. 3).

   In considerazione di ciò è stata predisposta una bozza di contratto di servizio per la gestione del servizio di viabilità invernale, nell’ambito del quale oltre a prevedere specifici obblighi a carico delle parti, si è ritenuto opportuno e necessario disciplinare anche gli aspetti relativi ai beni strumentali per l’esercizio del servizio pubblico concessi in uso gratuito all’AMIAT S.p.A., così come previsto dall’art. 5 del contratto di servizio stesso.

   L’organizzazione del servizio è prevista in un apposito Piano dei Servizi allegato al Contratto di servizio per la gestione del servizio di Viabilità Invernale.

   A tal proposito si dispone sin da ora che, in relazione all’insorgere di particolari esigenze, la Civica Amministrazione, concordandone le modalità con AMIAT S.p.A., potrà rivedere, con provvedimento della Giunta Comunale, il Piano dei Servizi, allegato al Contratto di servizio, nonché i relativi oneri economici, se dovuti.

   Pertanto, si ritiene opportuno e necessario approvare il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. n. 1), da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché i relativi allegati "Piano dei Servizi" (all. 1.1) e l’Elenco dei prezzi unitari (all. 1.2).

   L'AMIAT S.p.A. nell'espletamento del servizio affidato, ed in particolar modo per l'attività di spalamento della neve, in armonia con la legislazione vigente in materia, valuterà prioritariamente avvalersi di cittadini disoccupati di Torino.

   Infine si precisa che, vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 aprile 2003 (mecc. 2003 02410/002), che stabilisce tra l'altro il parere preventivo dell'Agenzia per i Servizi pubblici locali sui provvedimenti deliberativi inerenti i servizi pubblici locali, è stato richiesto parere alla stessa Agenzia.

   In data 17 ottobre 2003, l'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, nell'esercizio delle sue potestà statutarie e sulla base degli indirizzi e delle specificazioni impartite dalla predetta delibera del Consiglio Comunale, ha reso il parere preventivo in merito alla delibera in oggetto, che si allega alla stessa per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.            ).

   Non si reputano accoglibili le ulteriori proposte inserite nel parere reso dall’Agenzia per i servizi pubblici locali, per i seguenti motivi:

1)   Punto 10.1 relativamente all’inserimento di parametri e clausole specifiche:

2)   Punto 12.1 Subaffidamento e modalità:

3)   Punto 20.1 Penalità:

4)   Punto 8 Corrispettivo del servizio:

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica
favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. 1 - n. ), da stipulare con AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 - Torino - P.IVA 0730915001 nonché il relativo allegato "Piano dei Servizi" (all. 1.1 - n. ) e l’Elenco dei prezzi unitari (all. 1.2 - n. );

2)   di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa preventivati in Euro 3.136.415,34 IVA compresa, derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione ed il perfezionamento dell’affidamento;

3)   di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società AMIAT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all’esecutività della determinazione di cui al punto precedente;

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

CONTRATTO TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA’ AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA’ INVERNALE.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data …….. prot. n. …. e ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. n. 98 11035/03), e in esecuzione della deliberazione…………….,

e

l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per Azioni - (nel seguito denominata AMIAT S.p.A.), con sede in Torino, via Germagnano n. 50, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 07309150014 (REA n. 810032), corrispondente al codice fiscale, in questo atto rappresentata dal dott. Ivan Strozzi, nato a Reggio Emilia il 15 giugno 1946, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ……, verbale n. …...

premesso che:

-    con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 2000 mecc. n. 2000 03331/064 il Comune di Torino provvedeva ad approvare la trasformazione dell’Azienda speciale AMIAT nella società per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", ai sensi dell’art. 17 (commi 51 - 57) della legge 15 maggio 1997 n. 127;

-    con il medesimo provvedimento si approvava lo statuto della predetta società per azioni, il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, il servizio della rimozione della neve;

-    il Consiglio Comunale con deliberazione mecc. n. 2000 08807/33 del 23 ottobre 2000 approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l’AMIAT S.p.A. in data 21 febbraio 2002;

-    in vista della scadenza il Consiglio Comunale con deliberazione n. ……. ha approvato lo schema di contratto per affidare all’AMIAT S.p.A. il servizio di viabilità invernale, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del suddetto;

-    infine, con determinazione dirigenziale n. …………. è stato affidato all’AMIAT S.p.A. il servizio sopra indicato e assunti i relativi impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo  1  -  Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo  2  -  Oggetto

2.1)   La Città affida all'AMIAT S.p.A. la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino ovvero sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo. Dall’affidamento sono esclusi gli interventi relativi al verde pubblico e ai cimiteri cittadini.

L’affidamento comporta da parte dell’AMIAT S.p.A. l’esecuzione delle seguenti attività:
-   gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvigionamento;
-   insalamento preventivo;
-   insalamento di abbattimento;
-   sgombero neve "grande viabilità";
-   sgombero neve "media e piccola viabilità",
secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato (all. n. 1.1) allo schema del presente contratto, che contiene anche l’elenco dei prezzi unitari (all. n. 1.2).

2.2)    A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma 2.1, l’AMIAT S.p.A. esegue, su incarico del Comune, specifici interventi di insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio di cui all’allegato 1.1.

2.3)    Oltre a quanto sopra stabilito, l’AMIAT S.p.A. si impegna ad effettuare ulteriori interventi di insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento al servizio previsto all’art. 3.2.

2.4)    Su segnalazioni delle Circoscrizioni, allorquando vengano richiesti interventi relativi a punti sensibili, l'AMIAT S.p.A. potrà valutare la scaletta degli interventi in funzione della loro priorità.

Articolo  3  -  Durata

3.1)    Il presente contratto decorre dal 1° Novembre 2003 sino al 31 Marzo 2006.

3.2)    Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1° Novembre al 31 marzo.

3.3)    Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento e il corrispettivo economico.

Articolo  4  -  Rinnovo

4.1)    Al termine del periodo di validità triennale, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.

Articolo  5  -  Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso

5.1)    La Città, per l’espletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT S.p.A. in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:

1.  Immobili:  A) sito in Torino via Traves
                     B) sito in Torino via Villa Glori

2.  Impianti:   A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori
                     B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves

3.  Mobili:     A) nr.  16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale
                     B) nr.  2 Autocarri Mercedes Unimog
                     C) nr.  113 lame spartineve anteriori per autocarro
                     D) nr.  77 lame spartineve posteriori per trattore
                     E) nr.  6 spandisale posteriore per trattore
                     F) nr.  2 veicoli 4x4 modello Bucher_Guyer
                     G) nr.  2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588
                     H) materiali vari ed accessori.

Detti beni, ad eccezione dei beni mobili sub F) e sub G) sono meglio individuati nelle planimetrie e negli altri allegati della deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2002-03543/033 del 9 luglio 2002 sopra citata. Si omette di allegare gli elaborati di cui sopra in quanto le parti dichiarano di ben conoscerli in ogni loro aspetto.

5.2)    L'AMIAT S.p.A. prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra. La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

5.3)    L'AMIAT S.p.A., allo scadere del termine indicato all’art. 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. La restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT S.p.A., qualora l'amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.

5.4)    Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.

5.5)    Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione opere di abbellimento e/o di restauro, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società AMIAT S.p.A., sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.

5.6)    Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso degli immobili. Sono altresì a carico dell'AMIAT S.p.A. le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT S.p.A., per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.

5.7)    L'AMIAT S.p.A. dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio e eventi atmosferici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT S.p.A. terrà il Comune indenne da ogni danno che possa derivare a terzi a causa dell'utilizzo dei beni concessi in uso gratuito.

5.8)    Il Comune, qualora abbia la necessità di visionare i locali dati in concessione all'AMIAT S.p.A. per accertamenti e sopralluoghi nell'interesse dell'amministrazione, potrà accedervi solo se tali operazioni non saranno in contrasto con la regolare e funzionale esecuzione del servizio di Viabilità Invernale.

Articolo  6  -  Obblighi del gestore

6.1)    L'AMIAT S.p.A. garantisce l’esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.

6.2)    L’AMIAT S.p.A. mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.

6.3)    A tal fine l’AMIAT S.p.A. deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune.

6.4)    In caso di appalto l’AMIAT S.p.A. inserisce nei capitolati l’obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.

6.5)    L'AMIAT S.p.A. opera con la più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati.

6.6)    L’AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne deve trasmettere settimanalmente un report al Settore Tecnico competente.

6.7)    AMIAT S.p.A., a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all’intervento le informazioni relative allo stesso al Settore tecnico competente.

Articolo  7  -  Obblighi del Comune

7.1)    Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.

AMIAT S.p.A. potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.

In tali casi, l'indennità di reperibilità sarà a carico di AMIAT S.p.A..

7.2)    Il Comune si impegna ad individuare, di concerto con l’AMIAT S.p.A., le aree per l’accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.

7.3)    Ai fini di un’attiva collaborazione il Comune costituisce entro il 1o novembre, di comune accordo con AMIAT S.p.A., un comitato operativo - gestionale con compiti di confronto delle modalità operative del servizio.

7.4)    Il Comune comunica entro 15 giorni dall’inizio del servizio all’AMIAT S.p.A. i nominativi dei componenti della Commissione di Vigilanza e controllo di cui al successivo art. 19.

Articolo  8  -  Corrispettivo del servizio

8.1)    Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato da AMIAT entro il mese di settembre di ogni anno sulla base dei prezzi unitari definiti nell’allegato 1.2 al presente contratto.

Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione in relazione agli eventi atmosferici e qualora intervengano significativi aumenti dei costi affrontati da AMIAT per lo svolgimento del servizio debitamente documentati.

Il budget per la stagione 2003/2004 è fissato in Euro 2.613.679,45 oltre IVA e comprende

8.2)    Al termine di ogni stagione, AMIAT S.p.A. presenterà il conto consuntivo dell’attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante al fine di accertare l’onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.

Articolo  9  -  Scadenze per il pagamento del corrispettivo

9.1)    Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
-   emissione da parte di AMIAT S.p.A. di due fatture in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
-   emissione da parte di AMIAT S.p.A. a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.

9.2)    Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse.

Articolo  10  -  Carta dei Servizi

10.1)    AMIAT S.p.A. predispone la carta dei servizi oggetto del presente affidamento conformemente alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente all’art. 11 del D.Lgs. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici". La carta dei servizi dovrà essere approvata entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

10.2)    La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi da AMIAT S.p.A..

10.3)    AMIAT S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Articolo  11  -  Continuità del Servizio

11.1)    L’erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l’interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

11.2)    L'AMIAT S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l’interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

11.3)    Restano a carico dell’AMIAT S.p.A. i costi derivanti dall’interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all’interruzione e/o alla sospensione del servizio.

11.4)    Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l’AMIAT S.p.A. deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui l’AMIAT S.p.A. si impegna a tenere conto.

11.5)    L’AMIAT S.p.A. non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

11.6)    L’interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

Articolo  12  -  Subaffidamento e modalità

12.1) L'AMIAT S.p.A. potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT S.p.A. dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà, agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e di sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del Contratto.

Articolo  13  -  Relazione tecnico-finanziaria

13.1)    AMIAT S.p.A. deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria.

13.2)    La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a Mezzi utilizzati, Personale, Immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le Modalità svolgimento servizio ordinario e le modalità svolgimento servizio straordinario.

Articolo  14  -  Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

14.1)    Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con AMIAT S.p.A. nell’ambito del comitato operativo - gestionale di cui all’art. 7.3).

Articolo  15  -  Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

15.1)    D’accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.

Articolo  16  -  Modalità di revisione del contratto

16.1)    Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato a AMIAT S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

16.2)    Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell’affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest’ultimo.

Articolo  17  -  Obbligo di applicazione dei ccnl nazionali

17.1)    Nei confronti dei propri dipendenti AMIAT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo  18  -  Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

18.1)    AMIAT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

Articolo  19  -  Controllo e Vigilanza

19.1)    Al fine di garantire il controllo da parte del Comune AMIAT S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.

19.2)    È istituita una commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei Settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sulla qualità del servizio erogato nonché sul rispetto da parte di AMIAT S.p.A. degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.

19.3)    La commissione di controllo, tra l’altro, esamina la documentazione fornita da AMIAT S.p.A. già richiamata all’art. 6.6 ed applica le penali di cui al successivo art. 20.

Articolo  20  -  Penalità

20.1)    Si definiscono qui di seguito come interventi l’insalamento preventivo, l’insalamento di abbattimento e lo sgombero neve. L’intervento è considerato "mancato" quando non si è effettuato almeno su un terzo dei percorsi definiti nell’allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.

L’intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettano la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell’allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.

La Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 19 provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:
mancato insalamento preventivo: Euro 50,00 (un eventuale ritardo dell’insalamento preventivo superiore all’ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
mancato insalamento di abbattimento: Euro 50,00;
mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 50,00;
ritardo nell’effettuare l’insalamento preventivo : Euro 30,00;
ritardo nell’effettuare l’insalamento di abbattimento: Euro 30,00;
ritardo nell’effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 30,00.

20.2)    L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall’accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

20.3)    L’AMIAT S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

20.4)    Il giorno 30 di ogni mese da novembre ad aprile le parti, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT al fine di pervenire all'applicazione delle penali del caso nella misura sopra stabilita. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

20.5)    L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per mille del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

Articolo  21  -  Revoca dell’affidamento del servizio

21.1)    L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

Articolo  22  -  Risoluzione del Contratto

22.1)    Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 21, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

22.2)    La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l’inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

22.3)    La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 22.2).

22.4)    Qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 22.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell’inadempimento e sempreché il Comune parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo  23  -  Applicazione delle norme del c.c. per quanto non previsto

23.1)    Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all’applicazione delle norme del codice civile.

Articolo  24  -  Controversie

24.1)    Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo  25  -  Spese contrattuali e di registrazione

25.1)    Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT S.p.A..