Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Sportello per le Imprese

n. ord. 147
2003 07803/068

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE 2003
(proposta dalla G.C. 2 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO CE 1260/99 OBIETTIVO 2 AREE A DECLINO INDUSTRIALE DOCUP 2000/2006 - ASSE 3, MISURA 3.2. "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALE EFFETTUATI DA SOGGETTI PUBBLICI": RECUPERO AREA EX VITALI. CONVENZIONE CON LA S.IN.AT.EC. SPA. APPROVAZIONE.

Proposta degli Assessori Dealessandri, Viano, Tessore e
Bonino a nome dell’Assessore Peveraro.

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2002 (mecc. 2002 05492/068), la Città ha presentato alla Regione Piemonte il progetto relativo al "recupero di parte dell’area "ex Vitali"" al fine di beneficiare di un contributo finanziario previsto dai Fondi strutturali Europei (periodo 2000 – 2006) per le aree a declino industriale di cui al Regolamento CE 1260/99.
Tale area, ubicata nella zona nord-ovest di Torino, delimitata a nord da via Verolengo, ad est da via Orvieto, a sud da corso Mortara e ad ovest da via Borgaro, è inserita nelle zone Obiettivo 2 del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 2000-2006 ed ha una superficie pari a 250.000 mq.
L’intervento si inserisce nelle misure a "regia regionale", (asse 3, misura 3.2 "Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici") finalizzate al recupero di aree e siti degradati dismessi da destinare all’insediamento di attività economiche produttive (industriali, artigiane, turistiche, di servizio).
A tal fine la Città ha presentato, nella sua dichiarata qualità di soggetto beneficiario del contributo, un apposito progetto di intervento individuando, quale soggetto attuatore dello stesso, la Società Insediamenti Attività Economiche (S.IN.AT.EC. S.p.A.), avente sede in Torino, Galleria San Federico 54, C.F. n. 06341610019. Tale società, costituita dall’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.A. e dalle principali associazioni di categoria dell’artigianato e delle PMI, si caratterizza quale struttura specializzata di supporto tecnico, organizzativo e finanziario nella realizzazione ed attuazione di progetti complessi di riqualificazione immobiliare e persegue, quale propria finalità istitutiva, la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi nella Provincia di Torino.
La possibilità di avvalersi di un soggetto attuatore "terzo" è peraltro espressamente prevista dalla stessa misura 3.2 del DOCUP 2000-2006, laddove si riconosce che i beneficiari possano realizzare gli interventi mediante una convenzione con società di intervento.
A questo riguardo la S.IN.AT.EC. S.p.A., che ha già collaborato con la Città di Torino in altri importanti progetti di recupero urbano per finalità produttive e di servizio, si è assunta la responsabilità dell’intervento di recupero dell’area ex Vitali (deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2002), assumendo a proprio carico le garanzie finanziarie da fornire in relazione allo stesso.
Il Comune di Torino, nell’ambito del PRIU Spina 3, in cui è compresa l'area "ex Vitali" oggetto del presente provvedimento, è proprietario di aree della superficie complessiva di mq. 165.119, cui corrispondono mq. 82.840 di SLP, di cui mq. 28.119 sono collocati nel comprensorio Vitali. Tali diritti edificatori di proprietà della Città hanno destinazione urbanistica EuroTorino, che comprende, tra le diverse destinazioni, attività produttive e innovative e centri di ricerca.
Il programma di riqualificazione urbana prevede per l’intero comprensorio Vitali che circa i 2/3 della superficie siano destinati ad attività di servizi e parco, e che la restante parte sia destinata ad edilizia residenziale, produttiva (artigianale) e commerciale. Allo stato attuale l’area è occupata da fabbricati e capannoni industriali (alcuni a struttura in acciaio, altri in cemento armato) dismessi. La società CimiMontubi S.p.A., proprietaria di una parte della superficie fondiaria, ha già in corso l’esecuzione delle opere funzionali al recupero ambientale delle parti destinate a nuove edificazioni, consistenti nelle attività di messa in sicurezza e/o di bonifica e di demolizione delle strutture esistenti. Pertanto, l'area oggetto dell'intervento risulta ad oggi bonificata e demolita. Esiste però uno scavo che la società CimiMontubi S.p.A. si è impegnata a ricoprire; qualora ciò non avvenisse, la Città si farà carico di provvedervi anche attraverso la società d'intervento S.IN.AT.EC., rivalendosi successivamente sulla società CimiMontubi stessa.
Nell'ambito del P.RI.U, area ex Vitali, come già detto, è prevista una capacità edificatoria per attività economico-produttive pari a 28.119 mq. di SLP di proprietà della Città di Torino con una previsione di intervento che vede la realizzazione, in un primo momento, di 15.161 mq. di SLP e, in una seconda fase, della restante SLP pari a mq. 12.958.
Ciò premesso la Città intende promuovere l’intervento di recupero a fini produttivi dei propri diritti edificatori.
Poiché la scadenza del bando regionale sulla misura 3.2 era stata fissata per il 12 luglio 2002, la Città di Torino aveva inviato entro tale data alla Regione Piemonte la candidatura per il finanziamento, corredata, tra l’altro, di copia del progetto definitivo. Al fine di poter rispettare la suddetta scadenza, la Società Insediamenti Attività Economiche (S.IN.AT.EC) aveva infatti predisposto un progetto di recupero che era stato sottoposto agli uffici comunali competenti, alle associazioni di categoria ed agli altri soggetti rappresentati nel Comitato di Pilotaggio per le politiche di sviluppo industriale. Nel corso della riunione del Comitato, svoltasi il 4 luglio 2002, l’intervento aveva ricevuto una valutazione positiva da parte di tutti i soggetti in esso rappresentati.
Con determinazione n. 224 del 19 dicembre 2002, assunta dal responsabile della Direzione Regionale Industria, veniva ammesso al finanziamento il progetto di intervento proposto dalla Città alla Regione Piemonte per una somma pari ad Euro 7.792.364,84. Con successiva lettera della Direzione Industria della Regione Piemonte n. 295/16 del 9 gennaio 2003 veniva inoltre segnalato che l’inizio dei lavori ("da certificare tramite invio di dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o dal responsabile del procedimento, attestante l’avvenuto inizio dell’opera ovvero appalto espletato e consegna lavori in conformità con le normative vigenti") dovrà necessariamente avvenire entro il 15 ottobre 2003; veniva peraltro evidenziato in tale nota che detto termine costituisce data-limite imposta dalla Commissione Europea per l’erogazione della quota di performance.
Poiché l’intervento sull’area ex Vitali si compone di due distinte fasi, si evidenzia che sia la richiesta di finanziamento proposta alla Regione Piemonte sia il progetto esecutivo, realizzato d'intesa con la Città, in funzione anche delle modifiche apportate al P.R.I.U., riguardano solo il primo lotto funzionale di recupero e precisamente la parte dell’area prospiciente via Orvieto, per un totale di circa 15.161 mq. di diritti edificatori comunali. Il secondo lotto a completamento dell’intervento, per la restante quota di diritti edificatori, verrà viceversa definito e realizzato successivamente. Porzione di tale area risulta tuttora, non essendosi ancora formalizzata la convenzione urbanistica ed i conseguenti atti di cessione/permuta di aree, di proprietà della Società Immobiliare Europea avente causa dalla CimiMomtubi S.p.A.. Per consentire l'effettuazione dell'intervento entro il termine sopra citato, la Società Immobiliare Europea ha rilasciato autorizzazione all'utilizzo delle aree da parte della Città e del soggetto attuatore per l'intervento in oggetto.
L’intervento in oggetto è quindi riferito all'attuazione della prima fase e prevede la realizzazione di due blocchi di edifici, a pianta rettangolare, che danno origine ad una corte centrale coperta da una struttura in acciaio con lastre di policarbonato trasparente ed aperta sulle testate da due blocchi di edifici. Entrambi i blocchi si sviluppano su quattro livelli funzionali fuori terra risolvendo la differenza di quota dettata dalla configurazione di Via Orvieto con differenti altezze dei locali del piano terreno dei fabbricati; i piani di calpestio dei livelli funzionali superiori sono invece posizionati sulla stessa quota. Il progetto prevede un livello interrato limitato al blocco nord e solo parzialmente sotto quello sud, destinato ad autorimessa interrata (per circa 100 posti auto) e a locali tecnici. L’accesso all’autorimessa avviene attraverso due rampe circolari posizionate sul lato ovest del complesso, in posizione baricentrica. L’architettura del complesso è fortemente caratterizzata da una immagine unificata dei fronti lunghi: un rivestimento di elementi trasparenti con testate in vetro. I due edifici sono destinati anche ad ospitare attività artigianali-produttive nei primi due piani, accessibili con automezzi, nonché attività di servizio alle PMI al terzo e quarto piano, serviti con ascensori e montacarichi. La tipologia di base prevede unità immobiliari di circa 450 metri quadrati ciascuno, con possibilità di abbinamento e/o frazionamenti.
Il progetto prevede altresì la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione connesse funzionalmente all’intervento, oltre la costruzione di una nuova viabilità ad ovest del complesso immobiliare, che formerà con via Orvieto un anello perimetrale di accesso sia agli edifici artigianali-produttivi che al nuovo complesso residenziale.
Come sopra accennato, in merito al progetto esecutivo ed alla congruità economica generale dei costi in esso previsti, con nota prot. 2427 del 1° ottobre 2003 è stato espresso parere positivo dalla Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere, settore Tecnico Ristrutturazioni e Nuovi Edifici Municipali. Inoltre, con nota prot. 32443-x-9-14 del 29 settembre 2003 la Divisione Ambiente e Mobilità, settore Urbanizzazioni, si è espressa positivamente per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto esecutivo.
E’ stato pertanto definito lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la Città e la S.IN.AT.EC., corredato di un quadro di previsione economico-finanziario di massima da cui si evincono le modalità di finanziamento dell’iniziativa e le opere di urbanizzazione necessarie. Nella convenzione, è pertanto, precisato che:
- l’intervento proposto per il finanziamento comunitario riguarda l’area definita "Area 1" su cui atterrano i diritti edificatori comunali pari a 15.161 mq. di SLP;
- al termine dell’intervento gli immobili verranno venduti o locati ai prezzi concordati con la Città;
- il rischio di impresa connesso alla realizzazione dell’intervento è interamente a carico della Società S.IN.AT.EC. S.p.A., avente sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 – C.F. 06341610019;
- i benefici attesi per la Città, oltre alla valorizzazione patrimoniale dei propri diritti edificatori, sono in generale:
- il recupero di un’ampia porzione di territorio all’interno della Spina;
- la creazione di un’offerta di spazi destinati prevalentemente alle attività economiche previste nell’ambito della destinazione EuroTorino.
In relazione, infine, alle modalità di attuazione dell’intervento, quali specificamente definite nella convenzione allegata (all. 1), non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale (fatta salva la previsione di introitare il contributo comunitario, previsto pari a Euro 7.792.364,84 e successivamente all’incasso, di versare lo stesso importo a S.IN.AT.EC S.p.A.) mentre si dovranno predisporre successivi provvedimenti atti a definire appositi stanziamenti in entrata per la riscossione del corrispettivo dei diritti edificatori (pari ad Euro 3.380.903,00, così come indicato nella citata convenzione), nonché atti ad effettuare la regolarizzazione contabile degli oneri di urbanizzazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che la S.IN.AT.EC. S.p.A., avente sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 – C.F. 06341610019, è stata individuata con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2002 (mecc. 2002 05492/068) quale soggetto attuatore dell’intervento di recupero di una parte dell’Area ex Vitali (come definita e descritta nella planimetria così come allegata alla convenzione) e che detta Società, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione datata 3 luglio 2002, si è assunta la responsabilità di tale intervento nonché, a proprio carico, le garanzie finanziarie da fornire in relazione allo stesso;
2) di approvare lo schema di convenzione (all. 1 - n.                          ), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi tra la Città di Torino e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A.;
3) di autorizzare la Società, o comunque il soggetto avente diritto, a richiedere ogni necessaria autorizzazione, comunque denominata, per la realizzazione dell’intervento;
4) di autorizzare l’Ufficiale Rogante ad apportare le modifiche di carattere puramente formale che si ritenessero necessarie alla sottoscrizione della convenzione;
5) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla redazione e registrazione della convenzione sono a carico della Società di Intervento, richiamato ogni beneficio di legge;
6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli accertamenti e gli impegni derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.