Servizio Centrale Risorse Finanziari
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n.ord. 132
2003 07027/024
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO FISSO CONTRATTI CON
LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 99.380.351,72.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Visto il Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni recante 'Nuove
norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui
della Cassa depositi e prestiti".
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in
data 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione alla Cassa Depositi
e Prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti
locali".
Considerata la possibilità concessa dal Ministro dell'economia
e delle finanze agli enti locali di rinegoziare i mutui in concessione
aventi debito residuo superiore a Euro 100.000,00 e durata residua
superiore a 10 anni.
Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato con
nota del 10 luglio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
16 luglio 2003 la possibilità per lAmministrazione
di rinegoziare una parte dei mutui contratti a tasso fisso.
Rilevato che tale proposta dà la possibilità agli
Enti Locali di ridurre la spesa corrente annuale per ammortamento
dei mutui, prolungando la scadenza dellammortamento e riducendo
il tasso di interesse applicato dal 6,5% al 5,5% condizionato
da un cap. al 5,50.
Considerato che occorre aderire alla suddetta proposta entro il
termine, perentorio, del 30 settembre 2003, si ritiene opportuno
avvalersi della suddetta proposta al fine di godere dal dicembre
2003 del relativo beneficio economico.
Preso atto dei contenuti della nota prot. n. 00113903 del 10 luglio
2003 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato le
condizioni alle quali è possibile avvalersi della facoltà
di cui citato Decreto e l'elenco dei mutui rinegoziabili.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di rinegoziare, per la parte di cui è debitore, il
residuo debito al 1° luglio 2003 dei mutui di cui all'allegato
elenco (all. 1/bis - n. ),
che costituisce parte integrante della presente deliberazione,
alle condizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze in data 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione
alla Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione dei mutui
concessi agli enti locali", comunicate dalla Cassa Depositi
e Prestiti con la nota di cui in premessa;
2) salvo quanto previsto al punto 3), di impegnarsi a rimborsare,
per la parte dì cui è debitore, il residuo debito
di ciascun mutuo in rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive
del capitale e dell'interesse, come rideterminate nell'allegato
elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione,
e comunque nel rispetto delle condizioni di cui al citato Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2003;
3) di vincolarsi irrevocabilmente e di impegnarsi al rispetto
di quanto disposto all'articolo 2, comma 3 del Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze in data 20 giugno 2003, ai sensi
del quale per i semestri successivi a quello in cui il tasso EURIBOR
a sei mesi - calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR
a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico
del Decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, nei giorni del mese che precede
di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento
- superi il tasso fisso rinegoziato, i tassi fissi nominali annui
indicati nell'allegato elenco sono sostituiti dal medesimo tasso
EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base;
4) di vincolarsi irrevocabilmente e di impegnarsi al rispetto
delle condizioni fissate dal Decreto del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 e
dai successivi decreti tempo per tempo vigenti;
5) di prendere atto e accettare che, in caso di estinzione anticipata,
l'indennizzo è determinato utilizzando la metodologia prevista
per i mutui a tasso fisso ed è aumentato del valore dell'opzione
cap, valore che è determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti
secondo la formula di Black e Scholes, indicata anche dalla Banca
d'Italia per la valutazione delle opzioni e pubblicato sul sito
internet della Cassa Depositi e Prestiti o reso noto con altre
adeguate forme di pubblicità;
6) di rilasciare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la presente delibera per tutta la durata di rimborso
del residuo capitale, delegazione di pagamento pro solvendo a
valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;
7) di emettere appositi atti di delega, non soggetti ad accettazione,
distinti per gli importi delle rate semestrali e i periodi indicati
nell'allegato elenco di cui al precedente punto 2), sul tesoriere,
il quale è obbligato a versare alla Cassa Depositi e Prestiti
gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente
ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici
vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile,
considerando che con la delegazione suddetta non si supera il
limite del 25% ai sensi dellart. 203 della Legge 267/2000;
8) di prendere atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla
base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i
pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato;
9) di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria,
di far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti
dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti
la ragione sociale del nuovo tesoriere;
10) di iscrivere le rate di cui l'Ente è debitore nella
parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato
nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo
i presupposti di impignorabilità delle somme destinate
al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 1 lett.b),
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
11) di impegnarsi a non utilizzare le risorse che si rendono disponibili
per effetto della presente rinegoziazione per dare copertura finanziaria
a nuovi impegni di spesa di parte corrente;
12) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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DEBITO RESIDUO 1 luglio 2003 |
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Periodo di Ammortamento |
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totale |
99.380.351,72 |
3.534.196,88 |