Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 158
2003 07020/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 16 settembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 10 BIS DELLE NUEA DI P.R.G. - AREA IN ZONA URBANA RESIDENZIALE MISTA DI TIPO M1 STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO N. 201/40 - APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     L’area interessata dal provvedimento in oggetto è destinata dal P.R.G. a zona urbana consolidata residenziale mista di tipo M1 (artt. 8 e 12 NUEA P.R.G.), classificata di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 con indice di edificabilità pari a 1 mq. SLP/mq. SF. Le norme di P.R.G. consentono l’intervento di nuovo impianto, come definito dall’art. 4 lettera i) comma 46 delle NUEA.

     Il lotto in oggetto misura complessivamente mq. 5.554. L’intervento di nuova edificazione prevede un utilizzo di mq. 4.614 di SLP calcolati sulla superficie fondiaria reale con destinazione totalmente residenziale.

     L'art. 6, comma 10 bis, delle NUEA di P.R.G., così come modificato dalla Variante n. 37 al P.R.G., prevede che, negli interventi di nuovo impianto eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P., il 10% della S.L.P. residenziale sia destinata ad edilizia convenzionata.

     I proponenti, su richiesta della Città, hanno offerto, in alternativa al reperimento all’interno dell’ambito di intervento, due alloggi siti in Via Valprato angolo Via Cigna al I piano di un fabbricato in corso di costruzione compreso nel Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) "Spina 4". L’inizio dei lavori è datato marzo 2003 mentre la fine degli stessi è prevista per il mese di marzo 2005 (concessione n. 20/cc/2002).

     La proposta è stata accettata dall’Amministrazione in considerazione della sua migliore ubicazione sul territorio cittadino. Si evidenzia inoltre che la quota di SLP da convenzionare risulta essere pari a mq. 160,41 superiore a quella dovuta pari a mq. 62.

     Si rende, pertanto, necessario predisporre apposito schema di convenzione da approvarsi con il presente provvedimento prima del rilascio della concessione edilizia.

     Il progetto è stato presentato in data 30 dicembre 2002 presso il Settore competente per il rilascio di Concessione Edilizia, ed è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 17 aprile 2003, ha espresso parere favorevole.

     Per le modalità di attuazione dell’intervento relativo alla Concessione Convenzionata sopra descritta si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento (all. 1).

     L’art. 6 comma 5 delle NUEA stabilisce inoltre, che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e i servizi, debbano essere cedute gratuitamente dai soggetti attuatori alla Civica Amministrazione le aree necessarie alle realizzazioni suddette, nella misura stabilita all’art. 21 della L.U.R..

     In alternativa alla cessione gratuita, per gli interventi di nuovo impianto in zone consolidate residenziali miste, in caso di dimostrata impossibilità di idoneo reperimento di aree a servizi nella località dell’intervento, il comma 9 del succitato art. 6 delle NUEA consente il ricorso alla monetizzazione.

     Con deliberazione del 13 agosto 1998 (mecc. 9807070/09) la Giunta Comunale ha approvato nuovi criteri per la determinazione dei valori delle aree oggetto di monetizzazione. Tali valori devono essere determinati, di volta in volta e caso per caso, col supporto di perizie asseverate da parte di professionisti abilitati, predisposte a cura e spesa dei proponenti.

     Con pareri espressi in data 9 febbraio 2001 e 3 marzo 2003 il Settore Trasformazioni Convenzionate, in conformità alle indicazioni di cui all’art. 6 commi 8 e 9 delle NUEA di P.R.G., ha ritenuto ammissibile il ricorso alla monetizzazione in quanto, secondo anche quanto espresso dalla Commissione Edilizia, l’area proposta in cessione non appariva idonea a soddisfare il requisito essenziale di fruibilità pubblica incondizionata.

     Con perizia asseverata in data 16 maggio 2003 del Geom. Piero Grosso iscritto all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia ed all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, si è, pertanto, determinato il valore delle aree da monetizzare (pari a mq. 3.392,25) in Euro 392.585,09, ritenuto congruo dall’ufficio tecnico competente.

     I proponenti, inoltre, cedono a titolo gratuito al Comune di Torino una quota parte di superficie catastale, di complessivi mq. 145, esterna alla superficie fondiaria ubicata lungo Strada Antica di Grugliasco n. 201/40 per la realizzazione del marciapiede pubblico a totale cura e spesa dei proponenti stessi.

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Vista la Legge 56/77 e s.m.i.;

     Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica ;
favorevole sulla regolarità contabile;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di:

1)     approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 10 bis delle NUEA lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );

2)     rinviare l’attuazione della presente deliberazione alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e i Sig.ri: Grisa Carla nata ad Avigliana il 18 agosto 1926 e residente a Torino in C.so Mediterraneo 98 C.F. GRSCRL26M58A518V e Fassino Piero Franco nato ad Avigliana il 7 ottobre 1949 e residente a Torino in C.so Mediterraneo 98, C.F. FSSPFR49R07A518I, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino, di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

3)     di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE CONVENZIONATA EDILIZIA RESIDENZIALE IN TORINO,
STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO N. 201/40

SCHEMA DI CONVENZIONE
ai sensi dell’art. 6 punti 9 e 10bis delle N.U.E.A. di P.R.G.C.

Il                       duemilatrè    (   -    - 2003)

In Torino, in una sala al piano nobile del Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1

                                          Avanti a me dottor ………… …………

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti e col mio consenso a mente di legge,

                                          Sono personalmente comparsi i signori:

Il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di

ed in rappresentanza del COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,

con i poteri in forza di provvedimento del Sindaco …………………ed in esecuzione della determinazione n. ……….in data ………………….., quale determinazione allego al presente atto sotto la lettera "  " omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

                                                    = in seguito per brevità denominato "Comune"

=

= GRISA Carla, nata ad Avigliana il 18 agosto 1926, residente in Torino, Corso Mediterraneo n. 98, casalinga;

la quale dichiara di essere vedova e di avere il seguente numero di codice fiscale GRS CRL 26M58 A518V;

= FASSINO Dott. Piero Franco, nato ad Avigliana il 7 ottobre 1949, domiciliato a Torino, Corso Mediterraneo n. 98,

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e di avere il seguente numero di codice fiscale FSS PFR 49R07 A518I;

                                          = parte proponente =

della cui identità personale io notaio sono certo, i quali

PREMESSO

A)     che la parte proponente è proprietaria dell’area totale edificabile, sita in Torino, Strada Antica di Grugliasco n. 201/40-42, della superficie catastale di mq. 5.806 (cinquemilaottocentosei), con entrostanti fabbricati in parte da demolire, distinta nella mappa del Nuovo Catasto Urbano al foglio 1295, numero 71sub provvisori a) b) c) d), la cui superficie fondiaria rilevata è pari a mq. 5.554;

B)     che il lotto di cui al precedente punto A) è definito dal P.R.G. vigente Area M1 in Zona Urbana Residenziale Mista con indice di edificabilità (i.f) pari a 1mq/mq., che genera, in caso di attuazione di intervento edificatorio, una S.L.P. pari a mq. 5554 (cinquemilacinquecentocinquantaquattro) (All. C);

C)     che il lotto interessato dalla presente concessione convenzionata misura mq. 4.614 e genera una SLP pari a mq. 4.614;

D)     che i proponenti cedono un’area esterna alla superficie fondiaria per la realizzazione del marciapiede pubblico di complessivi mq. 145;

E)     che il P.R.G.C. prevede per aree libere o edificate la cui dimensione consenta una edificabilità superiore a 4.000 mq di S.L.P., la cessione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e le aree per i servizi nella misura stabilita dall’art. 21 della L.U.R., secondo quanto indicato al comma 5 dell'art. 6 delle N.U.E.A. di P.R.G.;

F)     che l’art. 6, al comma 9 delle N.U.E.A. prevede in alternativa alla cessione gratuita di aree per servizi, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nella località di intervento, la monetizzazione delle stesse;

G)     che è stata pertanto allegata alla bozza di convenzione, a cure e spese del Proponente, secondo quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale del 13 agosto 1998 (mecc. 9807070/09), dichiarazione asseverata a firma del Geom. Piero Grosso con studio in Torino, Via Beaumont 19, iscritto all’Albo dei geometri di Torino e Provincia, codice fiscale GRS PRI 58A23 L219O, partita I.V.A. n. 0681620017, che stabilisce il valore di monetizzazione delle aree da cedere per servizi, calcolato sulla base della SLP del progetto allegato alla richiesta di rilascio di Concessione Edilizia pari a mq. 4.614, in Euro 392.585,09 (trecentonovantaduemilaecinquecentoottantacinque,09) ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico comunale;

H)     che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/009), esecutiva in data 8 aprile 2002 è stata approvata la variante parziale n. 37 al P.R.G. relativa alla "Modifica delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G.", ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

I)     che il P.R.G. vigente in capo all’art. 6 delle N.U.E.A. così come modificato dalla variante n. 37 al P.R.G. prevede l’impegno da parte del Proponente a cedere alla Città un numero di alloggi corrispondente al 10% del totale della S.L.P. realizzabile, eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P. complessiva, verso il prezzo di acquisto determinato ai sensi dell’art. 13 Legge 136/1999, comunque nel limite del prezzo di acquisto determinato ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 ovvero, in alternativa, a concedere in locazione una quantità di S.L.P. corrispondente al 10% del totale della S.L.P. realizzabile, eccedenti i 4000 mq. di S.L.P. complessiva;

J)     che la capacità edificatoria del lotto, valutata sulla base all’indice fondiario di PRGC e alla superficie fondiaria rilevata risulta essere di mq. 5.554 (cinquemilacinquecentocinquantaquattro) di S.L.P. totale a destinazione residenziale e che, secondo quanto previsto dall’art. 6 delle N.U.E.A. di P.R.G., la S.L.P. residenziale di riferimento su cui determinare il 10% da cedere ad Edilizia convenzionata, è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla differenza tra 4000 mq e la S.L.P. non residenziale totale prevista e che quindi la S.L.P. oggetto del presente contratto, risulta essere di mq. 160,41 (centosessantavirgolaquarantuno);

K)     che l’art. 13 comma 2 lettera D) del Regolamento COSAP, approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998, disciplina l’occupazione delle aree pubbliche da parte dei proponenti necessaria per la realizzazione di servizi o strutture destinate a diventare di proprietà della Città, stabilendone l’esenzione dall’applicazione del canone;

L)     che la concessione edilizia verrà rilasciata dopo la stipula della presente convenzione;

M)     che in data ………….. è stato presentato atto d’obbligo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 del Codice Civile, atto rogito notaio ………….. registrato a …………… .. il ……….… … al numero ………………;

N)     che in data …………. è stata costituita a favore della Città una fideiussione a garanzia della puntuale stipula della presente convenzione di Euro ……………. pari al 3% del valore della monetizzazione delle aree a servizi;

O)     che la bozza della presente convenzione è stata approvata formalmente dal Comune di Torino, con delibera del C.C. n. ………………...... del …………....., esecutiva in data .……………….…….. (n. mecc. .…………………...........) sopra allegata al presente atto sotto la lettera "A";

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti, in proprio e nel nome e di chi sopra,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Generalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2
Immobili di proprietà del Proponente oggetto della presente Convenzione

Il Proponente è proprietario dei terreni indicati al punto a) delle premesse.

ARTICOLO 3
Cessione al Comune di Torino

Il proponente con il presente atto cede a titolo gratuito al Comune di Torino, che si riserva di accettare, la quota parte di superficie catastale, esterna alla superficie fondiaria ubicata lungo Strada Antica di Grugliasco n. 201/40 per la realizzazione del marciapiede pubblico di complessivi mq. 145 (Foglio 1295 n. 71 sub provvisorio b) il tutto come rappresentato nella planimetria che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A).

Le aree vengono cedute a nuda terra e spianate a filo marciapiedi.

Il proponente realizzerà il marciapiede pubblico a proprie cure e spese, secondo le modalità adottate dalla Città di Torino.

Le aree vengono cedute a corpo, franche e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantite da evizioni e molestie nel possesso.

ARTICOLO 4
Collaudo opere realizzate a cura e spese del proponente

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel Settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente. L’onere relativo alla Direzione lavori è a carico del Proponente.

Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l’Ispettorato Tecnico.

Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (DPR 21/1999 n. 554).

Ai sensi dell’art. 28 della Legge 109/1994, così come successivamente modificato ed integrato il collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d’opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento ai tipo dei lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti.

Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione sarà a carico dei proponenti.

Il collaudo tecnico delle opere dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l’Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori, nel caso siano rilevate inadempienze od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti ed all’Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, semprechè il Comune non sollevi obiezione in merito nei 15 giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo definitivo, all’ultimazione dei lavori, il Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento del collaudatore.

Il Certificato di collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Sino all’approvazione del collaudo definitivo restano a carico del proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.

Ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità relativi agli interventi edilizi, l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.

ARTICOLO 5
Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree cedute

Il Comune si obbliga a consentire l’utilizzazione temporanea gratuita, da parte del Proponente soggetto attuatore, delle aree cedute, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai relativi cantieri e fino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori.

Il proponente soggetto attuatore solleva la Città di Torino da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall’uso delle aree cedute.

ARTICOLO 6
Cessione di S.L.P. ad Edilizia Convenzionata

Con riferimento ai punti I) e J) delle premesse, sulla base di quanto citato all’art. 6 punto 10 bis delle N.U.E.A. di P.R.G., così come modificato dalla Variante 37, il Proponente si impegna per sé, suoi successori o/e aventi causa, a destinare una S.L.P. di mq. 160,41 (centosessantavirgolaquarantuno) ad Edilizia Convenzionata, la cui acquisizione da parte della Città di Torino avverrà secondo le modalità e i tempi di una delle opzioni descritte nei seguenti artt. 7 e 8.

ARTICOLO 7
Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale all’esterno dell’intervento edificatorio previsto in Concessione

Il proponente si impegna per sé, suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere alla Città due alloggi in costruzione siti in Via Valprato angolo Via Cigna al I piano di un fabbricato in corso di costruzione compreso nel Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) "Spina 4". L’inizio dei lavori è datato marzo 2003 mentre la fine degli stessi è prevista per il periodo marzo 2005, come da concessione n. 20/cc/2002.

A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi degli artt. 1351 e 1472 c.c., che obbliga il proponente privato alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza, su richiesta di una delle due parti.

Con comunicazione scritta da parte del proponente, la Città sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla richiesta in tal senso.

Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Per consentire la trascrizione a cura e spese del proponente del presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli artt. 2645 e 2826 c.c., si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale saranno realizzate le unità immobiliari, oggetto del futuro acquisto, sono i seguenti: foglio 1127 particelle n. 319 - 332 - 333.

La SLP della porzione di edificio oggetto d’acquisto è pari a mq. 160,41 sita al I piano e individuata in numero due alloggi contrassegnati con le sigle Q1 e Q2 come da planimetria allegata. (All. B).

In sede di stipulazione del contratto definitivo la superficie e la quota oggetto di cessione potrebbe variare entro i limiti di tolleranza di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.

Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata.

ARTICOLO 8
Locazione di unità immobiliari ad uso residenziale all’esterno dell’intervento edificatorio previsto in Concessione

Qualora la Città non esercitasse il diritto all'acquisto nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 7, il Proponente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità dell'art. 6, comma 10 bis delle NUEA del P.R.G., assume l'impegno, per sé, e suoi aventi causa, di dare in locazione un numero di alloggi corrispondente alle S.L.P. prevista dall’articolo 6, all'interno o all’esterno dell'intervento, che potrebbe variare, entro i limiti di 1/20 di tolleranza, rispetto alla S.L.P. suddetta, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
-     Essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica;
-     Non essere posti oltre il piano terzo (quarto fuori terra), se l’edificio è privo di ascensore;
-     Essere in normale stato di manutenzione.

La messa a disposizione in locazione delle previste unità abitative sarà effettuata dal Proponente con lettera raccomandata alla Città di Torino (Settore Convenzioni e Contratti).

Per quanto concerne il canone di locazione e tutti gli altri elementi del rapporto di locazione, si rimanda alla disciplina della deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 (mecc. 96023888/12) e sue successive modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo sarà sanzionato con una penale che verrà versata a favore della Città, pari a 3 (tre) mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in violazione ai patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell’inottemperanza.

ARTICOLO 9
Monetizzazione delle aree a servizi

In sede di stipulazione della presente Convenzione il Proponente corrisponderà al Comune di Torino, in unica soluzione, l’importo di Euro 392.585,09 (trecentonovantaduemilecinquecentoottantacinque,09) (pari a mq. 3.392,25) quale valore della monetizzazione in luogo della cessione di aree per servizi.

L’ammontare della somma da versare per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.), sarà determinato dall’Ufficio Tecnico competente in base alle tabelle vigenti e corrisposto secondo le modalità e i tempi previsti all’atto del rilascio della Concessione Edilizia.

ARTICOLO 10
Trasferimento degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, sono assunti dal Proponente per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora il Proponente proceda all’alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, dovrà fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla Convenzione stessa.

In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, il Proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 11
Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.

ARTICOLO 12
Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
-     Allegato A – Planimetria con individuazione area di proprietà;
-     Allegato B - Planimetria con indicazione degli alloggi da destinare ad Edilizia Convenzionata, scala 1:100;
-     Allegato C – Planimetria generale di progetto, scala 1:5000.

ARTICOLO 13
Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle Leggi Regionali e Statali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241. T.U. 267/2000, D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e loro successive modifiche, ed ogni altra norma vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

- - - -

La planimetria "Allegato B - Pianta piano rialzato (stralcio d’angolo) - scala 1:100 - Alloggi TC e TD oggetto di convenzionamento" è sostituita con: "Allegato B - Pianta piano primo - Alloggi Q1 e Q2 oggetto di convenzionamento" (all. 2 - n.                    ).