Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 140
2003 06836/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 9 settembre 2003)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PALESTRA "CENTRO EUROPA" SITA IN VIA RUBINO N. 76 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE SPORTIDEA-CALEIDOS. RINNOVO.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 10 marzo 1997 (mecc. 9701237/10), esecutiva dal 4 aprile 1997, il Consiglio Comunale assegnava all'Associazione Sportiva Culturale "Sportidea-Caleidos" la gestione della palestra "Centro Europa" sita in Torino Via Rubino n. 76 (n. pratica patrim. 10001, n. ord. 91), per anni cinque, con un canone annuale di Euro 309,87 ponendo interamente a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria; erano a carico del gestore, in ragione del 15%, le utenze riferite a tutta la struttura relative al riscaldamento, acqua potabile ed energia elettrica.

   L'impianto sportivo suindicato, di mq. 720 circa comprende n. 2 palestre per attività ginnica, o per lo svolgimento di attività rivolte all'apprendimento delle discipline orientali e della danza, n. 2 spogliatoi, servizi igienici e docce.

   In data 28 dicembre 2001 la suddetta Associazione chiedeva il rinnovo della convenzione in oggetto in scadenza il 18 maggio 2002 ed in data 17 dicembre 2002, con deliberazione (mecc. 2002 011303/085), esecutiva dall'11 gennaio 2003, la Circoscrizione n. 2 ha approvato la proposta di rinnovo della convenzione, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), proponendo un canone annuo di Euro 400,00 ed una durata di anni cinque, ponendo interamente a carico del gestore le spese relative al telefono, alla tassa raccolta rifiuti, alla pulizia dell’immobile ed alla conduzione dell’impianto termico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre gli oneri di conduzione relativi alla fornitura di energia elettrica, al riscaldamento e acqua saranno a carico del gestore in ragione del 15%.

   Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 2, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni e tenuto conto che il gestore ha regolarmente ottemperato ai suoi obblighi, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, al rinnovo della convenzione dell’impianto in oggetto, per anni cinque e ad un canone annuale di Euro 3.000,00 I.V.A. compresa, all'Associazione Sportiva e Culturale "Sportidea-Caleidos", con sede in Torino – via Dandolo 40/A – C.F. 80104460011, rappresentata dal Presidente sig. Sergio CELESTINI nato a Milano il 1° aprile 1960 e residente a Torino in corso Tazzoli n. 158 (C.F. CLS SRG 60D01 F205B) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

   Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto dell'impianto in analogia ad altri impianti similari, nonché dello stato di manutenzione, conservazione dello stesso e della collocazione territoriale.

   Le utenze saranno ripartite tra la Città ed il soggetto convenzionato come di seguito indicato:
-   a carico gestore: interamente le spese relative alla conduzione dell'impianto termico, alla tassa raccolta rifiuti e al telefono; in ragione del 15% le spese relative al riscaldamento, all’acqua e all’energia elettrica;
-   a carico Città: in ragione dell’85% le spese relative al riscaldamento, all’acqua e all’energia elettrica.

   Si dà atto inoltre che la convenzione oggetto della presente deliberazione non produce spese per l'impiego di personale comunale.

   Le spese a carico della Città di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 12 della convenzione allegata.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale la palestra di proprietà comunale "Centro Europa" , sita in via Rubino n. 76, all’Associazione Sportiva e Culturale "Sportidea-Caleidos" con sede in via Dandolo n. 40/A – CF. 80104460011, rappresentata dal Presidente sig. Sergio CELESTINI nato a Milano il 1° aprile 1960 e residente a Torino in corso Tazzoli n. 158 (C.F. CLS SRG 60D01 F205B) come risulta da idonea documentazione, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l’Associazione Sportiva e Culturale "Sportidea-Caleidos", alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 3.000,00 IVA inclusa, da pagarsi in tre rate anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione n. 2. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari, in materia di concessioni di impianti sportivi.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 12 della convenzione allegata.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.