Divisione Servizi Culturali
Settore Affari Generali e Manifestazioni

     n. ord.174
2003 06741/001

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 DICEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 2 settembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI.

Proposta del Sindaco Chiamparino.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 1995, esecutiva dal 24 marzo 1995, è stato approvato il Regolamento del Registro delle Associazioni ai sensi dell’art. 11, comma 3 dello Statuto al fine di agevolare i rapporti di comunicazione tra l’Amministrazione e le libere forme associative.
Tenuto conto che in ottemperanza allo Statuto che prevede la tenuta e l’aggiornamento di un "Registro delle Associazioni", è stato istituito "l’Ufficio Registro delle Associazioni" che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
Riscontrato che dal momento dell’istituzione dell’apposito registro le associazioni iscritte sono più di milleduecento e che lo stesso si è rivelato un utile mezzo di comunicazione con l’Amministrazione e di interesse per la collettività, per rendere detto albo un aggiornato strumento informativo, valorizzandone i contenuti specialmente in considerazione della valenza di pubblico interesse, al fine di depurarlo dalle annotazioni relative ad enti non più operativi , è emersa la necessità di un adeguamento del testo del vigente Regolamento: in particolare gli artt.5 comma 1, 7 e 8 (all. 1 - n. ).
Per le ragioni suesposte si rende necessario procedere ad una integrazione come segue:
Art. 5: "Annualmente, l’Amministrazione richiede a tutte le associazioni iscritte una relazione sull’attività svolta, ai fini dell’aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l’ufficio proporrà la cancellazione dall’Albo.
Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Art. 7: "Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell’avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.
Art. 8: L’ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e l’aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
Ai sensi del Regolamento del Decentramento art. 43 comma 1 e art. 44, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i pareri dei Consiglii di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (all. 2-8 - nn. ).
Hanno espresso parere favorevole condizionato le Circoscrizioni 3 - 4 - 5 (all. 9-11 - nn. ), osservazioni che vengono accolte e che saranno oggetto di successivi adempimenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamando le argomentazioni esposte in premessa:
di approvare le seguenti modifiche degli artt. 5 comma 1, 7 e 8 per il "Registro delle Associazioni".
Art. 5: "Annualmente, l’Amministrazione richiede a tutte le associazioni iscritte una relazione sull’attività svolta, ai fini dell’aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l’ufficio proporrà la cancellazione dall’Albo.
Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Art. 7: "Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell’avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.
Art. 8: L’ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e l’aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 1 - Finalità

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 dello Statuto, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.
6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

1. La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 21 dello Statuto della Città.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 8 - Segreteria

1. l'Ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.