Divisione Economia e Sviluppo
Settore Relazioni Internazionali

        n. ord.151
2003 06690/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 OTTOBRE 2003

(proposta dalla G.C. 26 agosto 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA "LA CITTA' DI TORINO" - "L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
sentiti gli Assessori Tessore, Peveraro, Viano e Tricarico.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000 assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC.
Tra le infrastrutture funzionali all’evento olimpico, la Legge n. 285/2000 include un Villaggio Olimpico. La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la possibilità di realizzare il Villaggio Olimpico e Media nell’area degli ex Mercati Generali di proprietà della Città, in parte occupata da alcuni edifici degli ex Mercati Generali vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
L'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso del TOROC, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione per la realizzazione dei Villaggi Olimpico e Media.
La Città con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2002 (mecc. 2002 04966/059), esecutiva dal 16 luglio 2002, ha preso atto del documento preliminare alla progettazione, ex DPR 554/99 e s.m.i. art. 15.5, del succitato concorso internazionale di progettazione.
Il progetto risultato vincitore del Concorso prevedeva la realizzazione dell'intervento in 8 distinti lotti così identificati: lotto I - Villaggio Media; lotto II - Ristrutturazione area Storica Centrale; lotto III - Villaggio Atleti; lotto IV - Villaggio Atleti; lotto V - Villaggio Atleti; lotto VI - Passerella; lotto VII - Opere di urbanizzazione; lotto VIII - Parcheggio piazza Galimberti.
La Città ha preso atto dell'esito del concorso con delibera della Giunta Comunale (mecc. 2002 11617/059) in data 10 dicembre 2002, esecutiva dal 29 dicembre 2002.
Successivamente l'Agenzia ha comunicato di voler anticipare gli scavi di sbancamento dell'intera area dei Villaggi facendone oggetto di un nuovo e specifico lotto (lotto IX).
L'Agenzia, con nota in data 24 febbraio 2003, ha comunicato alla Città e al TOROC di aver sottoscritto con il raggruppamento vincitore del concorso di progettazione contratto per le prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza ed ha segnalato la necessità di conoscere la scelta di non dare esecuzione, in tutto o in parte, alle opere previste dal progetto preliminare, rispettivamente ai lotti I e VIII, entro l’8 marzo 2003, ai lotti dal II al VII, entro il 31 marzo 2003.
In relazione a quanto sopra la Città, di comune intesa con il TOROC, ha deciso con deliberazione (mecc. 2003 01631/059) in data 7 marzo 2003, di localizzare il Villaggio Media (lotto I) in altro idoneo sito, individuato sempre nell'ambito del piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici invernali predisposto dal TOROC ed approvato dal Consiglio Comunale della Città, nonché di stralciare il parcheggio di piazza Galimberti (lotto VIII) e parte dell'area Storica Centrale (lotto II) dagli interventi previsti nel progetto risultato vincitore del Concorso.
L’Agenzia ha comunque provveduto a dar corso alla progettazione completa del succitato lotto II, tralasciando invece la progettazione dei lotti I e VIII.
Il Comitato di Regia di cui all’art. 1 della Legge n. 285/2000 nella seduta del 12 maggio 2003 ha deliberato, su proposta del TOROC, lo spostamento del Villaggio Media MOI dall’area ex MOI all’area Spina 3.
Con deliberazione (mecc. 2003 03497/072) in data 9 giugno 2003 il Consiglio Comunale prendendo atto di quanto deliberato dal Comitato di Regia del 12 maggio 2003 ha approvato la ricollocazione del Villaggio Media MOI nell’area Spina 3.
Il TOROC in data 11 luglio 2003, ha proposto al Comitato di Regia l'aggiornamento del Piano degli Interventi e il Comitato di Regia ha approvato il nuovo stralcio nella seduta del 14 luglio 2003.
La progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI sono finanziate sia con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000 sia con risorse proprie della Città.
Nell'ambito della progettazione e realizzazione sono stati compresi, per i soli lotti III, IV e V, anche gli interventi di conversione da uso olimpico a uso residenziale.
Va rilevato peraltro come la previsione della convenzione in oggetto che attribuisce la piena disponibilità post olimpica in capo all'Amministrazione Comunale dell'intero insediamento, consente altresì di dare piena attuazione all'indirizzo assunto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 circa la destinazione di almeno il 40% delle quantità realizzate nei villaggi olimpici dell'ex MOI e di Spina 3 alla residenza sociale.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria dell’area e delle infrastrutture ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione del Villaggio Olimpico (lotti II, III, IV, V, VI, VII).
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:
- L’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge n. 285/2000, con la convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare il Villaggio Olimpico, così come identificato (lotti II, III, IV, V, VI, VII), nel rispetto delle prescrizioni del Piano dell’intervento;
- il Villaggio, una volta realizzato dall'Agenzia, sarà utilizzato dal TOROC per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione un Comitato tecnico composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso con proprie decisioni;
- l’Agenzia provvede alla progettazione così come segue:
- Lotto II - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto III - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto IV - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto V - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto VI - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto VII - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto IX - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione.
- l’Agenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. I progetti definitivi e/o esecutivi dei singoli lotti, una volta approvati dall’Agenzia, sono trasmessi alla Città per la relativa approvazione, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento;
- la Città provvede all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla realizzazione del Villaggio, sempreché ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti. L'adozione dei provvedimenti urbanistici potrà avvenire anche tramite la Conferenza di Servizi definitiva di cui all'articolo 9 della Legge n. 285/2000;
- la Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall’Agenzia e dal TOROC l’accessibilità all’immobile per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione;
- l’Agenzia provvede alla realizzazione del Villaggio mediante contratti di appalto di sola esecuzione (lotti II, VI, VII e IX) e contratti di appalto integrato (lotti III, IV e V);
- l’Agenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dell’andamento delle opere;
- la Città si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del TOROC, prima dell’avvio delle procedure di scelta del soggetto che provvederà alla realizzazione delle opere di scavo, specifica concessione d’uso dell'immobile;
- la concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso all’Agenzia fino al 30 gennaio 2006 e al TOROC da tale termine sino alla scadenza della concessione medesima;
- la concessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia del Villaggio e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest’ultima;
- la Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato;
- il TOROC potrà svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori;
- le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge, a seguito di esame favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare da parte del TOROC e da parte della Città;
- la realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano dell’intervento, entro e non oltre il 30 settembre 2005;
- la Città e il TOROC potranno introdurre modifiche alle concessioni d’uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall’esecuzione delle opere;
- durante il periodo di concessione al TOROC, la Città e l’Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia del Villaggio Olimpico MOI;
- il Villaggio sarà di esclusiva proprietà della Città. Al termine della concessione d’uso sopracitata, le garanzie di cui all’art. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città;
- per la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI l’aggiornamento del 15° stralcio del Piano degli Interventi prevede lo stanziamento complessivo di Euro 137.550.000,00 di cui Euro 102.550.000,00 con fondi della Legge 285/2000 ed Euro 35.000.000,00 con fondi della Città. In conseguenza delle attività di progettazione, il costo complessivo dell’intervento risultante dalla somma degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto (così come già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 - mecc. 2003 05579/059 esecutiva dal 3 agosto 2003) ammonta a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui finanziamento – calcolato proporzionalmente agli importi definiti nell’aggiornamento dello stralcio - risulta così definitivamente ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000;
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla Città (stazione appaltante) dopo il 30 giugno 2006, i fondi di cui sopra a carico della Città devono intendersi così ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per l’intervento olimpico per i sopracitati lotti;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare all’Agenzia per i lavori del III lotto
- Euro 11.441.937,85 da versare all’Agenzia per i lavori del IV lotto
- Euro 10.917.120,62 da versare all’Agenzia per i lavori del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione;
- la convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi, alle varianti ed alle eventuali modifiche che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), tra la Città, in qualità di proprietaria dell’area in cui sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù alle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
risorse finanziarie (art. 6);
2) di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione della concessione d’uso in favore dell’Agenzia e del TOROC dell’area su cui verrà realizzato il Villaggio Olimpico;
3) di dare atto che per la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI l’aggiornamento del 15° stralcio del Piano degli Interventi prevede lo stanziamento complessivo di Euro 137.550.000,00 di cui Euro 102.550.000,00 con fondi della Legge 285/2000 ed Euro 35.000.000,00 con fondi della Città. In conseguenza delle attività di progettazione, il costo complessivo dell’intervento risultante dalla somma degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto ammonta a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui finanziamento – calcolato proporzionalmente agli importi definiti nell’aggiornamento dello stralcio - risulta così definitivamente ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla Città (stazione appaltante) dopo il 30 giugno 2006, i fondi di cui sopra a carico della Città devono intendersi così ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per l’intervento olimpico per i sopracitati lotti;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare all’Agenzia per i lavori del III lotto
- Euro 11.441.937,85 da versare all’Agenzia per i lavori del IV lotto
- Euro 10.917.120,62 da versare all’Agenzia per i lavori del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto.


CONVENZIONE

tra

- il COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo______________________ legale rappresentante pro-tempore;

- il COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;

- l'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Galleria San Federico 16 in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore;
tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"

premesso

i. che il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (di seguito "Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici (di seguito "Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
ii. che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285, così come modificata e integrata dalla Legge 30 marzo 2003 n. 48 (di seguito "Legge n. 285/2000"), detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei Giochi Olimpici ed ha istituito "l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici" (di seguito "Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;
iii. che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l'Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
iv. che tra le infrastrutture olimpiche la Legge n. 285/2000 include i villaggi olimpici e i villaggi media quali strutture destinate ad ospitare gli atleti, gli accompagnatori e gli operatori dei media;
v. che con deliberazione 23 luglio 2001 mecc. 200105883/01, il Consiglio comunale della Città di Torino (di seguito la "Città") ha approvato, con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici predisposto dal Toroc;
vi. che con nota prot. 134 del 5 febbraio 2002 il Toroc ha trasmesso all'Agenzia il 15° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla Legge n. 285/2000 relativo alla realizzazione di un Villaggio Olimpico e di un Villaggio Media (di seguito rispettivamente "Villaggio Olimpico MOI" e "Villaggio Media MOI") nell'area denominata "ex Mercati Generali" e meglio identificata nella successiva premessa (viii);
vii. che, con riguardo alla localizzazione dei Villaggi Olimpico MOI e Media MOI, quanto contenuto
nel 15° stralcio del Piano corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio comunale della Città;
viii. che nel suddetto Piano il Villaggio Olimpico MOI e il Villaggio Media MOI sono localizzati su un'area identificata nell'ex Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di proprietà della Città delimitata ad ovest dalla via Giordano Bruno, a nord dalla proprietà dogane, ad est da via Zino Zini ed a sud da via Bossoli, censita al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 422 particella 114 e Foglio 442 particelle 4 e 7, in parte ancora occupata da alcuni edifici degli ex Mercati Generali vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;
ix. che l'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso del Toroc, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione (di seguito "Concorso") per la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI e Villaggio Media MOI;
x. che al termine del Concorso è risultato primo classificato il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti: Arch. Benedetto CAMERANA Italia (Mandatario); AIA architects - Francia; Studio DEROSSI Associati - Italia; Hugh DUTTON Associati - Inghilterra; FABER Maunsell Ltd - Inghilterra; Studio INARCO - Italia; Arch. Angela MACCIANTI - Italia; Ing. Carlo PEREGO DI CREMNAGO - Italia; Arch. Agostino POLITI - Italia; Ing. Massimo RAPETTI (PRODIM) - Italia; Arch. Giorgio ROSENTAL - Italia; Studio STREIDLE und Partner - Germania;
xi. che il progetto risultato vincitore del Concorso prevede la realizzazione dell'intervento in 8 (otto) distinti lotti così identificati: lotto I - Villaggio Media; lotto II - Ristrutturazione area Storica Centrale (edifici ex Mercati Generali); lotto III - Villaggio Atleti; lotto IV - Villaggio Atleti; lotto V - Villaggio Atleti; lotto VI - Passerella; lotto VII Opere di urbanizzazione; lotto VIII Parcheggio piazza Galimberti;
xii. che la Città ha preso atto dell'esito del concorso ed ha approvato le linee guida per lo sviluppo del progetto con delibera della Giunta Comunale mecc. 11617/59 in data l0 dicembre 2002 poi modificata, per quanto riguarda le linee guida del lotto IV, con la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 01105/59 in data 18 febbraio 2003;
xiii. che con nota ______ l'Agenzia ha comunicato di voler anticipare gli scavi di sbancamento dell'intera area dei Villaggi facendone oggetto di un nuovo e specifico lotto (lotto IX);
xiv. che l'Agenzia, con nota in data 24 febbraio 2003, ha comunicato alla Città e al Toroc di aver sottoscritto con il raggruppamento di cui alla precedente premessa (x) contratto per le prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza ed ha segnalato la necessità di conoscere la scelta di non dare esecuzione, in tutto o in parte, alle opere previste dal progetto preliminare, rispettivamente ai lotti I e VIII, entro l'8 marzo 2003, ai lotti dal II al VII, entro il 31 marzo 2003;
xv. che in relazione a quanto riportato al precedente punto ed alla futura prospettiva dell'area in argomento, la Città, d'intesa con il Toroc, ha successivamente deciso, con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 01631 in data 7 marzo 2003, di non procedere agli interventi e, di conseguenza, alla progettazione del Villaggio Media MOI (lotto I), del lotto VIII (Parcheggio Piazza Galimberti) e di parte (Arcate Nord) dell'area Storica Centrale di cui al lotto II;
xvi. che l'Agenzia ha comunque provveduto a dar corso alla progettazione dell’intero lotto II del Villaggio Media MOI;
xvii. che il Comitato di Regia di cui all'art. 1 della Legge n. 285/2000 (in seguito "Comitato di Regia"), nella seduta del 12 maggio 2003 ha deliberato, su proposta del Toroc a seguito di richiesta della Città, lo spostamento del Villaggio Media MOI dall'area ex M.O.I. all'area Spina 3;
xviii. che con deliberazione n. mecc. 2003 03497/072 in data 9 giugno 2003 il Consiglio Comunale della Città, prendendo atto di quanto deliberato dal Comitato di Regia nella seduta del 12 maggio 2003, ha approvato la ricollocazione del Villaggio Media MOI nell'area Spina 3;
xix. che, in conseguenza delle decisioni di cui alle precedenti premesse (xvii) e (xviii), il Toroc, con nota prot. 03/3329 in data 11 luglio 2003, ha proposto al Comitato di Regia l'aggiornamento del Piano degli Interventi e il Comitato di Regia ha approvato il nuovo stralcio nella seduta del 14 luglio 2003;
xx. che la progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI sono finanziate sia con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000 sia con risorse proprie della Città;
xxi. che nell'ambito della progettazione e realizzazione sono compresi, per i soli lotti III, IV e V, anche gli interventi di conversione da uso olimpico a uso residenziale;
xxii. che il lotto VI prevede la realizzazione di passerella soprastante la rete ferroviaria, di collegamento del Villaggio Olimpico MOI con l'Area Lingotto, per la quale l'Agenzia, in tempi congruenti con la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI, promuoverà la stipula di una apposita convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, Città e Toroc per la definizione dei vincoli e servitù in esercizio della struttura sia nel periodo di sua realizzazione, sia nel periodo olimpico che nel periodo post olimpico;
xxiii. che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione del Villaggio Olimpico MOI (lotti II, III, IV, V, VI, VII e IX);
xxiv. che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a progettare e realizzare il Villaggio Olimpico MOI, così come identificato nelle Premesse (lotti II, III, IV, V, VI, VII e IX), nel rispetto delle prescrizioni del Piano:
- Lotto II - Ristrutturazione area storica centrale;
- Lotto III - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica a residenza);
- Lotto IV - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica a residenza convenzionata)
- Lotto V - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica a residenza convenzionata);
- Lotto VI - Passerella;
- Lotto VII - Opere di Urbanizzazione;
- Lotto IX - Scavi, bonifiche, spostamento sottoservizi, consolidamenti strutture, area centrale storica.
2. Il Villaggio Olimpico MOI, una volta realizzato dall'Agenzia, sarà in uso esclusivo del Toroc per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano e con le modalità della presente Convenzione.
2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Comitato tecnico (di seguito "Comitato") composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso con proprie decisioni.
3. In qualità di stazione appaltante, l'Agenzia provvede all'individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..

ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE

1. L'Agenzia provvede alla progettazione così come segue:
- Lotto II - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto III - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto IV - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto V - Progettazione definitiva per consentire l'appalto integrato;
- Lotto VI - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto VII - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione;
- Lotto IX - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto di sola esecuzione.
2. L'Agenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. I progetti definitivi e/o esecutivi dei singoli lotti, una volta approvati dall'Agenzia, sono trasmessi alla Città per la relativa approvazione, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento. I progetti sono altresì trasmessi al Toroc ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui al punto (iii) delle premesse.
3. Qualora, per il lotto II, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici non autorizzasse le soluzioni progettuali prospettate, le Parti si impegnano ad individuare e consentire le soluzioni alternative che si rendessero necessarie nel rispetto dei termini del Piano e della presente convenzione.
4. La Città provvede all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla realizzazione del Villaggio, sempreché ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge e dai regolamenti. L'adozione dei provvedimenti di competenza della Città potrà avvenire anche tramite la Conferenza di Servizi definitiva di cui all'articolo 9 della Legge n. 285/2000.
5. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall'Agenzia e dal Toroc l'accessibilità all'immobile descritto al punto (viii) delle premesse per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'Agenzia provvede alla realizzazione del Villaggio mediante contratti di appalto di sola esecuzione (lotti II, VI, VII e IX) e contratti di appalto integrato (lotti III, IV e V). L'Agenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dell'andamento delle opere.
2. La Città si impegna a rilasciare in favore dell'Agenzia e del Toroc, prima dell'avvio delle procedure di scelta dei soggetti che provvederanno alla realizzazione delle opere, specifica concessione d'uso dell'area di cui al punto (viii) delle Premesse. La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso all'Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 8 e al Toroc da tale termine sino alla scadenza della concessione medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l'esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia del Villaggio Olimpico MOI e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest'ultima. Gli immobili concessi dalla Città dovranno essere liberi da ogni impedimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. La Città si impegna a collaborare con l'Agenzia e il Toroc per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI.
4. La Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato. Il Toroc potrà svolgere attività conoscitiva in merito all'esecuzione dei lavori; a tal fine avrà facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d'intesa con il responsabile del procedimento, all'area di cantiere.
5. Le eventuali varianti in corso d'opera potranno essere approvate dall'Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge, a seguito di esame favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare da parte del Toroc ed approvazione da parte della Città nei termini indicati al precedente articolo 4, comma 2. Qualora le varianti comportino modifiche al Piano degli Interventi le stesse saranno trasmesse a cura del TOROC anche al Comitato di Regia nel rispetto del dettato della Legge n. 285/2000.
6. La realizzazione del Villaggio Olimpico MOI dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 settembre 2005; tale data è da intendersi come data entro cui il Villaggio Olimpico MOI tutto sarà reso disponibile al Toroc come meglio precisato nel successivo comma 8. L'Agenzia si impegna comunque a consentire l'accesso al Villaggio Olimpico MOI a personale incaricato dal Toroc già a decorrere dal 1 giugno 2005 per svolgere le necessarie attività di "allestimento olimpico" (allestimenti tecnologici, arredi, ecc.) Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa previo il formale benestare del Toroc, sentita la Città, e contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.
7. Al collaudo dell'opera, che dovrà avvenire per ogni lotto in cui è suddivisa la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI provvederanno, laddove consentito dalla normativa vigente, apposite commissioni composte di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall'Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall'Agenzia, su designazione, uno ciascuno da parte della Città e del Toroc.
8. Entro dieci giorni dalla data di redazione dei certificati di collaudo provvisori, e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2006 il Villaggio Olimpico MOI tutto sarà in uso esclusivo gratuito del Toroc; di tale circostanza l'Agenzia e il Toroc informeranno la Città mediante lettera raccomandata a.r. La Città e il Toroc potranno introdurre modifiche alle concessioni d'uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall'esecuzione delle opere.
9. Qualora l'ultimazione dei lavori e il collaudo di uno o più lotti dovessero intervenire in anticipo rispetto alla data indicata nella prima parte del precedente comma 6 (30 settembre 2005), gli stessi lotti potranno entrare subito nella disponibilità del Toroc con le modalità indicate al precedente comma 8.
10. Durante il periodo di concessione al Toroc, la Città e l'Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia del Villaggio Olimpico MOI.
11. Il Villaggio Olimpico MOI sarà di esclusiva proprietà della Città. Al termine delle concessioni d'uso di cui al presente articolo, le garanzie di cui all'art. 30, Comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città. L'Agenzia dovrà trasmettere alla Città i progetti relativi agli interventi di conversione da uso olimpico ad uso residenziale degli immobili di cui ai lotti III, IV e V del Villaggio Olimpico MOI, affinché la stessa possa provvedere all’esecuzione degli interventi medesimi. Il Toroc dovrà provvedere a deallestire gli immobili di cui ai lotti II, III, IV e V del Villaggio Olimpico MOI entro e non oltre il 30 giugno 2006, rimanendo responsabile, sino ad avvenuto deallestimento e riconsegna alla Città, della custodia degli immobili stessi.
12. Al termine della concessione d’uso di cui al presente articolo, le garanzie di cui all’art. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città. Entro la data di cui al precedente comma 6 l’Agenzia dovrà trasferire al Toroc tutte le autorizzazioni ad essa rilasciate in conseguenza della realizzazione del Villaggio Olimpico MOI e tutta la documentazione (certificazioni, dichiarazioni, ecc.), compreso il piano di manutenzione, necessari per consentire al Toroc l’uso e la gestione del Villaggio Olimpico MOI. Al temine della concessione d’uso di cui al presente articolo il Toroc trasferirà tale documentazione alla Città di Torino.

ARTICOLO 6 - RISORSE FINANZIARIE

1. Per la progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI l’aggiornamento del 15° stralcio del Piano degli Interventi prevede lo stanziamento complessivo di Euro 137.550.000,00 di cui Euro 102.550.000,00 con fondi della Legge 285/2000 ed Euro 35.000.000,00 con fondi della Città.
In conseguenza delle attività di progettazione di cui all’art. 4 il costo complessivo dell’intervento risultante dalla somma degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto ammonta a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui finanziamento - calcolato proporzionalmente agli importi definiti nell’aggiornamento dello stralcio - risulta così ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla Città (stazione appaltante) al termine della concessione d’uso di cui al precedente art. 5 comma 2, i fondi di cui sopra a carico della Città devono intendersi così ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per l’intervento olimpico per i sopracitati lotti con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 4;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare all’Agenzia per i lavori del III lotto;
- Euro 11.441.937,85 da versare all’Agenzia per i lavori del IV lotto;
- Euro 10.917.120,62 da versare all’Agenzia per i lavori del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione.
2. Nei contratti d'appalto dovrà essere previsto che l'appaltatore emetterà separate fatture, intestate all'Agenzia, una delle quali in nome e per conto della Città, secondo gli importi che gli verranno resi noti dal direttore dei lavori al momento della redazione degli stati di avanzamento o dei certificati di pagamento di cui agli articoli 168 e 169 del D.P.R. 554/1999. L'Agenzia, entro 3 giorni dal ricevimento, trasmetterà la copia conforme della fattura di competenza della Città, affinché la stessa provveda alla liquidazione all'Agenzia della relativa somma oltre alla percentuale di cui all'art. 10 della Legge n. 285/2000. L'Agenzia provvederà a liquidare direttamente l'intera somma all'appaltatore.
3. Per il pagamento di somme dovute per riserve, accolte sia in sede di accordo bonario ai sensi degli articoli 31 bis della Legge n. 109/1994 e s.m.i. e 149 del D.P.R., n. 554/1999, che in altre sedi, si procederà analogamente a quanto sopra indicato: sarà tuttavia, necessaria la preventiva approvazione della Città qualora l'importo riconosciuto in tali sedi comporti l'erogazione da parte della medesima di una maggiore spesa rispetto a quella preventivata di cui al precedente comma 1. Gli oneri derivanti dal ritardo nel versamento delle somme di rispettiva competenza sono a carico della parte cui è imputabile il ritardo medesimo. Qualora l'accoglimento delle riserve dovesse comportare modifiche al Piano degli Interventi il Toroc, prima di assumere una formale decisione in merito, interpellerà il Comitato di Regia nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 285/2000.
4. L'Agenzia e la Città, mediante separata intesa, concorderanno nel dettaglio le modalità e i termini dei reciproci rapporti economici e delle relative compensazioni.

ARTICOLO 7 - SPESE

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente convenzione l'Agenzia elegge domicilio in __________ la Città in __________, il Toroc in __________
2. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell'epigrafe della medesima.
3. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1 dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
4. E' in facoltà delle parti concordare la trasmissione di comunicazioni mediante lettera, fax o posta elettronica; in tal caso resta sin d'ora inteso che le comunicazioni relative all'interpretazione e alle proposte di modificazione della Convenzione, nonché quelle riguardanti la contestazione di ritardi od inadempimenti dovranno in ogni caso svolgersi con le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 9 - ALLEGATI

1. Si richiamano e fanno parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione i progetti definitivi dei lotti II, III, IV, V, VI, VII ed esecutivo del lotto IX relativi al Villaggio Olimpico MOI, già approvati dai competenti organi delle Parti con i seguenti atti:
- Città di Torino
- Agenzia Torino 2006
- Toroc

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione esclusiva ed irrevocabile del Foro di Torino.

Torino, __________
(L'Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici)
(il Comune di Torino)
(il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006).