Divisione Economia e Sviluppo Vice Direzione Sport e Tempo Libero Settore Sport

n. ord. 139
2003 06154/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 5 agosto 2003)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PALESTRA "B" SITA NELLA STRUTTURA COMUNALE DI LUNGO DORA COLLETTA N. 53 ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA YOSHIN RYU KIRI. AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE R.C.U. N. 5251.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Premesso che il fabbricato municipale sito in Lungo Dora Colletta n. 53 è composto da due palestre denominate con la lettera "A" e con la lettera "B".

   La Circoscrizione n. 7 con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione in data 22 giugno 1999 (mecc. 9905099/90), esecutiva dal 30 maggio 1999 e successiva determinazione del 28 luglio 1999 (mecc. 9906849/90), esecutiva dal 6 agosto 1999, ha affidato in gestione i locali della palestra "B", per la durata di quattro anni e applicando un canone annuo complessivo di Euro 103,29 comprensivo di un recupero forfettario di tutte le spese concernenti le utenze di Euro 51,65, all'Associazione Istituto di Ricerca e Formazione TAO.

   Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 08173/010), esecutiva dal 23 dicembre 2002, ha affidato in gestione sociale, per la durata di anni 9 e ad un canone annuale di Euro 2.885,00 la palestra "A", comunicante con la palestra "B" succitata, all'Associazione Scuola Yoshin Ryu Kiri su proposta della Circoscrizione n. 7 approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 1° marzo 2001 (mecc. 2001 01481/90), esecutiva dal 2 marzo 2001.

   Atteso che la convenzione con l'Associazione Istituto di Ricerca e Formazione TAO scadrà il 5 agosto 2003, la Circoscrizione n. 7, con deliberazione del 9 aprile 2003 (mecc. 2003 02460/090), esecutiva dal 24 aprile 2003, ha approvato la proposta di estensione della convenzione già in atto per la palestra "A", estendendo la gestione anche relativamente a detta palestra "B" all'Associazione Scuola Yoshin Ryu Kiri, accogliendo la richiesta del 14 febbraio 2003 presentata dal sig. TURTORO Cesare (all. 1 - n. ).

   La Circoscrizione n. 7, per la gestione della palestra "B", di circa mq. 300, consistente in uno spazio per l'attività ginnica o per lo svolgimento di attività rivolte all'apprendimento delle arti marziali e la Scuola alla Sicurezza, due spogliatoi, servizi igienici ed un salone, propone un canone annuo di Euro 400,00 I.V.A. inclusa nonché le condizioni di cui all'allegato disciplinare (all. 2 - n. ) ed una durata di anni 9.

   Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 7, valutata l'esistenza di un unico ingresso e pertanto la "comunanza" di alcune parti della struttura relativa alle due palestre, collocate in un medesimo impianto sportivo, preso atto altresì che le Associazioni Scuola Yoshin Ryu Kiri e Associazione Istituto di Ricerca e Formazione TAO sono profondamente compenetrate per quanto concerne composizione, finalità di interventi e attività formative, pare opportuno accogliere la proposta della Circoscrizione n. 7 e quindi ampliare ed integrare la convenzione in atto (R.C.U. 5251 sottoscritta dal sig. TURTORO Cesare in data 14 aprile 2003), concedendo all'Associazione Yoshin Ryu Kiri anche la gestione della palestra "B" alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare che formerà oggetto di integrazione del precedente atto RCU 5251 (all. 3 - n. ).

   Inoltre, per la gestione della palestra "B", tenuto conto delle finalità sociali stabilite dalla Circoscrizione n. 7, si ritiene congrua la richiesta della Circoscrizione stessa di stabilire un canone annuo di Euro 400,00 I.V.A. compresa, comportante pertanto un canone annuo complessivo, per la gestione di entrambe le palestre, di Euro 3.285,00 I.V.A. compresa a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

   Relativamente al rilevante ruolo sociale derivante dalla gestione della palestra "B" di cui all'art. 5 della allegata bozza di convenzione integrativa, si evidenzia che le utenze saranno ripartite tra la Città ed il soggetto convenzionato in analogia alla precedente palestra "A" e precisamente:
-   a carico gestore: interamente le spese relative alla tassa raccolta rifiuti e al telefono; in ragione del 15% le spese relative al riscaldamento, all'acqua e all'energia elettrica;
-   a carico Città: in ragione dell'85% le spese relative al riscaldamento, all'acqua e all'energia elettrica; interamente le spese relative alla conduzione dell'impianto termico.

   Le spese a carico della Città di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti previsti all'art. 12 della convenzione allegata.

   Stanti gli interventi di miglioria già previsti con il precedente provvedimento (mecc. 2002 08173/010) sulla comunicante palestra "A", a carico dell'Associazione Yoshin Ryu Kiri, previsti in Euro 27.550,00, per i quali è stata concessa una durata della concessione pari ad anni nove, si propone di accomunare la scadenza della gestione delle due palestre approvando pertanto anche relativamente alla gestione della palestra "B" la scadenza al 22 dicembre 2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare l'ampliamento e l'integrazione della convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 08173/010) concedendo altresì, per le motivazioni indicate in narrativa, all'Associazione Yoshin Ryu Kiri, la gestione della palestra "B", di circa mq. 300, consistente in uno spazio per l'attività ginnica o per lo svolgimento di attività rivolte all'apprendimento delle arti marziali e la Scuola alla Sicurezza, due spogliatoi, servizi igienici ed un salone, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di integrazione alla convenzione R.C.U. 5251 sottoscritta il 14 aprile 2003;

2)   di incrementare pertanto il canone annuo dell'impianto complessivo comprendente le palestre "A" e "B", da Euro 2.885,00 a Euro 3.285,00 I.V.A. inclusa a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3)   di stabilire inoltre che la gestione della palestra "B" decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento e avrà la scadenza coincidente con la scadenza della gestione della palestra "A".