Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

   n. ord. 162
2003 06041/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 NOVEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 5 agosto 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA BOSTON N. 31/A, ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "AMICI BOSTON". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605445/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale affidava alla Società Bocciofila "Anziani Boston" (n. pratica patrim. 331, n. ord. 73) la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino – via Boston n. 31/A, di complessivi mq. 1.668 circa composto da n. 6 campi scoperti per il gioco delle bocce, un basso fabbricato in muratura di mq. 116,5 con annesso prefabbricato di mq. 37 e area parcheggio.
La convenzione, scaduta il 3 aprile 2001, di durata di quattro anni, prevedeva un canone annuo di Euro 774,69 e poneva tutte le spese relative alle utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del gestore.
In data 30 novembre 2002, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2003, l’Assemblea dei Soci della bocciofila ha approvato un nuovo statuto sociale ed è stata costituita la Bocciofila Amici Boston (ex Bocciofila Anziani Boston).
In data 14 aprile 2003, con deliberazione (mecc. 2003 02583/85), la Circoscrizione n. 2 approvava la proposta di rinnovo, per quattro anni, della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), proponendo un canone annuo di Euro 800,00 I.V.A. compresa e ponendo tutte le utenze a carico del gestore.
Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 2, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni e tenuto conto che il gestore ha sempre ottemperato al pagamento del canone, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, al rinnovo della convenzione dell’area in oggetto, per anni cinque e ad un canone annuo di Euro 815,00 I.V.A compresa, alla Società Bocciofila "Amici Boston", C.F. 80093700013 con sede in Torino, via Boston n. 31/A, rappresentata dal Sig. PORTA Piero, nato a Torino il 12 ottobre 1936 e residente a Torino, corso Orbassano n. 191/14/A (C.F. PRT PRI 36R12 L219A) alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto dell’impianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso e rivalutando il precedente canone secondo gli aumenti I.S.T.A.T..
Le spese relative alle utenze sono tutte a carico del gestore, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti previsti dall’art.12 della convenzione allegata.
Poiché, per accedere alla bocciofila è necessario transitare in un’area verde antistante, dotata di giochi per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe risultare pericoloso per i fruitori dell’area, sarà cura del gestore della bocciofila far transitare lungo l’area verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto per il carico e lo scarico merci concedendo l’autorizzazione al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena mantenendo altresì chiuso il portone di ingresso carraio. Le suddette chiusure sono condizione per il mantenimento del diritto di passaggio veicolare. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata al Settore Verde Pubblico della Città ed ai fruitori degli autoveicoli autorizzati.
Il gestore dovrà inoltre, entro tre mesi dalla data della stipula della convenzione, provvedere a regolarizzare il prefabbricato di mq. 37, adibito a sala riunioni.
Viene dato atto inoltre che la convenzione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere per la Città, ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, di circa mq. 1.668, comprendente n.6 campi da bocce scoperti, un basso fabbricato in muratura di mq. 116,5 con annesso prefabbricato di mq. 37 ed area parcheggio, alla Società Bocciofila "Amici Boston", C.F. 80093700013 con sede in Torino, via Boston n. 31/A, rappresentata dal Sig. PORTA Piero, nato a Torino il 12 ottobre 1936 e residente a Torino, corso Orbassano n. 191/14/A (C.F. PRT PRI 36R12 L219A) per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con la Società Bocciofila "Amici Boston", alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 815,00 I.V.A. compresa, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 2. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Poiché, per accedere alla bocciofila è necessario transitare in un’area verde antistante, dotata di giochi per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe risultare pericoloso per i fruitori dell’area, sarà cura del gestore della bocciofila far transitare lungo l’area verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto per il carico e lo scarico merci concedendo l’autorizzazione al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata al Settore Verde Pubblico della Città ed ai fruitori degli autoveicoli autorizzati.
Il gestore dovrà inoltre, entro tre mesi dalla data della stipula della convenzione, provvedere a regolarizzare il prefabbricato di mq. 37, adibito a sala riunioni.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.



"AMICI BOSTON"

Premesso che la Città ha l’interesse di rinnovare la convenzione dell’impianto sportivo sito in via Boston n. 31/A - Torino, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e la Società Bocciofila "Amici Boston" con sede legale in Torino, via Boston n. 31/A (C.F.80093700013), rappresentata dal signor Piero PORTA nato a Torino, il 12 ottobre 1936 e residente in Torino, corso Orbassano n. 191/14/A - C.F. PRT PRI 36R12 L219A, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell’impianto

La Città di Torino assegna alla Società Bocciofila "Amici Boston" di seguito denominata gestore o società convenzionata, l'impianto sportivo municipale di circa mq. 1.668 comprendente n. 6 campi da bocce scoperti, un basso fabbricato in muratura di circa mq. 116,5 con annesso prefabbricato di mq. 37.
Il gestore dovrà, entro tre mesi dalla data di stipula della presente convenzione, provvedere a regolarizzare il predetto prefabbricato utilizzato come sala riunioni.
La società convenzionata effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

Lavori di adeguamento e miglioria

Nuove Opere

Il progetto riguardante eventuali opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui il gestore intende proporre la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cura e spese dello stesso, dovrà essere presentato ai competenti Uffici del Comune di Torino.
Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Ufficio Tecnici comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al gestore alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. 380/2001.

ART. 3

Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l’utilizzo dell’impianto è fissato in ragione di Euro 815,00 I.V.A. compresa da versare anticipatamente al Cassiere della Circoscrizione n. 2 in due rate semestrali.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell’impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia con altri impianti similari;
- il precedente canone rivalutato secondo aumenti I.S.T.A.T..
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in gestione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

ART. 5

Finalità sociali

Il gestore metterà i campi bocce a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine con le seguenti modalità:
utilizzo gratuito dell'impianto per un giorno alla settimana in orari da concordare annualmente con la Circoscrizione 2.
Inoltre dovrà mettere i campi bocce gratuitamente a disposizione della Circoscrizione n. 2 per le proprie attività, per n. 10 giorni all'anno, in orari e giorni da concordare annualmente con la Circoscrizione stessa.
Poiché per accedere alla bocciofila è necessario transitare in un’area verde antistante, dotata di giochi per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe risultare pericoloso per i fruitori dell’area, sarà cura del gestore della bocciofila far transitare lungo l’area verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto per il carico e lo scarico merci concedendo l’autorizzazione al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena mantenendo altresì chiuso il portone di ingresso carraio. Le suddette chiusure sono condizione per il mantenimento del diritto di passaggio veicolare. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata al Settore Verde Pubblico della Città ed ai possessori degli automezzi autorizzati.

ART. 6

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il gestore applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

ART. 7

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l’impianto o affiggere all’ingresso dell’impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione della società sportiva, l’apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate (mozione n. 58 del C.C. 23 ottobre 1995, mecc. 9507409/02).

ART. 8

Obblighi assicurativi

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi. Si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all’impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipula.

ART. 9

Custodia

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 10

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del gestore impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 11

Divieto di cessione a terzi

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell’impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il circolo ricreativo culturale convenzionato dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.
Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 12

Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi.
Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici ( trattori…) .Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico della società convenzionata.
Qualora il gestore non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico gestore stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 13

Utenze e oneri di gestione

Tutte le spese relative alle utenze sono posti a carico del gestore.

ART. 14

Controlli

I Funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza ed al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 15.

ART. 15

Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del gestore con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell’impianto sportivo, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale.

ART. 16

Recesso

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all’incameramento della cauzione e avrà diritto all’eventuale risarcimento ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all’impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del gestore.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 17

Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l’impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.

ART. 18

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 19

Cauzione definitiva

Il gestore costituisce cauzione definitiva di Euro 400,00 tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 20

Spese d’atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del gestore.