Divisione Edilizia ed Urbanistica Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 131
2003 05969/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 24 luglio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. SPINA 3. COMPRENSORIO MICHELIN NORD E COMPRENSORIO VITALI. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON VALDOCCO S.P.A. E IMMOBILIARE EUROPEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEI VILLAGGI MEDIA.

   Proposta degli Assessori Viano, Tessore, Peveraro e Tricarico.

  La Legge 9 ottobre 2000, n. 285 detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", con finanziamenti di Stato, Regione Piemonte, Enti Locali e privati, ed istituisce l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi con compiti di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), è stata approvata la localizzazione definitiva degli impianti e infrastrutture olimpiche avanzata da TOROC, precedentemente fissata con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 1998 (mecc. 9806051/01) di approvazione del documento di candidatura olimpica della Città di Torino.
   In particolare, tra i siti prescelti, l’ambito Spina 3, anche in considerazione dei radicali interventi di trasformazione in atto sull’area, è stato individuato ai fini della localizzazione di un villaggio per i media di circa 2.000 posti letto, in seguito incrementati in relazione a maggiori esigenze segnalate da TOROC.
   Tra gli interventi necessari alla riuscita dell’evento olimpico si è, pertanto, prevista la realizzazione di alcuni complessi immobiliari privati da adibirsi, per il periodo di svolgimento dei Giochi, a Villaggio per i media. Allo scopo di realizzare le opere previste, l’art. 3, comma 3, della Legge n. 285/2000 consente la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o soggetti privati che concorrano in tutto o in parte al finanziamento delle opere stesse.
   I soggetti privati, individuati dal TOROC con apposita ricerca di mercato, sono la società Valdocco S.p.A., per il comprensorio denominato Michelin Nord, e la società Immobiliare Europea S.p.A., per il comprensorio Vitali con i quali sono stati sottoscritti, nello scorso mese di aprile, due protocolli di intesa preliminari.
   Considerato, inoltre, che è in corso di pubblicazione sul BUR la seconda modificazione del Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) "Spina 3" ratificata dal Consiglio Comunale il 22 luglio 2003, ove è prevista una parziale riconfigurazione delle infrastrutture principali e un adeguamento dell’assetto planivolumetrico dei comprensori, occorre garantire la realizzazione dell’intervento nel rispetto delle previsioni approvate nel PRIU. Gli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento risultano, pertanto, integrati dei contenuti urbanistici del PRIU stesso.
   Tali convenzioni sono articolate, in relazione alla specificità dei contenuti di cui si è detto, in due titoli: il primo concerne i rapporti tra Agenzia, TOROC e i soggetti privati che realizzeranno gli interventi previsti mentre il titolo secondo disciplina i rapporti tra questi ultimi e il Comune di Torino.
   I Villaggi Media, una volta realizzati nei termini e con le modalità previste nei titoli I delle convenzioni, saranno messi a disposizione dell’Agenzia e del TOROC per la gestione finalizzata allo svolgimento dei Giochi Olimpici, mentre, successivamente all’evento olimpico, e precisamente dal 1° maggio 2006, l’intera struttura rientrerà nella disponibilità delle società Valdocco e Imm.re Europea.
   Per quanto concerne gli impegni della Città, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 119, approvata in data 23 luglio 2001, nonché dei protocolli d’intesa del 23 aprile 2003, la Città stessa si era riservata la facoltà di acquistare quote della SLP residenziale dell’Unità di Intervento Vitali e dell’Unità di Intervento Michelin Nord secondo le condizioni da definirsi nelle rispettive Convenzioni.
   Negli schemi di convenzione oggetto del presente atto sono ora precisate dette modalità e condizioni, per le quali si rinvia nel dettaglio al testo allegato, ma che possono, in sintesi, essere quantificate nel modo seguente:
                                                                                    Vitali                                                   Michelin Nord
SLP complessiva d’intervento                                       mq 50.700                                          mq 35.000
                di cui:         Residenza                                   mq 30.800                                          mq 34.000
                                 ASPI                                           mq 13.000                                          mq 1.000
                                 EUROTORINO                          mq 6.900
SLP a destinazione residenziale di
cui si prevede l’acquisto                                                mq 15.000                                          mq. 8.777,66
per n. circa di alloggi                                                     n. 227                                                 n. 117
   La destinazione prevista per gli alloggi in acquisto è, in Vitali, per circa 2/3 (120 alloggi) in edilizia sociale (L.R. 46/1995) e per 1/3 (60 alloggi) in edilizia libera e in Michelin Nord per la totalità in edilizia sociale (L.R. 46/1995).
   Le risorse finanziarie con cui si provvederà all’acquisizione sono, quindi, per la parte destinata ad edilizia sociale finanziamenti vincolati ad ERP, e per la parte libera risorse di bilancio.
   Alla provvista di dette risorse contribuirà la Regione e l’A.T.C. che con appositi atti hanno già provveduto agli impegni preliminari.
   Per far fronte agli impegni di versamento in acconto, garantiti da idonee fideiussioni, si provvederà con apposito mutuo che sarà finanziato con istituto da stabilire.
   Il prezzo di acquisto è stato determinato in Euro 1.500 al mq di Superficie Commerciale, come definita in convenzione, stante le valutazioni effettuate dal civico ufficio tecnico preposto di cui si allega copia (all. 3-4 - nn.                               ) che fanno riferimento ai progetti municipali ed alle specifiche tecniche allegate, per il tramite delle convenzioni, al presente atto.
   Sono, inoltre, disciplinati gli obblighi di urbanizzazione a carico dei rispettivi interventi Michelin Nord e Vitali   derivanti dal Programma di Riqualificazione urbana Spina 3, in cui i Villaggi sono inseriti, al fine di garantire lo svolgimento dei Giochi Olimpici in un contesto territoriale adeguato anche sotto il profilo urbanizzativo.
   A seguito della sottoscrizione degli schemi di convenzione approvati con il presente atto sarà possibile procedere alla chiusura delle Conferenze di servizi di cui all’art. 9 della Legge 285/2000, con il rilascio, nell’ambito delle conferenze, dei necessari permessi a costruire.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
   Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare gli allegati schemi di convenzione relativi ai comprensori Michelin Nord (all. 1 - n.                 ) e Vitali (all. 2 - n.                               ), rispettivamente con le società Valdocco S.p.A., con sede in Torino, via Cavour 1, e Immobiliare Europea S.p.A., con sede in Roma, viale di Villa Massimo 47, con semplice presa d'atto del Titolo 1, ad esclusione delle obbligazioni a carico della Città che si intendono espressamente approvate;
2)    dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto.


CONVENZIONE

-    L'AGENZIA per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" con sede in Galleria San Federico n. 16 a Torino, C.F. 97607280019 - in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO nato a Como il 12/11/1944 domiciliato per la presente presso la sede dell'Agenzia Torino 2006 - Galleria San Federico n. 16 - Torino (in seguito "Agenzia");
-    la Cooperativa G. DI VITTORIO S.c. a r.l., con sede in Torino, Via Perrone n. 3, P.I. 01796560017, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Euplio IULA, la Cooperativa SAN PANCRAZIO S.c. a r.l., con sede in Torino, Via Perrone n. 3, P.I. 0287490012, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Prof. Antonino MONACO, l'Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.A., con sede in Cuorgnè (TO), Piazza Resistenza n. 5, P.I. 03771930017, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Geom. Riccardo DEIRO, e l'IMMOBILIARE PIANEL S.p.A., con sede in Torino, Corso Toscana n. 139/7, P.I. 00529280018, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Geom. Bruno MATTIO, ognuno per quanto di ragione e tutti quali aventi causa della Società mandataria e proponente VALDOCCO S.p.A., con sede in Torino, Via Cavour n. 1, P.I. 07727920014, (in seguito "Società");
-    il COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore – Prof. Valentino CASTELLANI (in seguito "Toroc");
-    il COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo ____________, legale rappresentante pro tempore (in seguito "Città");
                                                       tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"
                                                                                  Premesso
1)    che il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paralimpici ("Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
2)    che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285, come modificata ed integrata dalla Legge 26 marzo 2003 n. 48 ("Legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia");
3)    che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l'Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza;
4)    che in data 17 aprile 2003 le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa contenente reciproci impegni per consentire la realizzazione del Villaggio Media, che si intende integralmente richiamato nella presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale;
5)    che ai sensi della premessa 17 di tale Protocollo d'Intesa, al fine di favorire il coordinamento fra le Parti, è stato costituito in data ____________ un Gruppo di Lavoro tecnico, composto da un rappresentante di ciascuna di esse;
6)    che, in adempimento agli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa di cui al precedente punto 4), le Società hanno presentato all'Agenzia i progetti (in seguito "Progetti") che hanno già ottenuto tutti i pareri necessari favorevoli e non condizionati espressi in sede di conferenza di servizi per il rilascio dei permessi a costruire da parte della Conferenza medesima per la realizzazione di 1.464 posti letto e della S.L.P. destinata a servizi comuni, nella configurazione olimpica, secondo la tabella, le tavole grafiche e le specifiche tecniche allegate alla presente sub A), che l’Agenzia destinerà a Villaggio Media, oggetto della presente convenzione.
L'Agenzia ed il Toroc hanno già verificato che i Progetti rispettano la proporzione tra il numero delle camere singole, pari all'80% ed il numero delle camere doppie, pari al 20%, del numero totale delle camere, oltre al 10% delle superfici a spazi comuni e di integrazione e servizi.
Le Società hanno altresì presentato il Progetto Unitario relativo alla Unità Minima di Coordinamento Progettuale (U.M.C.P.) con il quale è stato determinato per ogni edificio la S.L.P. e il n. di alloggi, 442 circa, che saranno realizzati a seguito di trasformazione del Villaggio Media di cui al Capoverso precedente.
I Progetti sono relativi a numero 9 edifici, cartograficamente rappresentati nella planimetria allegata sub B), che saranno realizzati dalle Società in base al seguente prospetto:
PROGETTI                 ESTREMI CATASTALI                     SOC. REALIZZATRICI
EDIFICIO A                         foglio 1125 n° 367                             Impresa Deiro
EDIFICIO B                         foglio 1125 n° 366                             Coop. "San Pancrazio"
EDIFICIO C                         foglio 1125 n° 365                             Coop. "San Pancrazio"
EDIFICIO D                         foglio 1125 n° 331                             Coop. "G. Di Vittorio"
EDIFICIO E                         foglio 1125 n° 360                              Coop. "G. Di Vittorio"
EDIFICIO F                         foglio 1125 n° 361                              Coop. "G. Di Vittorio"
TORRE 1                              foglio 1125 n° 364                              Immob. PIANEL
TORRE 2                              foglio 1125 n° 363                             Coop. "G. Di Vittorio"
TORRE 3                              foglio 1125 n° 368                              Impresa Deiro
nella configurazione residenziale finale:
                                                                S.L.P.                              n° alloggi configurazione finale
                                            Residenza                    A.S.P.I.
EDIFICIO A                        3573,36                      764,12                               48
EDIFICIO B                        2236,62                      420,00                               28
EDIFICIO C                        2238,67                      481,33                               28
EDIFICIO D                        1993,57                      300,00                               27
EDIFICIO E                        3071,39                                                                40
EDIFICIO F                        1228,02                                                                20
TORRE 1                            6258,00                        84,00                                83
TORRE 2                            6446,17                                                                 79
TORRE 3                            6579,64                                                                 89
E' prevista la facoltà nelle TORRI 1, 2, 3 di realizzare A.S.P.I. negli ultimi due piani, ferme restando le quantità massime previste dalle norme tecniche del PRIU Spina 3, di cui al successivo punto 7.
Le Società si sono altresì assunte l'onere di trasmettere all'Agenzia, in copia, entro 90 giorni dal rilascio dei permessi a costruire, i particolari esecutivi, con la precisazione che gli stessi verranno predisposti all'esclusivo fine di consentire una maggiore definizione dei Progetti medesimi;
7)    che, come da impegno assunto con il Protocollo d'intesa, le Società hanno elaborato e consegnato all'Agenzia il progetto di modifica del Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) - SPINA 3 - Z.U.T. 4.13 PRG Comprensorio Michelin, Sub-Comprensorio 3 (MICHELIN-NORD) riconfermando l'attuale destinazione già residenziale della zona e ridefinendo le aree di concentrazione edilizia ed il numero massimo dei piani realizzabili per i singoli fabbricati residenziali, così come meglio specificati nelle tavole e nelle N.T.A. allegate sotto la lettera C);
8)    che la Città di Torino, dal canto suo, ha già dato atto dell'avvenuto assolvimento del reperimento delle aree per servizi, verificato all'interno del PRIU Spina 3, e della parziale corresponsione degli oneri di urbanizzazione, in quanto tutti gli oneri dovuti per il Sub-Comprensorio 3 (Michelin-Nord) sono stati già utilizzati dalla Società Sviluppo Dora S.r.l. per la realizzazione delle opere a scomputo nei Sub-Comprensori 1 e 2 del Comprensorio Michelin, ad eccezione solo di Euro 325.382,00 (lire 630.027.400) ripartiti come dal seguente schema, che dovranno essere utilizzati per il Parcheggio pubblico previsto nel Sub-Comprensorio 3 Michelin-Nord e per il Progetto di spazio pubblico antistante il medesimo Sub-Comprensorio 3 (Verde pubblico - Righello Michelin-Nord).
PROGETTI                                   ONERI DI URBANIZZAZIONE                              SOCIETA'
                                                             ANCORA DOVUTI
EDIFICIO A                                               34.578,21                                                    Impresa Deiro
EDIFICIO B                                               21.643,02                                                    Coop. "San Pancrazio"
EDIFICIO C                                               21.662,86                                                    Coop. "San Pancrazio"
EDIFICIO D                                               19.291,11                                                    Coop. "G. Di Vittorio"
EDIFICIO E                                                29.720,71                                                   Coop. "G. Di Vittorio"
EDIFICIO F                                               11.883,14                                                    Coop. "G. Di Vittorio"
TORRE 1                                                    60.556,57                                                    Immob. PIANEL
TORRE 2                                                    62.377,42                                                    Coop. "G. Di Vittorio"
TORRE 3                                                    63.668,97                                                    Impresa Deiro
La Città inoltre concederà, alle condizioni che saranno successivamente definite, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l'installazione dei cantieri delle aree pubbliche rappresentate cartograficamente nell'allegato sotto la lettera F.
La Città e la Coop. San Pancrazio si danno atto che si rende necessario permutare, con atto successivo alla presente convenzione, talune aree, a somme compensate, al fine di una puntuale realizzazione dei Progetti di cui al punto 6; il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata Sub D;
9)    che in base all'art. 18 delle premesse del Protocollo d'Intesa suddetto il Comune di Torino si è impegnato ad acquistare 11.000 mq di S.L.P. residenziale dell'unità d'intervento Michelin-Nord alle condizioni e con le modalità meglio specificate all'art. 28 della presente convenzione;
10)    che il Villaggio Media ricade in aree comprese all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) - SPINA 3 stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i lavori pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato con D.C.C. n. 16 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999.
Detto programma è stato oggetto di una prima modifica stipulata in data 27 giugno 2001, ratificata con D.C.C. n. 125/2001 e approvata con D.P.G.R. n. 77/2001;
11)    che è in corso di definizione una seconda modifica del PRIU "Spina 3" all'interno della quale è prevista una variante urbanistica, che contempla una differente configurazione delle infrastrutture principali ed un diverso assetto planivolumetrico del Sub-Comprensorio, per la quale la Città di Torino ha avviato apposita conferenza di servizi;
12)    che gli elaborati tecnici della suddetta variante sono già stati depositati presso l'Albo Pretorio della Città per tutto il periodo di pubblicazione e precisamente per trenta giorni consecutivi dal 24 maggio 2003 al 23 giugno 2003 compresi;
13)    che, tuttavia, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei tempi olimpici si rende necessario anticipare i contenuti delle modifiche del PRIU "Spina 3" in sede di Conferenza dei Servizi ex lege 285/2000 per quanto concerne gli interventi del Villaggio Media ubicati nel sub-Comprensorio Michelin Nord;
14)    che gli interventi previsti nel PRIU e quindi anche il Villaggio Media, sono compresi in parte nelle fasce fluviali individuate nella variante al Piano di assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001;
15)    che la Città, in attesa dell'approvazione della variante idrogeomorfologica, che riguarderà l'intero territorio comunale, ha ritenuto opportuno prevedere una integrazione alle norme tecniche di attuazione riferite all'intero PRIU mediante prescrizioni specifiche volte a garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi, di cui allo specifico allegato (allegato sub E);
16)    che, ai sensi della D.G.R. 42-4336 del 06 novembre 2001 per le opere soggette a vincoli derivanti dal PAI, qualora le Amministrazioni Comunali non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dalle norme di attuazione del PAI, in sede di conferenza ex lege 285/2000, si deve procedere alla verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica dell’intervento, quale anticipazione dell’adeguamento del PRG al PAI;
17)    che, pertanto, ai sensi della procedura di cui sopra, è stata verificata la compatibilità dello stesso alle prescrizioni dettate di carattere idrogeomorfologico, confermando, per quanto di competenza, la possibilità di realizzare, su due o più piani seminterrati, estesi all'intero lotto fondiario, i box-auto, le cantine e le superfici con destinazione aspi;
18)    che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
                                              Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
                                                                                 TITOLO I
1)   Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
2)   Le Società si impegnano nei confronti di tutte e di ciascuna delle parti a realizzare l’opera nel rispetto delle prescrizioni contenute nei Progetti, dei particolari esecutivi di cui al punto 6 delle premesse e nelle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione sub __ per farne parte integrante, per un totale di 1.464 posti letto, entro e non oltre il 30 settembre 2005, corrispondente a 24 mesi dal rilascio dei permessi a costruire, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 9.
3)   Gli edifici, una volta realizzati dalle Società, saranno utilizzati dal Toroc per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici, ad eccezione dei locali interrati e seminterrati, destinati ad ospitare box auto e cantine, che, invero, non sono oggetto della presente convenzione. Fino all’avvenuta riconsegna degli edifici da parte del Toroc, i piani interrati e seminterrati degli edifici non potranno essere dati in uso a terzi e dovranno essere accessibili ed idonei per i controlli di sicurezza. I vani tecnici di pertinenza degli edifici ed i relativi percorsi di accesso, entro lo stesso termine, dovranno essere completamente ultimati e resi idonei all’uso da parte del Toroc. La Città si impegna entro il 30 settembre 2005 ad adottare il provvedimento idoneo a mettere nella gratuita ed esclusiva disponibilità del Toroc, durante i Giochi Olimpici, le aree pubbliche interne al complesso destinate a parcheggio.
4)   L’Agenzia, ai sensi della premessa 11 del Protocollo d’Intesa di cui alla precedente premessa 4, nomina un proprio rappresentante responsabile (il "Responsabile dell’Agenzia") con poteri di vigilanza tanto sulle imprese esecutrici quanto sulle Società per ciò che attiene l’andamento dei lavori nel rispetto dei cronoprogrammi di cui al successivo punto 6 e la corrispondenza degli stessi a questi ultimi, nonché sull’attività dei Direttori dei Lavori; il Responsabile dell’Agenzia inoltre è titolare di tutti quei poteri che in forza della presente convenzione spettano all’Agenzia, ad eccezione delle decisioni relative alla risoluzione, che spettano ai legali rappresentanti dell’Agenzia.
5)   Ogni Società nomina i rispettivi Direttori dei Lavori, d’intesa con il Responsabile dell’Agenzia; i DD.LL. risponderanno del proprio operato sia alle Società parti della presente convenzione, sia al Responsabile dell’Agenzia nel caso in cui questa eserciti i poteri sostitutivi di cui infra.
6)   Ogni Società redige i rispettivi cronoprogrammi dei lavori prima dell’inizio degli stessi, secondo le modalità concertate con l’Agenzia tramite l’apposito servizio di project control, e li comunicano all’Agenzia, debitamente aggiornati, con cadenza mensile.
7)   Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri olimpici le Società si impegnano a fornire la collaborazione e tutte le informazioni che saranno loro richieste dalle pubbliche autorità.
8)   Ogni Società, qualora non realizzi direttamente i lavori, si obbliga a far eseguire gli stessi tramite operatore qualificato OG1 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ed a fornire al Responsabile dell’Agenzia, entro 10 giorni dalla scelta, la prova del possesso della suddetta qualifica. Le imprese prescelte dovranno operare inoltre nel rispetto di un Piano di Qualità che sarà da loro redatto secondo le specifiche del Project Control ed allegato al contratto di appalto.
9)   In sede di conferenza dei Servizi ex art. 9 della Legge n. 285/2000 verranno rilasciati in favore delle Società i permessi a costruire relativi ai Progetti di cui all’art. 6 delle premesse entro e non oltre il 30 settembre 2003. Il Villaggio Media dovrà essere ultimato, in conformità a quanto previsto nei Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, entro e non oltre il 30 settembre 2005, corrispondente a 24 mesi dal rilascio dei permessi a costruire e sarà consegnato con le modalità di cui al successivo art. 21. Le Società dovranno completare i lavori di sistemazione esterni al Villaggio Media di cui all’art. 25 entro e non oltre il 30 novembre 2005. Le Parti prendono atto che, per consentire il rispetto di questi termini, la Città si impegna inderogabilmente a mettere a disposizione delle stesse, entro e non oltre il 15 ottobre 2003, il sedime della realizzanda strada di collegamento del Corso Mortara con Via Tesso, di cui al successivo art. 24.
10)   Ogni Società si impegna a consentire l’accesso al Villaggio a personale incaricato dal Toroc per svolgere le necessarie attività di "allestimento olimpico" (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici, arredi, ecc.), compatibilmente alle norme di sicurezza, una volta ultimati gli intonaci, i pavimenti ed il montaggio degli infissi, con totale manleva per le Società e comunque entro il 30 luglio 2005. A far data dal 1 giugno 2005 è consentito al Toroc l’accesso all’immobile per far effettuare preliminare attività di rilievi, ai fini dell’allestimento olimpico.
11)   Per ogni giorno di ritardo imputabile alle Società o alle imprese appaltatrici rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, è prevista, a carico di ciascuna Società ritardataria, una penale di Euro 10 per ogni posto letto la cui consegna sia ritardata. Qualora in ciascuno degli edifici di cui alla premessa 6 taluni posti letto siano ultimati ed altri non lo siano, la penale si calcolerà su tutti i posti letto previsti in quell’edificio.
12)   Inadempimenti e ritardi nell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle Società nella presente convenzione danno luogo all’esercizio, da parte dell’Agenzia, dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 285/2000. L’esercizio di tali poteri nei confronti della Società inadempiente comporta, nei casi previsti dagli articoli seguenti, la risoluzione dei contratti di appalto, degli incarichi di direzione dei lavori affidati dalla Società e, limitatamente al soggetto inadempiente, della presente convenzione.
13)   Il Responsabile dell’Agenzia, qualora constati da parte delle imprese appaltatrici delle Società gravi e irreversibili inadempimenti ai progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, ovvero ritardi superiori a 30 giorni rispetto al cronoprogramma, ne farà immediata relazione all’Agenzia, la quale potrà motivatamente disporre la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
Le Società, ciascuna relativamente ai lavori di rispettiva competenza, si obbligano in un termine non superiore a 15 giorni a risolvere i contratti di appalto e ad individuare, nello stesso termine, la nuova impresa appaltatrice. A tal fine, nel contratto d’appalto tra le Società e le loro imprese appaltatrici sarà comunque inserita idonea clausola convenzionale di rilascio immediato del cantiere da parte dell’appaltatore al momento della risoluzione del contratto, indipendentemente dalla legittimità o meno della risoluzione stessa. Senza che ciò comporti risoluzione della presente convenzione, il Responsabile dell’Agenzia potrà, in qualsiasi momento, subentrare in tutti i rapporti delle società con le imprese appaltatrici e con i DDLL, al fine di garantire e portare a compimento quanto necessario per l’ultimazione delle opere.
Gli immobili realizzati restano nella piena proprietà della Società, la quale continua ad essere obbligata ad effettuare i pagamenti all’impresa appaltatrice secondo quanto stabilito nel contratto di appalto, fatto comunque salvo il recupero da parte dell’Agenzia delle spese sostenute per l’adempimento sostitutivo e, ricorrendone i presupposti, di tutto o parte del corrispettivo erogato.
Tutte le previsioni del presente articolo devono essere inserite dalla Società nel contratto d’appalto ed espressamente accettate ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dall’impresa appaltatrice.
14)   Le previsioni di cui al precedente articolo 13 si applicano anche quando le inadempienze e i ritardi siano imputabili ai direttori dei lavori nominati dalle Società.
15)   Qualora le inadempienze e i ritardi di cui al precedente articolo 13 siano imputabili alle Società, la presente convenzione si intenderà risolta ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. nei confronti della sola Società inadempiente.
Si precisa, peraltro, che il titolo II della presente convenzione, regolante i rapporti tra Città e Società rimarrà comunque perfettamente efficace, essendo lo stesso atto autonomo e, per quanto di ragione, indipendente.
In questo caso l’Agenzia, ove ritenuto opportuno, potrà subentrare in tutti i rapporti della Società inadempiente con l’impresa appaltatrice e con i DDLL, per la realizzazione di quanto necessario per i Giochi Olimpici, salvo diverso accordo. A tal fine, ciascuna delle Società si obbliga sin d’ora con la sottoscrizione della presente convenzione a consentire all’Agenzia ed alle imprese da questa individuate l’accesso all’area di cantiere e, successivamente, al Toroc per l’utilizzo del Villaggio fino alle date previste dal successivo art. 21.
La Società inadempiente rimarrà in ogni caso obbligata al pagamento dei corrispettivi all’appaltatore oltre gli eventuali maggiori oneri derivanti dai propri inadempimenti.
In caso di impossibilità incolpevole a realizzare il Villaggio Media, il titolo I della presente convenzione sarà risolto di diritto, come se lo stesso non fosse mai stato stipulato e le Società dovranno restituire tutti i corrispettivi ricevuti.
Qualora non sia compromessa la possibilità di realizzare parzialmente l’opera, l’Agenzia ha facoltà di rinunciare alla risoluzione della presente convenzione e di chiedere l’adempimento parziale della stessa.
16)   I progetti, i particolari esecutivi di cui al punto 6 delle premesse e le specifiche tecniche allegate alla presente convenzione determinano il numero dei posti letto pari a n. 1.464, per ciascuno dei quali verrà erogato dall’Agenzia un importo di Euro 10.115,33, comprensivo di IVA al 20 per cento, dietro presentazione di regolare fattura all’Agenzia, quale corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente convenzione. La ripartizione tra le Società del predetto corrispettivo avverrà in proporzione al numero dei posti letto realizzati in ciascuno degli edifici di cui alla premessa 6.
Le parti si danno espressamente atto che il numero dei posti letto può variare nel limite del 2,5% rispetto a quelli previsti nei Progetti, nei particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e nelle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione.
L’Agenzia provvederà ad erogare l’importo alle Società, ad ognuna secondo il prospetto di cui al punto 6) della premessa, secondo le seguenti modalità: 40% ad avvenuta dimostrazione dell’inizio dei lavori; 40% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori, previa verifica in corso d’opera dei lavori rispetto ai progetti eseguita dall’Agenzia, e 20% ad ultimazione delle opere, previo accertamento della corrispondenza dei lavori ai Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, da eseguirsi a cura dell’Agenzia entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori. Con tale accertamento saranno determinati i posti letto effettivamente messi a disposizione del Toroc e, di conseguenza, il saldo effettivo da erogarsi.
Gli importi di cui al capoverso precedente saranno pagati entro 20 giorni dall’avvenuto benestare da parte del Responsabile dell’Agenzia, espresso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria pari all’importo.
17)   Ogni Società dovrà garantire l’esecuzione del Villaggio Media mediante idonee garanzie fideiussorie assicurative o bancarie, da consegnare all’Agenzia entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, complessivamente di valore pari al 10% dell’importo dei lavori. Tali garanzie fideiussorie sono fin d’ora convenzionalmente determinate come segue:
           PROGETTI                                         IMPORTO GARANZIA                         SOCIETA’
           EDIFICIO A                                       424.461,88                                              Impresa Deiro
           EDIFICIO B                                       265.677,10                                              Coop. "San Pancrazio"
           EDIFICIO C                                       265.920,61                                              Coop. "San Pancrazio"
           EDIFICIO D                                       236.806,39                                              Coop. "G. Di Vittorio"
           EDIFICIO E                                        364.834,14                                              Coop. "G. Di Vittorio"
           EDIFICIO F                                       145.870,46                                               Coop. "G. Di Vittorio"
           TORRE 1                                            743.357,07                                               Immob. PIANEL
           TORRE 2                                            765.708,86                                              Coop. "G. Di Vittorio
           TORRE 3                                            781.563,11                                               Impresa Deiro
Tali fideiussioni e quelle di cui al precedente art. 16 saranno automaticamente svincolate alla data di accertamento della conformità degli immobili ai Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione.
Il mancato tempestivo rilascio delle predette fideiussioni è causa di risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., e legittima l’Agenzia all’immediato esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 12 e seguenti della presente convenzione.
18)   L’Agenzia su indicazione del Toroc ha titolo a richiedere tutte quelle varianti, ulteriori rispetto ai Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa n. 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, che si presentino necessarie ed indispensabili per il miglior sfruttamento della struttura per la finalità dei Giochi Olimpici. Tali richieste di variante dovranno essere formulate per iscritto entro e non oltre 150 giorni dal rilascio dei permessi a costruire e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione dei particolari esecutivi, di cui al punto 6 delle premesse. Per le varianti relative agli spazi collettivi il termine è di 300 giorni dal rilascio dei permessi a costruire. Qualora dette varianti impongano il rilascio di permessi a costruire in variante, le stesse saranno rilasciate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, così come adottato per i progetti di cui al punto 6) delle premesse e/o attraverso altro idoneo procedimento autorizzativo. Il valore delle suddette varianti - a carico dei fondi stanziati dalla Legge 285/2000 - e l’eventuale maggior tempo contrattuale per l’esecuzione delle stesse verranno determinati preventivamente all’esecuzione delle stesse in contraddittorio tra il responsabile dell’Agenzia ed i Direttori dei Lavori, sulla base dei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte" ultima edizione e, in mancanza, mediante analisi prezzi derivanti da valutazioni di mercato e redazione di nuovi prezzi.
Sono da considerarsi quali varianti e, quindi, da quantificarsi con le modalità di cui al capoverso precedente, i lavori e le opere ulteriori a quelle previste nei Progetti, ai particolari esecutivi di cui al punto 6 delle premesse e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, che si rendessero necessari anche a seguito di specifiche richieste e/o prescrizioni da parte degli Enti Competenti (A.S.L., Vigili del Fuoco etc.), con riferimento all’uso olimpico.
19)   Una volta ultimata l’opera – previa attestazione, da parte del Responsabile dell’Agenzia, della conformità dell’opera ai progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione relativamente alla configurazione olimpica, e versamento del saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 16 al più tardi entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori - le Società, come da intesa tra Agenzia e Toroc, provvederanno alla formale consegna del Villaggio Media al Toroc per la gestione finalizzata ai Giochi Olimpici. Contestualmente, a garanzia della perfetta conservazione degli immobili e per l’eventuale risarcimento dei danni durante il periodo olimpico, sarà consegnata dal Toroc a ciascuna delle Società una polizza assicurativa all-risk, congrua ed adeguata al valore di ciascuno degli immobili, da definirsi previo accordo tra le Società e il Toroc, prima della consegna degli immobili stessi, che verrà automaticamente svincolata 15 giorni dopo la riconsegna di cui al successivo art. 21.
Al fine di consentire l’attestazione di conformità dell’opera da parte del Responsabile dell’Agenzia, ogni Società si impegna a fornire allo stesso Responsabile i documenti di cui all’allegato …
Le parti si danno espressamente atto che tutte le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo degli immobili per il periodo dei Giochi Olimpici saranno a carico e, quindi, da richiedere e ottenere a cura del Toroc, con totale manleva delle Società. I relativi costi, compresi quelli amministrativi, saranno ad esclusivo carico del Toroc. Per tutto il periodo dei giochi, infatti, e più precisamente dal momento della consegna e sino al 1 maggio 2006, l’intera struttura verrà messa a completa e totale disposizione del Toroc in perfette condizioni e verrà restituita al termine della manifestazione, secondo quanto previsto al successivo art. 21.
20)   La consegna da parte delle Società al Toroc, giusta l’intesa tra Agenzia e Toroc, nei termini di cui al precedente articolo, avverrà tramite verbale controfirmato dalle Società parti della presente convenzione e dal Toroc, alla presenza del Responsabile dell’Agenzia. La riconsegna alle singole Società alla fine del periodo olimpico avverrà con un nuovo verbale controfirmato dalle Società e dal Toroc. Tutti gli eventuali danni o malfunzionamenti – constatati in contraddittorio - verranno quantificati nel citato verbale di riconsegna ed il relativo importo verrà integralmente riconosciuto e liquidato dal Toroc, e quantificato con le modalità di cui al precedente art. 19.
A decorrere dalla data di consegna della struttura al Toroc, l’Agenzia sarà esonerata da ogni obbligo e responsabilità attinente la manutenzione e l’uso del Villaggio, rimanendo il Toroc unico responsabile.
21)   A decorrere dal 3 giugno 2006 l’intera struttura rientrerà nella piena ed esclusiva disponibilità delle Società. La struttura, una volta restituita, sarà destinata agli usi già consentiti dal P.R.G.C. di Torino e precisamente ad alloggi di Edilizia Residenziale Convenzionata ed a spazi ad ASPI nelle rispettive quantità concessionate.
22)   Per ogni eventuale giorno di ritardo è prevista a carico del Toroc, a favore di ciascuna Società che subisca il ritardo, una penale pari a Euro 5 a posto letto la cui restituzione sia ritardata. Qualora in ciascuno degli edifici di cui alla premessa 6 taluni posti letto siano riconsegnati ed altri non lo siano, la penale si calcolerà su tutti i posti letto previsti in quell’edificio.
23)   soppresso
                                                                           TITOLO II
24)   Al fine della miglior riuscita del Villaggio per i media, ed in tempo utile per l’evento olimpico, la Città di Torino conferma il proprio impegno a:
-    rilasciare i permessi a costruire per gli immobili relativi ai Progetti di cui all'art. 6 delle premesse con validità idonea, tenuto conto sia del periodo olimpico sia di quello post olimpico per cui è la presente convenzione;
-    rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività di cantiere per l'esecuzione degli immobili relativi ai Progetti di cui all'art. 6 delle premesse in deroga ai limiti di accettabilità del rumore, così come stabiliti dal D.M. 1 marzo 1991, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h della Legge n. 447/1995 e dell'art. 9 della legge Regionale n. 52/2000;
-    a fare in modo che le società gestrici ed erogatrici dei servizi (energia elettrica, gas, acqua et similia) provvedano, in tempo utile, ad effettuare gli occorrenti spostamenti per i sottoservizi e ad eseguire tutti i necessari allacciamenti, di modo che le Società possano rispettare i termini assunti per l’evento olimpico;
-    arretrare la sopraelevata di Corso Mortara, in modo da poter realizzare la rotonda di Via Livorno con Via Orvieto e Corso Mortara, così come già previsto dal P.R.I.U. Spina 3;
-    realizzare la porzione del Parco della Dora frontistante i villaggi media;
-    garantire la realizzazione della strada a servizi già prevista tra il Sub-Comprensorio Michelin Nord ed il comprensorio Mortara, in modo da consentire il collegamento di Corso Mortara con Via Tesso e, dunque, gli accessi ai box-auto dei singoli edifici nella loro configurazione post-olimpica, essendo ben noto alle Parti che tale strada è condizione essenziale per il rispetto da parte delle Società delle obbligazioni tutte della presente convenzione, come meglio precisato al precedente art. 9;
-    a porre in essere quanto in proprio potere, secondo le modalità previste dal D.G.R. 4-8482 del 24 febbraio 2003 (relativa ai Fondi Destinati per la Locazione permanente), al fine di poter ottenere il massimo dei contributi concedibili e localizzabili nel proprio territorio.
25)    In relazione a quanto indicato nel punto 9) delle premesse le società si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal PRIU, con le modalità individuate nel progetto esecutivo delle singole opere e con l'articolazione operativa di cui al successivo articolo 26.
Il Proponente si impegna comunque ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo
Tale progetto dovrà essere redatto secondo le modalità della Legge 109/1994 e s.m.i..
Le opere da eseguire sono le seguenti:
-   Verde pubblico Righello per un importo stimato in Euro 125.190;
-   Parcheggio pubblico per un importo stimato in Euro 200.192.
Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate entro la data di consegna dei Villaggi Olimpici al Toroc ovvero entro il 30 novembre 2005.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.
Le società potranno richiedere al Comune l’autorizzazione alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purchè non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
La progettazione di tali opere è articolata in due fasi:
-   progetto preliminare;
-   progetto esecutivo.
Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è già stato approvato in sede di accordo di programma per la modificazione del PRIU Spina 3.
Il progetto esecutivo delle singole opere di urbanizzazioni, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà comprendere il computo metrico estimativo della stessa asseverato con perizia di stima redatta da professionista abilitato, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di Torino vigenti al momento della stipula della convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
I lavori saranno eseguiti "a misura" con specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori.
L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o non prevedibili in fase di progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore.
Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale, fosse inferiore al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura della Conferenza 285/2000, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, che nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche tecniche ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale.
Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dalle società per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.
Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione, sono a carico delle società e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo deriverà dall’applicazione dell’elenco prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui alla deliberazione G.C. 24 febbraio 1998 (n. mecc. 98.01268/57).
La fideiussione di cui all'articolo 27 della presente convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.
26)    Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico iscritto al competente Collegio o Ordine professionale scelto dalla Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore Opere Pubbliche indicata dalle società cui spetta l'onere relativo alla Direzione Lavori.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico. La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).
Ai sensi dell'art. 28 della Legge 109/1994 così come successivamente modificato ed integrato, i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dalla Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico delle società.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione sarà a carico delle società.
Il collaudo tecnico - amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fermo restando che le operazioni di collaudo non dovranno essere espletate durante l’uso del Villaggio da parte del Toroc per i Giochi Olimpici.
Nel corso della esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione alle società ed al Collaudatore per i necessari provvedimenti ed all’Amministrazione per conoscenza. La data di ultimazione dei lavori è quella in cui le società depositano presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, le società sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle opere. In attesa del collaudo definitivo, all'ultimazione dei lavori, le società potranno, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo o collaudatore.
Copia autentica del certificato di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative alla agibilità dei locali e del certificato di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico. Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Fino alla approvazione del collaudo definitivo restano a carico delle società gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità relativo all'intervento edilizio l’opera si intende ultimata quando all'immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione di funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.
27)    A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ogni società, per se stessa, suoi successori ed aventi causa, rilascerà al momento del ritiro delle concessioni edilizie, a favore del Comune, garanzie fideiussorie assicurative o bancarie a scalare, in relazione agli importi di cui al punto 8) delle premesse della presente convenzione:
a)    a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo;
b)    a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione relativo alla S.L.P. destinata ad A.S.P.I..
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 Cod. Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ.
Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo saranno proporzionalmente ridotte, fino alla corrispondenza dell’80% (ottanta per cento), in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dalla Commissione di Collaudo in corso d’opera. Resta inteso che il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
28)   Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale all’interno dell’Unità di Intervento Michelin Nord.
Premesso che:
la Città di Torino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119, approvata in data 23 luglio 2001, ha previsto che almeno il 40% della S.L.P. utilizzata per la realizzazione dei posti letto negli ex Mercati Generali ed in Spina 3 sia destinato, dopo l’evento olimpico, a residenza sociale;
la Città di Torino, ai sensi dell’art. 18 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 17 aprile 2003, si è impegnata ad acquistare 11.000 (undicimila) metri quadrati di S.L.P. (Superficie Lorda di pavimento) residenziale del sub-comprensorio 3 Michelin Nord, del comprensorio Michelin Nord, del P.R.I.U. Spina 3;
gli alloggi in oggetto verranno realizzati in autofinanziamento in regime di edilizia convenzionata, ex artt. 17 e 18 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in base alle convenzioni o atti unilaterali d’obbligo conformi alla Convenzione tipo regionale che saranno entro breve termine stipulati dalle Società Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.A. e Cooperativa SAN PANCRAZIO Società Cooperativa a responsabilità limitata;
gli alloggi dovranno essere conformi, in quanto alle caratteristiche dimensionali e tecniche, alle vigenti norme in materia di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
l’acquisto avverrà al prezzo determinato entro il massimale previsto dalla Regione Piemonte per tale tipo di edilizia, secondo il criterio di cui alla lett. c) penultimo comma della D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 13-28573 del 15 novembre 1999, che dispone che nel caso di acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata il prezzo massimo di cessione è quello indicato nella convenzione ex artt. 17 e 18 del T.U. sopra citato;
tutto ciò premesso,
con il presente articolo che, ad ogni effetto di legge, ha da valere quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1351 e 1472 Codice Civile, le Società Cooperativa SAN PANCRAZIO Società Cooperativa a responsabilità limitata e Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.A. promettono di alienare, e la Città di Torino promette di acquistare, i beni immobili oggetto del presente contratto per una S.L.P. (Superficie Lorda di pavimento) residenziale complessiva di 8.777,66 (ottomilasettecentosettantasette/66) metri quadrati, corrispondente ad una Superficie Commerciale residenziale di mq. 9.404,98 (novemilaquattrocentoquattro/98) e di una Superficie Utile per autorimesse (box) di mq. 1.587,98 (millecinquecentoottantasette/98), che verranno meglio determinati nel momento in cui gli stessi verranno ad esistenza e, più in particolare:
-   la Società Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.A. promette di vendere ed il Comune di Torino promette di acquistare una S.L.P. residenziale complessiva pari a metri quadrati 6.579, corrispondente ad una Superficie Commerciale residenziale di circa mq. 6.938, pari a n. 89 unità abitative, ed una Superficie Utile di circa mq. 1.113 per n. 70 autorimesse (box), così come meglio rappresentate nelle planimetrie che, allegate sotto la lettera L del presente contratto preliminare, ne formano parte integrante e sostanziale;
-   la Società Cooperativa SAN PANCRAZIO Società Cooperativa a responsabilità limitata promette di vendere ed il Comune di Torino promette di acquistare una S.L.P. residenziale complessiva pari a metri quadrati 2.198,66, corrispondente ad una Superficie Commerciale residenziale di mq. 2.466,98, pari a n. 28 unità abitative, ed una Superficie Utile di mq. 474,98 per n. 28 autorimesse (box), così come meglio rappresentate nelle planimetrie che, allegate sotto la lettera M del presente contratto preliminare, ne formano parte integrante e sostanziale.
Le parti si danno espressamente atto che per Superficie Commerciale si intende la superficie, misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, scale interne, vani di porte o finestre ed al netto di vani scale, vani ascensore, più il 50% (cinquanta per cento) delle superfici a logge, balconi e terrazze di pertinenza, più il 50% (cinquanta per cento) delle superfici degli eventuali sottotetti, calcolata con riferimento agli spazi di questi ultimi di altezza uguale o superiore a m. 1,60; dal calcolo della Superficie Commerciale sono esclusi l’eventuale cantina e/o soffitta non abitabile di pertinenza dell’alloggio. Per Superficie Utile, relativamente alle autorimesse pertinenziali, si intende la superficie misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.
Le unità immobiliari compromesse dovranno essere realizzate conformemente al progetto edilizio allegato alla presente convenzione, salve le eventuali varianti assentite, e secondo le caratteristiche e modalità costruttive stabilite nel capitolato tecnico-descrittivo che, anch’esso allegato alla presente convenzione, integra ad ogni effetto il contratto preliminare.
Come sarà previsto dalle convenzioni ex artt. 17 e 18 del T.U. di cui sopra, su richiesta obbligatoria del concessionario, tecnici incaricati dal Comune provvederanno, entro 10 giorni dalla richiesta, alla verifica di corrispondenza dei fabbricati alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, alle seguenti fasi:
1)   ad avvenuta ultimazione della struttura;
2)   ad avvenuta ultimazione tamponamenti.
Eventuali provvedimenti dell’Amministrazione comunale dovranno essere assunti entro 30 giorni dalla richiesta di verifica.
Ad opere ultimate il Civico Ufficio Tecnico effettuerà gli accertamenti necessari volti ad attestare l’ultimazione delle opere, la corrispondenza delle stesse al capitolato tecnico descrittivo qui allegato nonché il perfetto stato conservativo degli immobili oggetto del presente contratto preliminare entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso effettuata dalle Società promettenti venditrici, a seguito della conclusione dei lavori successivi all’uso olimpico.
Il prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali è stabilito in Euro 1.500,00 per mq. di Superficie Commerciale, prezzo ritenuto congruo, come valore massimo, dalla valutazione effettuata sulla base dei progetti dal competente Ufficio Tecnico Comunale, oltre I.V.A. come per legge, ed il prezzo di acquisto delle autorimesse (box) è di Euro 900,00 per mq. di Superficie Utile, oltre I.V.A. come per legge. Tali importi verranno aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale dalla data di stipula della presente convenzione alla data di adozione del provvedimento comunale di acquisto.
I prezzi di cui sopra, in conformità alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999, risultano inferiori ai prezzi massimi di cessione degli alloggi e delle autorimesse (box) pertinenziali che, calcolati ai sensi degli artt. 17 e 18 del Testo Unico sopra citato, risultano rispettivamente pari a:
Cooperativa SAN PANCRAZIO
                                                    Alloggi                                                              Box
Edificio B                                     Euro 1.618,84                                                  Euro 1.052,25
Edificio C                                     Euro 1.562,65                                                  Euro 1.015,72
Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.A.
                                                    Alloggi                                                              Box
Edificio A                                     Euro 1.589,05                                                  Euro 1.032,88
Edificio Torre 3                            Euro 1.612,45                                                  Euro 1.048,09
La Città di Torino corrisponderà alle Società, entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione, il 10% (dieci per cento) del prezzo di acquisto degli alloggi e delle autorimesse (box), determinato come sopra, a titolo di caparra confirmatoria, a condizione che venga rilasciata a garanzia dell’importo corrisposto idonea polizza fideiussoria.
Le parti si impegnano ed obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita traslativo della proprietà dei beni immobili, così come sopra meglio descritti, con contestuale pagamento del saldo del prezzo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di verifica attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato tecnico descrittivo allegato e dei permessi a costruire, nonché il perfetto stato conservativo degli stessi.
L’onere di procedere all’accatastamento degli immobili oggetto di cessione è posto a carico della parte promittente venditrice.
L’immissione nel possesso degli immobili qui compromessi avverrà al momento della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
La presente scrittura ha mera efficacia obbligatoria, ed il diritto di proprietà si trasferirà solo al momento dell’atto definitivo di vendita.
Qualora il Titolo I della presente convenzione venisse risolto per inadempimento imputabile ex art. 15 è facoltà della Città di Torino di recedere dal presente contratto preliminare nei confronti della Società inadempiente. In tale ipotesi, la Società o le Società nell’ipotesi in cui entrambe fossero inadempienti saranno tenute a restituire la caparra ricevuta di cui sopra comprensiva degli interessi legali maturati entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del recesso.
Per consentire la trascrizione a cura e spese dei Promettenti Venditori del presente atto presso gli Uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826 Cod. Civ., si specifica che gli immobili risultano al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al …, sull’area distinta al Catasto Terreni al Foglio numero 1125, particelle numero 367, 366, 365, 331, 360, 361, 363, 368.
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.
28bis)    La Società Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa a responsabilità limitata si impegna ad assegnare, dopo l’evento olimpico, il 15% degli alloggi realizzati nel Comprensorio Michelin Nord a soggetti segnalati dalla Città secondo le modalità che saranno meglio determinate in successivo apposito atto convenzionale.
Un ulteriore 5% di alloggi realizzati saranno assegnati, d’intesa con la Città, per le finalità previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra API ed Associazioni di Cooperative di Abitazione Piemontesi.
29)    Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.
30)    La presente convenzione sarà registrata e trascritta, a cura e spese delle Società, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla Legge.
31)    Sono allegati alla presente Convenzione i seguenti elaborati:
(all. 1.1-1.25 - nn.                           ).
Torino,

Il Presidente della Cooperativa G. DI VITTORIO S.c. a r.l.:
Rag. IULA Euplio
Il Presidente della Cooperativa SAN PANCRAZIO S.c. a r.l.:
Prof. MONACO Antonino
l'Amministratore Unico dell'Impresa Costruzioni DEIRO R. & C. S.p.a.:
Geom. DEIRO Riccardo
l'Amministratore Unico dell’IMMOBILIARE PIANEL S.p.a.:
Geom. MATTIO Bruno
Il Direttore Generale dell'Agenzia:
Ing. ARCIDIACONO Domenico
Il Presidente del Comitato Olimpico Torino 2006
Prof. CASTELLANI Valentino
Il Comune di Torino
On.le CHIAMPARINO Sergio


                                                                          CONVENZIONE
-   L'AGENZIA per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" - con sede in Galleria San Federico n. 16 a Torino, C.F. 97607280019 in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO nato a Como il 12 novembre 1944 domiciliato per la presente presso la sede dell'Agenzia Torino 2006 Galleria San Federico n. 16 - Torino (in seguito "Agenzia");
-    La SOCIETA' IMMOBILIARE EUROPEA S.p.A. con sede in Roma, Viale di Villa Massimo 47, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Ing. Marcello PASINI, nato a Milano il 7 marzo 1957 e Ing. Giovanni BONADIO, nato a Crotone il 6 aprile 1942 domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali intervengono in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2003 (in seguito "la Società");
-    Il COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore - Prof Valentino Castellani (in seguito "Toroc");
-    il COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo ____________, legale rappresentante pro tempore (in seguito "la Città");
                                                        tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"
                                                                                      Premesso:
1)    che il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici ("Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
2)    che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285, come modificata ed integrata dalla Legge 26 marzo 2003 n. 48 ("Legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia");
3)    che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica, degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., l' Agenzia e il Toroc stesso hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza;
4)    che in data 23 aprile 2003, a seguito di una specifica sollecitazione di mercato, le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa contenente reciproci impegni per consentire la realizzazione del Villaggio Media;
5)    che in base alla premessa 22 del Protocollo d'Intesa suddetto il Comune di Torino si è riservato di acquistare 20.000 mq di SLP residenziale dell'unità d'intervento Vitali alle condizioni e con le modalità meglio specificate all'art. 54 della presente convenzione;
6)    che ai sensi della premessa 17 del Protocollo d'Intesa, al fine di favorire il coordinamento fra le Parti, è stato costituito in data .... un Gruppo di Lavoro tecnico, composto da un rappresentante di ciascuna di esse;
7)   che, in adempimento agli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa di cui al precedente punto 4), la Società ha presentato all'Agenzia i progetti (in seguito "Progetti") che hanno già ottenuto tutti i pareri favorevoli non condizionati e necessari espressi in sede di conferenza di servizi per il rilascio delle concessioni edilizie da parte della Città per la realizzazione di 1.380 posti letto e della S.L.P. destinata a servizi comuni, nella configurazione olimpica, secondo la tabella, le tavole grafiche e le specifiche tecniche allegate alla presente sub A), che l'Agenzia destinerà a Villaggio Media, oggetto della presente convenzione.
L'Agenzia ed il Toroc hanno già verificato che i Progetti rispettano la proporzione tra il numero delle camere singole, pari all'80% ed il numero delle camere doppie, pari al 20%, del numero totale delle camere, oltre al 10% delle superfici a spazi comuni e di integrazione e servizi.
La Società si è altresì assunta l'onere di trasmettere all'Agenzia, in copia, entro 90 giorni dal rilascio dei permessi a costruire, i particolari esecutivi, con la precisazione che gli stessi verranno predisposti all'esclusivo fine di consentire una maggiore definizione dei Progetti medesimi.
8)    che in data 12 giugno 2003 la Società - in conformità alle previsioni di cui alla premessa 12 del Protocollo di Intesa – ha acquistato da Cimimontubi S.p.A. le aree oggetto del Protocollo di Intesa medesimo, assumendo le obbligazioni ed i diritti derivanti dal Protocollo nei confronti dell'Agenzia, della Città e del Toroc;
9)    che il Villaggio Olimpico ricade in aree comprese all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) - SPINA 3 approvato con Accordo di Programma sottoscritto in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i lavori pubblici, la Città e la Regione Piemonte, ratificato con D.C.C. n. 16 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999. Detto programma è stato oggetto di una prima modifica stipulata in data 27 giugno 2001, ratificata con D.C.C. n. 125/2001 e approvata con D.P.G.R. n. 77/2001;
10)    che è stato sottoscritto, in data 4 luglio 2003, tra Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Piemonte e Città, uno specifico Accordo ai Programma, che apporta ulteriori modifiche, in variante al PRG, al PRIU Spina 3 relativamente alla configurazione delle infrastrutture principali e dell'assetto planivolumetrico del comprensorio Vitali e che tale Accordo di Programma è in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città;
11)    che, tuttavia, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei tempi olimpici si rende necessario anticipare i contenuti delle modifiche del PRIU "Spina 3" in sede di Conferenza dei Servizi ex lege 285/2000 per quanto concerne gli interventi del Villaggio Media ubicati nei Comprensori Michelin Nord e Vitali;
12)    che l'intervento previsto per la realizzazione del Villaggio Media all'interno del PRIU SPINA 3 Comprensorio Vitali prevede l'utilizzazione di circa 50.700 mq di SLP complessiva destinata per mq. 30.800 di SLP a residenza; per mq. 13.000 di SLP ad ASPI (attività di servizio alle persone e alle imprese) e per mq. 6.900 di SLP ad Eurotorino;
13)    che gli interventi compresi nel PRIU Spina 3, ricadono in parte nelle fasce fluviali individuate nella variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001;
14)    che la Città in attesa dell'approvazione della variante idrogeomorfologica, che riguarderà l'intero territorio comunale, ha ritenuto opportuno prevedere una integrazione alle norme tecniche di attuazione riferite all'intero PRIU mediante prescrizioni specifiche volte a garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi, di cui all'allegato (ALL. .....);
15)    che, ai sensi della D.G.R. 42-4336 del 6 novembre 2001 - all. n. 1 - per le opere soggette a vincoli derivanti dal PAI, qualora le Amministrazioni Comunali non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dalle norme di attuazione del PAI, in sede di conferenza ex lege 285/2000, si deve procedere alla verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica dell'intervento, quale anticipazione dell'adeguamento del PRG al PAI;
16)    che, pertanto, ai sensi della procedura di cui sopra, è stata verificata la compatibilità dello stesso alle prescrizioni di carattere idrogeomorfologico;
17)    che la presente convenzione risulta dunque integrata dei contenuti urbanistici del PRIU "Spina 3" in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città, disciplinati nell'apposito Titolo II;
18)    che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
                                                Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
                                                                                   TITOLO I
1)    Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
2)    La Società e la Città provvederanno, entro il 30 settembre 2003, alla reciproca cessione di aree all’interno del comprensorio Vitali, per consentire il rilascio dei permessi a costruire e quindi la realizzazione dei rispettivi diritti edificatori.
3)    La Società si impegna nei confronti di tutte e di ciascuna delle Parti a realizzare l’opera nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Progetto, dei particolari esecutivi di cui al punto 8) delle premesse e nelle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, per un totale di 1380 posti, entro il 30 settembre 2005, corrispondente a 24 mesi dal rilascio dei permessi a costruire.
4)    Il Comune si impegna a dare, prima del rilascio dei permessi a costruire, tutti i permessi alle Società incaricate delle demolizioni su aree pubbliche, per consentire l’inizio delle costruzioni.
5)    Gli edifici, una volta realizzati dalla Società, saranno utilizzati dal Toroc per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, ad eccezione dei locali interrati e seminterrati, destinati ad ospitare box auto e cantine, che non sono oggetto della presente convenzione. Per tutto il periodo di utilizzo degli edifici da parte del Toroc, i piani interrati e seminterrati degli edifici non potranno essere dati in uso a terzi e dovranno essere accessibili ed idonei per i controlli di sicurezza. I vani tecnici di pertinenza degli edifici ed i relativi percorsi di accesso, entro lo stesso termine del 30 settembre 2003, dovranno essere completamente ultimati e resi idonei all’uso da parte del Toroc. La Città si impegna a mettere nella gratuita ed esclusiva disponibilità del Toroc, durante i Giochi Olimpici, le aree pubbliche interne al complesso destinate a parcheggio.
6)    L’Agenzia, ai sensi della premessa 11 del Protocollo d’Intesa, nomina un proprio rappresentante responsabile (il "Responsabile dell’Agenzia") con poteri di vigilanza tanto sull’impresa esecutrice quanto sulla Società - per il corretto adempimento delle obbligazioni dalla Società medesima assunte, per il controllo dell’andamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto 8 e la qualità degli stessi - nonché sull’attività del Direttore dei Lavori; il Responsabile dell’Agenzia inoltre è titolare di tutti quei poteri che in forza della presente convenzione spettano all’Agenzia, ad eccezione delle decisioni relative alla risoluzione, che spettano ai legali rappresentanti dell’Agenzia.
7)    La Società nomina il Direttore Lavori d’intesa con il Responsabile dell’Agenzia; il Direttore Lavori risponderà del proprio operato sia alla Società, sia al Responsabile dell’Agenzia nel caso in cui questa eserciti i poteri sostitutivi di cui infra.
8)    La Società redige il cronoprogramma dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, secondo le modalità indicate dall’Agenzia con l’apposito servizio di project control e lo comunica all’Agenzia, debitamente aggiornato, con cadenza mensile.
9)    La Società si obbliga a far eseguire i lavori tramite operatori qualificati OG1 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ed a fornire al Responsabile dell’Agenzia, entro 10 giorni dalla scelta, la prova del possesso della suddetta qualifica. Le imprese prescelte dovranno operare inoltre nel rispetto di un Piano di Qualità che sarà da loro redatto secondo le specifiche del Project Control ed allegato al contratto di appalto. Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri olimpici la Società si impegna a fornire la collaborazione e tutte le informazioni che saranno loro richieste dalle pubbliche autorità.
10)    In sede di conferenza dei Servizi ex art. 9 della Legge n. 285/2000 verranno rilasciati entro e non oltre il 30 settembre 2003 in favore della Società i permessi a costruire relativi ai Progetti di cui all’art. 6 delle premesse. Il Villaggio Media dovrà essere ultimato, in conformità a quanto previsto nei Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 8 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, entro e non oltre il 30 settembre 2005, corrispondente a 24 mesi dal rilascio dei permessi a costruire e sarà consegnato con le modalità di cui al successivo art. 22. La Società dovrà completare i lavori di sistemazione esterni al Villaggio Media entro e non oltre il 30 novembre 2005, corrispondente a 26 mesi dal rilascio dei permessi a costruire.
11)    La Società si impegna a consentire l’accesso al Villaggio entro il 30 luglio 2005 e, comunque, entro ventidue mesi dal rilascio dei permessi a costruire a personale incaricato dal Toroc per lo svolgimento a cura e spese di quest’ultimo delle necessarie attività di "allestimento olimpico" (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici, arredi ecc.), e ciò compatibilmente alle norme di sicurezza, una volta ultimati gli intonaci, i pavimenti, ed il montaggio degli infissi, con totale manleva per la Società da ogni responsabilità in materia di sicurezza al personale incaricato dal Toroc. A far data dal 1 giugno 2005, corrispondente al ventesimo mese dal rilascio dei permessi a costruire, è consentito al Toroc l’accesso all’immobile per far effettuare preliminari attività di rilievi, ai fini dell’allestimento olimpico, sempre a cura e spese di quest’ultimo e con manleva della società.
12)    Per ogni giorno di ritardo dovuto a cause imputabili alla Società o alle imprese appaltatrici rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, la Società sarà soggetta ad una penale di Euro 10 per ogni posto letto la cui consegna sia ritardata. Qualora in ciascuno degli edifici componenti il Villaggio taluni posti letto siano ultimati ed altri non lo siano, la penale si calcolerà su tutti i posti letto previsti in quell’edificio.
13)    Inadempimenti e ritardi nell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nella presente convenzione danno luogo all’esercizio, da parte dell’Agenzia, dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 285/2000. L’esercizio di tali poteri comporta, nei casi previsti dagli articoli seguenti, la risoluzione dei contratti di appalto, degli incarichi di direzione dei lavori affidati dalla Società e della presente convenzione.
14)    Il Responsabile dell’Agenzia, qualora constati da parte delle imprese appaltatrici della Società gravi e irreversibili inadempimenti ai progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 8 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, ovvero ritardi superiori a 30 giorni rispetto al cronoprogramma, ne farà immediata relazione all’Agenzia, la quale potrà motivatamente disporre che la società risolva il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
La Società si obbliga, in un termine non superiore a 15 giorni, a semplice ed insindacabile richiesta del Responsabile dell’Agenzia, a risolvere i contratti di appalto e ad individuare, nello stesso termine, la nuova impresa appaltatrice. A tal fine, nel contratto d’appalto tra la Società e le imprese appaltatrici sarà comunque inserita idonea clausola convenzionale di rilascio immediato del cantiere da parte dell’appaltatore al momento della risoluzione del contratto, indipendentemente dalla legittimità o meno della risoluzione stessa.
Gli immobili realizzati restano nella piena proprietà della Società, la quale continua ad essere obbligata ad effettuare i pagamenti all’impresa appaltatrice, fatto comunque salvo il recupero da parte dell’Agenzia delle spese sostenute per l’adempimento sostitutivo e, ricorrendone i presupposti, di tutto o parte del corrispettivo erogato ai sensi dell’art. 17. Senza che ciò comporti risoluzione della presente convenzione, il Responsabile dell’Agenzia potrà, in qualsiasi momento, subentrare in tutti i rapporti della società con le imprese appaltatrici e con il DL, al fine di garantire e portare a compimento quanto necessario per l’ultimazione delle opere.
Tutte le previsioni del presente articolo devono essere inserite dalla Società nel contratto d’appalto ed espressamente accettate ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dall’impresa appaltatrice.
15)    Le previsioni di cui al precedente articolo 14 si applicano anche quando le inadempienze e i ritardi siano imputabili al direttore dei lavori nominato dalla Società.
16)    Qualora le inadempienze e i ritardi di cui al precedente articolo 14 siano imputabili alla Società, il Titolo I della presente convenzione si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
Si precisa, peraltro, che il titolo II della presente convenzione, regolante i rapporti tra Città e la Società rimarrà comunque perfettamente efficace, essendo lo stesso atto autonomo e, per quanto di ragione, indipendente.
In questo caso l’Agenzia, ove ritenuto opportuno, potrà subentrare in tutti i rapporti della Società con l’impresa appaltatrice e con il DL, per la realizzazione di quanto necessario per i Giochi Olimpici, salvo diverso accordo. A tal fine, la Società si obbliga sin d’ora con la sottoscrizione della presente convenzione a consentire all’Agenzia ed alle imprese da questa individuate l’accesso all’area di cantiere e, successivamente, al Toroc per l’utilizzo del Villaggio fino alle date previste dal successivo art. 22.
La Società rimarrà in ogni caso obbligata al pagamento dei corrispettivi all’appaltatore oltre gli eventuali maggiori oneri derivanti dai propri inadempimenti.
In caso di impossibilità incolpevole a realizzare il Villaggio Media, il titolo I della presente convenzione sarà risolto di diritto, come se lo stesso non fosse mai stato stipulato e la Società dovrà restituire tutti i corrispettivi ricevuti, senza alcun altro onere e risarcimento a carico della società nei confronti di Toroc e Agenzia.
Qualora non sia compromessa la possibilità di realizzare parzialmente l’opera, l’Agenzia ha facoltà di rinunciare alla risoluzione della presente convenzione e di chiedere l’adempimento parziale della stessa.
17)    I progetti, i particolari esecutivi di cui al punto 8 delle premesse e le specifiche tecniche allegate alla presente convenzione determinano il numero dei posti letto pari a n. 1.380, per ciascuno dei quali verrà erogato dall’Agenzia un importo di Euro 10.115,33, comprensive di IVA al 20 per cento quale corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente convenzione.
Le parti si danno espressamente atto che il numero dei posti letto può variare nel limite del 2,5% rispetto a quelli previsti nei Progetti, nei particolari esecutivi di cui alla premessa 8 e nelle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione.
L’Agenzia provvederà ad erogare l’importo alla Società secondo le seguenti modalità: 40% ad avvenuta dimostrazione dell’inizio dei lavori; 40% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori, previa verifica in corso d’opera dei lavori rispetto ai progetti eseguita dall’Agenzia in contraddittorio con il DL, e 20% ad ultimazione delle opere, previo accertamento, in contraddittorio con il DL, della corrispondenza dei lavori ai Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, da eseguirsi a cura dell’Agenzia entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori. Con tale accertamento saranno determinati i posti letto effettivamente messi a disposizione del Toroc e, di conseguenza, l’ammontare complessivo del corrispettivo da erogarsi a titolo definitivo, con emissione di fattura da parte della Società per l’intero importo del corrispettivo accertato. Le somme di cui sopra saranno infatti erogate a titolo di anticipazione provvisoria, fino alla data di accertamento.
Gli importi di cui al capoverso precedente saranno pagati entro 20 giorni dall’avvenuto benestare da parte del Responsabile dell’Agenzia, espresso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria pari all’importo.
18)    La Società dovrà garantire l’esecuzione del Villaggio Media mediante idonee garanzie fideiussorie assicurative o bancarie, da consegnare all’Agenzia entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, complessivamente di valore pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, fin d’ora presumibilmente determinato in Euro 37.650.000.
Tali fideiussioni e quelle di cui all’articolo precedente saranno automaticamente svincolate alla data di accertamento della conformità dell’opera ai Progetti per i quali sono stati rilasciati i permessi a costruire.
Il mancato tempestivo rilascio delle predette fideiussioni è causa di risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, e legittima l’Agenzia all’immediato esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 14 e seguenti della presente convenzione.
19)    L’Agenzia su indicazione del Toroc ha titolo a richiedere tutte quelle varianti, ulteriori rispetto ai Progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa n. 6 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, che si presentino necessarie ed indispensabili per il miglior sfruttamento della struttura per la finalità dei Giochi Olimpici. Tali richieste di variante dovranno essere formulate per iscritto entro e non oltre 150 giorni dal rilascio dei permessi a costruire e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione dei particolari esecutivi, di cui al punto 6 delle premesse. Per le varianti relative agli spazi collettivi il termine è di 300 giorni dal rilascio dei permessi a costruire.
Qualora dette varianti impongano il rilascio di concessioni in variante, le stesse saranno rilasciate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, così come adottato per i progetti di cui al punto 6) delle premesse e/o attraverso altro idoneo procedimento autorizzativo. Il valore delle suddette varianti - a carico dei fondi stanziati dalla Legge n. 285/2000 - e l’eventuale maggior tempo contrattuale per l’esecuzione delle stesse verranno determinati preventivamente all’esecuzione delle stesse in contraddittorio tra il responsabile dell’Agenzia ed i Direttori dei Lavori, sulla base dei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte" ultima edizione e, in mancanza, mediante analisi prezzi derivanti da valutazioni di mercato e redazione di nuovi prezzi.
Sono da considerarsi quali varianti e, quindi, da quantificarsi con le modalità di cui al capoverso precedente, i lavori e le opere ulteriori a quelle previste nei Progetti, ai particolari esecutivi di cui al punto 8 delle premesse e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione, che si rendessero necessari anche a seguito di specifiche richieste e/o prescrizioni da parte degli Enti Competenti, con riferimento all’uso olimpico. Il pagamento degli importi corrispondenti all’integrale costo delle varianti richieste verrà effettuato con le stesse modalità previste al precedente art. 20.
20)    Una volta ultimata l’opera – previa attestazione, da parte del Responsabile dell’Agenzia, della conformità dell’opera ai progetti, ai particolari esecutivi di cui alla premessa 8 e alle specifiche tecniche allegate alla presente convenzione relativamente alla configurazione olimpica, e versamento del saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 17 al più tardi entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, comunicata dalla Società con lettera raccomandata R.R. - la Società provvederà alla formale consegna del Villaggio Media al Toroc per la gestione finalizzata ai Giochi Olimpici. Contestualmente, a garanzia della perfetta conservazione degli immobili e per l’eventuale risarcimento dei danni durante il periodo olimpico, sarà consegnata dal Toroc alla Società una polizza assicurativa all-risk, congrua ed adeguata al valore degli immobili, da definirsi previo accordo tra le Società e il Toroc, prima della consegna degli immobili stessi, che verrà automaticamente svincolata 15 giorni dopo la riconsegna di cui al successivo art. 22.
Al fine di consentire l’attestazione di conformità dell’opera da parte del Responsabile dell’Agenzia, la Società si impegna a fornire allo stesso Responsabile i documenti di cui all’allegato.
Le parti si danno espressamente atto che tutte le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo degli immobili per il periodo dei Giochi Olimpici saranno a carico e, quindi, da richiedere e ottenere a cura del Toroc, con totale manleva della Società. I relativi costi, compresi quelli amministrativi, saranno ad esclusivo carico del Toroc. Per tutto il periodo dei Giochi Olimpici, e più precisamente dal momento della consegna e sino al 1 maggio 2006, l’intera struttura verrà messa a completa e totale disposizione del Toroc in perfette condizioni e verrà restituita al termine della manifestazione, secondo quanto previsto al successivo art. 22.
21)    La consegna da parte della Società al Toroc, giusta l’intesa tra Agenzia e Toroc, nei termini di cui al precedente articolo, avverrà tramite verbale controfirmato dalla Società e dal Toroc, alla presenza del Responsabile dell’Agenzia. La riconsegna alla Società alla fine del periodo olimpico avverrà con un nuovo verbale controfirmato dalla Società e dal Toroc. Tutti gli eventuali danni o malfunzionamenti verranno quantificati nel citato verbale di riconsegna ed il relativo importo verrà integralmente riconosciuto e liquidato dal Toroc, e quantificato con le modalità di cui al precedente art. 19.
A decorrere dalla data di consegna della struttura al Toroc, l’Agenzia sarà esonerata da ogni obbligo e responsabilità attinente la manutenzione e l’uso del Villaggio, rimanendo il Toroc unico responsabile.
22)    A decorrere dal 3 giugno 2006 l’intera struttura rientrerà nella piena ed esclusiva disponibilità della Società. La struttura, una volta restituita, sarà destinata agli usi già consentiti dal P.R.G.C. di Torino.
23)    Per ogni eventuale giorno di ritardo è prevista a carico del Toroc una penale pari a Euro 5 a posto letto la cui restituzione sia ritardata. Qualora in ciascuno degli edifici componenti il Villaggio la riconsegna di taluni posti letto sia ritardata e per altri non lo sia, la penale si calcolerà su tutti i posti letto realizzati in quell’edificio.
24)    soppresso
25)    soppresso
26)    soppresso
27)    soppresso
28)    soppresso
                                                                              TITOLO II
29)    La Città si impegna a garantire la sistemazione delle aree a servizi antistanti i lotti interessati dall'intervento olimpico, dando priorità alla realizzazione all’area afferente il Parco con la sistemazione della parte del Corso Mortara adiacente il Villaggio Media. La Città inoltre si impegna a mettere a disposizione della Società le aree pubbliche occorrenti per permettere l'agibilità di cantiere.
30)    La Società in conformità al disposto di cui all'articolo 11 della Legge 10/1977 e s.m.i., si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal PRIU di cui all'articolo 35) della presente Convenzione, in parte a scomputo degli oneri dovuti stimati in Euro 6.647.837 (di cui oneri tabellari Euro 4.961.010 e risorse aggiuntive Euro 1.686.827), ed in parte con ulteriori risorse private pari a Euro 595.521, con le modalità individuate nel progetto esecutivo delle singole opere.
31)    Le opere che la Società si impegna ad eseguire sono le seguenti:
-   sedi stradali (via Verolengo per un importo stimato di Euro 356.946; via Orvieto per un importo di Euro 1.865.084);
-   rami collettori fognari (Euro 891.936);
-   rete idrica (Euro 249.760);
-   verde pubblico di quartiere (Euro 1.753.807);
-   parcheggi pubblici - attrezzaggio (Euro 1.045.825);
-   parcheggi pubblici - solette (Euro 1.080.000)
per un importo complessivo stimato di Euro 7.243.358.
Tutte le opere di urbanizzazione poste a carico della società dovranno essere realizzate entro la data della consegna dei Villaggi Olimpici al Toroc.
32)    I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.
33)    La Società potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
34)    La progettazione di tali opere è articolata in due fasi:
-   progetto preliminare;
-   progetto esecutivo.
Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato approvato con la sottoscrizione del già citato Accordo di Programma per la modifica del PRIU Spina 3 in Variante al PRG.
Il progetto esecutivo delle singole opere di urbanizzazione, redatto ai sensi della Legge 109/1994, a misura, dovrà comprendere il computo metrico estimativo delle stesse, asseverato con perizia di stima redatta da professionista abilitato, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città vigenti al momento della stipula della convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
35)    Il valore delle opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi.
36)    I lavori saranno eseguiti "a misura" con specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori.
37)    L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o non prevedibili in fase di progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.
38)    Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore.
Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale, fosse inferiore agli oneri di urbanizzazione tabellari dovuti, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
39)    Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della chiusura della Conferenza di Servizi 285/2000, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, che nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche tecniche ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale. Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dalla società per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.
40)    Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione, sono a carico della società e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
41)    La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui alla deliberazione G.C. 24 febbraio 1998 (n. mecc. 98.01268/57).
42)    La fideiussione di cui all'articolo ….. della presente convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.
43)    Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico iscritto al competente Collegio o Ordine professionale scelto dalla Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore Opere Pubbliche indicata dalla Società cui spetta l'onere relativo alla Direzione Lavori.
44)    Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico della Città. La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle opere eseguite.
45)    Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).
46)    Ai sensi dell'art. 28 della Legge 109/1994 così come successivamente modificato ed integrato, i collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dalla Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico della Società. Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione sarà a carico della Società.
47)    Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fermo restando che le operazioni di collaudo non dovranno essere espletate durante l'uso del Villaggio da parte del Toroc per i Giochi Olimpici.
48)    Nel corso della esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione alla Società ed al Collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.
49)    La data di ultimazione dei lavori è quella in cui la Società deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
50)    Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la Società solleva la Città da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle opere.
51)    In attesa del collaudo definitivo, all'ultimazione dei lavori, la Società potrà, su richiesta specifica della Città, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo o collaudatore. Copia autentica del certificato di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative alla agibilità dei locali e del certificato di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico. Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate. Fino alla approvazione del collaudo definitivo restano a carico delle società gli oneri di manutenzione delle opere realizzate. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità relativo all'intervento edilizio l’opera si intende ultimata quando all'immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione di funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.
52)    A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Società, per sé stessa, suoi successori ed aventi causa, rilascerà al momento della stipula della presente convenzione, a favore della Città, garanzie fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:
a)    a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
b)    a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare;
c)    a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione.
a)    Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dalla Città, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
b)    La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile.
53)    Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo saranno proporzionalmente ridotte, fino alla corrispondenza dell’80% (ottanta per cento), in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dalla Commissione di Collaudo in corso d’opera. Resta inteso che il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
54)    Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale all’interno dell’Unità di Intervento Vitali ad uso residenziale sociale
Premesso che:
la Città di Torino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119, approvata in data 23 luglio 2001, ha previsto che almeno il 40% della S.L.P. utilizzata per la realizzazione dei posti letto negli ex Mercati Generali ed in Spina 3 sia destinato, dopo l’evento olimpico, a residenza sociale;
la Città di Torino, ai sensi dell’art. 22 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 23 aprile 2003, si è riservata di acquistare 20.000 (ventimila) metri quadrati di S.L.P. (Superficie Lorda di pavimento) residenziale del sub-comprensorio Vitali del P.R.I.U. Spina 3;
gli alloggi in oggetto verranno realizzati in autofinanziamento in regime di edilizia convenzionata, ex artt. 17 e 18 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in base alla convenzione o atto unilaterale d’obbligo conformi alla Convenzione tipo regionale che sarà entro breve tempo stipulata dalla Società Immobiliare Europea S.p.A.;
gli alloggi dovranno essere conformi, in quanto alle caratteristiche dimensionali e tecniche, alle vigenti norme in materia di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
l’acquisto avverrà al prezzo determinato entro il massimale previsto dalla Regione Piemonte per tale tipo di edilizia, secondo il criterio di cui alla lett. c) penultimo comma della D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 13-28573 del 15 novembre 1999, che dispone che nel caso di acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata il prezzo massimo di cessione è quello indicato nella convenzione ex artt. 17 e 18 del T.U. sopra citato;
tutto ciò premesso,
con il presente articolo che, ad ogni effetto di legge, ha da valere quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1351 e 1472 Codice Civile, la Società Immobiliare Europea S.p.A. promette di alienare, e la Città di Torino promette di acquistare, i beni immobili oggetto del presente contratto per una S.L.P. (Superficie Lorda di pavimento) residenziale complessiva di circa 15.000 (quindicimila) metri quadrati, corrispondente ad una Superficie Commerciale residenziale di mq. 16.064 e di una Superficie Utile per autorimesse (box) di mq. 3.317, che verranno meglio determinati nel momento in cui gli stessi verranno ad esistenza e, più in particolare:
-   la Società Immobiliare Europea S.p.A. promette di vendere ed il Comune di Torino promette di acquistare una S.L.P. residenziale complessiva pari a metri quadrati 15.030, corrispondente ad una Superficie Commerciale residenziale di mq. 16.064, pari a n. 227 unità abitative, ed una Superficie Utile di mq. 3.317 per n. 227 autorimesse (box), così come meglio rappresentate ed evidenziate sotto le lettere A/B/C nelle planimetrie che, allegate sotto la lettera …. del presente contratto preliminare, ne formano parte integrante e sostanziale.
Le parti si danno espressamente atto che per Superficie Commerciale si intende la superficie, misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, scale interne, vani di porte o finestre ed al netto di vani scale, vani ascensore, più il 50% (cinquanta per cento) delle superfici a logge, balconi e terrazze di pertinenza, più il 50% (cinquanta per cento) delle superfici degli eventuali sottotetti, calcolata con riferimento agli spazi di questi ultimi di altezza uguale o superiore a m. 1,60; dal calcolo della Superficie Commerciale sono esclusi l’eventuale cantina e/o soffitta non abitabile di pertinenza dell’alloggio. Per Superficie Utile, relativamente alle autorimesse pertinenziali, si intende la superficie misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.
Le unità immobiliari compromesse dovranno essere realizzate conformemente al progetto edilizio allegato alla presente convenzione, salve le eventuali varianti assentite, e secondo le caratteristiche e modalità costruttive stabilite nel capitolato tecnico-descrittivo che, anch’esso allegato alla presente convenzione, integra ad ogni effetto il contratto preliminare.
Come sarà previsto dalle convenzioni ex artt. 17 e 18 del T.U. di cui sopra, su richiesta obbligatoria del concessionario, tecnici incaricati dal Comune provvederanno, entro 10 giorni dalla richiesta, alla verifica di corrispondenza dei fabbricati alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, alle seguenti fasi:
   1)   ad avvenuta ultimazione della struttura;
   2)   ad avvenuta ultimazione tamponamenti.
Eventuali provvedimenti dell’Amministrazione comunale dovranno essere assunti entro 30 giorni dalla richiesta di verifica.
Ad opere ultimate il Civico Ufficio Tecnico effettuerà gli accertamenti necessari volti ad attestare l’ultimazione delle opere, la corrispondenza delle stesse al capitolato tecnico descrittivo qui allegato nonché il perfetto stato conservativo degli immobili oggetto del presente contratto preliminare entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso effettuata dalle Società promettenti venditrici, a seguito della conclusione dei lavori successivi all’uso olimpico.
Il prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali è stabilito in Euro 1.500,00 per mq. di Superficie Commerciale, prezzo ritenuto congruo, come valore massimo, dalla valutazione effettuata sulla base dei progetti dal competente Ufficio Tecnico Comunale, oltre I.V.A. come per legge, ed il prezzo di acquisto delle autorimesse (box) è di Euro 900,00 per mq. di Superficie Utile, oltre I.V.A. come per legge. Tali importi verranno aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale dalla data di stipula della presente convenzione alla data di adozione del provvedimento comunale di acquisto.
I prezzi di cui sopra, in conformità alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999, risultano inferiori ai prezzi massimi di cessione degli alloggi e delle autorimesse (box) pertinenziali che, calcolati ai sensi degli artt. 17 e 18 del Testo Unico sopra citato, risultano rispettivamente pari a:
Alloggi – Euro 1.616,22;         Box – Euro 1.050,54.
La Città di Torino corrisponderà alla Società, entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione, il 10% (dieci per cento) del prezzo di acquisto degli alloggi e delle autorimesse (box), determinato come sopra, a titolo di caparra confirmatoria, a condizione che venga rilasciata a garanzia dell’importo corrisposto idonea polizza fideiussoria.
Le parti si impegnano ed obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita traslativo della proprietà dei beni immobili, così come sopra meglio descritti, con contestuale pagamento del saldo del prezzo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di verifica attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato tecnico descrittivo allegato e dei permessi a costruire, nonché il perfetto stato conservativo degli stessi.
L’onere di procedere all’accatastamento degli immobili oggetto di cessione è posto a carico della parte promittente venditrice.
L’immissione nel possesso degli immobili qui compromessi avverrà al momento della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
La presente scrittura ha mera efficacia obbligatoria, ed il diritto di proprietà si trasferirà solo al momento dell’atto definitivo di vendita.
Qualora il Titolo I della presente convenzione venisse risolto per inadempimento imputabile ex art. 16 è facoltà della Città di Torino di recedere dal presente contratto preliminare nei confronti della Società inadempiente. In tale ipotesi, la Società sarà tenuta a restituire la caparra ricevuta di cui sopra comprensiva degli interessi legali maturati entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del recesso.
Per consentire la trascrizione a cura e spese della Promettente Venditrice del presente atto presso gli Uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826 Cod. Civ., si specifica che gli immobili risultano al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al …, sull’area distinta al Catasto Terreni al Foglio numero ……., particelle numero ………………...
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.
La Città, ai sensi dell’art. 1401 del codice civile, si riserva la facoltà di nominare successivamente il soggetto che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal presente contratto.
La Società, inoltre, concede alla Città il diritto di opzione sulle unità abitative comprese nel fabbricato identificato alla lettera D della già citata planimetria, quivi allegata per farne parte integrante, per una Superficie Lorda di Pavimento di circa mq. 5.000. La Città dovrà esercitare il succitato diritto di opzione entro e non oltre il 31 dicembre 2005, restando inteso fra le parti che il mancato esercizio dell’opzione nel termine essenziale di cui sopra costituirà rinuncia allo stesso, come se non fosse mai stato previsto.
55)    Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.
56)    La presente convenzione sarà registrata e trascritta, a cura e spese della Società, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla Legge.
57)    Sono allegati alla presente Convenzione i seguenti elaborati:
Allegati:
(all. 2.1-2.12 - nn.                                               ).
L'Amministratore Delegato della Società
Ing. Giovanni Bonadio
Il Direttore Generale dell'Agenzia:
Ing. Domenico Arcidiacono
Il Presidente del Comitato Olimpico Torino 2006
Prof. Valentino Castellani
Il Comune di Torino
On.le Sergio Chiamparino