Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 138
2003 05968/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 29 luglio 2003)

OGGETTO: TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA BERTOLLA 52. RINNOVO CONVENZIONE IN GESTIONE SOCIALE AL GRUPPO SPORTIVO ALLOTREB.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 1998 (mecc. 9809247/10), esecutiva dal 14 dicembre 1998, veniva concesso in gestione sociale, per anni 5, il terreno di mq. 2.700 sito in strada Bertolla n. 52, con un canone annuo di L. 1.350.000 (Euro 697,22) al Gruppo Sportivo Allotreb con sede legale in strada Bertolla n. 111, Torino.

   A seguito di sopralluogo, si è verificato che l’area sportiva, situata in zona periferica, destinata a campo di calcio, non ha servizi igienici. Un box in lamiera viene utilizzato da spogliatoio, con grave disagio per i giocatori che in massima parte sono ragazzi di tenera età.

   Si è anche constatato che il campo di calcio è ben mantenuto come pure le recinzioni e che l’Associazione ha ben operato negli anni di convenzione.

   L’Allotreb viste le precarie condizioni ha richiesto il rinnovo anticipato della convenzione che scade a dicembre 2003.

   La Circoscrizione n. 6 in data 29 aprile 2003 con atto deliberativo (mecc. 2003 02617/089) ha accettato la proposta di rinnovo della convenzione anticipata proponendo un canone annuo, viste le caratteristiche dell’impianto sportivo, di Euro 350,00 IVA inclusa ed ha accolto anche la richiesta di porre a disposizione dell’Associazione, un prefabbricato allacciato ai pubblici servizi a cura e spese della Città. (all. 1 - n. ).

   Permanendo l’interesse della Città a continuare nella concessione e in considerazione dell’attività sociale che il Gruppo Sportivo Allotreb ha svolto in questi anni, verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo e che l’Allotreb ha ottemperato alle incombenze previste dalla precedente convenzione, in osservanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, esaminata la richiesta di rinnovo e la proposta della Circoscrizione n. 6 sopra citata, allo scopo di allineare le condizioni della convenzione con la suddetta società con quelle relative ad impianti analoghi attualmente rinnovate e/o in vigore, si propone di rinnovare anticipatamente la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo in oggetto sito in strada Bertolla n. 52, al Gruppo Sportivo Allotreb, che ha sede in strada Bertolla 111, C.F. 97514100011, alle condizioni citate nell’allegato disciplinare che prevede da parte del Concessionario: l’accollo di tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso.

   Per quanto concerne le utenze: restano a carico del concessionario quelle riferite al campo di calcio, quelle riferite al prefabbricato con servizi sono a carico della Città.

   La durata della Concessione può essere stabilita in anni cinque, visto che la società sportiva non prevede particolari spese di investimento e con un canone annuo di Euro 100,00 IVA inclusa da pagarsi in una sola rata al Cassiere della Circoscrizione n. 6.

   Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.

   E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

   Le spese a carico della Città di cui all’art.13 e all’art.14 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.   di rinnovare anticipatamente la convenzione per la gestione sociale dell’impianto sportivo sito in Torino, in strada Bertolla n. 52, al Gruppo Sportivo Allotreb, che ha sede legale in strada Bertolla 111, C.F. 97514100011, alle condizione citate nell’allegato disciplinare rappresentato dal Presidente signor Gilardi Francesco, nato a Torino il 26 maggio 1956, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, per anni 5 e con un canone annuo di Euro 100,00 IVA inclusa, da pagarsi in una sola rata anticipata al cassiere della Circoscrizione n. 6 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

2.   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) alle condizioni ivi contenute. Il canone annuo determinato in Euro 100,00 IVA inclusa, sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.