Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
2003 05900/008
Settore Rapporti Istituzionali e Inventario


CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 157
approvata il 22 luglio 2003

DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SAN SECONDO N. 37 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE GUGLIELMO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPORTO ANNUO EURO 12.960,00.=.

Con determinazione dirigenziale n. 643 approvata in data 4 agosto 1997, n. mecc. 9705079/08, esecutiva dal 14 agosto 1997, è stato approvato il rinnovo della locazione dall’Immobiliare Guglielmo, per l’uso dei locali siti in via S. Secondo n. 37, per la durata di anni sei a decorrere dal 1° settembre 1997.
Il relativo contratto scadrà il 31 agosto 2003.
Considerato che la proprietà, avvalendosi di apposita clausola contrattuale che prevede la rinegozziazione delle condizioni dopo che è trascorso il secondo sessennio, e permanendo la situazione che aveva determinato l’assunzione del precitato provvedimento, si rende indispensabile provvedere al rinnovo della locazione alle condizioni che prevedono in particolare la corresponsione di un canone di locazione di € 10.800.= (oltre I.V.A. 20%) . Tale canone è stato ritenuto congruo dal Settore Estimo.
Visto che il canone a termini di contratto deve essere aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice Istat, è necessario impegnare dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2009, data di scadenza del contratto, la somma necessaria per effettuare gli aggiornamenti futuri sulla base presunta del 3% annuo.
Detta spesa verrà determinata in fase di liquidazione in base all’indice Istat Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.


Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
. . .

DETERMINA

  1. – di approvare il rinnovo della locazione dalla Immobiliare Guglielmo S.r.l. (P.I. 01874230012 – Via Cernaia n. 27 – Torino) – cod. forn. 19438 B – per l’uso dei locali siti al primo piano dello stabile di via S. Secondo n. 37 di mq. 100, alle seguenti condizioni :


SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE


Locali siti in Torino – via S. Secondo n. 37 – censiti al N.C.E.U. al foglio 181/1606/sub 73, di proprietà della Immobiliare GUGLIELMO S.r.l., P.I. 01874230012 con sede in Torino – Via Cernaia n. 27, in persona del suo legale rappresentante Sig. UCCELLINI Dr. Leopoldo, nato ad Ancona il 25/03/1930, in qualità di locatrice

E

la Città di Torino, piazza Palazzo di Città n. 1- C.F. 00514490010 – appresso denominata “locatario”, rappresentata da , si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
La proprietà, come sopra rappresentata, concede in locazione alla Città di Torino i locali siti in Torino, via S. Secondo n. 37 al piano 1^ (2^ f.t.) , di mq. 100 circa calpestabili, il tutto come risulta circoscritto in colore blu nella planimetria d’assieme allegata. I locali sono destinati ad esclusivo uso della Città di Torino, con divieto di mutamento di detto uso e di sublocazione ad altri anche parziale e gratuita.

ART. 2

Il canone di locazione viene stabilito dalle parti in annue € 10.800,00.= (diecimilaottocentoeuro,00) –oltre I.V.A. 20%, da corrispondersi a rate trimestrali anticipate, sul c.c.b. n. 6756/3859751 presso la Banca UNICREDIT BANCA D’IMPRESA. – Dipendenza di Torino... (ABI ...3226.. CAB ...8037.....) intestato alla locatrice.
La corresponsione del canone e degli oneri accessori non potrà essere ritardata o sospesa per nessuna ragione e neppure in parte, costituendo l’infrazione alla presente clausola motivo di risoluzione anticipata del contratto.




ART. 4
La locazione avrà la durata di anni sei a decorrere dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2009.
Alla scadenza il contratto sarà rinnovabile di sei anni in sei anni, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza.
La Città avrà la facoltà di recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, previo avviso al locatore da darsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
A partire dal 1°settembre 2004, il canone, previa richiesta scritta della proprietà entro il mese precedente, sarà aggiornato nella misura del 75% dell’indice dell’incremento annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 5

Sono a carico del locatario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali presi in affitto e degli arredi e corredi e genericamente tutti gli oneri di legge, salvo quelli di cui la legge espressamente fa carico al proprietario dei locali.
In futuro in presenza di modifiche o variazione della presente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza dei fabbricati, si concorderanno tra locatore e conduttore coerenti programmi operati nell’ambito delle rispettive competenze.

ART. 6

Quanto alle altre spese si conviene che sono a carico del locatario:
a) - le tasse relative allo smaltimento dei rifiuti, e comunque ogni altra tassa comunale che per legge sia a carico del locatario, di assicurazione dell’immobile e dei mobili e di quanto altro contenuto in essi, come pure della responsabilità civile nei riguardi del suo personale e di terzi relativamente a danni provenienti dall’immobile e dai suoi impianti e macchinari;
b) - le spese relative alla pulizia, riscaldamento, condizionamento, consumo di acqua, luce ed energia elettrica, telefoni ed apparecchi elettronici, elevatori ed ogni altra utenza, compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti e macchinari;
c) - le quote millesimali di spettanza delle spese di gestione ordinaria del condominio.

ART. 7

Il locatario dichiara di ricevere l’unità immobiliare buono stato locatizio e del tutto adatti alla sua predetta specifica destinazione, secondo quanto sopra convenuto e si impegna a mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Se pretenderà apportare ulteriori modifiche alle strutture e agli impianti dovrà farlo a proprie cura e spese ed ottenere il previo consenso scritto della locatrice, la quale non potrà rifiutarlo se necessarie alla destinazione dell’immobile stabilita dalla Civica Amministrazione. Per tutte le migliorie ed addizioni apportate, presenti e future, il locatario non potrà pretendere alcun compenso, anche se le opere siano state concordate, ed alla scadenza definitiva del contratto esse tutte accederanno alla proprietà, salvo la messa in pristino se non specificatamente convenuto in sede di loro autorizzazione.

ART. 8
Il locatario viene costituito custode dell’immobile ad esso locato, e pertanto esonera espressamente la locatrice da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o che per gli stessi fatti potessero derivare a terzi.


ART. 9
Previo avviso verbale, telefonico o diretto, la locatrice potrà in qualsiasi momento del rapporto locatizio ispezionare l’immobile allo scopo di rendersi conto della gestione dell’ordinaria manutenzione, nonché di quella straordinaria che le compete. Nel caso di mancato adempimento alla manutenzione ordinaria ed a seguito di specifico invito ad adempiere, inviato per raccomandata e risultato senza effetto, la locatrice è autorizzata a sostituirsi al locatario per fare eseguire da terzi la manutenzione, ed il locatario è impegnato a rimborsarne le spese debitamente documentate;

ART. 10
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si farà riferimento alla vigente disciplina delle locazioni degli immobili urbani nonché alle disposizioni del Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali;

ART. 11

Qualunque modifica al presente contratto può avere effetto ed essere provata esclusivamente mediante atto scritto;

ART. 12

Il presente disciplinare è impegnativo per il locatore dalla data di sottoscrizione mentre per la Città diventerà impegnativo dalla data di esecutività della relativa determinazione dirigenziale;

ART. 13

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore elegge domicilio come indicato in epigrafe.

ART. 14

Le spese di atto saranno a carico della Città e verranno fronteggiate con i fondi appositamente impegnati dal Settore competente



  1. – le spese di cui all’art. 6 trovano capienza nei fondi appositamente impegnati con separati provvedimenti;

  1. di approvare l’impegno della spesa di € 6.480,00.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al codice intervento n. 1010504 del bilancio 2003 – cap. 14400 “Patrimonio Immobiliare – Fitti reali dei locali e spese inerenti”;

  1. - di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 194,40.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 13.154,40.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2004;

  1. – di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.= (I.V.A 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 589,03.= (I.V.A 20% inclusa) e così di complessivi € 13.549,03.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2005;

  1. – di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 995,50.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 13.955,50.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 13.955.50.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2006;

  1. – di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 1.414,16.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 14.374,16.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2007;

  1. – di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 1.845,39.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 14.805,39.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2008;

  1. – di approvare l’impegno della spesa di € 6.480,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di € 1.032,09.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 7.512,09.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio 2009;



Si attesta che la spesa in oggetto per la sua particolare natura non è soggetta ai vincoli dell’art. 6 della legge 155/89.




. .

Torino, 22 luglio 2003
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ornella FOGLINO











Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Domenico PIZZALA