Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio
Immobiliare
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Settore Rapporti
Istituzionali e Inventario
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. Cronologico 157
approvata
il 22 luglio 2003
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SAN SECONDO
N. 37 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE GUGLIELMO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD
USO UFFICI COMUNALI. IMPORTO ANNUO EURO 12.960,00.=.
Con determinazione
dirigenziale n. 643 approvata in data 4 agosto 1997, n. mecc. 9705079/08,
esecutiva dal 14 agosto 1997, è stato approvato il rinnovo della
locazione dall’Immobiliare Guglielmo, per l’uso dei locali siti in
via S. Secondo n. 37, per la durata di anni sei a decorrere dal 1°
settembre 1997.
Il relativo contratto scadrà il 31 agosto
2003.
Considerato che la proprietà, avvalendosi di apposita clausola
contrattuale che prevede la rinegozziazione delle condizioni dopo che è
trascorso il secondo sessennio, e permanendo la situazione che aveva
determinato l’assunzione del precitato provvedimento, si rende
indispensabile provvedere al rinnovo della locazione alle condizioni che
prevedono in particolare la corresponsione di un canone di locazione di €
10.800.= (oltre I.V.A. 20%) . Tale canone è stato ritenuto congruo dal
Settore Estimo.
Visto che il canone a termini di contratto deve essere
aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice Istat, è
necessario impegnare dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2009, data di
scadenza del contratto, la somma necessaria per effettuare gli aggiornamenti
futuri sulla base presunta del 3% annuo.
Detta spesa verrà determinata
in fase di liquidazione in base all’indice Istat Nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato mensilmente sulla
Gazzetta Ufficiale.
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto
l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate.
. . .
DETERMINA
- – di approvare il rinnovo della locazione dalla
Immobiliare Guglielmo S.r.l. (P.I. 01874230012 – Via Cernaia n. 27 –
Torino) – cod. forn. 19438 B – per l’uso dei locali siti al
primo piano dello stabile di via S. Secondo n. 37 di mq. 100, alle seguenti
condizioni :
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE
Locali siti in Torino – via S. Secondo n. 37 – censiti al
N.C.E.U. al foglio 181/1606/sub 73, di proprietà della Immobiliare
GUGLIELMO S.r.l., P.I.
01874230012 con sede in Torino – Via Cernaia n. 27, in persona del
suo legale rappresentante Sig. UCCELLINI Dr. Leopoldo, nato ad Ancona il
25/03/1930, in qualità di locatrice
E
la Città di Torino, piazza Palazzo di Città n. 1- C.F.
00514490010 – appresso denominata “locatario”, rappresentata
da , si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1
La proprietà, come sopra
rappresentata, concede in locazione alla Città di Torino i locali siti in
Torino, via S. Secondo n. 37 al piano 1^ (2^ f.t.) , di mq. 100 circa
calpestabili, il tutto come risulta circoscritto in
colore blu nella planimetria d’assieme allegata. I locali sono destinati
ad esclusivo uso della Città di Torino, con divieto di mutamento di detto
uso e di sublocazione ad altri anche parziale e gratuita.
ART.
2
Il canone di locazione viene stabilito dalle parti in annue
€ 10.800,00.= (diecimilaottocentoeuro,00) –oltre I.V.A. 20%, da
corrispondersi a rate trimestrali anticipate, sul c.c.b. n. 6756/3859751 presso
la Banca UNICREDIT BANCA D’IMPRESA. – Dipendenza di Torino... (ABI
...3226.. CAB ...8037.....) intestato alla locatrice.
La corresponsione
del canone e degli oneri accessori non potrà essere ritardata o sospesa
per nessuna ragione e neppure in parte, costituendo l’infrazione alla
presente clausola motivo di risoluzione anticipata del
contratto.
ART. 4
La locazione avrà
la durata di anni sei a decorrere dal 1° settembre 2003 al 31 agosto
2009.
Alla scadenza il contratto sarà rinnovabile di sei anni in sei
anni, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale, salvo disdetta da
comunicarsi all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici
mesi prima della scadenza.
La Città avrà la facoltà di
recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, previo avviso al
locatore da darsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in
cui il recesso dovrà avere esecuzione.
A partire dal 1°settembre
2004, il canone, previa richiesta scritta della proprietà entro il mese
precedente, sarà aggiornato nella misura del 75% dell’indice
dell’incremento annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
ART. 5
Sono a carico del locatario tutte
le spese di ordinaria manutenzione dei locali presi in affitto e degli arredi e
corredi e genericamente tutti gli oneri di legge, salvo quelli di cui la legge
espressamente fa carico al proprietario dei locali.
In futuro in presenza di
modifiche o variazione della presente legislazione in tema di prevenzione e
sicurezza dei fabbricati, si concorderanno tra locatore e conduttore coerenti
programmi operati nell’ambito delle rispettive
competenze.
ART. 6
Quanto alle altre
spese si conviene che sono a carico del locatario:
a) - le tasse relative
allo smaltimento dei rifiuti, e comunque ogni altra tassa comunale che per legge
sia a carico del locatario, di assicurazione dell’immobile e dei mobili e
di quanto altro contenuto in essi, come pure della responsabilità civile
nei riguardi del suo personale e di terzi relativamente a danni provenienti
dall’immobile e dai suoi impianti e macchinari;
b) - le spese relative
alla pulizia, riscaldamento, condizionamento, consumo di acqua, luce ed energia
elettrica, telefoni ed apparecchi elettronici, elevatori ed ogni altra utenza,
compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti e macchinari;
c)
- le quote millesimali di spettanza delle spese di gestione ordinaria del
condominio.
ART. 7
Il locatario dichiara di
ricevere l’unità immobiliare buono stato locatizio e del tutto
adatti alla sua predetta specifica destinazione, secondo quanto sopra convenuto
e si impegna a mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a
restituirlo nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Se pretenderà apportare ulteriori modifiche alle strutture e agli
impianti dovrà farlo a proprie cura e spese ed ottenere il previo
consenso scritto della locatrice, la quale non potrà rifiutarlo se
necessarie alla destinazione dell’immobile stabilita dalla Civica
Amministrazione. Per tutte le migliorie ed addizioni apportate, presenti e
future, il locatario non potrà pretendere alcun compenso, anche se le
opere siano state concordate, ed alla scadenza definitiva del contratto esse
tutte accederanno alla proprietà, salvo la messa in pristino se non
specificatamente convenuto in sede di loro autorizzazione.
ART.
8
Il locatario viene costituito custode
dell’immobile ad esso locato, e pertanto esonera espressamente la
locatrice da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed
indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o che per gli
stessi fatti potessero derivare a
terzi.
ART.
9
Previo avviso verbale, telefonico o diretto, la
locatrice potrà in qualsiasi momento del rapporto locatizio ispezionare
l’immobile allo scopo di rendersi conto della gestione
dell’ordinaria manutenzione, nonché di quella straordinaria che le
compete. Nel caso di mancato adempimento alla manutenzione ordinaria ed a
seguito di specifico invito ad adempiere, inviato per raccomandata e risultato
senza effetto, la locatrice è autorizzata a sostituirsi al locatario per
fare eseguire da terzi la manutenzione, ed il locatario è impegnato a
rimborsarne le spese debitamente documentate;
ART.
10
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
farà riferimento alla vigente disciplina delle locazioni degli immobili
urbani nonché alle disposizioni del Codice Civile ed agli usi e
consuetudini locali;
ART. 11
Qualunque modifica al
presente contratto può avere effetto ed essere provata esclusivamente
mediante atto scritto;
ART. 12
Il presente
disciplinare è impegnativo per il locatore dalla data di sottoscrizione
mentre per la Città diventerà impegnativo dalla data di
esecutività della relativa determinazione dirigenziale;
ART.
13
A tutti gli effetti del presente contratto,
compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza
giudiziaria, il conduttore elegge domicilio come indicato in epigrafe.
ART. 14
Le spese di atto saranno a carico della
Città e verranno fronteggiate con i fondi appositamente impegnati dal
Settore competente
- – le spese di cui all’art. 6 trovano capienza nei fondi
appositamente impegnati con separati provvedimenti;
- di approvare l’impegno della spesa di € 6.480,00.= (I.V.A. 20%
inclusa) con imputazione al codice intervento n. 1010504 del bilancio 2003
– cap. 14400 “Patrimonio Immobiliare – Fitti reali dei locali
e spese inerenti”;
- - di approvare l’impegno della spesa annua di € 12.960,00.=
(I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di €
194,40.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 13.154,40.=
(I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio
2004;
- – di approvare l’impegno della spesa annua di €
12.960,00.= (I.V.A 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone
di € 589,03.= (I.V.A 20% inclusa) e così di complessivi €
13.549,03.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento
del bilancio 2005;
- – di approvare l’impegno della spesa annua di €
12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento
canone di € 995,50.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi
€ 13.955,50.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi €
13.955.50.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento
del bilancio 2006;
- – di approvare l’impegno della spesa annua di €
12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento
canone di € 1.414,16.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi
€ 14.374,16.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente
intervento del bilancio 2007;
- – di approvare l’impegno della spesa annua di €
12.960,00.= (I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento
canone di € 1.845,39.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi
€ 14.805,39.= (I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente
intervento del bilancio 2008;
- – di approvare l’impegno della spesa di € 6.480,00.=
(I.V.A. 20% inclusa) oltre la spesa presunta per aggiornamento canone di €
1.032,09.= (I.V.A. 20% inclusa) e così di complessivi € 7.512,09.=
(I.V.A. 20% inclusa) con imputazione al corrispondente intervento del bilancio
2009;
Si attesta che la spesa in oggetto per la sua
particolare natura non è soggetta ai vincoli dell’art. 6 della
legge 155/89.
. .
Torino, 22 luglio 2003
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IL
DIRIGENTE Dott.ssa Ornella FOGLINO
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
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IL DIRETTORE FINANZIARIO
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dott. Domenico PIZZALA
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