Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere

     n. ord. 129
2003 05443/033

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 SETTEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

OGGETTO: I.S. ALLARGAMENTO DI STRADA DEI RONCHI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. IMPORTO TOTALE DI EURO 293.000,00 IVA COMPRESA - ADOZIONE DI VARIANTE N. 80 AL P.R.G. AI SENSI ARTT. 10 E 19 D.P.R. 327/2001 E ART. 17 COMMA 7 L.U.R. - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con l'Assessore Viano.

La strada comunale dei Ronchi di Cavoretto, in corrispondenza del numero civico 7, presenta una larghezza di 3,20 m e costituisce un punto critico per la circolazione stradale.
Data la larghezza in tale tratto la circolazione è praticamente a senso unico alternato.
Il tratto di carreggiata interessato è delimitato, a nord da un muro a gravità costituito da pietrame legato con malta cementizia, a sud da edifici prospicienti direttamente su strada davanti ai quali non esiste marciapiede.
Pertanto, si ritiene che un allargamento della carreggiata nel tratto interessato, sarebbe di notevole miglioramento alla circolazione veicolare, anche se modesto, consentirebbe comunque un ampliamento della attuale sezione stradale, aumentando così il campo visivo dei conducenti e quindi l’autoregolazione del traffico veicolare.
La realizzazione dell'opera mira a soddisfare l'interesse pubblico attuale e concreto al miglioramento della capacità veicolare di un'area prevalentemente costituita da insediamenti residenziali.
Le aree oggetto dell’intervento ricadono in parte su sedimi di proprietà privata e considerato il rilevante interesse pubblico alla sistemazione della strada, utilizzata dalla cittadinanza ivi residente e in transito, occorrerà procedere all'acquisizione di tali aree mediante il procedimento espropriativo.
Il P.R.G., come meglio evidenziato sullo Stralcio di Piano qui allegato, prevede per le aree oggetto di ampliamento della carreggiata la destinazione a Residenza R9.
Il presente provvedimento, che approva il progetto preliminare, costituisce anche adozione di variante parziale al P.R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. del 27 dicembre 2002 n. 302 e dell'art. 17, comma 7 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56.
In particolare la variante consiste nell’inserimento dell’ampliamento della viabilità in progetto nella cartografia di P.R.G. (Tavola n. 1, foglio n. 17A (parte) del P.R.G.), tale inserimento comporta la modifica della destinazione urbanistica e precisamente: da area destinata a "Zona Urbana consolidata residenziale mista" – area normativa "R9" ad area per la viabilità pubblica "VI". La destinazione dell’area a servizi comporta l’assoggettamento dei beni interessati al vincolo preordinato all’espropriazione per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002. Si specifica che per la imposizione ex novo del vincolo espropriativo non è dovuto l’indennizzo previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999, che deve essere riconosciuto al proprietario nella diversa ipotesi della reiterazione di un vincolo già esistente.
L'approvazione del progetto preliminare dell'opera, unitamente all'adozione della variante al P.R.G. secondo i contenuti sopra illustrati, costituisce, altresì, avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che interverrà, ai sensi degli artt. 14, u.c., e 16 comma 3 Legge 109 dell’11 febbraio 1994 e s.m.i., in sede di approvazione del progetto definitivo.
Il Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere ha pertanto predisposto il progetto preliminare per l’adeguamento funzionale della carreggiata stradale; esso prevede, la realizzazione di una cortina di micropali (berlinese), ancorata con tiranti passivi, la cui funzione è quella di diaframma di contenimento del terrapieno a monte, sul quale si trovano proprietà private, evitando così particolari dissesti agli edifici che insistono a monte del muro stesso.
In seguito si procederà allo sbancamento di quella porzione di terrapieno contenuta dal muro in pietra mettendo a nudo la cortina di micropali realizzando un rivestimento costituito da una parete in calcestruzzo armato, e un rivestimento in pietra e laterizio, così da riprendere gli aspetti architettonici preesistenti.
Il fine ultimo di suddetto intervento sarà quello di ottenere una larghezza di carreggiata minima di m. 4,20 e massima di m. 5,85.
Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico ai sensi dell'art. 17 della Legge 109/94 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità, regolarmente abilitato all'esercizio della professione:
Geom. Genni PALMIERI Progettista
Il tecnico incaricato, designato dal Dirigente di Settore e Responsabile del Procedimento ha elaborato il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i. costituito dalla relazione tecnica illustrativa, da n. 2 tavole grafiche, dalla relazione geologica/geotecnica di supporto e dalla stima dei lavori redatta sulla base dell'Elenco Prezzi "Dicembre 2002 Regione Piemonte" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 00980/029), esecutiva dal 9 marzo 2003.
Il progetto è stato verificato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 16.3 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 554/99. Con successivo ordine di servizio si provvederà alla nomina del gruppo per la progettazione definitiva.
A seguito di detto progetto preliminare è risultato che la spesa da sostenere per l'esecuzione delle opere ammonta a complessive Euro 293.000,00 IVA compresa ripartita secondo il seguente quadro economico:

Importo opere a misura                                                 Euro 184.635,00
costi sicurezza non soggetti a ribasso                              Euro     9.000,00
Totale importo a base di gara                                         Euro 193.635,00
somme a disposizione per
Iva 20 % sulle opere                                                      Euro   36.927,00
Iva 20 % sui costi della sicurezza                                    Euro     1.800,00
incentivo progett. Art.18 (1,3%)                                     Euro     2.517,26
spese di progettazione interna                                         Euro     2.220,74
prove e verifiche di laboratorio                                       Euro     2.000,00
allacciamenti enti vari (spostamento sottoservizi)             Euro     2.500,00
imprevisti e spese di pubblicità                                       Euro   15.000,00
indennità di esproprio                                                    Euro     1.400,00
TOTALE                                                                      Euro 258.000,00

imprevisti spese tecniche                                               Euro   35.000,00

TOTALE GENERALE                                                Euro 293.000,00

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i. è stata prevista la spesa di Euro 2.517,26 pari all'1,3% quale incentivo per l'attività effettuata dal personale.
Tra le spese tecniche, come indicato nell'art. 18 Legge 109/94 e s.m.i., sono state incluse, limitatamente ad Euro 2.220,74, anche le spese presunte del personale interno che partecipa direttamente all'elaborazione del progetto secondo le risultanze della contabilità di rilevazione interna che sarà effettuata per commesse di progetto.
La suddetta spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2003/2005, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 aprile 2003 (mecc. 2003 01334/024), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 21 aprile 2003 contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2003 (al cod. op. 1121 per l'anno 2003) e con successivo provvedimento di variazione al Bilancio si provvederà a modificare lo stanziamento inizialmente previsto.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento il progetto è stato trasmesso alla Circoscrizione 8 per il parere di competenza che, con nota del 4 dicembre 2002 prot. n. 6542, ha risposto esprimendo parere favorevole.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto l’art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i., il progetto preliminare relativo ai lavori di Interventi straordinari di allargamento di strada dei Ronchi, per un importo totale di Euro 293.000,00 IVA 20% compresa, risultante dal quadro economico già citato in narrativa.
Tale progetto è costituito dalla relazione tecnica illustrativa con attestazione del Responsabile del Procedimento (all. 1 - n. ), da n. 2 tavole grafiche (all. 2 - 3 - nn. ), dalla relazione geologica/geotecnica (all. 4 - n. ), dalla stima dei lavori (all. 5 - n. ) e dall’eleborato relativo alla variante di P.R.G. (all. 6 - n. );
2) di adottare ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 19 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, nonché dell'art. 17, comma 7, Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la variante allo strumento urbanistico generale consistente nell’inserimento dell’ampliamento della viabilità in progetto nella cartografia di P.R.G. (Tavola n. 1, foglio n. 17A (parte) del P.R.G.), tale inserimento comporta la modifica della destinazione urbanistica e precisamente: da area destinata a "Zona Urbana consolidata residenziale mista" – area normativa "R9" ad area per la viabilità pubblica "VI". La destinazione dell’area a servizi comporta l’assoggettamento dei beni interessati al vincolo preordinato all’espropriazione per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, così come illustrato negli allegati tecnici del P.R.G. alla scala 1:5000 dello stato attuale e della variante (vedi all. 6);
3) di dare atto che detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2003/2005, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 aprile 2003 (mecc. 2003 01334/024), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 21 aprile 2003 contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2003 (al cod. op. 1121 per l'anno 2003) e con successivo provvedimento di variazione al Bilancio si provvederà a modificare lo stanziamento inizialmente previsto, e che la relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge.
L'affidamento e l'erogazione delle spese sono subordinate alla concessione del finanziamento;
4) di adottare i successivi provvedimenti attuativi per l'approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori e con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la relativa spesa complessiva;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.