Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 113
2003 05397/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 8 luglio 2003)

OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI PREVISTO IN CORSO ORBASSANO 300. MODIFICA DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 FEBBRAIO 2002 (MECC. 2002 00298/020).

Proposta dell'Assessore Viano.

L’area di Corso Orbassano 300, che il vigente Piano Regolatore Generale destina a servizi pubblici è di proprietà dell’A.T.C. ed è stata utilizzata sino al 1999 come area verde con prevalente fruizione da parte dei cittadini residenti nel gruppo di edifici A.T.C. che vi si affacciano.
Su tale area in data 23 febbraio 2000 vennero avviati i lavori di arretramento e potenziamento del limitrofo impianto di carburanti della Società Mannino/Simonetti (convenzionata con la Società Esso tramite un contratto di realizzazione dell’impianto e di fornitura di carburante) con cui l’A.T.C. aveva stipulato regolare contratto concedendo in locazione tale area per la durata di anni 19.
Tale intervento, a seguito di verifiche effettuate, si era rivelato del tutto conforme alle varie normative vigenti e così pure le concessioni edilizie rilasciate per tale riposizionamento risultarono regolari e conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.
Ciononostante, a fronte delle manifestazioni di protesta dei cittadini, la cui aspettativa era di poter continuare a fruire l’area in oggetto quale spazio destinato a verde pubblico, l’Amministrazione avviò dei contatti con le parti interessate al fine d’individuare in via collaborativa una soluzione alternativa.
Si giunse in tal modo a definire un accordo, siglato in data 20 dicembre 2000 tra le parti (Città, A.T.C., Soc. Mannino e Soc. Esso), volto ad individuare una nuova, idonea possibilità localizzativa per la ricollocazione dell’impianto di distribuzione carburanti, al fine di confermare la destinazione dell’area di c.so Orbassano 300 a verde pubblico.
I contenuti dell’accordo sono stati assunti dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione approvata il 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00298/020), esecutiva dal 4 marzo 2002.
Con tale deliberazione è stata dunque approvata, in estrema sintesi, la concessione dell’area di c.so Orbassano 300 da parte della A.T.C. alla Città e, per converso, la concessione da parte della Città dell’area costituente la banchina di p.zza Omero all’A.T.C., con l’impegno a mettere a disposizione l’area alla Soc. Mannino/Simonetti.
Con la suddetta deliberazione si era altresì stabilito, alla luce degli oneri sostenuti dalla Soc. Esso in c.so Orbassano 300, di offrire soluzione, mediante l’assegnazione di un’area posta in c.so Rosselli angolo via San Paolo, ad un annoso problema concernente un impianto della stessa Società Esso previsto in c.so M. D’Azeglio, il cui trasferimento si era reso necessario in quanto interferente con l’esecuzione di opere pubbliche.
Alla luce delle intese così individuate, veniva inoltre sancita la necessità di un’apposita liberatoria della Società Esso e della Società Mannino/Simonetti, affinchè formalmente aderiscano ai contenuti dell’accordo sopra richiamato e rinuncino a qualsivoglia richiesta di risarcimento per eventuali danni sorti o insorgenti per effetto delle iniziative connesse al mancato ampliamento dell’impianto originariamente previsto in c.so Orbassano 300.
Tuttavia, in quanto, per sopravvenuti nuovi elementi di fatto e di diritto, si è resa non più praticabile da parte della Città la suddetta assegnazione dell’area di c.so Rosselli/via S. Paolo, la Soc. Esso ha sinora ritenuto imprescindibile, al fine di aderire a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002, l’individuazione di una soluzione compensativa.
In seguito ad un complessivo riesame della questione, tale soluzione alternativa è stata infine individuata nella riduzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicato dalla Città in capo alla Soc. Esso, da correlarsi con gli investimenti sostenuti dalla stessa Società, sull’area di c.so Orbassano 300, per i lavori di arretramento e potenziamento dell’esistente impianto, interrotti a seguito dell’accordo intercorso con la Città.
Alla luce di tali nuovi accordi intervenuti con la Soc. Esso, ed in considerazione dei tempi intercorsi e dell’urgenza di dare, infine, compiuta soluzione al problema, si rende necessario demandare a separata convenzione la conclusiva definizione dei rapporti con la Soc. Esso.
In tal modo diviene possibile addivenire alla firma dell’atto pubblico di concessione incrociata delle aree tra la Città e l’A.T.C., con la presenza della sola Soc. Mannino/Simonetti, sbloccando di fatto la rilocalizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti sulla banchina di P.zza Omero e restituendo in tal modo l’area di C.so Orbassano 300 alla destinazione di verde pubblico.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00298/020), la presenza alla stipula dell’atto tra la Città e l’A.T.C. di un rappresentante della sola Società Mannino/Simonetti, affinchè presti consenso ai contenuti dell’accordo di cui alla citata deliberazione, rinunciando formalmente nel contempo a qualsivoglia richiesta di risarcimento per eventuali danni sorti o insorgenti per effetto delle iniziative connesse al mancato arretramento e potenziamento dell’impianto di distribuzione carburanti sull’area A.T.C. di c.so Orbassano 300;
2) di demandare alla Giunta la stipula di separata convenzione con la Società Esso, in cui, a fronte di una dichiarazione di liberatoria da parte di tale Società, venga definita, quale soluzione alternativa rispetto ai contenuti di cui al comma 8) della citata deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00298/020), una riduzione del canone annuo di occupazione suolo pubblico dovuto dalla Società Esso in relazione a tutti gli impianti localizzati sul territorio comunale da correlarsi con gli investimenti sostenuti dalla stessa Società, sull’area di c.so Orbassano 300, per i lavori di arretramento e potenziamento dell’esistente impianto, interrotti a seguito dell’accordo intercorso con la Città;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.