Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 113
2003 05397/020
OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI PREVISTO IN CORSO
ORBASSANO 300. MODIFICA DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 FEBBRAIO 2002 (MECC.
2002 00298/020).
Proposta dell'Assessore Viano.
Larea di Corso Orbassano 300, che il vigente Piano Regolatore
Generale destina a servizi pubblici è di proprietà
dellA.T.C. ed è stata utilizzata sino al 1999 come
area verde con prevalente fruizione da parte dei cittadini residenti
nel gruppo di edifici A.T.C. che vi si affacciano.
Su tale area in data 23 febbraio 2000 vennero avviati i lavori
di arretramento e potenziamento del limitrofo impianto di carburanti
della Società Mannino/Simonetti (convenzionata con la Società
Esso tramite un contratto di realizzazione dellimpianto
e di fornitura di carburante) con cui lA.T.C. aveva stipulato
regolare contratto concedendo in locazione tale area per la durata
di anni 19.
Tale intervento, a seguito di verifiche effettuate, si era rivelato
del tutto conforme alle varie normative vigenti e così
pure le concessioni edilizie rilasciate per tale riposizionamento
risultarono regolari e conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.
Ciononostante, a fronte delle manifestazioni di protesta dei cittadini,
la cui aspettativa era di poter continuare a fruire larea
in oggetto quale spazio destinato a verde pubblico, lAmministrazione
avviò dei contatti con le parti interessate al fine dindividuare
in via collaborativa una soluzione alternativa.
Si giunse in tal modo a definire un accordo, siglato in data 20
dicembre 2000 tra le parti (Città, A.T.C., Soc. Mannino
e Soc. Esso), volto ad individuare una nuova, idonea possibilità
localizzativa per la ricollocazione dellimpianto di distribuzione
carburanti, al fine di confermare la destinazione dellarea
di c.so Orbassano 300 a verde pubblico.
I contenuti dellaccordo sono stati assunti dal Consiglio
Comunale con apposita deliberazione approvata il 18 febbraio 2002
(mecc. 2002 00298/020), esecutiva dal 4 marzo 2002.
Con tale deliberazione è stata dunque approvata, in estrema
sintesi, la concessione dellarea di c.so Orbassano 300 da
parte della A.T.C. alla Città e, per converso, la concessione
da parte della Città dellarea costituente la banchina
di p.zza Omero allA.T.C., con limpegno a mettere a
disposizione larea alla Soc. Mannino/Simonetti.
Con la suddetta deliberazione si era altresì stabilito,
alla luce degli oneri sostenuti dalla Soc. Esso in c.so Orbassano
300, di offrire soluzione, mediante lassegnazione di unarea
posta in c.so Rosselli angolo via San Paolo, ad un annoso problema
concernente un impianto della stessa Società Esso previsto
in c.so M. DAzeglio, il cui trasferimento si era reso necessario
in quanto interferente con lesecuzione di opere pubbliche.
Alla luce delle intese così individuate, veniva inoltre
sancita la necessità di unapposita liberatoria della
Società Esso e della Società Mannino/Simonetti,
affinchè formalmente aderiscano ai contenuti dellaccordo
sopra richiamato e rinuncino a qualsivoglia richiesta di risarcimento
per eventuali danni sorti o insorgenti per effetto delle iniziative
connesse al mancato ampliamento dellimpianto originariamente
previsto in c.so Orbassano 300.
Tuttavia, in quanto, per sopravvenuti nuovi elementi di fatto
e di diritto, si è resa non più praticabile da parte
della Città la suddetta assegnazione dellarea di
c.so Rosselli/via S. Paolo, la Soc. Esso ha sinora ritenuto imprescindibile,
al fine di aderire a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio
Comunale del 18 febbraio 2002, lindividuazione di una soluzione
compensativa.
In seguito ad un complessivo riesame della questione, tale soluzione
alternativa è stata infine individuata nella riduzione
del canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
applicato dalla Città in capo alla Soc. Esso, da correlarsi
con gli investimenti sostenuti dalla stessa Società, sullarea
di c.so Orbassano 300, per i lavori di arretramento e potenziamento
dellesistente impianto, interrotti a seguito dellaccordo
intercorso con la Città.
Alla luce di tali nuovi accordi intervenuti con la Soc. Esso,
ed in considerazione dei tempi intercorsi e dellurgenza
di dare, infine, compiuta soluzione al problema, si rende necessario
demandare a separata convenzione la conclusiva definizione dei
rapporti con la Soc. Esso.
In tal modo diviene possibile addivenire alla firma dellatto
pubblico di concessione incrociata delle aree tra la Città
e lA.T.C., con la presenza della sola Soc. Mannino/Simonetti,
sbloccando di fatto la rilocalizzazione dellimpianto di
distribuzione carburanti sulla banchina di P.zza Omero e restituendo
in tal modo larea di C.so Orbassano 300 alla destinazione
di verde pubblico.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002 (mecc.
2002 00298/020), la presenza alla stipula dellatto tra la
Città e lA.T.C. di un rappresentante della sola Società
Mannino/Simonetti, affinchè presti consenso ai contenuti
dellaccordo di cui alla citata deliberazione, rinunciando
formalmente nel contempo a qualsivoglia richiesta di risarcimento
per eventuali danni sorti o insorgenti per effetto delle iniziative
connesse al mancato arretramento e potenziamento dellimpianto
di distribuzione carburanti sullarea A.T.C. di c.so Orbassano
300;
2) di demandare alla Giunta la stipula di separata convenzione
con la Società Esso, in cui, a fronte di una dichiarazione
di liberatoria da parte di tale Società, venga definita,
quale soluzione alternativa rispetto ai contenuti di cui al comma
8) della citata deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio
2002 (mecc. 2002 00298/020), una riduzione del canone annuo di
occupazione suolo pubblico dovuto dalla Società Esso in
relazione a tutti gli impianti localizzati sul territorio comunale
da correlarsi con gli investimenti sostenuti dalla stessa Società,
sullarea di c.so Orbassano 300, per i lavori di arretramento
e potenziamento dellesistente impianto, interrotti a seguito
dellaccordo intercorso con la Città;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.