Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 137
2003 05380/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LINGOTTO" (EX VALENZA) SITO IN VIA GENOVA N. 161, ALLA SOCIETA' SPORTIVA "PERTUSA BIGLIERI". RINNOVO.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 7 ottobre 1996 (mecc.. 9605499/10), esecutiva dal 4 novembre 1996, il Consiglio Comunale assegnava all’Associazione Sportiva "Pertusa Biglieri" la gestione dell’impianto sportivo denominato "Lingotto" di proprietà comunale sito Torino, Via Genova 161, di complessivi mq. 10.668 di cui mq. 980 di superficie coperta, costituito da n.1 campo di calcio, n. 1 campo di calcetto, gli spogliatoi, sede sociale ,sala riunioni e alloggio del custode.

   La convenzione scaduta in data 14 aprile 2002 prevedeva un canone di Euro 774,69, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, nonché tutte le utenze, con esclusione della spesa relativa all’acqua, a carico del gestore, che ha richiesto il rinnovo di detta convenzione in data 26 gennaio 2002.

   In data 10 maggio 2002, con deliberazione (mecc. 2002 02605/092), la Circoscrizione n. 9 approvava il rinnovo per anni dieci fissando il canone annuo in Euro 1.000,00 IVA inclusa e ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).

Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 9, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni e tenuto conto che il gestore ha sempre ottemperato al pagamento del canone, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, al rinnovo della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo in oggetto con l’Associazione Sportiva "Pertusa Biglieri", P. IVA 07609250019, rappresentata dal Presidente avv. Domenico SORRENTINO, nato a Torino il 31 agosto 1924 ed ivi residente in Via Madama Cristina n. 129 (C.F. SRR DNC 24M31 L219A) alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

   Il concessionario ha presentato un progetto per migliorie per Euro 27.100,00 oltre IVA (all. 3 - n. ) ritenuto non pertinente alla parte sportiva dell’impianto ma alla parte sociale (bar-ristorante), pertanto la durata della convenzione è fissata in anni cinque, con un canone annuo di Euro 1.000,00 IVA compresa.

   Poiché è intendimento della Città trasformare un campo di calcio in terra in campo di calcio con erba sintetica, a proprie spese, detto canone sarà incrementato di ulteriori Euro 200,00 annui. Il canone è stato proposto considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso e della collocazione territoriale.

   Si propone inoltre di suddividere le utenze, in analogia ad altri impianti similari, come segue:
-   Città: le spese relative al riscaldamento ed energia elettrica relativamente alle parti sociali (spogliatoi e servizi), l’80% dell’importo per il consumo dell’acqua fredda dell’intero impianto sportivo;
-   Gestore: sono interamente a carico le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti, la conduzione impianto termico, i costi relativi all’energia elettrica ed al riscaldamento per le restanti parti e il 20% del consumo di acqua fredda dell’intero impianto sportivo.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "Lingotto"(ex Valenza) sito in via Genova n. 161, di complessivi mq. 10.668 di cui mq. 980 di superficie coperta, all’associazione Sportiva "Pertusa Biglieri " P.IVA 07609250019, rappresentata dal Presidente avv. Domenico SORRENTINO, nato a Torino il 31 agosto 1924 ed ivi residente in Via Madama Cristina n. 129 ( C.F. SRR DNC 24M31 L219A) per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2.   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l’associazione Sportiva "Pertusa Biglieri ", alle condizioni ivi contenute;

3.   Il canone annuo è determinato in Euro 1.000,00 IVA compresa, incrementato di ulteriori Euro 200,00 annui dopo che la Città avrà provveduto a realizzare un campo di calcio con erba sintetica, da pagarsi in due rate semestrali anticipate da versare al cassiere della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con l’associazione convenzionata l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo. Le spese a carico della Città verranno fronteggiate con i fondi impegnati dai Settori competenti.