Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo LiberoSettore Sport

n. ord. 156
2003 05378/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MONCALIERI 494/14 AL MASTER CLUB FIOCCARDO. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

In data 7 marzo 1983, con atto notarile (rep. 108.448) in virtù della deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 1980 (mecc. 8003168/08) e presa d'atto del Consiglio Comunale del 21 aprile 1980, esecutiva dal 10 agosto 1980, veniva concessa in uso per anni 19, con scadenza 6 marzo 2002, la totalità degli impianti sportivi realizzati nell'area di corso Moncalieri n. 494/14 (N.C.E.U. Partita 1292871, Foglio 1448, Particella 168), composta attualmente da n. 10 campi da tennis, n. 2 campi da calcetto, piscina, bar-ristorante, sede sociale, spogliatoi e magazzino, giardino e parcheggio, per complessivi mq. 12.000 circa.
La convenzione era fatta ed accettata a titolo gratuito in considerazione del valore dei fabbricati e degli impianti che sono venuti in proprietà alla Città senza oneri, a seguito della procedura forzosa di cui all'ordinanza del Sindaco del 5 novembre 1979 n. 48/77 e resa esecutiva dal Pretore in data 8 gennaio 1980. Lo stesso sodalizio ha inoltre ceduto gratuitamente una porzione di area di proprietà dello stesso sita nel comprensorio e non interessata dalle procedure di espropriazione; sulla citata area insistono n. 6 campi da tennis.
Il gestore ha presentato, in occasione del rinnovo della convenzione, un progetto per migliorie da apportare all'impianto sportivo, corredato da computo metrico estimativo che prevede una spesa pari ad Euro 843.183,88 I.V.A. esclusa (all. 1 - n.                           ).
Permanendo l'interesse della Città a continuare nella convenzione e in considerazione dell'attività sociale che il gestore ha svolto in questi anni, verificato che durante la vigenza della precedente convenzione non sono emerse cause ostative per il rinnovo e che ha ottemperato alle incombenze previste dalla precedente convenzione, in osservanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, esaminata la richiesta di rinnovo ed il progetto di massima sopra citato, si propone di assegnare, in gestione sociale, l'impianto sportivo in oggetto, al Master Club Fioccardo, già Società Lido Whisky Circolo Endas, corso Moncalieri 494/14, C.F. 80101870014, rappresentato dal Presidente sig. Boselli Giorgio, nato a Torino il 29 ottobre 1953, C.F. BSL GGD 53R29 L219B, residente in Torino, corso Moncalieri 494/14, alle condizioni citate nell'allegato disciplinare che prevede da parte del gestore l'accollo di tutte le spese relative alle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli oneri dei lavori di ristrutturazione dell'intero complesso come da progetto presentato.
La durata della convenzione può essere stabilita in anni venti, visto che la società sportiva si assumerà una spesa d'investimento di Euro 843.183,88 oltre I.V.A. per adeguare l'impianto alle norme vigenti e con un canone annuo di Euro 39.000,00 I.V.A inclusa (canone precedente zero in considerazione del valore dei fabbricati e degli impianti che sono venuti in proprietà alla Città senza oneri) da pagarsi in rate trimestrali anticipate al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
Tenuto conto che a seguito di sopralluogo, si è constatato il non accatastamento di parte della struttura adibita a palestra (veranda), insistente sulla proprietà comunale, il gestore si è impegnato alla regolarizzazione della stessa entro tre mesi dalla stipula della convenzione.
Preso atto che il gestore si è dichiarato disponibile, con lettera del 20 giugno 2002 (all. 3 - n. ), a cedere la parte spondale destra del rio Sappone, alla Città di Torino, necessaria per consentire la realizzazione del progetto del Settore Verde Pubblico.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo in oggetto costituito da: n. 10 campi da tennis, n. 2 campi da calcetto, piscina, bar-ristorante, sede sociale, spogliatoi e magazzino, giardino e parcheggio, per circa mq. 12.000 al Master Club Fioccardo, corso Moncalieri n. 494/14, C.F. 80101870014, rappresentato dal Presidente sig. Boselli Giorgio, nato a Torino il 29 ottobre 1953, CF. BSL GGD 53R29 L219B, residente in Torino, corso Moncalieri 494/14, alle condizioni citate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n.                   ) che prevede da parte del gestore l'accollo di tutte le spese relative alle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli oneri dei lavori di ristrutturazione dell'intero complesso come esposto nel progetto presentato. Le spese a carico della Città nei limiti previsti dall’art. 13 della convenzione allegata verranno fronteggiate dal Settore competente;
2) di porre la durata della convenzione in anni venti, visto che la Società sportiva si assumerà una spesa d'investimento di Euro 843.183,88 oltre I.V.A., per adeguare l'impianto alle norme vigenti;
3) di dare atto che il gestore provvederà entro tre mesi dalla data della stipula, a regolarizzare la parte della struttura adibita a palestra (veranda) insistente sulla proprietà comunale e che si impegna a gestire un punto di attracco canoe con eventuale pontile galleggiante ed un eventuale punto di distribuzione biciclette su richiesta della Città;
4) di applicare un canone annuo di Euro 39.000,00 I.V.A. inclusa, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, da versare al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.