Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 155
2003 05377/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 DENOMINATO "ERIDANO". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 novembre 1979 (mecc. 7907136/08), esecutiva dal 28 febbraio 1980, veniva concessa in gestione, a partire dal 1° gennaio 1980 e per anni 19 congiuntamente al Circolo degli Artisti e al Cral S.I.P. il terreno di mq. 8200 e i sovrastanti fabbricati (mq. 773) sito in corso Moncalieri n. 88 (n. ord. 17 - n. pratica patrim. 185), con l’obbligo a carico dei Circoli concessionari di provvedere al risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle strutture sportive per un impegno economico valutabile in L. 350.000.000 (Euro 180.759,91).
L’impianto sportivo risulta composto da: n. 3 campi tennis scoperti, n. 2 campi bocce per sei giochi, imbarcadero per canoa, voga veneta, un ristorante con terrazza, n. 2 salette polivalenti, cucina, servizi, atrio con corridoio con due salette laterali e servizi igienici (part. 11321, foglio 144 n. 295, sub. 1, cat.C04, classe 6, mq 773 - corso Moncalieri n. 88; particella 11321, foglio 144 n. 295, sub. 2, cat. A04, classe 2, vani 2,5 - corso Mocalieri n. 72).
Allo scadere della concessione, il signor Tartaglino Avv. Luigi, nato a Torino il 19 luglio 1946, residente a Gassino Torinese frazione Bardassano, via Villata n. 73, C.F. TRT LGU 46L19 L219O, in qualità di Presidente designato dal Consiglio di gestione del Circolo Eridano, ha presentato istanza di rinnovo della concessione allegando un elenco di interventi da effettuare sull’impianto sportivo per complessivi Euro 336.325,00 I.V.A. inclusa (all. 1 - n.                           ).
Permanendo l’interesse della Città a continuare nella concessione e in considerazione della attività sociale che il Circolo Eridano ha svolto in questi anni, verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, esaminata la richiesta di rinnovo ed il progetto di massima sopra citato, si propone di concedere l'impianto sportivo in oggetto, al Circolo Eridano, corso Moncalieri n. 88, P. IVA 97503030013, alle condizioni citate nell’allegato disciplinare che prevede da parte del Concessionario l’accollo di tutte le spese relative alle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli oneri dei lavori di ristrutturazione dell’intero complesso per Euro 336.325,00 I.V.A inclusa.
La durata della Concessione può essere stabilita in anni quindici, visto che la società sportiva si assumerà una spesa d’investimento di Euro 336.325,00 I.V.A inclusa per adeguare l’impianto alle norme vigenti e con un canone annuo di Euro 23.854,00 (canone precedente zero a fronte della spesa accollatasi dal Concessionario di L. 350.000.000) da pagarsi in rate trimestrali al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l’impianto sportivo sito in Torino - corso Moncalieri n. 88, al Circolo Eridano, P. I.V.A. 97503030013, rappresentato dal Presidente, signor Tartaglino Avv. Luigi, nato a Torino il 19 luglio 1946, residente a Gassino Torinese frazione Bardassano, via Villata n. 73, C.F. TRT LGU 46L19 L219O, e come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, per anni quindici e con un canone annuo di Euro 23.854,00 IVA inclusa da pagarsi in rate trimestrali anticipate al cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2) di porre tutte le spese relative alle utenze e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del Concessionario. Le spese a carico della Città nei limiti previsti dall’art. 13 della Convenzione allegata verranno fronteggiate dai Settori competenti;
3) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.                 ) alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 23.854,00 IVA inclusa, sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.


CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL’IMPIANTO SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 "ERIDANO".

Premesso che la Città ha l’interesse di rinnovare la convenzione dell’impianto sportivo sito nell’area di corso Moncalieri n. 88; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e dal Circolo Eridano corso Moncalieri n. 88 (P. IVA 97503030013), rappresentato dal Presidente Avv. Luigi TARTAGLINO nato a Torino, il 19 luglio 1946 e residente in Gassino Torinese frazione Bardassano, via Villata n. 73 - C.F. TRT LGU 46L19 L219O, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Descrizione dell’impianto

La Città di Torino assegna al Circolo Eridano di seguito denominato gestore o circolo convenzionato, un terreno di mq. 8200 circa composto da n. 3 campi da tennis scoperti, n. 2 campi bocce per sei giochi, un ristorante con terrazza, imbarcadero per canoa, voga veneta, n. 2 salette polivalenti, cucina, servizi, atrio con corridoio con due salette laterali e servizi igienici (part. 11321, foglio 144 n. 295, sub. 1, cat. C04, classe 6, mq. 773 - corso Moncalieri n. 88; particella 11321, foglio 144 n. 295, sub. 2, cat. A04, classe 2, vani 2,5 - corso Moncalieri n. 72).
Il gestore effettuerà la gestione senza alcun onere da parte della Città, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2
Lavori di adeguamento e miglioria
Nuove Opere

Il gestore si impegna, in occasione del rinnovo della convenzione, a realizzare un progetto per migliorie da apportare all’impianto sportivo, corredato da computo metrico estimativo che prevede una spesa pari ad Euro 336.325,00 compresa I.V.A. (all.n.1).
Il gestore dovrà prestare, a tal proposito, apposita cauzione tramite polizza assicurativa o bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 10.000,00 a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti, da iniziare entro 2 anni dalla stipula della convenzione e, comunque, da terminare entro 10 anni. La predetta cauzione verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori.
Le nuove strutture si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al circolo alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori art. 17 comma 3, lett. C, DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

ART. 3
Durata

La convenzione avrà la durata di anni 15 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4
Canone

Il canone annuo per l’utilizzo dell’impianto è fissato in ragione di Euro 23.854,00 annue IVA compresa da versare in rate trimestrali anticipate al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell’impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad impianti similari.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

ART. 5
Finalità sociali

Il gestore metterà gratuitamente a disposizione della Città e delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
La Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale della Società sportiva.
Il circolo si impegna inoltre a collaborare con la Città per ospitare l’iniziativa cittadina di Estate Ragazzi ponendo a disposizione tutte le attrezzature sportive.

ART. 6
Orario attività sportiva

In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e all’art. 44 (titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, l’orario di conclusione dell’attività sportiva svolta nell’impianto dovrà avvenire entro le ore 22.
L’impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte della società sportiva interessata, di richiesta scritta per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo.

ART. 7
Tariffe

Le quote per l’utilizzo degli impianti e delle strutture saranno introitate dalla società sportiva a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.
Spetta al gestore indicare all’interno dell’impianto orari e tariffe.

ART. 8
Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l’impianto o affiggere all’ingresso dell’impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione della società sportiva, l’apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate (mozione n. 58 del C.C. 23 ottobre 1995, mecc. 9507409/02).

ART. 9
Obblighi assicurativi

La società sportiva risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi. Si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all’impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Vice Direzione Sport e Tempo Libero prima della stipula.

ART. 10
Custodia

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
Il circolo si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del gestore impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12
Divieto di cessione a terzi

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell’impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi la società sportiva convenzionata dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
La società sportiva si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 13
Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi.
Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori…). Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico della società sportiva convenzionata.
Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 14
Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico della società convenzionata.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico della società convenzionata la quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15
Controlli

I Funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza ed al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 16.

ART. 16
Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del gestore con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell’impianto sportivo, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale.

ART. 17
Recesso

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all’incameramento della cauzione e avrà diritto all’eventuale risarcimento ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all’impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del gestore.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 18
Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l’impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.

ART. 19
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 20
Cauzione definitiva

Il gestore costituisce cauzione definitiva di Euro 21.000,00, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21
Spese d’atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del gestore.