Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 155
2003 05377/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 DENOMINATO "ERIDANO". RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 novembre 1979
(mecc. 7907136/08), esecutiva dal 28 febbraio 1980, veniva concessa
in gestione, a partire dal 1° gennaio 1980 e per anni 19 congiuntamente
al Circolo degli Artisti e al Cral S.I.P. il terreno di mq. 8200
e i sovrastanti fabbricati (mq. 773) sito in corso Moncalieri
n. 88 (n. ord. 17 - n. pratica patrim. 185), con lobbligo
a carico dei Circoli concessionari di provvedere al risanamento,
ristrutturazione e potenziamento delle strutture sportive per
un impegno economico valutabile in L. 350.000.000 (Euro 180.759,91).
Limpianto sportivo risulta composto da: n. 3 campi tennis
scoperti, n. 2 campi bocce per sei giochi, imbarcadero per canoa,
voga veneta, un ristorante con terrazza, n. 2 salette polivalenti,
cucina, servizi, atrio con corridoio con due salette laterali
e servizi igienici (part. 11321, foglio 144 n. 295, sub. 1, cat.C04,
classe 6, mq 773 - corso Moncalieri n. 88; particella 11321, foglio
144 n. 295, sub. 2, cat. A04, classe 2, vani 2,5 - corso Mocalieri
n. 72).
Allo scadere della concessione, il signor Tartaglino Avv. Luigi,
nato a Torino il 19 luglio 1946, residente a Gassino Torinese
frazione Bardassano, via Villata n. 73, C.F. TRT LGU 46L19 L219O,
in qualità di Presidente designato dal Consiglio di gestione
del Circolo Eridano, ha presentato istanza di rinnovo della concessione
allegando un elenco di interventi da effettuare sullimpianto
sportivo per complessivi Euro 336.325,00 I.V.A. inclusa (all.
1 - n. ).
Permanendo linteresse della Città a continuare nella
concessione e in considerazione della attività sociale
che il Circolo Eridano ha svolto in questi anni, verificato che
durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse
cause ostative per il rinnovo, in ottemperanza a quanto disposto
dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 giugno 1996
(mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione
della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995
(mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, esaminata la
richiesta di rinnovo ed il progetto di massima sopra citato, si
propone di concedere l'impianto sportivo in oggetto, al Circolo
Eridano, corso Moncalieri n. 88, P. IVA 97503030013, alle condizioni
citate nellallegato disciplinare che prevede da parte del
Concessionario laccollo di tutte le spese relative alle
utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché
degli oneri dei lavori di ristrutturazione dellintero complesso
per Euro 336.325,00 I.V.A inclusa.
La durata della Concessione può essere stabilita in anni
quindici, visto che la società sportiva si assumerà
una spesa dinvestimento di Euro 336.325,00 I.V.A inclusa
per adeguare limpianto alle norme vigenti e con un canone
annuo di Euro 23.854,00 (canone precedente zero a fronte della
spesa accollatasi dal Concessionario di L. 350.000.000) da pagarsi
in rate trimestrali al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo
Libero.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi
Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in concessione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale limpianto sportivo
sito in Torino - corso Moncalieri n. 88, al Circolo Eridano, P.
I.V.A. 97503030013, rappresentato dal Presidente, signor Tartaglino
Avv. Luigi, nato a Torino il 19 luglio 1946, residente a Gassino
Torinese frazione Bardassano, via Villata n. 73, C.F. TRT LGU
46L19 L219O, e come risulta da idonea certificazione acquisita
agli atti del Comune, per anni quindici e con un canone annuo
di Euro 23.854,00 IVA inclusa da pagarsi in rate trimestrali anticipate
al cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2) di porre tutte le spese relative alle utenze e alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie a carico del Concessionario. Le spese
a carico della Città nei limiti previsti dallart.
13 della Convenzione allegata verranno fronteggiate dai Settori
competenti;
3) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
) alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 23.854,00 IVA inclusa, sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo. E altresì previsto che nel caso la
Città effettui opere di miglioria nellimpianto in
concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
Premesso che la Città ha linteresse di rinnovare la convenzione dellimpianto sportivo sito nellarea di corso Moncalieri n. 88; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e dal Circolo Eridano corso Moncalieri n. 88 (P. IVA 97503030013), rappresentato dal Presidente Avv. Luigi TARTAGLINO nato a Torino, il 19 luglio 1946 e residente in Gassino Torinese frazione Bardassano, via Villata n. 73 - C.F. TRT LGU 46L19 L219O, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino assegna al Circolo Eridano di seguito
denominato gestore o circolo convenzionato, un terreno di mq.
8200 circa composto da n. 3 campi da tennis scoperti, n. 2 campi
bocce per sei giochi, un ristorante con terrazza, imbarcadero
per canoa, voga veneta, n. 2 salette polivalenti, cucina, servizi,
atrio con corridoio con due salette laterali e servizi igienici
(part. 11321, foglio 144 n. 295, sub. 1, cat. C04, classe 6, mq.
773 - corso Moncalieri n. 88; particella 11321, foglio 144 n.
295, sub. 2, cat. A04, classe 2, vani 2,5 - corso Moncalieri n.
72).
Il gestore effettuerà la gestione senza alcun onere da
parte della Città, per lo svolgimento di attività
sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie
compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova.
Il gestore si impegna, in occasione del rinnovo della convenzione,
a realizzare un progetto per migliorie da apportare allimpianto
sportivo, corredato da computo metrico estimativo che prevede
una spesa pari ad Euro 336.325,00 compresa I.V.A. (all.n.1).
Il gestore dovrà prestare, a tal proposito, apposita cauzione
tramite polizza assicurativa o bancaria o versamento al Civico
Tesoriere della Città di Euro 10.000,00 a garanzia del
regolare svolgimento dei lavori proposti, da iniziare entro 2
anni dalla stipula della convenzione e, comunque, da terminare
entro 10 anni. La predetta cauzione verrà svincolata alla
data di ultimazione dei lavori.
Le nuove strutture si intenderanno acquisite in proprietà
del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice
Civile, senza che competa al circolo alcuna indennità o
compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla
Città, sono esenti dagli oneri concessori art. 17 comma
3, lett. C, DPR n. 380 del 6 giugno 2001.
La convenzione avrà la durata di anni 15 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dallesecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.
Il canone annuo per lutilizzo dellimpianto è
fissato in ragione di Euro 23.854,00 annue IVA compresa da versare
in rate trimestrali anticipate al Cassiere della Vice Direzione
Sport e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività
della deliberazione che approva la presente convenzione.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dellimpianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad impianti similari.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di convenzioni di impianti sportivi. E altresì
previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria
nellimpianto in convenzione, a proprie spese, il canone
potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore
l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso
con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del
C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo
alcuno.
Il gestore metterà gratuitamente a disposizione della
Città e delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle
mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30.
La Città si riserva il diritto di disporre del complesso
sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con
preavviso di 15 giorni) nella ragione di cinque giornate annue,
sempre che tale uso non pregiudichi lattività ufficiale
della Società sportiva.
Il circolo si impegna inoltre a collaborare con la Città
per ospitare liniziativa cittadina di Estate Ragazzi ponendo
a disposizione tutte le attrezzature sportive.
In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sullinquinamento
acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore e allart. 44 (titolo
V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana,
lorario di conclusione dellattività sportiva
svolta nellimpianto dovrà avvenire entro le ore 22.
Limpianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte
salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà
essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno
rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio.
Detto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino
e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela
Ambiente, da parte della società sportiva interessata,
di richiesta scritta per lautorizzazione in deroga ai sensi
dellart. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali
legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale
di torneo.
Le quote per lutilizzo degli impianti e delle strutture
saranno introitate dalla società sportiva a parziale copertura
delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente,
la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà
essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta
fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere
gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente
il pubblico pagante.
Spetta al gestore indicare allinterno dellimpianto
orari e tariffe.
La pubblicità all'interno della struttura sarà
consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla
normativa vigente
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti
pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs.
507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto,
o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente
svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo
per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica
prospiciente limpianto o affiggere allingresso dellimpianto
un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino"
l'indicazione della società sportiva, lapertura e
la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate (mozione
n. 58 del C.C. 23 ottobre 1995, mecc. 9507409/02).
La società sportiva risponderà di tutti i fatti
di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci
o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per
le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994,
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che
garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose,
alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo
previsto per responsabilità civile verso terzi. Si impegna
altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la
copertura di danni o incendio allimpianto ed ai manufatti
in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici della Vice Direzione Sport e Tempo Libero prima
della stipula.
Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
allapertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
Il circolo si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dalloperato, anche omissivo, delle
persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento
effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli
impianti o alle attrezzature.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del gestore impiegato
presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la
vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna
dellelenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro
nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante
versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa
il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica
sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti,
collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto
né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo
e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dellimpianto potrà
essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo
espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente l'eventuale servizio
bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi
la società sportiva convenzionata dovrà darne opportuna
comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
La società sportiva si obbliga a tenere lAmministrazione
sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di
terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni
emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio,
per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore,
potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione
del servizio bar.
Durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione
ordinaria e straordinaria dellintero complesso, dei manufatti,
delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione
connessa con la gestione degli stessi.
Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la
pulizia dei marciapiedi perimetrali dellimpianto. La manutenzione
ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla
Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché
il Settore Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura degli
alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili
ai mezzi operativi specifici (trattori
). Qualora ciò
non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque
natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione
degli alberi sarà a totale carico della società
sportiva convenzionata.
Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il
Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura
delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà
in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature
di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti,
operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti
non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi
piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori
da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al
Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere
impartendo le direttive necessarie.
Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia
elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti
ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a
qualsiasi titolo, saranno a carico della società convenzionata.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico
sono a carico della società convenzionata la quale dovrà
ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive
modifiche e integrazioni.
I Funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso dopera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quantaltro che sia di nocumento allefficienza ed al buon funzionamento dellimpianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dallarticolo 16.
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente
convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida,
la decadenza del gestore con effetto immediato, fatta salva comunque
la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi,
se dovesse verificarsi un uso distorto dellimpianto sportivo,
ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà
a carattere patrimoniale.
Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione
con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà allincameramento della cauzione e avrà
diritto alleventuale risarcimento ferma restando lacquisizione
di tutte le opere realizzate
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
allimpianto e previsione di eventuale indennizzo a favore
del gestore.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre.
Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, limpianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.
Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180
giorni dalla scadenza.
Il gestore costituisce cauzione definitiva di Euro 21.000,00, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del gestore.