Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 154
2003 05376/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO N. 116 ALLA SOCIETA' NORD TENNIS SPORT CLUB.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 1993 (mecc. 9311443/08), esecutiva dal 2 febbraio 1994, veniva approvata la convenzione dell'impianto sportivo sito in corso Appio Claudio n. 116 alla società Nord Tennis Sport Club s.r.l..
L'impianto sportivo consta di mq.7.300 di superficie libera (parcheggi, verde attrezzato), mq. 8.000 di superficie occupata da 14 campi tennis, mq. 700 di superficie edificata (sede sociale, spogliatoi, palestra e bar ristorante) per complessivi mq. 16.000.
La convenzione scaduta prevedeva che le manutenzioni ordinaria e straordinaria fossero a carico della società convenzionata e allo stesso modo la manutenzione delle aree verdi. La durata della convenzione era posta in anni sei a partire dal 1° maggio 1992 con un canone annuo di L. 117.000.000 pari ad Euro 60.425,46 da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Tutte le spese relative alle utenze venivano poste a carico della società.
A garanzia degli obblighi assunti il gestore ha prestato cauzione di L. 29.250.000 pari ad Euro 15.106,36 mediante fidejussione bancaria n. 895-88 rilasciata in data 23 settembre 1994 dal Credito Italiano, Ag. di Rivoli.
La società convenzionata garantiva l'utilizzo da parte della Circoscrizione n. 4 di quattro campi da tennis secondo accordi presi con la Circoscrizione stessa.
La convenzione è scaduta il 30 aprile 1998, con un credito per la Città nei confronti della società convenzionata, di Lire 412.930.017 pari ad Euro 213.260,56 per rate d'affitto non corrisposte in quanto la società ne aveva sospeso il pagamento lamentando l'eccessiva onerosità della convenzione.
In fase di rinnovo della convenzione la società ha avanzato la richiesta di poter pagare il pregresso, fino ad aprile 1998, secondo un piano di rientro concordato con il Servizio Centrale Patrimonio, tenendo conto altresì che la società convenzionata ha effettuato opere di migliorie per L. 173.587.000 pari ad Euro 89.650,20.
Preso atto che con deliberazione del 26 gennaio 1999 (mecc. 9900356/87) la Circoscrizione n. 4 aveva provveduto alla proposta di rinnovo alle condizioni riportate nell'allegata deliberazione (all. 3 - n.                          ).
mkAtteso che la società convenzionata sollecita una soluzione del contenzioso che si protrae ormai da qualche anno, visto l'interesse sociale dell'impianto per la Città, e quindi l'opportunità di assegnare l'impianto sportivo sito in corso Appio Claudio n. 116, applicando quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995 e del 26 settembre 1995 (mecc. 9506840/02), si propone di assegnare alla Società citata in premessa la gestione dell'impianto sportivo sopra indicato alle seguenti condizioni:
- canone annuo commisurato alla tipologia di impianto (n. 6 campi da tennis coperti con pallone, n. 8 campi da tennis scoperti, fabbricato spogliatoi, locali tecnici, fabbricato bar/ristorante e interrato ad uso palestra), all'utilizzo sociale della struttura ed alla collocazione territoriale della stessa, valutato in Euro 23.000,00 I.V.A. compresa.
Il suddetto canone è stato determinato tenendo conto degli spazi correttamente utilizzabili dai frequentatori dell'impianto;
- tutte le utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura sono poste a completo carico del gestore;
- si ritiene di poter applicare il canone annuo di Euro 23.000,00 I.V.A. inclusa per indennità di occupazione relativo al periodo pregresso e precisamente dal 1° maggio 1998 fino alla data di esecutività del presente atto.
L'indennità di occupazione annua di Euro 23.000,00 I.V.A. inclusa, dovrà essere corrisposta alla Vice Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Sport, mentre il canone dovuto per la convenzione 1992/1998 continuerà ad essere corrisposto al Servizio Centrale Patrimonio secondo il piano di rientro già stabilito.
La durata della convenzione è fissata in anni 16 a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, in quanto il gestore ha presentato un preventivo di spesa finalizzato ad un progetto di ammodernamento dell'impianto sportivo comunale per Euro 705.000,00 oltre I.V.A. (all. 1 - n.                              ).
Tali condizioni sono riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di assegnare in gestione per anni 16 l'impianto sportivo sito in corso Appio Claudio n. 116 alla società Nord Tennis Sport Club s.r.l., con sede in Mondovì (CN), via Sant'Agostino n. 13, P. IVA 02706730047, rappresentata dal Presidente CESCHI Andrea nato il 3 dicembre 1950 a Torino, residente in Rosta (TO) viale XXV Aprile n. 4, C.F. CSC NRN 50T03 L219E alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n.                   ) che fa parte integrante della presente deliberazione:
- canone annuo di Euro 23.000,00 I.V.A. inclusa da pagare in rate trimestrali anticipate al cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività del presente atto;
- indennità di occupazione annua di Euro 23.000,00 I.V.A. inclusa da corrispondere alla Vice Direzione Sport e Tempo Libero per il periodo 1° maggio 1998 e fino alla data di esecutività del presente atto;
- tutte le spese relative alle utenze sono poste a carico della società convenzionata ed anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il canone dovuto per la convenzione 1992/1998 continuerà ad essere corrisposto al Servizio Centrale Patrimonio secondo il piano di rientro già stabilito.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti I.S.T.A.T. e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città pertanto potrà ridefinire con la società convenzionata l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373 del c.c..


CONVENZIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO N. 116
ALLA SOCIETA’ "NORD TENNIS SPORT CLUB"

Premesso che la Città ha la necessità di rinnovare la convenzione dell'impianto sportivo sito in Torino, corso Appio Claudio n. 116 denominato "Nord Tennis"; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e Nord Tennis Sport Club s.r.l., con sede in Mondovì, via Sant'Agostino, n. 13, P. IVA 02706730047; rappresentata dal Presidente Ceschi Andrea nato il 3 dicembre 1950 a Torino, residente in Rosta, viale XXV aprile n. 4, C.F. CSCNRN50T03L219E, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Descrizione dell’impianto

La Città di Torino assegna alla Società Nord Tennis Sport Club s.r.l., di seguito denominato gestore o società convenzionata, l'impianto sportivo comunale sito in Torino, corso Appio Claudio n. 116 costituito da mq. 7.300 di superficie libera (parcheggi, verde attrezzato), mq. 8000 di superficie occupata da 14 campi tennis, mq. 700 di superficie edificata (sede sociale, spogliatoi, palestra e bar ristorante) per complessivi mq. 16.000.
La società convenzionata, effettuerà la gestione dell’impianto sportivo, senza alcun onere da parte della Città, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2
Lavori di adeguamento e miglioria
Nuove opere

Il gestore si impegna, in occasione del rinnovo della convenzione, a realizzare un progetto per migliorie da apportare all’impianto sportivo, corredata da computo metrico estimativo che prevede una spesa pari ad Euro 705.000,00 oltre IVA (all. n. 1).
Il gestore dovrà prestare, a tal proposito, apposita cauzione tramite polizza assicurativa o bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 10.000,00 a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti, da iniziare entro 2 anni dalla stipula della convenzione e, comunque, da terminare entro 10 anni. La predetta cauzione verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori.
Le nuove strutture si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa alla società convenzionata alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lett. C, DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

ART. 3
Durata

La concessione avrà la durata di anni 16 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4
Canone

Il canone annuo per l’utilizzo dell’impianto è fissato in ragione di Euro 23.000,00 annue IVA compresa da versare anticipatamente in rate trimestrali al Cassiere della Vice Direzione Sport e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell’impianto;
- la collocazione territoriale.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
L'indennità di occupazione di Euro 23.000,00 annua IVA inclusa verrà pagata contestualmente al versamento del nuovo canone di convenzione alla Vice Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Sport, mentre il canone dovuto per la convenzione 1992/1998 continuerà ad essere corrisposto al Servizio Centrale Patrimonio secondo il piano di rientro già stabilito.

ART. 5
Finalità Sociali

La società convenzionata metterà a disposizione dei cittadini, l'impianto sportivo, senza obblighi di associazione, delle scuole cittadine che avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell’impianto nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.
La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale della Società convenzionata.
La società si impegna inoltre a collaborare con la Città per ospitare l'iniziativa cittadina di Estate Ragazzi ponendo a disposizione tutte le attrezzature sportive, a organizzare corsi gratuiti di tennis due volte la settimana per ragazzi della scuola dell'obbligo, ad applicare particolari agevolazioni economiche per gli studenti (lezione da 2 ore).

ART. 6
Orario attività sportiva

In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e all’art. 44 (titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, l’orario di conclusione dell’attività sportiva svolta nell’impianto dovrà avvenire entro le ore 22.
L’impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte della società sportiva interessata, di richiesta scritta per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato di calcetto.

ART. 7
Tariffe

Le quote per l’utilizzo degli impianti saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.
Spetta al gestore indicare all’interno dell’impianto orari e tariffe.

ART. 8
Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l’impianto o affiggere all’ingresso dell’impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione della società convenzionata, l’apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate.

ART. 9
Obblighi assicurativi

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
La società convenzionata stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi.
La stessa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all’impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Vice Direzione Sport e Tempo Libero prima della stipula.

ART. 10
Custodia

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società convenzionata impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili alla società convenzionata, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12
Divieto di cessione a terzi

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell’impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il gestore dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola convenzione del servizio bar.

ART. 13
Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico dalla società convenzionata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.
Sono altresì a carico della società lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete alla società, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori…). Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico della società.
Qualora la società convenzionata non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico alla società stessa.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del gestore nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 14
Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico della società convenzionata.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico della società convenzionata la quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15
Controlli

I Funzionari della Città e della Circoscrizione, appositamente autorizzati, avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza ed al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 16.

ART. 16
Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della società convenzionata con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell’impianto sportivo, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale.

ART. 17
Recesso

La società convenzionata ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all’incameramento della cauzione e avrà diritto all’eventuale risarcimento ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all’impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore della società.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 18
Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l’impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.

ART. 19
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 20
Cauzione definitiva

La società convenzionata costituisce cauzione definitiva di Euro 22.400,00, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21
Spese d’atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico della società convenzionata.