Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 154
2003 05376/010
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO N. 116 ALLA SOCIETA' NORD TENNIS SPORT CLUB.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 1993
(mecc. 9311443/08), esecutiva dal 2 febbraio 1994, veniva approvata
la convenzione dell'impianto sportivo sito in corso Appio Claudio
n. 116 alla società Nord Tennis Sport Club s.r.l..
L'impianto sportivo consta di mq.7.300 di superficie libera (parcheggi,
verde attrezzato), mq. 8.000 di superficie occupata da 14 campi
tennis, mq. 700 di superficie edificata (sede sociale, spogliatoi,
palestra e bar ristorante) per complessivi mq. 16.000.
La convenzione scaduta prevedeva che le manutenzioni ordinaria
e straordinaria fossero a carico della società convenzionata
e allo stesso modo la manutenzione delle aree verdi. La durata
della convenzione era posta in anni sei a partire dal 1° maggio
1992 con un canone annuo di L. 117.000.000 pari ad Euro 60.425,46
da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Tutte le spese
relative alle utenze venivano poste a carico della società.
A garanzia degli obblighi assunti il gestore ha prestato cauzione
di L. 29.250.000 pari ad Euro 15.106,36 mediante fidejussione
bancaria n. 895-88 rilasciata in data 23 settembre 1994 dal Credito
Italiano, Ag. di Rivoli.
La società convenzionata garantiva l'utilizzo da parte
della Circoscrizione n. 4 di quattro campi da tennis secondo accordi
presi con la Circoscrizione stessa.
La convenzione è scaduta il 30 aprile 1998, con un credito
per la Città nei confronti della società convenzionata,
di Lire 412.930.017 pari ad Euro 213.260,56 per rate d'affitto
non corrisposte in quanto la società ne aveva sospeso il
pagamento lamentando l'eccessiva onerosità della convenzione.
In fase di rinnovo della convenzione la società ha avanzato
la richiesta di poter pagare il pregresso, fino ad aprile 1998,
secondo un piano di rientro concordato con il Servizio Centrale
Patrimonio, tenendo conto altresì che la società
convenzionata ha effettuato opere di migliorie per L. 173.587.000
pari ad Euro 89.650,20.
Preso atto che con deliberazione del 26 gennaio 1999 (mecc. 9900356/87)
la Circoscrizione n. 4 aveva provveduto alla proposta di rinnovo
alle condizioni riportate nell'allegata deliberazione (all. 3
- n. ).
mkAtteso che la società convenzionata sollecita una soluzione
del contenzioso che si protrae ormai da qualche anno, visto l'interesse
sociale dell'impianto per la Città, e quindi l'opportunità
di assegnare l'impianto sportivo sito in corso Appio Claudio n.
116, applicando quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio
Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal
10 marzo 1995 e del 26 settembre 1995 (mecc. 9506840/02), si propone
di assegnare alla Società citata in premessa la gestione
dell'impianto sportivo sopra indicato alle seguenti condizioni:
- canone annuo commisurato alla tipologia di impianto (n. 6 campi
da tennis coperti con pallone, n. 8 campi da tennis scoperti,
fabbricato spogliatoi, locali tecnici, fabbricato bar/ristorante
e interrato ad uso palestra), all'utilizzo sociale della struttura
ed alla collocazione territoriale della stessa, valutato in Euro
23.000,00 I.V.A. compresa.
Il suddetto canone è stato determinato tenendo conto degli
spazi correttamente utilizzabili dai frequentatori dell'impianto;
- tutte le utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie della
struttura sono poste a completo carico del gestore;
- si ritiene di poter applicare il canone annuo di Euro 23.000,00
I.V.A. inclusa per indennità di occupazione relativo al
periodo pregresso e precisamente dal 1° maggio 1998 fino alla
data di esecutività del presente atto.
L'indennità di occupazione annua di Euro 23.000,00 I.V.A.
inclusa, dovrà essere corrisposta alla Vice Direzione Sport
e Tempo Libero - Settore Sport, mentre il canone dovuto per la
convenzione 1992/1998 continuerà ad essere corrisposto
al Servizio Centrale Patrimonio secondo il piano di rientro già
stabilito.
La durata della convenzione è fissata in anni 16 a partire
dalla data di esecutività della presente deliberazione,
in quanto il gestore ha presentato un preventivo di spesa finalizzato
ad un progetto di ammodernamento dell'impianto sportivo comunale
per Euro 705.000,00 oltre I.V.A. (all. 1 - n.
).
Tali condizioni sono riportate nell'allegato disciplinare che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di assegnare in gestione per anni 16 l'impianto sportivo sito
in corso Appio Claudio n. 116 alla società Nord Tennis
Sport Club s.r.l., con sede in Mondovì (CN), via Sant'Agostino
n. 13, P. IVA 02706730047, rappresentata dal Presidente CESCHI
Andrea nato il 3 dicembre 1950 a Torino, residente in Rosta (TO)
viale XXV Aprile n. 4, C.F. CSC NRN 50T03 L219E alle condizioni
riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n.
) che fa parte integrante della presente deliberazione:
- canone annuo di Euro 23.000,00 I.V.A. inclusa da pagare in rate
trimestrali anticipate al cassiere della Vice Direzione Sport
e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività del
presente atto;
- indennità di occupazione annua di Euro 23.000,00 I.V.A.
inclusa da corrispondere alla Vice Direzione Sport e Tempo Libero
per il periodo 1° maggio 1998 e fino alla data di esecutività
del presente atto;
- tutte le spese relative alle utenze sono poste a carico della
società convenzionata ed anche la manutenzione ordinaria
e straordinaria.
Il canone dovuto per la convenzione 1992/1998 continuerà
ad essere corrisposto al Servizio Centrale Patrimonio secondo
il piano di rientro già stabilito.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti I.S.T.A.T.
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di convenzioni di impianti sportivi.
E' altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese,
il canone potrà essere rivisto.
La Città pertanto potrà ridefinire con la società
convenzionata l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso ai sensi dell'art. 1373 del c.c..
Premesso che la Città ha la necessità di rinnovare la convenzione dell'impianto sportivo sito in Torino, corso Appio Claudio n. 116 denominato "Nord Tennis"; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e Nord Tennis Sport Club s.r.l., con sede in Mondovì, via Sant'Agostino, n. 13, P. IVA 02706730047; rappresentata dal Presidente Ceschi Andrea nato il 3 dicembre 1950 a Torino, residente in Rosta, viale XXV aprile n. 4, C.F. CSCNRN50T03L219E, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino assegna alla Società Nord
Tennis Sport Club s.r.l., di seguito denominato gestore o società
convenzionata, l'impianto sportivo comunale sito in Torino, corso
Appio Claudio n. 116 costituito da mq. 7.300 di superficie libera
(parcheggi, verde attrezzato), mq. 8000 di superficie occupata
da 14 campi tennis, mq. 700 di superficie edificata (sede sociale,
spogliatoi, palestra e bar ristorante) per complessivi mq. 16.000.
La società convenzionata, effettuerà la gestione
dellimpianto sportivo, senza alcun onere da parte della
Città, per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili
con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova.
Il gestore si impegna, in occasione del rinnovo della convenzione,
a realizzare un progetto per migliorie da apportare allimpianto
sportivo, corredata da computo metrico estimativo che prevede
una spesa pari ad Euro 705.000,00 oltre IVA (all. n. 1).
Il gestore dovrà prestare, a tal proposito, apposita cauzione
tramite polizza assicurativa o bancaria o versamento al Civico
Tesoriere della Città di Euro 10.000,00 a garanzia del
regolare svolgimento dei lavori proposti, da iniziare entro 2
anni dalla stipula della convenzione e, comunque, da terminare
entro 10 anni. La predetta cauzione verrà svincolata alla
data di ultimazione dei lavori.
Le nuove strutture si intenderanno acquisite in proprietà
del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice
Civile, senza che competa alla società convenzionata alcuna
indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del
Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla
Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma
3, lett. C, DPR n. 380 del 6 giugno 2001.
La concessione avrà la durata di anni 16 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dallesecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.
Il canone annuo per lutilizzo dellimpianto è
fissato in ragione di Euro 23.000,00 annue IVA compresa da versare
anticipatamente in rate trimestrali al Cassiere della Vice Direzione
Sport e Tempo Libero a partire dalla data di esecutività
della deliberazione che approva la presente convenzione.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dellimpianto;
- la collocazione territoriale.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi. E altresì
previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria
nellimpianto in convenzione, a proprie spese, il canone
potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore
l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso
con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del
C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo
alcuno.
L'indennità di occupazione di Euro 23.000,00 annua IVA
inclusa verrà pagata contestualmente al versamento del
nuovo canone di convenzione alla Vice Direzione Sport e Tempo
Libero - Settore Sport, mentre il canone dovuto per la convenzione
1992/1998 continuerà ad essere corrisposto al Servizio
Centrale Patrimonio secondo il piano di rientro già stabilito.
La società convenzionata metterà a disposizione
dei cittadini, l'impianto sportivo, senza obblighi di associazione,
delle scuole cittadine che avranno disponibilità di utilizzo
gratuito dellimpianto nelle mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.
La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di
disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate
in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di cinque
giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi lattività
ufficiale della Società convenzionata.
La società si impegna inoltre a collaborare con la Città
per ospitare l'iniziativa cittadina di Estate Ragazzi ponendo
a disposizione tutte le attrezzature sportive, a organizzare corsi
gratuiti di tennis due volte la settimana per ragazzi della scuola
dell'obbligo, ad applicare particolari agevolazioni economiche
per gli studenti (lezione da 2 ore).
In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sullinquinamento
acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore e allart. 44 (titolo
V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana,
lorario di conclusione dellattività sportiva
svolta nellimpianto dovrà avvenire entro le ore 22.
Limpianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte
salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà
essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno
rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio.
Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino
e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela
Ambiente, da parte della società sportiva interessata,
di richiesta scritta per lautorizzazione in deroga ai sensi
dellart. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali
legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale
di torneo o di campionato di calcetto.
Le quote per lutilizzo degli impianti saranno introitate
dalla società convenzionata a parziale copertura delle
spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la
vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà
essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta
fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere
gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente
il pubblico pagante.
Spetta al gestore indicare allinterno dellimpianto
orari e tariffe.
La pubblicità all'interno della struttura sarà
consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla
normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti
pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al
D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto,
o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente
svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo
per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica
prospiciente limpianto o affiggere allingresso dellimpianto
un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino"
l'indicazione della società convenzionata, lapertura
e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate.
La società convenzionata risponderà di tutti
i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,
dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994,
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
La società convenzionata stipulerà apposita polizza
assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o
incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo
massimale minimo previsto per responsabilità civile verso
terzi.
La stessa si impegna altresì a stipulare apposita polizza
assicurativa per la copertura di danni o incendio allimpianto
ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici della Vice Direzione Sport e Tempo Libero prima
della stipula.
Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
allapertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dalloperato, anche omissivo, delle
persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento
effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli
impianti o alle attrezzature.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società
convenzionata impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà
essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.
La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la
consegna dellelenco dei lavoratori occupati e/o avviati
al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione
comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili alla società
convenzionata, circa il rispetto della normativa previdenziale,
assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti
all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od
operanti ad altro titolo).
Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto
né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo
e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dellimpianto potrà
essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo
espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente il servizio bar e
ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi
il gestore dovrà darne opportuna comunicazione alla Città
per il preventivo nulla osta.
Il gestore si obbliga a tenere lAmministrazione sollevata
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni
emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio,
per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore,
potrà revocare in tutto o in parte anche la sola convenzione
del servizio bar.
Durante la convenzione sono a carico dalla società convenzionata
la manutenzione ordinaria e straordinaria dellintero complesso
sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni
e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.
Sono altresì a carico della società lo sgombero
neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dellimpianto.
La manutenzione ordinaria del verde compete alla società,
rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad
alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico-Gestione possa
curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere
in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori
).
Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli
di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla
reintegrazione degli alberi sarà a totale carico della
società.
Qualora la società convenzionata non rispettasse tale condizione,
il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla
cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità
ritornerà in toto in carico alla società stessa.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature
di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte del gestore nella tutela delle specie pregiate esistenti,
operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti
non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi
piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori
da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al
Settore Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo
le direttive necessarie.
Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia
elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti
ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a
qualsiasi titolo, saranno a carico della società convenzionata.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico
sono a carico della società convenzionata la quale dovrà
ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive
modifiche e integrazioni.
I Funzionari della Città e della Circoscrizione, appositamente autorizzati, avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso dopera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quantaltro che sia di nocumento allefficienza ed al buon funzionamento dellimpianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dallarticolo 16.
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente
convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida,
la decadenza della società convenzionata con effetto immediato,
fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento
danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi,
se dovesse verificarsi un uso distorto dellimpianto sportivo,
ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà
a carattere patrimoniale.
La società convenzionata ha facoltà di recedere
dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal
caso la Città provvederà allincameramento
della cauzione e avrà diritto alleventuale risarcimento
ferma restando lacquisizione di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
allimpianto e previsione di eventuale indennizzo a favore
della società.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre.
Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, limpianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.
Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180
giorni dalla scadenza.
La società convenzionata costituisce cauzione definitiva di Euro 22.400,00, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico della società convenzionata.