Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 108
2003 05373/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 8 luglio 2003)

OGGETTO: SOTTOPASSO SPEZIA - SEBASTOPOLI. ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ LINGOTTO. CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Al fine di migliorare la mobilità privata nell’area torinese il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato nell’aprile 1995, ha previsto la realizzazione del sottopasso stradale di collegamento dei corsi Spezia e Sebastopoli, oggi separati dall’ampia fascia ferroviaria della linea Torino – Genova, che nella zona Lingotto ha attestato le proprie aree di servizio, costituendo così una "barriera" che più a sud è già superata con il sottopasso del Lingotto.
Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e della Mobilità dell’Area Metropolitana (P.G.T.U.), approvato con Accordo di Programma il 10 novembre 2000 tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte e 25 Comuni limitrofi ha confermato la previsione della realizzazione, entro il 2005, del nuovo collegamento in sottopasso lungo i corsi Spezia e Sebastopoli quale importante collegamento stradale cittadino per il superamento della barriera ferroviaria.
Ora, per l’evento olimpico si è verificata la necessità di realizzazione dell’opera che risulta compresa tra le infrastrutture viarie delle Olimpiadi del 2006, come risulta dall’elenco allegato alla legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", in quanto funzionale all’impianto Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio (OVAL).
La realizzazione di tale infrastruttura viaria richiede la disponibilità di alcune aree di proprietà della Società Lingotto S.p.A., oggi parzialmente occupate da una porzione del parcheggio privato funzionale alle attività commerciali site nel complesso Lingotto.
Allo scopo di consentire quanto sopra indicato la Società Lingotto S.p.A. si è impegnata a cedere alla Città di Torino le aree necessarie la cui superficie complessiva è di circa mq. 3000, di cui circa mq. 1637 già assoggettati all’uso pubblico come area a standard per parcheggi, alle condizioni previste nel contratto preliminare di cessione allegato alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Visto la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 57 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) lo schema di contratto preliminare di cessione di aree (all. 1 - n.                              ) da stipularsi tra la Città di Torino e la Società Lingotto S.p.A. per la cessione di aree al fine della realizzazione della nuova viabilità di collegamento delle strutture olimpiche con corso Spezia nella salvaguardia delle condizioni di funzionalità e di fruibilità del complesso Lingotto. Allo schema sono allegate, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, le relative planimetrie;
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico del contratto stesso, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Lingotto S.p.A., con sede legale in Torino, via Nizza n. 294, in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla quantificazione dell’importo dovuto così come previsto dall’art. 4 del contratto preliminare di cessione di area e al conseguente impegno della spesa e relativo finanziamento;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.