Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 108
2003 05373/009
OGGETTO: SOTTOPASSO SPEZIA - SEBASTOPOLI. ACQUISIZIONE AREE
DI PROPRIETÀ LINGOTTO. CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE.
APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Al fine di migliorare la mobilità privata nellarea
torinese il Piano Regolatore Generale della Città di Torino,
approvato nellaprile 1995, ha previsto la realizzazione
del sottopasso stradale di collegamento dei corsi Spezia e Sebastopoli,
oggi separati dallampia fascia ferroviaria della linea Torino
Genova, che nella zona Lingotto ha attestato le proprie
aree di servizio, costituendo così una "barriera"
che più a sud è già superata con il sottopasso
del Lingotto.
Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e della Mobilità
dellArea Metropolitana (P.G.T.U.), approvato con Accordo
di Programma il 10 novembre 2000 tra la Città di Torino,
la Provincia di Torino, la Regione Piemonte e 25 Comuni limitrofi
ha confermato la previsione della realizzazione, entro il 2005,
del nuovo collegamento in sottopasso lungo i corsi Spezia e Sebastopoli
quale importante collegamento stradale cittadino per il superamento
della barriera ferroviaria.
Ora, per levento olimpico si è verificata la necessità
di realizzazione dellopera che risulta compresa tra le infrastrutture
viarie delle Olimpiadi del 2006, come risulta dallelenco
allegato alla legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per
i Giochi olimpici invernali Torino 2006", in quanto funzionale
allimpianto Palasport per pattinaggio di velocità
su ghiaccio (OVAL).
La realizzazione di tale infrastruttura viaria richiede la disponibilità
di alcune aree di proprietà della Società Lingotto
S.p.A., oggi parzialmente occupate da una porzione del parcheggio
privato funzionale alle attività commerciali site nel complesso
Lingotto.
Allo scopo di consentire quanto sopra indicato la Società
Lingotto S.p.A. si è impegnata a cedere alla Città
di Torino le aree necessarie la cui superficie complessiva è
di circa mq. 3000, di cui circa mq. 1637 già assoggettati
alluso pubblico come area a standard per parcheggi, alle
condizioni previste nel contratto preliminare di cessione allegato
alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Visto la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 57 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) lo schema di contratto preliminare di cessione di aree (all.
1 - n. )
da stipularsi tra la Città di Torino e la Società
Lingotto S.p.A. per la cessione di aree al fine della realizzazione
della nuova viabilità di collegamento delle strutture olimpiche
con corso Spezia nella salvaguardia delle condizioni di funzionalità
e di fruibilità del complesso Lingotto. Allo schema sono
allegate, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, le
relative planimetrie;
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla
stipulazione per atto pubblico del contratto stesso, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra
il Comune di Torino e la Società Lingotto S.p.A., con sede
legale in Torino, via Nizza n. 294, in persona del proprio legale
rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore
redazione dell'atto.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla quantificazione
dellimporto dovuto così come previsto dallart.
4 del contratto preliminare di cessione di area e al conseguente
impegno della spesa e relativo finanziamento;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.