Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 146
2003 05321/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2003

(proposta dalla G.C. 15 luglio 2003)

OGGETTO: P.R.U. VIA IVREA - AREE IN VIA IVREA E VIA CAREMA - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO AD INTEGRAZIONE DEL LOTTO 1 DELLA ZONA E/23 DEL P.E.E.P. - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Tricarico.

Con deliberazione n. 483 assunta dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 1978 (mecc. 7801456/20), esecutiva in data 17 maggio 1978, venne approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 tra la Città e l’Istituto Autonomo Case Popolari (ora Agenzia Territoriale per la Casa) di Torino per la concessione in diritto di superficie novantanovennale dell’area comunale costituente il Lotto 1 del Zona E/23 del Piano di Edilizia Economica Popolare, ubicato tra le Vie Carema e Ivrea.
Tale concessione era finalizzata alla realizzazione, da parte dello I.A.C.P. di Torino, di un programma di edilizia residenziale pubblica finanziato ai sensi della Legge 8 agosto 1977, n. 513.
La convenzione venne formalizzata con atto rogito Notaio Gennaro Viscusi in data 22 marzo 1979, rep. n. 205731, racc. n. 5498, registrato a Torino in data 11 aprile 1979 al n. 19055, vol. 122.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 gennaio 1995 (mecc. 9500124/47), esecutiva in data 3 febbraio 1995, la Città ha individuato gli ambiti per la formazione di Programmi di Recupero Urbano, ai sensi dell'art. 11 della Legge 493/1993, tra i quali l'ambito di Via Ivrea, caratterizzato dalla presenza di immobili di edilizia residenziale pubblica da risanare sotto il profilo fisico, funzionale e sociale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 30 settembre 1996 (mecc. 9605523/47), esecutiva dal 25 ottobre 1996, è stato adottato il Programma di Recupero Urbano relativo al summenzionato ambito.
Il progetto preliminare degli interventi inseriti nel P.R.U. proposti dall'A.T.C. e concordati con l'utenza prevede, tra l'altro, la formazione di giardini pertinenziali agli edifici su suolo pubblico e più precisamente su Via Ivrea e via Carema.
La formazione di aree verdi di modeste dimensioni adibite a disimpegno esterno degli ingressi di detti edifici E.R.P. verrà realizzata su parte delle sedi stradali adiacenti gli stessi.
Le aree interessate, individuate dal sopra citato provvedimento, hanno una superficie di mq. 912 e di mq. 520, riferita, rispettivamente, all’appezzamento di Via Ivrea ed a quello di Via Carema.
Tali sedimi sono così descritti al Nuovo Catasto Terreni: Foglio 1049, coerenze: nord – sud – est – ovest, tutta residua proprietà.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2001 (mecc. 2000 10247/08), esecutiva in data 26 gennaio 2001, è stata approvata la sdemanializzazione delle aree sopraccitate, ai sensi dell'art. 829 del codice civile e del comma 2 dell'art. 82 dello Statuto della Città, per le quali il P.R.U. di Via Ivrea ha previsto la sistemazione ad aree verdi, di pertinenza dei limitrofi edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà superficiaria dell’A.T.C.
Al fine di rendere attuabili gli interventi sopra descritti si è resa necessaria una variante urbanistica per perfezionare gli atti amministrativi relativi alla concessione del diritto di superficie sugli appezzamenti oggetto del presente provvedimento a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) in estensione dell'area costituente il Lotto 1 della Zona E/23 del P.E.E.P, già oggetto di concessione ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 aprile 2002 (mecc. 2002 01531/009), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante parziale n. 48 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., relativa alle aree ubicate in Via Ivrea e Via Carema, ricomprese nel P.R.U. di Via Ivrea.
Con referto in data 22 maggio 2003 il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha indicato il valore delle aree da assegnare, determinato in Euro 23.500,00 e Euro 13.430,00 riferito, rispettivamente, all’appezzamento di Via Ivrea ed a quello di Via Carema.
Occorre ora approvare lo schema di convenzione integrativo, allegato al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi con l’A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, Corso Dante 14, C.F. 00499000016, per la concessione in diritto di superficie novantanovennale, delle aree di proprietà della Città ubicate in Via Ivrea e Via Carema descritte a Catasto Terreni al Foglio 1049, coerenze: nord – sud – est – ovest, tutta residua proprietà, illustrate nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n.                    ) il corrispettivo aggiornato per la cessione dell’area oggetto del presente provvedimento è pari a Euro 23.500,00 e Euro 13.430,00 riferito, rispettivamente, all’appezzamento di Via Ivrea ed a quello di Via Carema, come da referto in data 22 maggio 2003 del Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari;
2) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente gli accertamenti in entrata relativi al corrispettivo per concessione delle aree sopra indicate, nonché la precisa individuazione catastale delle medesime a seguito di frazionamento;
4) di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1), è da intendersi a carico del Concessionario;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.