Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 145
2003 05312/104
OGGETTO: BANDO PER ACQUISTO DI ALLOGGI DA REALIZZARSI A CURA DI OPERATORI PRIVATI E PUBBLICI SU AREE DI LORO PROPRIETA' DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con lAssessore Peveraro.
La Città è costantemente impegnata ad affrontare
una situazione di grave emergenza abitativa, determinata dall'elevato
numero di cittadini aventi titolo che hanno presentato domanda
al Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (circa n. 7.960) e di casi sociali segnalati annualmente
dai Servizi socio - assistenziali di zona. A fronte di tale massiccia
domanda, la disponibilità di alloggi di proprietà
pubblica assegnabili a nuclei familiari aventi diritto risulta
assolutamente insufficiente.
Tra le varie iniziative varate negli ultimi anni dalla Città
per la risoluzione di questo problema occorre menzionare il programma
di acquisto di unità immobiliari da destinare alla locazione
a favore di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'Edilizia
Residenziale Pubblica, avviato con lemissione di bando pubblico
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data10 aprile
2000 (mecc. 2000 02221/12), esecutiva dal 26 aprile 2000.
Tale bando si richiamava espressamente alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 13-28573 del 15 novembre 1999, che ha stabilito
i criteri per l'acquisizione, tramite procedura di evidenza pubblica,
di alloggi da destinare all'Edilizia Residenziale Pubblica, in
locazione, nel Comune di Torino, mediante l'utilizzo di quota
parte dei fondi derivanti dalle alienazioni del patrimonio di
E.R.P.S., effettuate ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n.
560, e di quota parte dei fondi destinati alla realizzazione del
Programma di Recupero Urbano di Via Artom (P.R.U. Legge 493/93).
Peraltro il numero di offerte pervenute in riferimento al predetto
bando e le caratteristiche tipologiche di parte degli alloggi
offerti, non conformi a quelle richieste dalla Città, non
hanno consentito di soddisfare in modo adeguato le necessità
abitative suindicate e, pertanto, lAmministrazione Comunale
si è posta il problema di attivare un diverso strumento
finalizzato ad incrementare lofferta, da parte di Operatori
privati, di unità abitative aventi le caratteristiche peculiari
dellEdilizia Residenziale Pubblica a prezzi di vendita compatibili
con i massimali vigenti.
Tale strumento, messo a punto dagli Uffici comunali competenti,
consiste nellemissione di un bando finalizzato allacquisizione,
da parte della Città, di alloggi e relative pertinenze
siti nel territorio comunale, da realizzarsi a cura di Operatori
privati (Imprese, Cooperative Edilizie e/o loro Consorzi, Persone
Fisiche) o Enti pubblici su aree di loro proprietà.
Gli alloggi da acquisire dovranno avere le caratteristiche di
tipo economico popolare e non di lusso come definite dal D.M.
LL.PP. n. 1072 del 2 agosto1969, con riferimento sia alle caratteristiche
intrinseche dellunità abitativa, che estrinseche
delledificio e delle sue pertinenze.
In relazione alle attuali necessità di collocazione dei
nuclei familiari, sono stabilite particolari caratteristiche tecniche
degli edifici e delle abitazioni che la Città si propone
di acquistare attraverso tale bando; più precisamente,
queste ultime dovranno avere una superficie utile da un minimo
di mq. 45 ad un massimo di mq. 95. Per superficie utile sintende
la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali
e di quelli interni; per le autorimesse la superficie massima
ammessa è di mq. 18.
Dovranno, inoltre, essere osservate le prescrizioni di cui alle
seguenti disposizioni normative relative alledilizia residenziale
pubblica: Legge 5 agosto 1978, n. 457, art.43; Legge 8 agosto
1977, n. 513, art.19; Circolari C.E.R. del 2 febbraio 1979 n.
17 e n. 18; Circolare Ministero LL.PP. n. 425 del 20 gennaio 1967
per quanto attiene la definizione di vano utile.
Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia urbanistico-edilizia, di
contenimento del consumo energetico, di sicurezza degli impianti
e di barriere architettoniche (Legge 13/89) nonché al capitolato
tecnico-descrittivo predisposto dal Civico Ufficio Tecnico ed
allegato al bando medesimo.
Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione, per ogni singolo
intervento edilizio (nuova costruzione o recupero), il numero
degli alloggi acquistabili varia da un minimo di 10 ad un massimo
di 40.
Tutti i requisiti previsti costituiscono condizioni di ammissibilità
delle proposte di vendita.
Il prezzo di acquisto dell'alloggio verrà stabilito, ai
sensi dell'art. 13 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, in base
al prezzo medio di mercato valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale
e, comunque, entro il limite massimo di costo cui la Città
può fare fronte, stabilito alla data del 31 marzo 2003
in Euro 1.555,00 al mq. di superficie commerciale. Tale limite
è comprensivo del prezzo di acquisto, delle relative spese
tecniche, nonché degli oneri notarili e fiscali. Per le
autorimesse il prezzo massimo dacquisto è stabilito
alla data del 31 marzo 2003 in Euro 633,00 al mq. di superficie
utile.
I predetti limiti sono stati approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione D.G.R. n. 4-8837 del 31 marzo 2003, che ha aggiornato
la precedente deliberazione D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre
1999.
La selezione delle proposte di vendita avverrà sulla base
dei criteri selettivi indicati nel bando che riguardano i minori
tempi di consegna degli immobili ultimati rispetto al termine
massimo di 24 mesi dallinizio dei lavori e lubicazione
degli interventi in aree centrali e semiperiferiche, o in zone
periferiche adeguatamente dotate di servizi essenziali.
La principale peculiarità, che differenzia tale bando rispetto
a quello precedentemente emesso dalla Città, è data
dalla natura giuridica della fattispecie negoziale che verrà
ad instaurarsi con gli Operatori che saranno selezionati tramite
la procedura di evidenza pubblica sopra illustrata.
Infatti, in esito a tale procedura, la Città procederà
alla formalizzazione di un contratto preliminare di acquisto di
cosa futura, in cui, tra laltro, verrà stabilito
il prezzo di cessione, determinato dal Civico Ufficio Tecnico
ai sensi dellart. 13 della Legge 30 aprile 1999, n. 136,
nei limiti massimi sopra indicati; le unità immobiliari,
successivamente realizzate dagli Operatori, saranno oggetto di
compravendita definitiva solamente a seguito di verifica, da parte
dellAmministrazione Comunale, della conformità degli
immobili realizzati alle prescrizioni tecniche specificate nel
bando suddetto, nel rispetto del termine massimo di consegna degli
stessi, pari a 24 mesi dallinizio dei lavori.
In merito alla scelta dellistituto della compravendita di
cosa futura occorre evidenziare che la finalità della Città
è quella di acquisire, in tempi ragionevolmente brevi,
unità immobiliari aventi le caratteristiche dellE.R.P.
da destinare a nuclei familiari in possesso dei requisiti per
laccesso alledilizia sociale, stabiliti dalla Legge
Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., al fine di sopperire
alle esigenze determinate dallemergenza abitativa.
Il ricorso all'istituto della compravendita di cosa futura è
motivato dalla carenza, nel territorio cittadino, di aree di proprietà
comunale, diverse da quelle già inserite nella programmazione
comunale di concessioni allA.T.C. di Torino, da destinare
a nuove costruzioni, e dalla necessità di evitare eccessive
concentrazioni di edilizia sovvenzionata (che possono comportare
effetti di emarginazione), assicurando, invece, una più
equilibrata distribuzione nell'ambito comunale.
Si dà inoltre atto che la Corte dei Conti, con sentenza
n.16 del 15 febbraio 1993, ha indicato le condizioni che consentono
alla Pubblica Amministrazione di ricorrere all'acquisto di cosa
futura e che lo strumento giuridico messo a punto dalla Città
ed oggetto del presente provvedimento soddisfa tali condizioni,
in considerazione delle seguenti circostanze:
1) la già ricordata carenza di aree comunali disponibili
e linopportunità di ricorrere allesproprio
di aree private, a causa dei tempi lunghi e degli oneri connessi
a tale procedura rispetto alla necessità della Città
di acquisire con tempestività unità immobiliari
da destinare ad E.R.P.;
2) laccertamento preventivo della conformità delle
opere agli strumenti urbanistici, garantito nella fase istruttoria
a seguito della ricezione delle offerte, nonché nella fase
dellultimazione dei lavori;
3) la modulazione delle concessioni edilizie sulla particolare
destinazione degli immobili, assicurata dalle verifiche preventive
da effettuarsi nella fase istruttoria, sia per quanto riguarda
gli interventi eventualmente già iniziati sia per quelli
che dovranno avere inizio nei ristretti termini stabiliti dal
bando; tali verifiche saranno condotte in considerazione delle
norme particolari richiamate nel bando e sulla base del capitolato
tecnico descrittivo, allegato al bando medesimo ed al presente
provvedimento, che tiene conto delle caratteristiche tipologiche
proprie dellE.R.P.;
4) la valutazione precisa, da parte dellAmministrazione
acquirente, delle proprie esigenze allocative, definita sia dal
taglio degli alloggi richiesto dal bando sia dai dettagli costruttivi
prescritti dalle norme e dal capitolato sopra richiamati;
5) la presentazione di un progetto della controparte, valutato
in via preventiva, e la sottoscrizione del preliminare di vendita
di cosa futura, il cui schema è allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, che contiene precise sanzioni in caso
di inosservanza degli obblighi contrattuali oltre alla possibilità
che la Città non formalizzi lacquisto definitivo
nel caso le unità ultimate non corrispondano alle caratteristiche
prescritte; inoltre il prezzo di vendita è definito in
sede di formalizzazione del preliminare.
Le risorse attivabili per procedere a tale programma di acquisto,
consistono nei fondi, disponibili sia in conto residui che in
competenza del Bilancio 2003, derivanti dai corrispettivi per
la concessione in diritto di superficie o di proprietà
di aree comunali e dallalienazione degli stabili comunali
di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Legge 560/93.
Eventuali altre risorse che dovessero rendersi disponibili potranno
essere utilizzate, al fine di acquistare un maggior numero di
alloggi.
Tenuto conto degli elementi suindicati, risulta quindi opportuno
approvare il programma di acquisto di unità immobiliari,
da attuare tramite il bando pubblico, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
Le proposte di vendita, che perverranno alla Città, saranno
ordinate in una graduatoria formata in base ai punteggi attribuiti
secondo i criteri di priorità indicati nel bando stesso.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, che integralmente
si richiamano, il bando pubblico di concorso per l'acquisto di
unità immobiliari, allegato al presente provvedimento (all.
1 - n. ), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto,
in osservanza dei criteri stabiliti dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 13 - 28573 del 15 novembre 1999, modificata
dalla deliberazione n. 4-8837 del 31 marzo 2003;
2) di approvare lo schema di contratto preliminare di acquisto
(all. 2 - n. );
3) di approvare il capitolato tecnico-descrittivo delle opere
predisposto dal Civico Ufficio Tecnico (all. 3 - n. );
4) di dare atto che le risorse attivabili per procedere a tali
acquisti consistono nei fondi, disponibili sia in conto residui
che in competenza del Bilancio 2003, derivanti dai corrispettivi
per la concessione in diritto di superficie o di proprietà
di aree comunali e dallalienazione degli stabili comunali
di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Legge 560/93;
eventuali altre risorse che dovessero rendersi disponibili potranno
essere utilizzate, al fine di acquistare un maggior numero di
alloggi;
5) di demandare a Determinazione Dirigenziale del Settore competente
lindicazione delle date di apertura e chiusura del Bando
Pubblico e lapprovazione del modulo di domanda;
6) di approvare la pubblicazione per estratto del Bando Pubblico
sui quotidiani "La Stampa" e "La Repubblica".
Il Bando sarà pubblicato integralmente mediante affissione
all'Albo Pretorio. La spesa relativa alla pubblicazione sarà
fronteggiata dal Settore competente;
7) di riservare a successivo provvedimento l'approvazione della
graduatoria che verrà redatta, secondo i criteri indicati
nel Bando allegato alla presente deliberazione, a seguito d'istruttoria
amministrativa e tecnica;
8) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.