Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 117
2003 05310/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 4 luglio 2003)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 65 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE LE AREE CARPANO ED EX PASTIFICIO ITALIANO (ISOLATI COMPRESI TRA VIA NIZZA, VIA BISALTA, VIA BIZZOZERO, VIA BRONI E L'AREA LINGOTTO) - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 marzo 2003 (mecc. 2002 11572/009), esecutiva in data 24 marzo 2003, è stata adottata, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 65 al vigente P.R.G., relativa alle aree Carpano ed ex Pastificio Italiano.

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall’11 aprile 2003 al 10 maggio 2003.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 17 aprile 2003.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è pervenuta una sola osservazione da parte della Società Lingotto (all. 2).

La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 550-12674/09 del 20 maggio 2003 ha espresso il parere che è da intendersi favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 1 - n. ).

Tuttavia, la Provincia, con deliberazione n. 549-127670/03 ha espresso le relative osservazioni che si allegano (all. 3).

Alle osservazioni pervenute si controdeduce come segue:

OSSERVAZIONE N. 1 DEL 12 MAGGIO 2003 da parte della SOCIETÀ LINGOTTO S.PA.

Sintesi: La proprietà dell’area confinante prende atto del progetto previsto dalla Variante quale occasione di qualificazione del sito e sottolinea l’inesistenza di interferenze o gravami per la proprietà.

Controdeduzione: Si prende atto delle considerazioni contenute nell’osservazione, che peraltro esprimono apprezzamento per la Variante quale occasione di riqualificazione dell’area interessata. Si precisa inoltre che in sede attuativa saranno poste le necessarie attenzioni ai fini della salvaguardia e del rispetto delle normative urbanistico-edilizie

OSSERVAZIONE N.2 DEL 21 MAGGIO 2003 da parte della PROVINCIA DI TORINO

Sintesi: La Provincia evidenzia la necessità di esplicitare all’interno della scheda normativa l’obbligo, anche per le attrezzature di interesse generale (Parco Enogastronomico), di garantire la relativa quota di servizi; si richiede, inoltre, di ricondurre le altezze dei nuovi edifici previsti a quelle derivanti dall’applicazione del Regolamento Edilizio.

Controdeduzione: L’area oggetto della variante è ricondotta concettualmente alle Zone Urbane di Trasformazione di Riordino. Si tratta di ambiti urbani particolari (alcuni già individuati dal Piano vigente) nei quali l’obiettivo prevalente è il recupero e il riordino dei manufatti esistenti, in particolare se di pregio, come nel caso specifico, obiettivo che prevale su quello della cessione di aree per servizi ottenuto dalla demolizione e sostituzione dei tessuti esistenti.

Ciò detto, va anche precisato che il nuovo servizio pubblico previsto (il cosiddetto Parco Gastronomico) è una struttura particolare riconducibile più a un servizio di livello locale (Centro commerciale pubblico a carattere tematico) che ad una attrezzatura di interesse generale e che quindi il problema dei servizi non si pone in termini formali come dotazione di servizi per altri servizi.

L’Amministrazione comunale non ha però ignorato l’esigenza funzionale dei parcheggi, ritenendo che, con l’acquisto della limitrofa area Borello e Maffiotto la città disporrà di aree che potranno essere opportunamente destinate a parcheggio pubblico. Si sottolinea inoltre, come evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Variante, che l’area Carpano gode anche dei benefici derivanti dalla localizzazione limitrofa alle vaste aree a parcheggio del Centro Polifunzionale del Lingotto.

Circa il secondo punto, come evidenziato nella relazione contenuta nella Variante n. 65, la scelta di ricomporre una SLP significativa nel lotto a Sud Ovest, attraverso la realizzazione di un edificio di 10 p.f.t., è dettata dalla necessità di completare in termini adeguati l’ambito urbano da riqualificare, in corrispondenza di uno dei due fronti che oggi costituiscono dei "retri" e che vanno, invece, valorizzati e riqualificati dovendo diventare nuovi fronti principali anche nei confronti del Lingotto.

Va anche sottolineato, in proposito, che l’area, in quanto limitrofa all’edificio di pregio storico-artistico Lingotto, è interessata dal Vincolo Ministeriale n.1497 del 20 giugno 1939 e s.m.i. (come da allegato tecnico n.14 al P.R.G. "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n.1089 del 1° giugno 1939 e n.1497 del 20 giugno 1939"); pertanto, si è tenuto conto di tale vincolo nella definizione degli interventi di trasformazione a diretto confronto con l’ultima propaggine est dell’ex fabbrica Lingotto salvaguardando il ruolo "egemone" del Lingotto nello skyline urbano, rispetto al quale relazionare le altezze dei nuovi fabbricati da collocare in aree prossime.

Sotto il profilo strettamente tecnico la realizzazione di questi nuovi fronti dell’isolato verso l’interno comportano ribaltamenti sia su spazi pubblici (il parcheggio a Sud) che sul parcheggio privato (a Ovest); il primo ammesso a norma di P.R.G. (art. 15, comma 9 delle N.U.E.A.) il secondo per il quale è già stata espressa una preliminare disponibilità da parte della proprietà interessata.

OSSERVAZIONE da parte degli Uffici.

A seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici, è emerso che l’area di pertinenza del Pastificio Italiano risulta essere più ampia di quella inizialmente indicata negli elaborati precedentemente adottati, e, pertanto, viene rettificata come risulta nella tavola in allegato (all. 4) al presente provvedimento con il quale si sostituisce la tavola allegata al documento di adozione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)   di prendere atto delle osservazioni presentate (all. 2 e 3 - nn. );

2)   di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate da parte della Società Lingotto e della Provincia;

3)   di approvare la variante parziale n. 65 al vigente P.R.G., con la modifica della Tavola normativa, come indicato in premessa (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.