Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

        n. ord. 1
2003 05184/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GENNAIO 2004

(proposta dalla G.C. 9 dicembre 2003)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 67 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 57 del Consiglio Comunale del 14 aprile 2003 (mecc. 2003 00567/009), esecutiva dal 28 aprile 2003, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la Variante parziale n. 67 al vigente P.R.G., concernente immobili ubicati in Piazza della Repubblica 13.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 22 maggio 2003 al 20 giugno 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 22 del 29 maggio 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 25 giugno 2003 (deliberazione n. 755-160610/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Tuttavia il Settore proponente il progetto di riqualificazione dell’area, in seguito ad approfondimenti di carattere tecnico effettuati nella fase di progettazione architettonica, ha deciso di escludere dalla variante il fabbricato ubicato tra le vie Lanino e Mameli e alcune aree.
E’ stata, pertanto, ridotta l’area oggetto di variante a servizi pubblici.
In relazione a quanto sopra devono essere approvate con il presente provvedimento una nuova tavola denominata "Area di competenza e area di intervento" e un nuovo "Estratto della tavola 1 - foglio 9A (parte) di variante", da ritenersi sostitutive di due tavole che fanno parte dell’allegato 1 al provvedimento di adozione della variante stessa.
Si ritiene, quindi, di procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 67 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni, nel pubblico interesse, in merito alla variante parziale n. 67;
2) di approvare la Variante parziale n. 67 al vigente P.R.G., dando atto che, in seguito ad approfondimenti di carattere tecnico effettuati nella fase di progettazione architettonica, sono stati esclusi dal progetto il fabbricato ubicato tra le vie Lanino e Mameli e alcune aree.
Vengono, pertanto, approvate, con il presente provvedimento due nuove planimetrie denominate rispettivamente "Area di competenza e area di intervento" (in luogo della planimetria denominata "Area di competenza e dati urbanistici" dell’allegato 1 alla delibera di adozione della variante) e "Estratto della tavola 1 - foglio 9A (parte) di Variante" (in luogo della planimetria di uguale denominazione del predetto allegato 1).
Le predette planimetrie, unitamente al testo della deliberazione della Provincia, vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante (all. 1 - 2 - 3 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.