Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 169
2003 05181/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 DICEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 8 luglio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N.76 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE. AMBITO 9.3 "LUNGO DORA 2". ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   Il presente provvedimento riguarda aree ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n. 7, tra strada del Fortino e il torrente Dora, confinante ad est con il complesso dell'ex Arsenale Militare di Borgo Dora ed ad ovest con un impianto sportivo pubblico.

   Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, ha classificato dette aree in parte a Zona Urbana di Trasformazione, "Ambito 9.3 LUNGO DORA 2" con destinazione d'uso di tipo prevalentemente residenziale (disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A.) ed in parte, corrispondente alla sponda fluviale, in area per Servizi pubblici "S", in particolare a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport "V".

   Le aree oggetto del presente provvedimento, allo stato attuale, sono in parte occupate da fabbricati e manufatti edilizi parzialmente utilizzati da attività di tipo artigianale-produttivo, mentre il tratto di sponda fluviale è stato interessato dagli ultimi eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

   Conseguentemente ai gravi danni provocati in varie parti della Città da detti eventi sono stati avviati programmi di intervento straordinario, tra questi il progetto relativo al riordino dell'argine destro del torrente Dora, nel tratto compreso tra via Cigna e corso Giulio Cesare.

   Per eseguire gli interventi succitati si sarebbe reso necessario espropriare la porzione di sponda fluviale ancora di proprietà privata, previa reiterazione del vincolo a servizi pubblici di P.R.G., scaduto nel mese di aprile 2000.

   Essendo prioritario per l'interesse pubblico rendere realizzabile, nel breve periodo, le opere di arginatura la Città ha richiesto alle proprietà di mettere a disposizione la suddetta area.

   Con atto di impegno del 13 giugno 2002 a favore del Comune i proprietari, aderendo alla richiesta, hanno messo a disposizione le aree necessarie a realizzare le opere di arginatura, corrispondenti alla parte destinata dal PRG vigente a servizi pubblici "V".

   Considerato, altresì, l'intendimento ad avviare l'attuazione, per parti, delle previsioni del P.R.G. espresse nell'atto di impegno di cui sopra, si è ritenuto opportuno ricomprendere all'interno dell'ambito 9.3 l'area spondale attualmente messa a disposizione della Città.

   Conseguentemente detta porzione costituirà anticipazione di parte delle aree che dovranno essere oggetto di cessione gratuita alla Città per la realizzazione dei servizi pubblici derivanti dalla trasformazione urbanistica dell'ambito stesso.

   La porzione di area fluviale interessata dalla presente variante, è considerata "area esondabile" come da allegato tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto".

   In base all'art. 30 bis 1° comma delle NUEA di P.R.G. le aree definite esondabili sono sottoposte alla disciplina prevista dal comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e in base all'art. 5 comma 21 delle NUEA di P.R.G. sono sottoposte alle disposizioni ed alle procedure autorizzative contenute nel D.M. 11 marzo 1988 e nella L.R. n. 45 del 9 agosto 1989.

   L'area in oggetto è interessata dalle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, che ha recepito e confermato le indicazioni previste dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

   Con deliberazione n. 19/2001 del 26 aprile 2001 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato il "Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico" ai sensi dell'art. 18, della Legge 183/1989 il quale modifica le fasce (Fasce A, B e C) previste nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Tale strumento al momento non esercita salvaguardia.

   A seguito della nuova delimitazione delle fasce introdotta dal Piano Stralcio di Integrazione al PAI, l'area oggetto di variante viene inserita in fascia C limitrofa alla nuova fascia B di progetto. Pertanto, l'attuazione degli interventi previsti sull'area oggetto di variante è subordinata alla normativa della fascia B fino alla realizzazione e collaudo delle predette opere strutturali nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e la via Cigna.

   Il presente provvedimento prevede, quindi, l'accorpamento della porzione di area fluviale alla Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.3, fermi restando i contenuti e le prescrizioni della relativa scheda normativa di P.R.G.. La porzione accorpata non assume alcun indice di edificabilità, mantiene la destinazione a servizi pubblici, concorrendo al dimensionamento delle aree a servizi pubblici generati dall'intervento.

   La nuova perimetrazione che si intende apportare è dettagliatamente indicata nell'allegato progetto grafico. In sintesi la variante prevede:
-   modifica della perimetrazione dell'ambito 9.3 al fine di comprendere la porzione di area destinata dal PRG a servizi "V", messa anticipatamente a disposizione della Città;
-   inserimento nella scheda normativa relativa all'ambito 9.3 della superficie dell'area accorpata con indice di edificabilità dell'ambito complessivo che rimane invariato.

   Il presente provvedimento comporta modesto decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa mq. 1023 di superficie). Si specifica inoltre che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

   Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale; risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente dell’11 giugno 2003, che si allega (all. 2 - n.                  ).

   Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'aggiornamento del Foglio n. 9A della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale scala 1:5000 e della scheda normativa dell'Ambito 9.3 Lungo Dora 2, in conformità alla variante precedentemente descritta.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

   Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

   Visto il parere favorevole della Circoscrizione che si allega (all. 3 - n. );

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di:

1)   di adottare la variante parziale n. 76 al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 al vigente Piano Regolatore Generale, relativo all’area compresa tra strada del Fortino e il torrente Dora, come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n.                       ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.