Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord.  115
2003 05061/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2003

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO COMUNALE.

Proposta del Presidente Marino e della Vice Presidente Fucini.

L’articolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali", riconosce allo Statuto del Comune la facoltà di prevedere Referendum Comunali su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

In base a questa disposizione normativa lo Statuto del Comune di Torino agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 disciplina i principi generali dell’istituto del Referendum Comunale, demandando ad apposito regolamento la determinazione dei tempi, modi e condizioni di svolgimento della consultazione.

Si rende pertanto necessaria l’adozione del Regolamento recante la disciplina di dettaglio delle norme statutarie in materia di Referendum Comunale.

Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento sul Decentramento è stato richiesto il parere dei Consigli Circoscrizionali.

Hanno espresso parere negativo le Circoscrizioni 1 e 8 (all. 2-3 - nn.                      ).

Hanno espresso parere positivo con osservazioni le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (all. 4-10 - nn.                                          ).

Non ha espresso parere la Circoscrizione 10.

La Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 24 luglio 2003 ha esaminato le proposte presentate dalle Circoscrizioni decidendo quanto segue:

Su proposta delle Circoscrizioni 2, 3, 5 e 6:
-   all'articolo 18, terzo comma, e all'articolo 19, quarto comma, dopo le parole "Comitato Promotore" viene inserita la frase "ai Presidenti delle Circoscrizioni";

Su proposta della Circoscrizione 5:
-   all'articolo 22, il terzo comma è abrogato;
-   all'articolo 27, terzo comma, le parole "entro le ore 7,30" sono sostituite con le parole "entro le ore 6,45";
-   all'articolo 28, quarto comma, le parole "dalle ore 8,00" sono sostituite con le parole "dalle ore 7,00".

Le altre proposte non sono state accolte o perché in contrasto con le previsioni statutarie o perché ritenute non opportune nel piano organizzativo e funzionale.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre deciso di apportare le ulteriori modifiche al testo del Regolamento proposto:
-   all'articolo 5, primo comma, la parola "elettorale" è sostituita con "referendaria";
-   all'articolo 8, secondo comma, dopo le parole "i cittadini" inserire "di cui all'articolo 9 comma 1 dello Statuto";
-   all'articolo 16, primo comma, dopo la parola "comma 2" eliminare le parole "c.p.v.2";
-   all'articolo 16, quarto comma, dopo le parole "per mancanza" eliminare la frase "del requisito stabilito dall'articolo 17 comma 2 capoverso 2 dello Statuto" e sostituirla con "delle sottoscrizioni necessarie";
-   all'articolo 18, quarto comma, sostituire le parole "l'interruzione della procedura" con le parole "la decisione della Commissione".

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto della Città, articoli 15, 16, 17, 18 e 19;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo;

SI PROPONE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano, l’allegato Regolamento dei Referendum Consultivo e Abrogativo Comunale (all. 1 bis - n.                 ).

   Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri: Fucini, Furnari e Lospinuso.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
                                                     PRESENTI E VOTANTI      43
                                                     VOTI FAVOREVOLI           31 e precisamente, oltre al Presidente Marino, i Consiglieri Altamura, Borgione, Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, Favaro, Ferragatta, Gallo Domenico, Giorgis, Greco, Larizza, Levi-Montalcini, Mangone, Monaci, Montagnana, Nigro, Olmeo, Orlandi, Panero, Passoni, Provera, Rossomando, Sbriglio, Steffenino, Tumolo e Vinciguerra.
                                                     VOTI CONTRARI              12 e precisamente i Consiglieri Airola, Altea, Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa, Dell'Utri, Gallo Francesco, Salti, Tealdi, Troiano e Ventriglia.

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

di approvare l’allegato Regolamento dei Referendum Consultivo e Abrogativo Comunale.


REGOLAMENTO SUI REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello Statuto.

Articolo 2 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1.   A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.

2.   I soggetti di cui all'articolo 9 comma 1 dello Statuto possono:
a)   col referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b)   col referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

3.   I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti, rispettivamente, nelle materie indicate dall'articolo 15 comma 3 e in quelle previste dall'articolo 16 comma 2 dello Statuto.

Articolo 3 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1.   A norma degli articoli 9 comma 1, 15 comma 2 e 16 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum tutti i residenti nel Comune iscritti nelle liste elettorali, nonché coloro che, iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2.   Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
-   per i sottoscrittori di cui agli articoli 16 comma 1 e 17 comma 1 dello Statuto, alla data di apposizione dell'adesione sull'apposito modello di raccolta delle firme;
-   per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum, consultivo o abrogativo.

Articolo 4 - Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo

1.   Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.

2.   La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l’espletamento di turni elettorali o referendari nazionali.

Articolo 5 - Disciplina della propaganda referendaria

1.   La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.

2.   La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.

3.   Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.

4.   Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale.

Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l’elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5.   Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all’articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

TITOLO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1.   A norma dell'articolo 15 comma 2 dello Statuto il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

2.   Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento e la data dello scioglimento stesso.

3.   Il Consiglio Comunale può revocare la delibera di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione.
Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

1.   Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.
L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.

TITOLO III - REFERENDUM ABROGATIVO

Articolo 8 - Modalità di promozione del Referendum Abrogativo

1.   A norma dell'articolo 16 comma 1 dello Statuto il Referendum Abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione popolare.

2.   I cittadini di cui all’articolo 9 comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum Abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.
Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente Regolamento.

3.   Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 9.

Articolo 9 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1.   Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di Referendum Abrogativo Comunale ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto"; l’esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.

2.   Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 10 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo

1.   Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Comunale, il Comitato provvede alla raccolta di almeno duemila firme valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune.
La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore.
Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.

2.   La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 9, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l’apposizione su ognuno di essi del numero d’ordine, del timbro dell’ufficio della data e della propria firma.
La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l’invalidità delle sottoscrizioni apposte.

3.   Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall’articolo 21 comma 2 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali.

Articolo 11 - Presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo

1.   Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.
La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria e determina l’invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

2.   All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno duemila sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta abrogativa.

3.   Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall’attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall’articolo 9 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun firmatario.
Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell’attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica.
Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.

4.   La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all’articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione.
Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum Abrogativo.

Articolo 12 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1.   Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.

2.   Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle duemila sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall’articolo 17, comma 1, capoverso 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 13 - Commissione per il Referendum Abrogativo

1.   A norma dell'articolo 17 dello Statuto, l’ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.

2.   La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all’interno dei membri della Commissione stessa.

3.   Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti.

Articolo 14 - Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo

1.   La Commissione per il Referendum:
a)   giudica l’ammissibilità delle proposte di Referendum Abrogativo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
b)   formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria di cui all’articolo 17 comma 2 dello Statuto;
c)   comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.

2.   Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

3.   Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l’accoglimento.

4.   Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato dopo il mese di febbraio dell’anno precedente a quello di rinnovo degli Organi Comunali, l’esame di ammissibilità è rinviato a periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 15 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1.   Ai sensi dell’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono essere raccolte dopo l’ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo.
A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui all’articolo precedente comma 1, lett. c).

2.   Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 16 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1.   Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui all’articolo 17 comma 2, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all’articolo precedente.

2.   Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.

3.   Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità.
L’esito dell’accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.

4.   Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 17 - Data di svolgimento del Referendum Abrogativo

1.   Il Referendum Abrogativo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente regolamento, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 16 avvenga entro febbraio.
In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 18 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum Abrogativo

1.   Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum, l’integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.

2.   Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all’adozione dell’atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.

3.   La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

4.   La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l’affissione di avviso all’Albo Pretorio e l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 19 - Riformulazione del quesito referendario

1.   Qualora la Commissione, in seguito all’adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all’articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.

2.   A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.

3.   Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.

4.   La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

5.   L’interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l’affissione di avviso all’Albo Pretorio e l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

TITOLO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 20 - Indizione del Referendum

1.   Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 6, in caso di Referendum Consultivo, o della deliberazione di ammissibilità di cui all’articolo 14 e dell’attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 12 e 16 del presente regolamento, in caso di Referendum Abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 Giugno e il 15 Luglio.

2.   Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 7 e 17 del presente regolamento.
Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.

3.   In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.

4.   Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

5.   Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto è rinviato a data successiva.

Articolo 21 - Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1.   In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

Articolo 22 - Avvisi di convocazione

1.   Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.

2.   Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.

Articolo 23 - Uffici di Sezione

1.   Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente, assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio della scuola media superiore.

2.   Ai componenti dell’Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 24 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1.   I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.

2.   A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
a)   al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi dell'articolo 21 precedente;
b)   alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.

3.   Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.

4.   Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all’atto della costituzione dell’ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l’anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 25 - Schede per il referendum

1.   Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.

2.   Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 6 comma 1, 14 comma 1 e 19 comma 1 e comma 4 del presente Regolamento, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3.   Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

4.   Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Articolo 26 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1.   Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.

2.   Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

3.   Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Articolo 27 - Costituzione del seggio

1.   Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 24, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2.   I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione.
Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.

3.   Il giorno della votazione l’ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

Articolo 28 - Disciplina della votazione

1.   Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2.   La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3.   Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

4.   Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell’arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Articolo 29 - Scrutinio dei voti

1.   Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.

2.   Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.

3.   Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente regolamento.

4.   A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 31, i plichi contenenti:
-   le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
-   le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
-   le schede valide;
-   una copia del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione.
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Articolo 30 - Partecipazione alle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione

1.   Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
-   i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
-   un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 31 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1.   Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all’albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.

2.   L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.

3.   L’Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all’accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.

4.   Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

5.   I componenti dell’Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 32 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1.   L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.

2.   Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.

3.   L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 19 comma 2 dello Statuto.

4.   In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1.   Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 34 - Entrata in vigore

1.   Il presente Regolamento entra in vigore, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di adozione, nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 35 - Norme abrogate

1.   Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento "Del Referendum Consultivo Comunale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 luglio 1995.