Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 115
2003 05061/002
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO COMUNALE.
Proposta del Presidente Marino e della Vice Presidente Fucini.
Larticolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali", riconosce allo Statuto del Comune la facoltà di prevedere Referendum Comunali su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
In base a questa disposizione normativa lo Statuto del Comune di Torino agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 disciplina i principi generali dellistituto del Referendum Comunale, demandando ad apposito regolamento la determinazione dei tempi, modi e condizioni di svolgimento della consultazione.
Si rende pertanto necessaria ladozione del Regolamento recante la disciplina di dettaglio delle norme statutarie in materia di Referendum Comunale.
Ai sensi dellarticolo 43 del Regolamento sul Decentramento è stato richiesto il parere dei Consigli Circoscrizionali.
Hanno espresso parere negativo le Circoscrizioni 1 e 8 (all. 2-3 - nn. ).
Hanno espresso parere positivo con osservazioni le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (all. 4-10 - nn. ).
Non ha espresso parere la Circoscrizione 10.
La Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 24 luglio 2003 ha esaminato le proposte presentate dalle Circoscrizioni decidendo quanto segue:
Su proposta delle Circoscrizioni 2, 3, 5 e 6:
- all'articolo 18, terzo comma, e all'articolo
19, quarto comma, dopo le parole "Comitato Promotore"
viene inserita la frase "ai Presidenti delle Circoscrizioni";
Su proposta della Circoscrizione 5:
- all'articolo 22, il terzo comma è
abrogato;
- all'articolo 27, terzo comma, le parole "entro
le ore 7,30" sono sostituite con le parole "entro le
ore 6,45";
- all'articolo 28, quarto comma, le parole "dalle
ore 8,00" sono sostituite con le parole "dalle ore 7,00".
Le altre proposte non sono state accolte o perché in contrasto con le previsioni statutarie o perché ritenute non opportune nel piano organizzativo e funzionale.
La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre deciso di apportare
le ulteriori modifiche al testo del Regolamento proposto:
- all'articolo 5, primo comma, la parola "elettorale"
è sostituita con "referendaria";
- all'articolo 8, secondo comma, dopo le parole
"i cittadini" inserire "di cui all'articolo 9 comma
1 dello Statuto";
- all'articolo 16, primo comma, dopo la parola
"comma 2" eliminare le parole "c.p.v.2";
- all'articolo 16, quarto comma, dopo le parole
"per mancanza" eliminare la frase "del requisito
stabilito dall'articolo 17 comma 2 capoverso 2 dello Statuto"
e sostituirla con "delle sottoscrizioni necessarie";
- all'articolo 18, quarto comma, sostituire le
parole "l'interruzione della procedura" con le parole
"la decisione della Commissione".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto della Città, articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano, lallegato Regolamento dei Referendum Consultivo e Abrogativo Comunale (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri: Fucini, Furnari e Lospinuso.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente
risultato:
PRESENTI
E VOTANTI 43
VOTI
FAVOREVOLI 31
e precisamente, oltre al Presidente Marino, i Consiglieri Altamura,
Borgione, Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti, Crosetto, Cugusi,
Cuntrò, Favaro, Ferragatta, Gallo Domenico, Giorgis, Greco,
Larizza, Levi-Montalcini, Mangone, Monaci, Montagnana, Nigro,
Olmeo, Orlandi, Panero, Passoni, Provera, Rossomando, Sbriglio,
Steffenino, Tumolo e Vinciguerra.
VOTI
CONTRARI 12
e precisamente i Consiglieri Airola, Altea, Borsano, Chiavarino,
Coppola, Costa, Dell'Utri, Gallo Francesco, Salti, Tealdi, Troiano
e Ventriglia.
Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
di approvare lallegato Regolamento dei Referendum Consultivo e Abrogativo Comunale.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello Statuto.
1. A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui all'articolo 9 comma
1 dello Statuto possono:
a) col referendum consultivo, esprimere la loro
volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative,
programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b) col referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento
comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale.
Labrogazione parziale può avere esclusivamente per
oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti, rispettivamente, nelle materie indicate dall'articolo 15 comma 3 e in quelle previste dall'articolo 16 comma 2 dello Statuto.
1. A norma degli articoli 9 comma 1, 15 comma 2 e 16 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum tutti i residenti nel Comune iscritti nelle liste elettorali, nonché coloro che, iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. Il periodo di iscrizione nel registro della
popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
- per i sottoscrittori di cui agli articoli 16
comma 1 e 17 comma 1 dello Statuto, alla data di apposizione dell'adesione
sull'apposito modello di raccolta delle firme;
- per i votanti, alla data di svolgimento del
Referendum, consultivo o abrogativo.
1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per lespletamento di turni elettorali o referendari nazionali.
1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire lutilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale.
Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto lelenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui allarticolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.
1. A norma dell'articolo 15 comma 2 dello
Statuto il Referendum Consultivo può essere promosso con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere
inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento e la data dello scioglimento stesso.
3. Il Consiglio Comunale può revocare
la delibera di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30
aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione.
Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione
eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.
1. Qualora il provvedimento del Consiglio
Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum
consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto
dall'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.
L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà
lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.
1. A norma dell'articolo 16 comma 1 dello Statuto il Referendum Abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione popolare.
2. I cittadini di cui allarticolo 9
comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di
firme per la presentazione di richieste di Referendum Abrogativo
devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato
Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che
ne assume la rappresentanza.
Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla
presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà
stabilite dal presente Regolamento.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 9.
1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di Referendum Abrogativo Comunale ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto"; lesposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.
1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto
Comunale, il Comitato provvede alla raccolta di almeno duemila
firme valide prima della presentazione della richiesta di Referendum
alla Segreteria Generale del Comune.
La firma deve intendersi valida quando è riportato, in
corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali
o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore.
Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione
alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto
la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui
fogli di cui al precedente articolo 9, previamente vidimati dal
Segretario Generale, o suo delegato, mediante lapposizione
su ognuno di essi del numero dordine, del timbro dellufficio
della data e della propria firma.
La raccolta di firme su fogli non vidimati produce linvalidità
delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dallarticolo 21 comma 2 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nellambito dei procedimenti elettorali.
1. Il Presidente del comitato, o suo delegato,
provvede alla presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo
presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di
un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle
firme.
La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini
della promozione della procedura referendaria e determina linvalidità
delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno duemila sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta abrogativa.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni
devono essere corredate dallattestazione del possesso del
requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto
dallarticolo 9 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun
firmatario.
Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non
essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il
certificato penale prima del rilascio dellattestazione sul
periodo di iscrizione anagrafica.
Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.
4. La richiesta di referendum, unitamente
alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore
Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui allarticolo
successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione.
Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente
del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum Abrogativo.
1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle duemila sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto linesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dallarticolo 17, comma 1, capoverso 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
1. A norma dell'articolo 17 dello Statuto, lammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto allinterno dei membri della Commissione stessa.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto lintervento della maggioranza dei componenti.
1. La Commissione per il Referendum:
a) giudica lammissibilità delle
proposte di Referendum Abrogativo, entro quindici giorni dal ricevimento
degli atti;
b) formula la titolazione sintetica della richiesta
referendaria di cui allarticolo 17 comma 2 dello Statuto;
c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco,
ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore,
alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce laccoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato dopo il mese di febbraio dellanno precedente a quello di rinnovo degli Organi Comunali, lesame di ammissibilità è rinviato a periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.
1. Ai sensi dellarticolo 17 comma 1,
capoverso 2 dello Statuto le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento
del quorum minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono
essere raccolte dopo lammissibilità della richiesta
di Referendum Abrogativo.
A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza
sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta
giorni, decorrente dalla notifica di cui allarticolo precedente
comma 1, lett. c).
2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 comma 3 del presente regolamento.
1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui allarticolo 17 comma 2, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui allarticolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici
provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro
numero e validità.
Lesito dellaccertamento è comunicato alla Segreteria
Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dallarticolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto linesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
1. Il Referendum Abrogativo deve svolgersi
nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma
1 del presente regolamento, qualora la presentazione delle sottoscrizioni
di cui al precedente articolo 16 avvenga entro febbraio.
In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione
dovrà svolgersi nell'anno seguente.
1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum, lintegrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo alladozione dellatto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante laffissione di avviso allAlbo Pretorio e lutilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
1. Qualora la Commissione, in seguito alladozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui allarticolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. Linterruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante laffissione di avviso allAlbo Pretorio e lutilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 6, in caso di Referendum Consultivo, o della deliberazione di ammissibilità di cui allarticolo 14 e dellattestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 12 e 16 del presente regolamento, in caso di Referendum Abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 Giugno e il 15 Luglio.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno
sessanta giorni prima della consultazione in conformità
alle norme degli articoli 7 e 17 del presente regolamento.
Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità
con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto è rinviato a data successiva.
1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.
1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.
1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente, assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio della scuola media superiore.
2. Ai componenti dellUfficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
1. I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il
ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione,
il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza,
preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo
Pretorio del Comune, procede:
a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi
negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario
ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate
ai sensi dell'articolo 21 precedente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria
di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo
l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati
a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o
impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti allatto della costituzione dellufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente lanziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dallarticolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 6 comma 1, 14 comma 1 e 19 comma 1 e comma 4 del presente Regolamento, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.
1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.
1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 24, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono,
quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle
in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti
della sezione.
Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono
essere eseguite secondo le modalità previste dai commi
4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione lufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.
1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste allarticolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nellarco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
1. Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente regolamento.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del
seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio
Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 31,
i plichi contenenti:
- le schede corrispondenti ai voti contestati
e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
- le schede nulle, le schede bianche e le schede
corrispondenti a voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dellufficio
di sezione.
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene
subito depositato nella segreteria del Comune.
1. Alle operazioni di voto e di scrutinio
possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
- i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato
Promotore;
- un rappresentante del Comitato Promotore e
di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale
o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata
con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21
marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal
Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti
esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge
in materia di consultazione referendaria nazionale.
1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti allalbo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. LUfficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede allaccertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dellUfficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.
1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 19 comma 2 dello Statuto.
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.
1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di adozione, nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
1. Dallentrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento "Del Referendum Consultivo Comunale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 luglio 1995.