Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite Acquisti Gestione Risorse Interne

    n. ord. 97
2003 05006/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2003

(proposta dalla G.C. 25 giugno 2003)

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' S.IN.AT.EC. S.P.A. PER IL RECUPERO DI PARTE DELL'AREA EX ARSENALE MILITARE. ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2003. APPROVAZIONE.

Proposta degli Assessori Peveraro, Tessore e Dealessandri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 1999 (mecc. 9905494/08), esecutiva dall'11 ottobre 1999, è stata approvata la convenzione (all. 1 - n. ) tra il Comune di Torino, proprietario dell’immobile "ex Arsenale Militare" e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., quale soggetto attuatore dell’intervento di recupero di una parte del complesso immobiliare medesimo.
Le attività di recupero funzionale e di riqualificazione immobiliare di parte della struttura dell’immobile, consistono, sommariamente, nell’attuazione di opere di bonifica, demolizioni, progettazione, recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni, di manufatti edilizi, finalizzate alla creazione di aree destinate all’insediamento di attività produttive, artigianali e commerciali, ed alla realizzazione di spazi e strutture pubbliche da mettere a disposizione della comunità cittadina.
Tutto il progetto di recupero e di trasformazione, persegue finalità di carattere generale di razionalizzazione e promozione di interventi per l’insediamento di attività economico - produttive e di riqualificazione urbana nonché di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città.
Spetta altresì alla Città di Torino, il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori.
Spetta, inoltre, alla Società S.IN.AT.EC S.p.A., la ricerca degli operatori economici interessati ad insediarsi nell’area sottoposta agli interventi di riqualificazione e l’organizzazione e programmazione, in nome e per conto della Città di Torino, della costituzione del diritto di superficie a favore degli assegnatari.
Il valore economico complessivo dell’intera operazione, viene finanziato in parte con contributo pubblico ai sensi del Regolamento CE 2081/93 ed in parte con le entrate derivanti dalla costituzione dei diritti di superficie.
Il termine iniziale di scadenza della convenzione, di cui all’art. 11 della medesima, era fissato al 31 dicembre 2002.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2002 (mecc. 2002 10511/008), dichiarata immediatamente eseguibile, ed esecutiva dal 3 gennaio 2003, il termine di scadenza della convenzione è stato prorogato fino al 30 giugno 2003.
La proroga, si è resa necessaria al fine di consentire l’ultimazione dei lavori a completamento della nuova viabilità sull’ex Canale dei Molassi.
Il prolungamento del termine ha consentito di superare le criticità logistiche che interferivano con l’avvio dei lavori di completamento ( necessità di mettere in sicurezza alcuni edifici, necessità di provvedere allo sgombero di alcune aree adibite a cantiere) e conseguentemente di avviare operativamente i lavori già appaltati, i quali saranno completati entro il 30 giugno 2003.
Nello stesso periodo intercorrente tra la prima scadenza e la proroga, la Giunta Comunale con deliberazione del 25 marzo 2003 (mecc. 2003 01931/008), esecutiva dal 13 aprile 2003, ha approvato gli schemi di contratto preliminare – tipo di costituzione del diritto di superficie, che costituiscono il presupposto indispensabile per il definitivo trasferimento del diritto di superficie in sede notarile, ultima tappa del percorso di riqualificazione, trasformazione e valorizzazione di un’area immobiliare degradata e abbandonata da pregresse attività industriali, la cui realizzazione è ora affidata sia agli attori - operatori privati che si insedieranno nel complesso immobiliare e che daranno vita a tutte quelle attività economico – produttive artigianali e commerciali previste, sia all’apertura al pubblico di spazi e strutture destinate a tutta la comunità cittadina.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile 2003 (mecc. 2003 02234/008), esecutiva dal 20 aprile 2003, è stata approvata la graduatoria degli operatori commerciali che hanno concorso per l’assegnazione della proprietà superficiaria nel secondo quadrimestre di validità del bando di assegnazione, scaduto il 31 luglio 2002.
Il quadro complessivo delineato, che ha i suoi punti di forza nella conclusione dei lavori previsti, nella stipula dei contratti preliminari con gli assegnatari, è tuttavia appesantito da una criticità che consiste, alla chiusura dei bandi di insediamento, nella mancata vendita di n. 13 locali commerciali oltre all’incubator.
E’ di tutta evidenza che, la mancata realizzazione della vendita di alcuni locali non consentirebbe di pervenire ad una completa riqualificazione dell’area immobiliare, posto che, sarebbe possibile, attraverso un ulteriore e meditato approfondimento sulla tipologia delle attività insediabili anche attraverso la preventiva valutazione dell’inserimento di attività precedentemente escluse finalizzata esclusivamente ad una più elevata qualificazione produttivo – commerciale che, a priori, non escluda la partecipazione di soggetti pubblici, creare i presupposti per l’assegnazione della totalità delle aree disponibili.
Pertanto, considerata la situazione di fatto, visto che tutti i lavori previsti saranno completati entro il 30 giugno 2003, considerato che è in corso il definitivo trasferimento del diritto di superficie agli operatori economici vincitori del bando, al fine di pervenire al completamento della vendita di tutte le unità immobiliari realizzate, anche attraverso una preventiva valutazione sull’eventualità di riformulare ed ampliare la tipologia delle attività insediabili, che dovrà necessariamente concretizzarsi nella pubblicazione di un terzo bando di assegnazione, avuto riguardo all’obiettivo di pervenire alla realizzazione del più elevato grado di riqualificazione e promozione economico – produttiva possibile dell’intera area, anche attraverso una più estesa qualificazione e diversificazione degli operatori economici da insediare, occorre assumere le decisioni di competenza.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa e che qui integralmente vengono richiamate, la proroga della convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 1999, rogito Boero, tra la Città di Torino e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., Galleria San Federico n. 54, Torino - Codice Fiscale 06341610019, fino al 31 dicembre 2003;
2) di autorizzare il Settore Contratti a predisporre gli atti necessari al prolungamento della convenzione fino al 31 dicembre 2003, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico della Società S.IN.AT.EC. S.p.A.;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.