Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite Acquisti Gestione Risorse Interne
n. ord. 97
2003 05006/008
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' S.IN.AT.EC. S.P.A. PER IL RECUPERO DI PARTE DELL'AREA EX ARSENALE MILITARE. ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2003. APPROVAZIONE.
Proposta degli Assessori Peveraro, Tessore e Dealessandri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 1999
(mecc. 9905494/08), esecutiva dall'11 ottobre 1999, è stata
approvata la convenzione (all. 1 - n. ) tra il Comune di Torino,
proprietario dellimmobile "ex Arsenale Militare"
e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., quale soggetto attuatore
dellintervento di recupero di una parte del complesso immobiliare
medesimo.
Le attività di recupero funzionale e di riqualificazione
immobiliare di parte della struttura dellimmobile, consistono,
sommariamente, nellattuazione di opere di bonifica, demolizioni,
progettazione, recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni,
di manufatti edilizi, finalizzate alla creazione di aree destinate
allinsediamento di attività produttive, artigianali
e commerciali, ed alla realizzazione di spazi e strutture pubbliche
da mettere a disposizione della comunità cittadina.
Tutto il progetto di recupero e di trasformazione, persegue finalità
di carattere generale di razionalizzazione e promozione di interventi
per linsediamento di attività economico - produttive
e di riqualificazione urbana nonché di valorizzazione del
patrimonio immobiliare della Città.
Spetta altresì alla Città di Torino, il compito
di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori.
Spetta, inoltre, alla Società S.IN.AT.EC S.p.A., la ricerca
degli operatori economici interessati ad insediarsi nellarea
sottoposta agli interventi di riqualificazione e lorganizzazione
e programmazione, in nome e per conto della Città di Torino,
della costituzione del diritto di superficie a favore degli assegnatari.
Il valore economico complessivo dellintera operazione, viene
finanziato in parte con contributo pubblico ai sensi del Regolamento
CE 2081/93 ed in parte con le entrate derivanti dalla costituzione
dei diritti di superficie.
Il termine iniziale di scadenza della convenzione, di cui allart.
11 della medesima, era fissato al 31 dicembre 2002.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del
20 dicembre 2002 (mecc. 2002 10511/008), dichiarata immediatamente
eseguibile, ed esecutiva dal 3 gennaio 2003, il termine di scadenza
della convenzione è stato prorogato fino al 30 giugno 2003.
La proroga, si è resa necessaria al fine di consentire
lultimazione dei lavori a completamento della nuova viabilità
sullex Canale dei Molassi.
Il prolungamento del termine ha consentito di superare le criticità
logistiche che interferivano con lavvio dei lavori di completamento
( necessità di mettere in sicurezza alcuni edifici, necessità
di provvedere allo sgombero di alcune aree adibite a cantiere)
e conseguentemente di avviare operativamente i lavori già
appaltati, i quali saranno completati entro il 30 giugno 2003.
Nello stesso periodo intercorrente tra la prima scadenza e la
proroga, la Giunta Comunale con deliberazione del 25 marzo 2003
(mecc. 2003 01931/008), esecutiva dal 13 aprile 2003, ha approvato
gli schemi di contratto preliminare tipo di costituzione
del diritto di superficie, che costituiscono il presupposto indispensabile
per il definitivo trasferimento del diritto di superficie in sede
notarile, ultima tappa del percorso di riqualificazione, trasformazione
e valorizzazione di unarea immobiliare degradata e abbandonata
da pregresse attività industriali, la cui realizzazione
è ora affidata sia agli attori - operatori privati che
si insedieranno nel complesso immobiliare e che daranno vita a
tutte quelle attività economico produttive artigianali
e commerciali previste, sia allapertura al pubblico di spazi
e strutture destinate a tutta la comunità cittadina.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile
2003 (mecc. 2003 02234/008), esecutiva dal 20 aprile 2003, è
stata approvata la graduatoria degli operatori commerciali che
hanno concorso per lassegnazione della proprietà
superficiaria nel secondo quadrimestre di validità del
bando di assegnazione, scaduto il 31 luglio 2002.
Il quadro complessivo delineato, che ha i suoi punti di forza
nella conclusione dei lavori previsti, nella stipula dei contratti
preliminari con gli assegnatari, è tuttavia appesantito
da una criticità che consiste, alla chiusura dei bandi
di insediamento, nella mancata vendita di n. 13 locali commerciali
oltre allincubator.
E di tutta evidenza che, la mancata realizzazione della
vendita di alcuni locali non consentirebbe di pervenire ad una
completa riqualificazione dellarea immobiliare, posto che,
sarebbe possibile, attraverso un ulteriore e meditato approfondimento
sulla tipologia delle attività insediabili anche attraverso
la preventiva valutazione dellinserimento di attività
precedentemente escluse finalizzata esclusivamente ad una più
elevata qualificazione produttivo commerciale che, a priori,
non escluda la partecipazione di soggetti pubblici, creare i presupposti
per lassegnazione della totalità delle aree disponibili.
Pertanto, considerata la situazione di fatto, visto che tutti
i lavori previsti saranno completati entro il 30 giugno 2003,
considerato che è in corso il definitivo trasferimento
del diritto di superficie agli operatori economici vincitori del
bando, al fine di pervenire al completamento della vendita di
tutte le unità immobiliari realizzate, anche attraverso
una preventiva valutazione sulleventualità di riformulare
ed ampliare la tipologia delle attività insediabili, che
dovrà necessariamente concretizzarsi nella pubblicazione
di un terzo bando di assegnazione, avuto riguardo allobiettivo
di pervenire alla realizzazione del più elevato grado di
riqualificazione e promozione economico produttiva possibile
dellintera area, anche attraverso una più estesa
qualificazione e diversificazione degli operatori economici da
insediare, occorre assumere le decisioni di competenza.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa
e che qui integralmente vengono richiamate, la proroga della convenzione
sottoscritta in data 16 dicembre 1999, rogito Boero, tra la Città
di Torino e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., Galleria San
Federico n. 54, Torino - Codice Fiscale 06341610019, fino al 31
dicembre 2003;
2) di autorizzare il Settore Contratti a predisporre gli atti
necessari al prolungamento della convenzione fino al 31 dicembre
2003, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico della Società
S.IN.AT.EC. S.p.A.;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.