Divisione Infrastrutture e Mobilità
Settore Infrastrutture

n. ord. 109
2003 04447/022

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2003)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI" E "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006" PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE CORSO SPEZIA - I LOTTO.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Sestero, Viano e Tessore.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l’Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell’occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l’Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l’organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della Legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture viarie la Legge n. 285/2000 include un sottopasso veicolare in corso Spezia come indicato nell’allegato n. 3 della predetta Legge.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevedeva la possibilità di realizzare il sottopasso di c.so Spezia – Sebastopoli con attestazione ad est su c.so Unità d’Italia, prevedendo un’uscita in c.so Spezia di collegamento con i parcheggi del Lingotto, sottopassando i binari ferroviari con un’uscita in corrispondenza di via Zino Zini, per poi innestarsi nella viabilità a raso in via Tunisi per proseguire verso c.so Allamano, c.so Marche ed il sistema tangenziale.
La Città di Torino ha predisposto quindi il progetto preliminare prevedendo in un primo tempo l’estensione del manufatto lungo i corsi Spezia e Sebastopoli da corso Unità d’Italia a via Tunisi (deliberazione della Giunta Comunale in data 20 marzo 2001 - mecc. 2001 02164/22 - esecutiva dal 9 aprile 2001); una seconda versione prevedeva il prolungamento del sottopasso lungo c.so Sebastopoli fino all’ex stadio comunale, oltre i corsi Unione Sovietica e Galileo Ferraris, con uscita in corso Agnelli (deliberazione della Giunta Comunale del 7 agosto 2001 - mecc. 2001 06863/22 - esecutiva dal 26 agosto 2001); si è poi reso necessario redigere un nuovo progetto preliminare apportando alcune modifiche tecniche a seguito di nuove disposizioni normative in ambito stradale oltre che per attenuare alcune difficoltà emerse sull’uscita della rampa in c.so Agnelli che veniva così spostata in c.so Unione Sovietica (deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2002 - mecc. 2002 05774/022 - esecutiva dal 13 agosto 2002); in ultimo a seguito di richieste tecniche pervenute dalla Società RFI riguardanti il tratto di costruzione che avrebbe interessato la sede ferroviaria e delle sopraggiunte osservazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. pervenute all’Agenzia Torino 2006 è stato approvato un adeguamento del progetto preliminare limitandone il tracciato al primo lotto funzionale che si estende nel tratto di corso Spezia compreso tra il corso Unità d’Italia ed il Centro Polifunzionale del Lingotto sede dell’impianto Oval per il pattinaggio sul ghiaccio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01090/022), esecutiva dal 9 marzo 2003.
La Città di Torino ha provveduto a predisporre il progetto definitivo del primo lotto funzionale dell’opera che è stato inviato all’Agenzia Torino 2006 per la validazione ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i.. In data 28 maggio 2003 è pervenuto con esito positivo il rapporto di verifica del progetto, pertanto la Città di Torino ha approvato il progetto definitivo con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2003 (mecc. 2003 04211/022), dichiarata immediatamente eseguibile, per un importo complessivo di Euro 48.924.535,90.
L'opera in sottopasso ha una lunghezza complessiva di mt. 687,484, di cui mt. 532,684 saranno di galleria, ed i rimanenti mt. 154,800 di rampa e raccordi verticali a cielo aperto.
A questo si aggiungono mt. 339,90 di collegamento a raso con il Centro Polifunzionale Lingotto.
La legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", così modificata dalla Legge 26 marzo 2003 n. 48, all’art. 3 comma 3bis, prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni al fine di delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, tenuto conto della tipologia dell’intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato.
Poiché la Città di Torino ha una specifica e consolidata capacità organizzativa e gestionale nell'ambito degli interventi stradali nei centri urbani, essendo - tra l'altro - dotata anche di uno specifico ufficio tecnico, e che la stessa è ente istituzionalmente competente per gli interventi relativi alle strade urbane in quanto titolare del relativo demanio, l'Agenzia intende delegare le funzioni di stazione appaltante alla Città ai sensi del citato art. 3, comma 3bis, della Legge n. 285/2000 e s.m.i..
La Città stessa provvederà pertanto all’aggiudicazione dei lavori mediante appalto integrato ed a tutti gli adempimenti necessari alla costruzione dell’opera.
La Città, con il consenso dell’Agenzia e del TOROC, ha già provveduto alla progettazione e all’affidamento dei lavori di riassetto della rete fognaria complementari al sottopasso con deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2003 (mecc. 2003 00638/022), esecutiva dal 23 febbraio 2003 e con determinazione n. 102 del 21 febbraio 2003 (mecc. 2003 01251/022), esecutiva dal 27 febbraio 2003 è stata impegnata la spesa per un importo complessivo di Euro 3.734.696,00. Il costo totale dell’intervento ammonta pertanto ad Euro 52.659.231,90 di cui Euro 35.913.596,16 finanziati con contributo dello Stato ex Lege n. 285/2000 e s.m.i., ed Euro 16.745.635,74 a carico della Città, comprendenti l’importo citato per il riassetto della rete fognaria.
Pertanto tra la Città, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione, il cui schema è allegato alla presente e di cui forma parte integrante e sostanziale, che disciplini la delega alla Città di Torino della funzione di stazione appaltante relativamente alla costruzione del sottopasso Spezia - Sebastopoli, le attività di reciproca competenza e le modalità di suddivisione del finanziamento del sottopasso e delle opere complementari.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.                             ), tra la Città, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, inerente la delega alla Città di Torino della funzione di stazione appaltante relativamente alla costruzione del sottopasso Spezia - Sebastopoli, le attività di reciproca competenza e le modalità di suddivisione del finanziamento del sottopasso stesso e delle opere complementari;
2) di dare atto che per la completa realizzazione del sottopasso e delle opere complementari è stanziato un importo complessivo di Euro 52.659.231,90, finanziato quanto al 68,2% pari ad Euro 35.913.596,16 con fondi di cui alla Legge n. 285/2000 e s.m.i. e quanto al 31,8% pari ad Euro 16.745.635,74 con risorse finanziarie messe a disposizione dalla Città;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’opera.