Divisione Infrastrutture e Mobilità
Settore Infrastrutture
n. ord. 109
2003 04447/022
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. APPROVAZIONE CONVENZIONE
TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO
GIOCHI OLIMPICI" E "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE DEI
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006" PER REALIZZAZIONE
SOTTOPASSO VEICOLARE CORSO SPEZIA - I LOTTO.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Sestero, Viano e Tessore.
In data 19 giugno 1999 a Seul, lAssemblea del CIO ha
assegnato alla Città di Torino lorganizzazione dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quelloccasione
Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente
del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero lHost City Contract
(HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato
Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per
lorganizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva
dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo
scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
negli allegati 1, 2, 3 della Legge stessa e finanziati dallo Stato,
dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la
stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione
del 20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture viarie la Legge n. 285/2000 include un sottopasso
veicolare in corso Spezia come indicato nellallegato n.
3 della predetta Legge.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevedeva la
possibilità di realizzare il sottopasso di c.so Spezia
Sebastopoli con attestazione ad est su c.so Unità
dItalia, prevedendo unuscita in c.so Spezia di collegamento
con i parcheggi del Lingotto, sottopassando i binari ferroviari
con unuscita in corrispondenza di via Zino Zini, per poi
innestarsi nella viabilità a raso in via Tunisi per proseguire
verso c.so Allamano, c.so Marche ed il sistema tangenziale.
La Città di Torino ha predisposto quindi il progetto preliminare
prevedendo in un primo tempo lestensione del manufatto lungo
i corsi Spezia e Sebastopoli da corso Unità dItalia
a via Tunisi (deliberazione della Giunta Comunale in data 20 marzo
2001 - mecc. 2001 02164/22 - esecutiva dal 9 aprile 2001); una
seconda versione prevedeva il prolungamento del sottopasso lungo
c.so Sebastopoli fino allex stadio comunale, oltre i corsi
Unione Sovietica e Galileo Ferraris, con uscita in corso Agnelli
(deliberazione della Giunta Comunale del 7 agosto 2001 - mecc.
2001 06863/22 - esecutiva dal 26 agosto 2001); si è poi
reso necessario redigere un nuovo progetto preliminare apportando
alcune modifiche tecniche a seguito di nuove disposizioni normative
in ambito stradale oltre che per attenuare alcune difficoltà
emerse sulluscita della rampa in c.so Agnelli che veniva
così spostata in c.so Unione Sovietica (deliberazione della
Giunta Comunale del 25 luglio 2002 - mecc. 2002 05774/022 - esecutiva
dal 13 agosto 2002); in ultimo a seguito di richieste tecniche
pervenute dalla Società RFI riguardanti il tratto di costruzione
che avrebbe interessato la sede ferroviaria e delle sopraggiunte
osservazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. pervenute allAgenzia
Torino 2006 è stato approvato un adeguamento del progetto
preliminare limitandone il tracciato al primo lotto funzionale
che si estende nel tratto di corso Spezia compreso tra il corso
Unità dItalia ed il Centro Polifunzionale del Lingotto
sede dellimpianto Oval per il pattinaggio sul ghiaccio,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 febbraio
2003 (mecc. 2003 01090/022), esecutiva dal 9 marzo 2003.
La Città di Torino ha provveduto a predisporre il progetto
definitivo del primo lotto funzionale dellopera che è
stato inviato allAgenzia Torino 2006 per la validazione
ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i.. In data 28 maggio 2003 è
pervenuto con esito positivo il rapporto di verifica del progetto,
pertanto la Città di Torino ha approvato il progetto definitivo
con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2003
(mecc. 2003 04211/022), dichiarata immediatamente eseguibile,
per un importo complessivo di Euro 48.924.535,90.
L'opera in sottopasso ha una lunghezza complessiva di mt. 687,484,
di cui mt. 532,684 saranno di galleria, ed i rimanenti mt. 154,800
di rampa e raccordi verticali a cielo aperto.
A questo si aggiungono mt. 339,90 di collegamento a raso con il
Centro Polifunzionale Lingotto.
La legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006", così modificata dalla Legge
26 marzo 2003 n. 48, allart. 3 comma 3bis, prevede la possibilità
per lAgenzia di stipulare convenzioni al fine di delegare
le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti
pubblici, tenuto conto della tipologia dellintervento e
della capacità organizzativa e gestionale del soggetto
delegato.
Poiché la Città di Torino ha una specifica e consolidata
capacità organizzativa e gestionale nell'ambito degli interventi
stradali nei centri urbani, essendo - tra l'altro - dotata anche
di uno specifico ufficio tecnico, e che la stessa è ente
istituzionalmente competente per gli interventi relativi alle
strade urbane in quanto titolare del relativo demanio, l'Agenzia
intende delegare le funzioni di stazione appaltante alla Città
ai sensi del citato art. 3, comma 3bis, della Legge n. 285/2000
e s.m.i..
La Città stessa provvederà pertanto allaggiudicazione
dei lavori mediante appalto integrato ed a tutti gli adempimenti
necessari alla costruzione dellopera.
La Città, con il consenso dellAgenzia e del TOROC,
ha già provveduto alla progettazione e allaffidamento
dei lavori di riassetto della rete fognaria complementari al sottopasso
con deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2003 (mecc.
2003 00638/022), esecutiva dal 23 febbraio 2003 e con determinazione
n. 102 del 21 febbraio 2003 (mecc. 2003 01251/022), esecutiva
dal 27 febbraio 2003 è stata impegnata la spesa per un
importo complessivo di Euro 3.734.696,00. Il costo totale dellintervento
ammonta pertanto ad Euro 52.659.231,90 di cui Euro 35.913.596,16
finanziati con contributo dello Stato ex Lege n. 285/2000 e s.m.i.,
ed Euro 16.745.635,74 a carico della Città, comprendenti
limporto citato per il riassetto della rete fognaria.
Pertanto tra la Città, lAgenzia, in virtù
delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC,
in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario
che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione,
il cui schema è allegato alla presente e di cui forma parte
integrante e sostanziale, che disciplini la delega alla Città
di Torino della funzione di stazione appaltante relativamente
alla costruzione del sottopasso Spezia - Sebastopoli, le attività
di reciproca competenza e le modalità di suddivisione del
finanziamento del sottopasso e delle opere complementari.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n. ),
tra la Città, lAgenzia, in virtù delle funzioni
attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù
dei propri compiti istituzionali, inerente la delega alla Città
di Torino della funzione di stazione appaltante relativamente
alla costruzione del sottopasso Spezia - Sebastopoli, le attività
di reciproca competenza e le modalità di suddivisione del
finanziamento del sottopasso stesso e delle opere complementari;
2) di dare atto che per la completa realizzazione del sottopasso
e delle opere complementari è stanziato un importo complessivo
di Euro 52.659.231,90, finanziato quanto al 68,2% pari ad Euro
35.913.596,16 con fondi di cui alla Legge n. 285/2000 e s.m.i.
e quanto al 31,8% pari ad Euro 16.745.635,74 con risorse finanziarie
messe a disposizione dalla Città;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte
che vorrà procedervi;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente
le procedure per la realizzazione dellopera.