Consiglio Comunale
2003 04371/002
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DIRITTO PENSIONI MINIME.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
- all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, al comma
3, punto -a), è scritto testualmente: "continuano
a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione
previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti
che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero
che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione
volontaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 1 del Decreto Legislativo 503 del 30 dicembre 1992 ha
posticipato l'età pensionabile per le donne da 55 a 60
anni oltre ad elevare il periodo contributivo da 15 a 20 anni
ed inoltre l'art. 4 dello stesso Decreto ha stabilito che per
avere diritto a percepire la pensione minima deve essere considerato
oltre al reddito personale, anche il reddito cumulato con il coniuge;
- la successiva Legge 537 del 24 dicembre 1993, attenuando l'ingiustizia,
ha riconosciuto il diritto alla pensione minima solo per i lavoratori
andati in pensione dal 31 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1994
che avessero un reddito cumulato con il coniuge inferiore a 5
volte il trattamento minimo;
- per le donne nate in anni successivi, rispetto alle lavoratrici
e ai lavoratori di cui al precedente punto, pur avendo versato
tutti i contributi richiesti entro la data di entrata in vigore
del Decreto 503 (forse per una errata interpretazione dell'art.
2 comma 3, sopra citato testualmente) che avessero un cumulo dei
redditi con il coniuge superiore a 3 volte il minimo (= 20 milioni
di lire), parametro successivamente innalzato con la Legge 335
comma 14, a 4 volte il minimo (= 32 milioni di lire), oltre ad
essere penalizzate dal posticipo graduale dell'età pensionabile,
c'è stata la perdita di ogni diritto all'integrazione al
minimo;
- la successiva Legge 385 del 14 dicembre 2000 ha sanato solo
in parte il diritto, riconoscendo una parziale integrazione fino
ad una massimo del 70% con un reddito cumulato inferiore a 5 volte
il minimo, ad integrazione fino ad un massimo del 40% con un reddito
cumulato inferiore a 6 volte il minimo, ma solo per le lavoratrici
alle quali alla data del 31 dicembre 1992 mancavano non più
di tre anni all'età pensionabile, escludendo anche da questa
parziale integrazione proprio le persone andate in pensione con
5 anni di ritardo e quindi già gravemente penalizzate.
tale argomento è stato oggetto di un Ordine del Giorno del Consiglio della Provincia di Torino, già nel giugno del 1996, ed anche il Consiglio Regionale del Piemonte, con Ordine del Giorno n. 542 del 17 luglio 1997 approvato all'unanimità dai 40 Consiglieri presenti, ha espresso appoggio e condivisione delle istanze delle interessate.
- il Governo Amato ha, nel corso del 1992, adottato misure
per la sospensione delle pensioni di anzianità ed ha emanato
decreti legislativi che contribuiscono a limitare fortemente le
prestazioni previdenziali. Ci si riferisce in particolare al Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dà efficacia
e regolamentazione ad alcune delle prestazioni in materia pensionistica
previste dall'art. 3 della Legge del 30 ottobre 1992, n. 421;
- durante il Governo Ciampi, il Parlamento ha rettificato - in
parte, anche se in maniera non soddisfacente - i limiti imposti
dal Decreto Legislativo n. 503/92 elevando il limite di reddito
compatibile con l'integrazione al minimo pensionistico a cinque
volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo, ma solo per
i lavoratori andati in pensione nel 1994;
- la successiva Legge 385 del 14 dicembre 2000 ha sanato solo
in parte l'ingiustizia, riconoscendo alle nate nel 1939 e 1940
una parziale integrazione del 70% o 40% secondo le fasce di reddito
come sopra riportate, escludendo anche da questa parziale "integrazione"
le lavoratrici nate dal 1941 in poi, proprio le persone più
penalizzate perché hanno subito lo slittamento dell'età
pensionabile di ben 5 anni;
- le pensionate precedenti al 1° gennaio 1994 percepiscono
la pensione minima senza la penalizzazione del cumulo dei redditi,
la fascia intermedia delle nate fino al 1944/45 circa è
penalizzata dal cumulo dei redditi, le pensioni minime da sanare
vanno esaurendosi nel giro di pochissimi anni, poiché l'INPS
ha rivalutato i contributi dal 1984 in poi ed inoltre ha provveduto
ad adeguare gli importi contributivi, quindi le future pensionate
con i contributi più recenti e rivalutati arriveranno naturalmente
alla pensione minima in base ai nuovi calcoli;
- per questi motivi riteniamo indispensabile il recupero di
alcuni istituti e di regole fondamentali che il Decreto Legislativo
n. 503/92 ha contribuito a ridurre fortemente;
- la considerazione del limite reddituale cumulato con il reddito
del coniuge stravolge infatti la ratio, la natura stessa dell'istituto
dell'integrazione al trattamento minimo, che ha peraltro natura
previdenziale, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale;
- il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va in
ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante dall'attività
svolta dal lavoratore e dalla lavoratrice e non parcellizzabile,
né cumulabile con altre prestazioni, e che queste persone
avevano già terminato di lavorare e versare i contributi
necessari per il diritto alla pensione minima, prima della data
di entrata in vigore del Decreto 503 del 30 dicembre 1992;
Il Sindaco e la Giunta:
- ad attivare lANCI e ad intervenire presso il Governo
e il Parlamento affinché si riconsiderino tali osservazioni
e le giuste rivendicazioni che numerose donne e il "Comitato
503", non solo qui a Torino, hanno avanzato;
- a sollecitare conseguentemente la ridefinizione legislativa
della materia, in particolare per quanto concerne il riconoscimento
del trattamento minimo delle pensioni, indipendentemente dal reddito
del coniuge, o quantomeno per un graduale riconoscimento di equità,
che non penalizzi ulteriormente le persone che sono già
state penalizzate dallo slittamento di 5 anni dell'età
pensionabile;
- a far pervenire al Governo, al Parlamento ed in particolare
a tutti i Parlamentari piemontesi questo Ordine del Giorno."