Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite e Acquisti Immobili, Gestione Risorse Interne, Informatica

n. ord. 104
2003 04250/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2003)

OGGETTO: CAPANNONE METALLICO CON RELATIVA AREA DI PERTINENZA SITO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE - TRASFERIMENTO PROPRIETA` SUPERFICIARIA TRENTENNALE APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 59.265,18.

   Proposta dell'Assessore Peveraro.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 marzo 2001 (mecc. 2001 01842/08), si prendeva atto dell’acquisizione al patrimonio della Città, per accessione ex art. 934 cod. civ., di due capannoni e tre tettoie costruite dalla Società allora concessionaria Italcardano Universalgiunti sul terreno comunale sito in strada delle Ghiacciaie, individuato al Catasto Terreni al foglio 1157 particella n. 30.

   La Società Ghiacciaia a r.l., concessionaria di parte del terreno predetto in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 4 marzo 1997 (mecc. 9700911/08), presentava istanza per l’acquisto di una delle due strutture citate e precisamente quella di minore superficie, ubicata a ridosso del muro in comunione con la sua proprietà e separata da quest’ultima da una siepe di recinzione. La richiesta venne motivata con la necessità di ristrutturare l’intera proprietà o, in alternativa, provvedere alla demolizione della tettoia di collegamento tra i due capannoni prefabbricati in ferro.

   Per la sua posizione e configurazione, il capannone predetto non può essere utilizzato dalla Città né risulterebbe proficua l’alienazione mediante asta pubblica in quanto di interesse esclusivo della suddetta proprietà limitrofa. Per tale ragione, alla fattispecie risulta applicabile l’art. 41, primo comma, n. 1 del R.D. 827/1924.

   Il terreno sul quale insiste il fabbricato è destinato dal P.R.G. ad "Area da Trasformare per Servizi - Ambito 4s" che, in caso di utilizzazioni private, sviluppa un indice di edificabilità di 0,7/3 mq. SLP/mq. ST, incrementato di 1/3 della SLP esistente; al fine di evitare l’utilizzo di tale capacità edificatoria da parte dell’acquirente, l’ipotesi contrattuale più consona è quella del trasferimento della proprietà superficiaria del solo capannone, con relativo cortile costituente pertinenza catastale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 952 secondo comma cod. civ. che consente l’alienazione della proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo.

   In analogia, inoltre, con il disposto dell’art. 979 cod. civ. in materia di usufrutto, secondo il quale la durata di tale diritto in favore di una persona giuridica non può eccedere i trent’anni, si reputa opportuna e rispondente comunque all’interesse della Società Ghiacciaia la medesima durata trentennale della proprietà superficiaria, affinché non sia paralizzato lo sviluppo urbanistico globale dell’ambito (peraltro non attuabile se non a seguito di progetto unitario d’ambito) ed in modo che, alla scadenza, la costruzione torni in proprietà della Città senza che da questa sia dovuto corrispettivo alcuno.

   Il corrispettivo per il trasferimento della proprietà superficiaria trentennale è stato stimato in data 9 aprile 2003 dal Settore Tecnico Estimo, Logistica e Manutenzione Fabbricati Municipali, congiuntamente con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino nell’ambito della convenzione in atto tra i due Enti, in Euro 59.265,18, che la "Ghiacciaia" s.r.l. ha dichiarato di accettare.

   Tale valutazione ha tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare le potenzialità edificatorie dell’area, nonché dei seguenti obblighi che si intendono porre a carico della Società acquirente, sia per una razionalizzazione delle proprietà confinanti, sia per la messa a norma della struttura ed il suo adeguamento alle regole edilizie:
1.   demolizione della tettoia congiungente i due capannoni municipali per ripristino della funzionalità ed indipendenza degli stessi;
2.   chiusura delle finestrature prospettanti sulla proprietà comunale, con la sola possibilità di mantenere le luci;
3.   raccolta delle acque piovane nell’ambito della propria pertinenza e quindi consentire, entro i limiti dei regolamenti edilizi e di Piano Regolatore, il cambiamento dell’inclinazione della falda;
4.   obbligo di provvedere alla manutenzione dell’attuale recinzione di confine;
5.   smaltimento delle lastre di fibro-cemento-amianto, relative alla copertura del fabbricato, nelle discariche autorizzate.

   Si rende pertanto necessario approvare la costituzione del diritto di superficie ex art. 952 secondo comma cod. civ. sul fabbricato in oggetto, a favore della "Ghiacciaia" S.r.l., alle condizioni più dettagliatamente riportate nel dispositivo della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa,

1.   di approvare la costituzione del diritto di superficie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 952 secondo comma cod, civ. e quindi da intendersi quale trasferimento della proprietà superficiaria, a favore della Società "Ghiacciaia" a r.l. – con sede in Torino, corso Potenza n. 15, C.F. 07004610015 - dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Strada delle Ghiacciaie n. 52/A (catastalmente anche corso Potenza n. 15), costituito da un capannone di circa mq. 343 con cortili di pertinenza, descritto al N.C.E.U. al Fg. 65 mappale n. 308 sbalterni 4 e 5 ed indicato in tinta gialla nell’unita planimetria (all. 1 - n. );

2.   di approvare che il predetto diritto abbia una durata di trenta anni a decorrere dall’atto notarile di formalizzazione;

3.   di dare atto dell’impossibilità di utilizzo, da parte del superficiario, dei diritti edificatori eventualmente generati dal suolo di insistenza;

4.   di approvare le seguenti obbligazioni a carico della Società acquirente: demolizione della tettoia congiungente i due capannoni municipali per ripristino della funzionalità ed indipendenza degli stessi; chiusura delle finestrature prospettanti sulla proprietà comunale, con la sola possibilità di mantenere le luci; raccolta delle acque piovane nell’ambito della propria pertinenza e quindi consentire, entro i limiti dei regolamenti edilizi e di Piano Regolatore, il cambiamento dell’inclinazione della falda; obbligo di provvedere alla manutenzione dell’attuale recinzione di confine; smaltimento delle lastre di fibro-cemento-amianto, relative alla copertura del fabbricato, nelle discariche autorizzate;

5.   il corrispettivo del diritto resta stabilito in Euro 59.265,18 che verrà corrisposto alla Città in sede d’atto; quest’ultimo resta subordinato alla regolarizzazione dei canoni di concessione e relativi interessi di mora, non ancora integralmente versati dalla concessionaria;

6.   di autorizzare il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto. Le spese di atto e conseguenti saranno a carico della Società acquirente.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito l’accertamento di entrata;

7.   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.