Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo
n. ord. 103
2003 04217/033
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DI P.ZZA VITTORIO VENETO. COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SUL SOTTOSUOLO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero.
Con deliberazione del 29 gennaio 2002 (mecc. 2002 00307/006),
esecutiva del 17 febbraio 2002 la Giunta Comunale ha approvato
il progetto preliminare del parcheggio pubblico interrato di Piazza
Vittorio Veneto esclusivamente in linea tecnica, in quanto inserito
nell'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2002.
L'attuazione dell'opera restava comunque subordinata all'approvazione
da parte dell'Amministrazione del nuovo Piano Urbano dei Parcheggi.
Il 19 giugno 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il Nuovo
Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P. 2001), che ha confermato
la realizzazione del parcheggio di piazza Vittorio Veneto, già
prevista nel precedente PUP, ed ha assegnato all'opera Euro 5.164.568,99
di contributi ex Lege 122/89.
Il PRGC individua per l'area in questione la destinazione a viabilità
e più specificatamente "p - Parcheggi". Inoltre
nelle tavole di P.R.G.C. l'area in oggetto è posta
all'interno di una perimetrazione tratteggiata corrispondente,
in legenda, all'indicazione "perimetro di studio". Tale
perimetro di studio è regolamentato dalla scheda normativa
n. 30 delle N.U.E.A. La scheda prevede tra gli interventi
da realizzare all'interno del perimetro un parcheggio interrato
in piazza Vittorio, demandando la definizione puntuale e di dettaglio
dei vari interventi ad un concorso di idee che affronti complessivamente
la risistemazione dell'intera area. Tuttavia all'interno di tale
perimetro di studio, l'Amministrazione può definire le
aree da assoggettare al concorso di idee.
La scelta di realizzare nel sottosuolo di Piazza Vittorio un parcheggio
pubblico è stata decisa con atti di programmazione trasportistica
di scala urbana e risponde ad esigenze che si collocano sul piano
di scelte di pianificazione territoriale dell'area centrale storica
e costituiscono un dato che non può essere rimesso in questione
nell'ambito di un concorso di idee riferito alla scala locale.
Pertanto con deliberazione del 7 maggio 2003 (mecc. 2003 02384/009)
esecutiva dal 20 maggio 2003 il Consiglio Comunale ha deliberato
di escludere l'area di piazza Vittorio Veneto (sistemazione superficiale
e parcheggio interrato) dalla verifica di un concorso di idee.
Tale atto deliberativo ha definito in modo puntuale la possibilità
di realizzare il parcheggio interrato e la relativa sistemazione
superficiale, senza utilizzare lo strumento del concorso di idee.
Al fine di seguire coerentemente le indicazioni di tale atto,
è pertanto stata approvata, in data 27 maggio 2003, la
deliberazione (mecc. 2003 03654/033) che revoca la deliberazione
del 29 gennaio 2002 (mecc. 2002 00307/006) con la quale si è
approvato il progetto preliminare dell'intervento, e approva il
progetto preliminare del parcheggio interrato di piazza Vittorio
Veneto e della relativa sistemazione superficiale.
La Giunta Comunale nella seduta del 14 gennaio 2003 ha approvato
e proposto all'esame del Consiglio Comunale la deliberazione "Parcheggio
pubblico interrato di piazza Vittorio Veneto: costituzione diritto
di superficie sul sottosuolo - Variante al progetto preliminare
- Importo Euro 13.300.000,00. Approvazione" (mecc. 2003 00039/033),
in corso di esecutività con la quale si approvava una variante
al progetto preliminare del parcheggio interrato, relativa all'inserimento
dei giochi d'acqua superficiali, la realizzazione del parcheggio
pubblico di piazza Vittorio Veneto attraverso una concessione
di progettazione, costruzione e gestione e la costituzione del
diritto di superficie sul sottosuolo a favore del concessionario.
Dal momento che il preliminare approvato con la deliberazione
(mecc. 2003 03654/033), prevede già la variante relativa
ai giochi d'acqua, ed al fine di ridefinire in modo coerente e
omogeneo il contenuto della citata delibera di Consiglio Comunale
(mecc. 2003 00039/033), anche alla luce della ridefinizione degli
atti deliberativi che si sono susseguiti, con deliberazione della
Giunta Comunale del 17 giugno 2003 (mecc. 2003 04602/033) si è
provveduto alla revoca della deliberazione stessa.
Nel piano triennale delle OO.PP. la realizzazione del parcheggio
interrato di piazza Vittorio Veneto e della relativa sistemazione
superficiale è prevista attraverso una concessione di progettazione,
costruzione e gestione ai sensi dell'art. 19 della Legge 109/94
e s.m.i..
L'Amministrazione, al termine di una serie di verifiche, intende
ora dare concreta attuazione all'intervento con la modalità
già indicata.
È pertanto necessario prevedere la costituzione del diritto
di superficie per un massimo di 90 anni a favore del concessionario,
sul sottosuolo della parte di piazza Vittorio Veneto compresa
tra le vie Vanchiglia - Della Rocca e Bava - Bonafous, come meglio
indicato nella documentazione grafica allegata.
Il disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione prevede
che vengano realizzati almeno 598 posti auto, di cui 500 a rotazione
e 98 pertinenziali, nel rispetto della Legge 24 marzo 1989 n.
122 e s.m.i..
La concessione avrà una durata massima di 90 anni, gratuita
per i primi 30 anni ed onerosa per i successivi 60. Tale durata
si rende opportuna per assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo
conto di rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.
Inoltre la durata della concessione sarebbe identica a quella
di altri interventi simili già realizzati, come i parcheggi
Palazzo, Bolzano, Stati Uniti II. Infine la durata del diritto
di superficie viene ad essere uguale sia per la parte a rotazione
che per quella pertinenziale dell'autorimessa, garantendo pertanto
una gestione unitaria dell'intero parcheggio.
Il concessionario verrà scelto sulla base dei criteri previsti
dall'art. 21 della L. 109/94 e s.m.i..
In particolare dovrà essere valutata l'offerta dei partecipanti
in merito alla riduzione che intendono effettuare sul contributo
ex Lege 122/89 messo a disposizione dall'Amministrazione.
Verranno inoltre valutati e punteggiati i seguenti elementi che
i concorrenti dichiareranno nell'offerta: il valore tecnico ed
estetico dellopera, il tempo di esecuzione dei lavori, l'eventuale
riduzione della durata della concessione ed il rendimento dell'opera,
inteso come canone che il concessionario verserà alla Città
dopo i primi trenta anni di concessione.
Verranno infine valutate le modalità di gestione, il livello
delle tariffe che i concorrenti intendono applicare ed i criteri
di aggiornamento delle stesse.
Tutti gli elementi sono riportati più specificatamente
nell'ambito dell'allegato disciplinare di gara.
Si procederà in ogni caso allaggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
ad insindacabile giudizio dellAmministrazione, idonea e
conveniente.
Per giudicare e valutare le offerte verrà istituita, con
apposita e necessaria determinazione dirigenziale, una Commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 21 della L. 109/94 e s.m.i..
Si rende quindi necessario approvare il disciplinare di gara e
lo schema di convenzione che verrà stipulata tra la Città
di Torino e l'aggiudicatario della gara medesima.
Sarà posto a base di gara il progetto preliminare del parcheggio
di piazza Vittorio, corredato del capitolato tecnico prestazionale,
del piano economico finanziario, e dello schema di contratto,
come previsto dalla L. 109/94 e s.m.i. e dal relativo regolamento
di attuazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la realizzazione del parcheggio pubblico di
piazza Vittorio Veneto attraverso una concessione di progettazione,
costruzione e gestione, secondo la procedura prevista dall'art.
19 della Legge 109/94 e s.m.i.;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di gara (all.
1 - n.
);
3) di approvare i seguenti elaborati da porre a base di gara insieme
al progetto preliminare, corredato del capitolato tecnico prestazionale,
del piano economico finanziario, e dello schema di contratto:
- Piano economico finanziario (all. 2 bis - n. );
- Capitolato tecnico prestazionale (all. 3 - n. );
4) di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 4 - n.
) da stipulare tra la Città di Torino e l'aggiudicatario
della gara di cui sopra, per la concessione di progettazione,
costruzione e gestione, con costituzione a favore del Concessionario
del diritto di superficie per 90 anni della parte di piazza Vittorio
Veneto compresa tra le vie Vanchiglia - Della Rocca e Bava - Bonafous,
come meglio indicato nella planimetria allegata (all. 5 - n.
) ed il capitolato tecnico prestazionale;
5) di rimandare ad apposita determinazione dirigenziale l'istituzione
della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 21 della L.
109/94 e s.m.i. per giudicare e valutare le offerte dei concorrenti;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Per affidamento della concessione per la progettazione, costruzione,
e gestione di un parcheggio pubblico interrato sito in Torino,
nel sottosuolo di P.zza Vittorio Veneto ai sensi art. 19) legge
109/94 e s.m.i.
IMPORTO PRESUNTO DELLINVESTIMENTO OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
13.300.000
CATEGORIA PREVALENTE:
OG1 per un importo di 8.966.128,75 (classifica VII fino
a 10.329.138,00)
eventuali categorie scorporabili: OG11 1.588.965,93
somme a disposizione: 2.744.905,32
PREZZO MASSIMO:
il prezzo che l'amministrazione intende corrispondere ai sensi
dell'art. 19 - comma 2 della legge 109/94 è pari a: un
massimo di 10.329,14 per ogni posto auto pubblico a rotazione
(il parcheggio è infatti inserito nel P.U.P. vigente e
pertanto beneficia dei contributi di cui alla L. 122/89) fino
ad un totale massimo di 5.164.568,99;
il prezzo sarà erogato in 4 rate, ai sensi della Legge
Regionale n. 18 del 21/3/1984, ad avvenuta erogazione del contributo
da parte della Regione:
- 30% ad inizio lavori;
- 30% a presentazione dello stato di avanzamento al raggiungimento
del 30% dei lavori in contratto;
- 30% a presentazione dello stato finale;
- 10% a presentazione del certificato di collaudo.
TERMINE MASSIMO PER LESECUZIONE DEI LAVORI E AVVIO DELLA
GESTIONE:
il tempo massimo previsto per lultimazione di tutti i lavori
non dovrà essere superiore a 24 mesi. Il tempo minimo non
dovrà comunque essere inferiore a 18 mesi. I lavori avranno
inizio soltanto dopo lapprovazione del progetto esecutivo
da parte della stazione appaltante aggiudicatrice.
DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE:
la durata massima della concessione, che decorrerà dalla
stipula della convenzione, è prevista in anni 90 ex art.19
legge 109/94 e smi. Non è ammessa la subconcessione, neppure
parziale.
LIVELLO MINIMO DELLA QUALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO:
- per tutta la durata della concessione medesima sarà cura
del concessionario gestire e mantenere lopera de quo nello
stesso stato di fatto in cui è stata realizzata e riconsegnarla
alla scadenza della concessione in detto stato allamministrazione;
- Il Concessionario dovrà mantenere funzionante e aperto
il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno da individuarsi
d'accordo con il Concedente; il parcheggio, nei giorni di funzionamento,
dovrà risultare aperto e funzionare a rotazione nell'intero
arco delle 24 ore, e dovrà essere presidiato con personale
almeno dalle ore 7,30 alle ore 24,00.
- Il Concessionario dovrà allacciarsi a propria cura e
spese al Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica
di avvio e della monetica dei parcheggi di uso pubblico, mediante
linee telefoniche dedicate, o mediante altre modalità,
pagando alla Città il canone di allacciamento che sarà
da concordare sulla base del costo effettivo del servizio;
LIVELLO INIZIALE MASSIMO DELLE TARIFFE DA PRATICARE ALLUTENZA
E LA METODOLOGIA DEL LORO ADEGUAMENTO NEL TEMPO:
la tariffa oraria massima di riferimento per i posti di sosta
uso pubblico a rotazione viene stabilita in Euro 1,00 (IVA compresa)
ad Euro 2003 per ora o frazione di ora pari ad almeno ½
ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è pari a Euro
0,50=. E obbligatorio, pertanto, applicare la frazione di
ora per almeno ½ ora per tutte le ore.
Alla scadenza di ogni anno, entro il 31 dicembre, la tariffa applicata
dal concessionario potrà essere adeguata a valere dal 1°
gennaio successivo applicando la variazione percentuale dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie
Torino, intervenuta entro il precedente 30 novembre, dandone comunicazione
al Comune.
VARIANTI:
non sono ammesse varianti alla tipologia della sistemazione superficiale,
al numero massimo dei piani dell'autorimessa, alla posizione delle
rampe di ingresso ed uscita, degli accessi pedonali e delle griglie
di aerazione. Il capitolato tecnico - prescrizionale ed il progetto
preliminare definiscono in modo puntuale i vincoli che il concessionario
dovrà rispettare in tutte le fasi della progettazione,
realizzazione e gestione dellopera.
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:
laffidamento, in concessione di lavori pubblici ex art.19
legge 109/94 e smi, comprende:
1. la progettazione definitiva ed esecutiva ex L. 109/94 s.m.i
del parcheggio pubblico interrato di piazza Vittorio Veneto, con
relativa validazione ai sensi dell'art. 30/6 della L. 109/94 in
contraddittorio con il responsabile del procedimento, nonché
gli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i.. Il costo della validazione
e degli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i. è a carico del
concessionario;
2. la costruzione di un parcheggio di almeno tre e non più
di quattro piani interrati, per un periodo non superiore a 90
anni. E altresì posta a carico dellaggiudicatario
la risistemazione della parte superficiale, per una superficie
pari a circa mq 9.550 come meglio specificato nel capitolato tecnico
- prescrizionale e nel progetto preliminare, unitamente ai vincoli
ivi indicati. I primi due piani interrati sono destinati interamente
a parcheggio a rotazione. Devono essere realizzati almeno 98 posti
auto o box in vendita pertinenziali, da localizzare al terzo od
al quarto piano interrato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della
L. 122/89. Il numero minimo dei posti auto realizzabili è
pari a 598, il numero massimo è pari a 700. Il numero dei
posti auto pubblici a rotazione dovrà in ogni caso essere
non inferiore a 500;
3. la gestione del suddetto parcheggio.
LUOGO DI ESECUZIONE
lintervento sarà realizzato nel Comune di Torino,
nellarea sita in p.zza Vittorio Veneto tra le vie Bava -
Bonafus e Vanchiglia - Della Rocca.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il plico controfirmato sui lembi di chiusura e idoneamente
sigillato, indirizzato a: Comune di Torino Divisione Infrastrutture
e Mobilità - Settore Parcheggi e Suolo - piazza San Giovanni
5 - 10122 Torino, contenente la documentazione sottoindicata,
dovrà pervenire entro il termine perentorio ed allindirizzo
indicati nel bando di gara.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra domanda
di partecipazione anche se sostitutiva od aggiuntiva alla domanda
di partecipazione precedente.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana o essere
provviste di traduzione giurata.
Il recapito del piego, da presentarsi nel termine e con la modalità
sopra indicata pena lesclusione dalla gara, rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico, confezionato con le modalità sopra indicate dovrà
recare allesterno- oltre allintestazione dellImpresa
o ATI concorrente e allindirizzo della stessa - la seguente
dicitura: "Procedura ristretta per laffidamento della
concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio
pubblico interrato sito in Torino, nel sottosuolo di P.zza Vittorio
Veneto".
Nel plico dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed indirizzata
al Sindaco della Città di Torino sottoscritta dal legale
rappresentante dellimpresa, dellATI o da tutti i partecipanti
lATI non ancora costituita unitamente a copia fotostatica
del documento didentità dei sottoscrittori ai sensi
dellart.38 comma 3 del DPR 445/2000.
La presente dovrà contenere le seguenti dichiarazioni successivamente
verificabili:
a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dellattività
nonché le generalità degli amministratori e dei
direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
- codice fiscale;
b) di non rientrare in cause di esclusione di cui allart.
75 del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999; nonché in quelle
previste dallart. 10 Legge 575/1965 (disposizioni antimafia),
di non avvalersi dei piani individuali di emersione ai sensi del
D.L. 210/2002 art. 1-bis comma 14;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali, dello schema
di concessione, del piano economico finanziario, e di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità daccesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sullesecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità
della mano dopera necessaria per lesecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
allentità e alla tipologia e categoria dei lavori
in concessione;
e) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani
di sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni di
lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia
di Torino;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n.68);
g) indicazione, ai sensi dellart. 34 della L. 109/1994 e
s.m.i., nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente
i lavori oggetto della presente concessione, dei lavori o di parte
delle opere che limpresa intende affidare in subappalto;
h) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente
gara, alcuna delle situazioni di controllo di cui allart.
2359 del codice civile. I Consorzi di cui allart. 10 comma
1 lett. b) e c) L. 109/1994 e s.m.i. devono inoltre indicare per
quali consorziati il Consorzio concorre;
i) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara
e dal presente disciplinare con lindicazione dellintento
del concorrente di voler eseguire direttamente i lavori oggetto
della concessione, ovvero, lindicazione della percentuale
del valore globale dei lavori oggetto dellappalto che il
concorrente intende affidare a terzi e delle lavorazioni cui tale
percentuale si riferisce.
2) Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente
le lavorazioni oggetto della presente concessione:
Attestazione rilasciata da S.O.A regolarmente autorizzata ed in
corso di validità in originale o copia fotostatica, accompagnata
da copia fotostatica del documento didentità del
legale rappresentante dellimpresa, la quale documenti il
possesso delle qualificazioni previste dal presente disciplinare
di gara per le classifiche adeguate ai sensi dellart. 95
DPR 554/1999 per le opere, oggetto della presente concessione
che il concorrente intenda eseguire direttamente.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui allart.
10, comma 1, L. 109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi dellart. 93, 94,
95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dellart. 13, comma 5, l.
109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dellUnione Europea alle condizioni di cui allart.
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
I concorrenti dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti
allart. 98 del D.P.R. 554/99, e in particolare:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli
ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore
ad Euro 1.330.000,00 (10% dellinvestimento previsto per
lintervento);
b) capitale sociale non inferiore a Euro 665.000,00 (un ventesimo
dellinvestimento previsto per lintervento);
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello
previsto dallintervento (servizi commerciali rivolti al
pubblico) per un importo(1) medio pari ad almeno a Euro 665.000,00
(5% dellinvestimento previsto per lintervento);
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine
a quello previsto dallintervento (servizio commerciale rivolto
al pubblico) per un importo (2) medio pari ad almeno Euro 266.000,00
(2% dellinvestimento previsto dallintervento);
e) possesso attestato di qualificazione rilasciato da S.O.A. regolarmente
autorizzata e in corso di validità che dimostri la qualificazione
per la categoria prevalente e per quelle scorporabili indicate
nel presente disciplinare.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) i concorrenti
possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b)
in misura doppia.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo
o consorzio di cui allart. 10, comma 1, lett. d) e) ed e
bis) L. 109/1994 e s.m.i. i requisiti previsti dalle lettere a)
e b) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti
o dalle consorziate nella misura prevista dallart. 95 del
D.P.R. 554/1999.
Per le Riunioni di concorrenti:
a) mandato conferito allimpresa capogruppo dalle altre imprese
riunite risultante da scrittura privata autenticata;
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante
da atto pubblico.
E ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura,
in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. E altresì
consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi
non ancora costituiti; in tal caso lofferta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio, indicare limpresa qualificata come capogruppo
e contenere limpegno che le stesse si conformeranno, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina dellart. 13, commi
5 e 5bis L. 109/94 e s.m.i.
Limpresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
in misura maggioritaria.
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente
offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di
esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in
cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione
o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola.
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione
di imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure
con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di esclusione
di tutte le diverse offerte presentate.
Si avverte che dichiarazioni, documenti giustificativi dellofferta,
cauzione, lattestazione di cui al punto 8 e leventuale
certificato di qualità, nonché il rispetto delle
modalità di presentazione dellofferta sono richiesti
a pena desclusione.
PROCEDURA
Laggiudicazione avverrà mediante la procedura indicata
dallart. 21 comma 2 lettera b) della legge 109/1994 s.m.i.
In una sala del Palazzo Municipale, la Commissione di preselezione
alluopo nominata procederà in seduta riservata alla
verifica della documentazione prevista ai punti 1, 2 del presente
disciplinare.
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle richieste
di partecipazione la stazione appaltante inoltrerà gli
inviti a presentare offerta che dovrà pervenire unitamente
alla ricevuta del versamento in contanti pari a Euro 211.101,89,
ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi
dellart. 107 del D.P.R. n. 554/1999, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nellelenco speciale di
cui allart. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica. Polizze e fidejussioni dovranno
avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla
data di scadenza del presente bando e contenere: limpegno
del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui al
comma 2 dellart. 30 L. 109/1994 e s.m.i., qualora lofferente
risultasse aggiudicatario, e le condizioni di cui al comma 2bis
dellart. 30 Legge citata.
E ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dellart.
8, comma 11 quater, della legge 109/1994 e s.m.i.; a tal fine
listanza dovrà essere corredata dal relativo certificato
o copia ovvero contenere un'apposita dichiarazione, successivamente
verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione,
rilasciata da organismi accreditati, prevista dallart. 8,
comma 11 quater, della legge 109/1994 e s.m.i. in materia di sistemi
di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione
del 50% della cauzione".
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da
quelle sopra indicate.
Tutti i concorrenti in possesso dei suddetti requisiti saranno
invitati a presentare offerta.
Si procederà in ogni caso allaggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
ad insindacabile giudizio dellAmministrazione, idonea e
conveniente.
In successive sedute la Commissione Giudicatrice appositamente
nominata ai sensi dellart. 21, commi 5 e 6 Legge 109/94
e smi ed art.92 Dpr 554/99 provvederà ad individuare il
migliore offerente in base allofferta economicamente più
vantaggiosa ex art.91 DPR 554/99 e ai criteri e fattori ponderali
sottoindicati, che saranno calcolati con il metodo aggregativo
- compensatore (all. B del D.P.R. 554/99):
1. ribasso percentuale sul prezzo massimo erogabile: 45 punti
max; non saranno prese in considerazione offerte con un ribasso
superiore al 50% del contributo erogabile dall'amministrazione;
2. valore tecnico ed estetico delle eventuali varianti ed integrazioni
proposte: 25 punti max;
3. riduzione del tempo di esecuzione lavori: 9 punti max;
4. rendimento: 6 punti max (3) (aumento del canone da corrispondere
al concedente);
5. riduzione della durata della concessione (max 90 anni): 5 punti
max;
6. modalità di gestione, livello tariffe e criteri di aggiornamento
delle stesse: 10 punti max; (4)
per quanto concerne gli elementi di cui al punto 2. si distinguono
seguenti i subelementi e punteggi:
- 2.1 valore tecnico: 10 punti max (5)
- 2.2 valore estetico: 15 punti max (6)
Al fine di presentare una congrua offerta tecnica-economica, i
concorrenti dovranno prendere visione della documentazione posta
a base di gara.
La stazione appaltante procederà, prima dellapertura
delle offerte, al sorteggio previsto dallart. 10 comma 1
quater della legge 109/1994 e s.m.i. per la verifica dei requisiti
di ammissione alla gara previsti dal presente disciplinare.
SOCIETA DI PROGETTO:
Laggiudicatario ha la facoltà, dopo laggiudicazione,
di costituire una società di progetto, in forma di s.p.a
o s.r.l ,anche consortile, il cui capitale sociale avrà
un ammontare minimo di . 250.000,00. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nellofferta deve essere
indicata la quota di partecipazione sociale a più soggetti.
ALTRE INFORMAZIONI
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione
dovranno essere indicati nellistanza di ammissione:
a) il numero telefonico e il numero di fax;
b) numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale
dellimpresa;
c) numero della partita I.V.A.;
d) codice attività conforme ai valori dellAnagrafe
Tributaria (cinque cifre indicate nellultima dichiarazione
I.V.A.).
Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire in proprio le
lavorazioni oggetto della presente concessione dovrà fornire
lindicazione di cui al punto 1 lettera g), lomessa
indicazione comporterà per laggiudicatario limpossibilità
di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dellart.
18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. Uguale conseguenza
avrà unindicazione generica o comunque non conforme
alle suddette prescrizioni.
In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per
laggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle
fatture quietanzate con lindicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
Nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente
le lavorazioni e intenda perciò appaltare a terzi lesecuzione
delle opere di cui si compone lappalto in oggetto ,dovrà
attenersi, nel concedere i subappalti relativi, alla normativa
contenuta nella Legge 19 marzo 1990 n. 55.
Laggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione
dellaggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato
in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; inoltre
entro il termine indicato nella lettera della comunicazione di
aggiudicazione dovrà perentoriamente sottoscrivere il contratto
di affidamento con i relativi allegati ai sensi del comma 1 dellart.
109 della L. 109/94 e s.m.i.
Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra nei
rispettivi termini, si procederà senza ulteriore preavviso,
alla revoca dellaggiudicazione ed allincameramento
della cauzione provvisoria.
Le spese contrattuali sono a carico dellaggiudicatario.
I lavori saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria.
L'amministrazione non intende avvalersi della verifica di cui
all'art. 64 DPR 554/1999.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dellaggiudicatario lAmministrazione ha facoltà
di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti
ed alle condizioni di cui allart. 10, comma 1ter L. 109/1994
e s.m.i.
Laggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria,
con le modalità di cui allart. 30 L. 109/1994 e s.m.i.,
nonchè polizza assicurativa di cui al comma 3 del citato
art. 30 L. 109/94 e art. 103 del D.P.R. 554/1999 e con i massimali
di cui allart. 23 dello schema di convenzione.
Laggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione
resa da unagenzia di assicurazione autorizzata allesercizio
del ramo "Responsabilità civile generale" nel
territorio dellunione Europea, contenente limpegno
a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale
ai sensi dellart. 30 comma 5 della legge 109/1994 s.m.i.
dellart. 105 del D.P.R. 554/1999. Il massimale previsto
è pari a Euro 2.112.000,00.
Si precisa che lofferta è valida per 180 giorni dalla
data dellesperimento della gara.
Si informa, ai sensi dellart. 10 della Legge 675/1996, che
i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti di cui allart. 13 della legge citata sono esercitabili
con le modalità della Legge 241/1990 e del Regolamento
comunale per laccesso agli atti.
Il piano economico finanziario, il progetto preliminare e lo schema
di convenzione saranno disponibili per gli invitati a presentare
offerta presso il Settore Parcheggi e Suolo della Divisione Infrastrutture
e Mobilità, Ufficio LL.PP. Piazza S. Giovanni 5 Torino,
con le modalità che saranno stabilite nella lettera di
invito.
(1) per importo si intende fatturato
(2) per importo si intende fatturato
(3) a decorrere dal 31° anno di concessione il concessionario
dovrà corrispondere al concedente un canone non inferiore
a 350 (trecentocinquanta) volte la tariffa oraria di riferimento
vigente nell'anno di applicazione, approvata con apposito atto
deliberativo dall'Amministrazione Comunale, moltiplicata per il
numero di posti auto a rotazione.
(4) Suddivisi in: n. addetti, attrezzature, orario presidio, pulizia,
segnaletica, modalità di pagamento.
(5) Suddivisi in: organizzazione logistica dei lavori e del cantiere,
modalità esecutive e tipologia della struttura, distribuzione
interna, pavimentazione interna, numero dei posti auto.
(6) Suddivisi in: soluzioni architettoniche, soluzioni progettuali
relative alle rampe ed alle uscite pedonali a livello superficiale,
materiali e colori utilizzati, segnaletica interna per i pedoni.
L'anno il giorno del mese di tra il Comune di TORINO, in persona a ciò autorizzato con delibera consiliare n. in data domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale,
la società
con sede in Torino,
in persona del legale rappresentante Sig.
munito
dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,
- è preminente interesse della Città di Torino
pervenire alla realizzazione di parcheggi multipiano interrati
- tra gli altri, nellarea sottostante alla piazza Vittorio
Veneto - al fine di decongestionare il sedime viario soprastante
e le aree circostanti, liberandole fin dove possibile, dalle auto,
senza oneri a carico della Città;
- la Civica Amministrazione con deliberazioni G.M.U. 5 settembre
1989 Mecc.8910983/06 esecutiva ai sensi di legge, ratificata dal
Consiglio Comunale il 21 marzo 1990 e G.M.U. 19 dicembre 1989
Mecc. n. 8916264/06, esecutiva a' sensi di legge, ratificata dal
Consiglio il 7 febbraio 1990 ha formulato il Programma Urbano
dei Parcheggi 1989-91 del Comune di Torino ai sensi e per gli
effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122;
- il Sindaco con attestazione in data 22 ottobre 1990 ha attestato
l'intervenuto silenzio-approvazione del Programma predetto;
- il Programma Urbano dei Parcheggi è stato integrato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (mecc.
9100616/06);
- il Nuovo Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001) è
stato adottato dalla Giunta Comunale il 24 aprile 2001 con deliberazione
mecc. n. 200102865/06 e prevede, tra laltro, la realizzazione
del parcheggio interrato di P.zza Vittorio Veneto;
- con deliberazione del C.C. n. mecc. del è stato approvato
il nuovo PUP e lattribuzione del contributo ex lege 122/89
al suddetto parcheggio di piazza Vittorio Veneto;
- con deliberazione di G.C. n. mecc. del è stata approvata
la realizzazione del parcheggio di piazza Vittorio Veneto da parte
di un soggetto privato, scelto mediante procedura di licitazione
privata ai sensi dellart. 20 comma 2, della legge 109/1994
e s.m.i., a cui affidare in concessione ex 19 comma 2 della legge
109/1994 e s.m.i., la progettazione definitiva ed esecutiva, lesecuzione
e la gestione del parcheggio stesso;
- con deliberazione del C.C. n.
mecc. del
è
stata approvata la costituzione del diritto di superficie nel
sottosuolo dell'area oggetto dell'intervento, come meglio individuata
nella Tavola n
allegata alla deliberazione consiliare stessa,
in favore del futuro concessionario individuato a seguito della
gara di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n. mecc. del è stata
autorizzata lindizione della gara, con il relativo bando,
al fine di individuare il soggetto realizzatore e gestore del
suddetto parcheggio;
- visti i risultati della gara suddetta, approvati con
..
dalla quale è risultata aggiudicataria la Soc. alla quale
pertanto con il presente atto si intende affidare la concessione
per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione
per la durata di anni
.. e a favore della quale si intende
costituire il diritto di superficie per
. anni nel sottosuolo
dell'area sopra citata;
- con il presente atto la Città di Torino e la suddetta
società intendono regolare i propri rapporti derivanti
dalla concessione stessa.
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e
si conviene quanto appresso.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La Città di Torino con il presente atto affida la progettazione
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del parcheggio
avente un numero complessivo di
posti auto (di cui
n°
.pubblici a rotazione e n°
privati pertinenziali)
da realizzare nel Comune di Torino, nel sottosuolo delle aree
site in p.zza Vittorio Veneto tra le vie Bava - Bonafus e Vanchiglia-
Della Rocca, individuate con retinatura nella planimetria allegata
alla deliberazione
., aventi rispettivamente
una superficie di mq
.e di mq
..,
descritte a catasto al Foglio 1279 numero di mappa
.. e al
Foglio 1279 numero di mappa
Il parcheggio dovrà essere realizzato su
piani
interrati in conformità al progetto preliminare approvato
dal Comune di Torino con deliberazione allegata al presente atto
sotto la lettera ..., nonché alle varianti proposte dal
concessionario con lofferta
..
La concessione del parcheggio avrà durata di anni
decorrenti dalla stipula della presente convenzione.
Il Comune di Torino, con il presente atto, costituisce in favore
del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie nel
sottosuolo e, per quanto concerne le rampe veicolari e le uscite
pedonali, sul suolo dell'area di cui all'articolo precedente,
quale individuata nella planimetria allegata con perimetro colorato
in
..; detta area risulta individuata al C.T. come segue:
Foglio 1279
.
Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata di anni
decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione,
ed è rinnovabile alla sua scadenza previa intesa tra le
parti; in caso di rinnovo l'ulteriore periodo non potrà
superare la medesima durata. Dette condizioni saranno accettate
dal Concessionario ed avranno pieno valore per sé e per
i propri aventi causa per tutta la durata della medesima convenzione.
Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal
Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli
realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le
attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro
costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi
aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione,
diverranno "de jure" di proprietà della Città
al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza
del termine sopraindicato, senza corrispettivo alcuno.
È fatto obbligo al concessionario di dotarsi, a costruzione
ultimata, di apposito regolamento di condominio da comunicare
al concedente, così come previsto allart.14 della
presente convenzione.
Nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della concessione
o del diritto di superficie si abbia, per cause fortuite o di
forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi
causa, il perimento della costruzione, il Concessionario e suoi
aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del
presente contratto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità
del Comune, o la ricostruzione dell'impianto o della parte di
esso in diritto di superficie. La relativa scelta dovrà
essere effettuata entro tre mesi dall'evento.
Alla scadenza del diritto di superficie cesseranno tutti i rapporti
instaurati dal Concessionario con i privati sulla base di quanto
previsto dall'art. 954 c.c. 1° e 2° comma, ferma restando
la facoltà del Comune di procedere in tal caso al rilascio
di concessioni d'uso a favore dei privati stessi.
Il costo complessivo della realizzazione dellimpianto,
conformemente al piano economico-finanziario allegato al bando
di gara ed alla presente convenzione è previsto in Euro
13.300.000,00.
La quota media annuale di ammortamento del costo sopra indicato
è specificatamente indicata nel piano economico finanziario
in Euro 387.608,85.
Il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali è
pari a 0.
A decorrere dal 31° anno di concessione il concessionario
è tenuto al pagamento di un canone che sarà determinato
nella seguente misura:
.. (
)
volte la tariffa oraria di riferimento vigente nell'anno di applicazione,
approvata con apposito provvedimento deliberativo dall'Amministrazione
Comunale, moltiplicata per il numero di posti auto a rotazione
ad esclusione dei posti di cui allart.15 ultimo comma. Tale
corrispettivo dovrà essere versato annualmente al concedente
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Il Concessionario, quale controprestazione per il diritto di
gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il parcheggio,
si impegna a provvedere a propria cura e spese:
a) alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere oggetto
della presente convenzione come risultano descritte nel progetto
preliminare approvato, alla relativa validazione ai sensi dell'art.
30/6 della Legge 109/94 in contraddittorio con il responsabile
del procedimento, nonché agli adempimenti D.Lgs. 494/96
s.m.i., la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno comprendere
anche il progetto dello spostamento di tutte le reti tecnologiche
e manufatti per servizi esistenti nel sopra e sottosuolo dell'area
interessata dal parcheggio e dell'area di risistemazione conformemente
alle indicazioni del Comune e degli Enti erogatori. Il costo della
validazione e degli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i. è
a carico del concessionario. La progettazione definitiva ed esecutiva
e la realizzazione delle opere di sistemazione superficiale devono
essere conformi alle prescrizioni dellUfficio Tecnico;
b) allottenimento di tutte le autorizzazioni, certificati,
permessi e quantaltro sia necessario per la costruzione
e successiva gestione dellopera, ivi compreso il C.P.I,
a proprie cure e spese;
c) alla esecuzione di tutte le opere a regola d'arte, allo spostamento
ed al ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi
del sopra e sottosuolo (che eventualmente risultassero interessati
dai lavori per la costruzione del parcheggio, d'intesa con il
Comune e con gli Enti erogatori dei servizi) al ripristino del
sedime stradale e dell'area concessa secondo le prescrizioni tecniche
fornite dall'Ufficio Tecnico ed allegate al bando di gara, alla
sistemazione della parte superficiale, per una superficie pari
a circa mq. 9.850, come evidenziato nel progetto preliminare,
nel capitolato tecnico- prescrizionale e nei successivi progetti
definitivo ed esecutivo. Il Concessionario, per la realizzazione
dell'opera, potrà avvalersi di tutti gli strumenti finanziari
offerti dal mercato, ivi compresa la locazione finanziaria;
d) alla nomina del Direttore dei Lavori con contestuale comunicazione
al Concedente;
e) alla gestione, per il periodo convenuto, dell'insieme dei parcheggi
e degli impianti realizzati;
f) al pagamento delle operazioni di collaudo;
g) ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti , che disciplinano la costruzione di opere del tipo di
quelle oggetto della presente convenzione, sia nella fase di progettazione,
che in quella di esecuzione e gestione, con particolare riguardo
al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
h) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dellopera
compresi gli impianti e le strutture sino alla scadenza del diritto
di superficie;
i) al pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4,
nonché di tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per
la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché
quantaltro necessario per la progettazione, costruzione
e gestione delle opere in oggetto. Nulla è dovuto dal Concessionario
per occupazione suolo pubblico in fase di costruzione dellopera;
j) alla stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative
e fidejussorie di cui ai successivi articoli;
k) a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente
nei successivi articoli del presente contratto.
Il Concedente consente sin da ora leventuale costituzione
di garanzie reali sul diritto di superficie ovvero sul manufatto
realizzato nel rispetto dei termini di durata del diritto medesimo
e dei vincoli di destinazione d'uso dell'opera stessa. I contratti
di locazione finanziaria e gli atti costitutivi di diritto di
garanzia sul diritto di superficie dovranno prevedere il vincolo
di destinazione d'uso dell'opera.
Competono inoltre al Concedente i seguenti oneri:
1) consegnare l'area nel cui sottosuolo verrà realizzato
il manufatto libera da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli
e concessioni precarie, fatta eccezione per le utenze del sottosuolo;
2) assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i
provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure
amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, ed
a consentire lesercizio e la messa in funzione dellimpianto
nei termini previsti dalla convenzione;
3) nominare il Responsabile del Procedimento;
4) validare i progetti ex art. 47 e seguenti DPR 554/99 anteriormente
alla loro approvazione;
5) nominare la commissione di collaudo ex art. 28 legge 109/94
e s.m.i ed artt. 187 e 188 DPR 554/99;
6) effettuare idonea vigilanza sui lavori così come meglio
successivamente specificato;
7) effettuare opportuno controllo sulla gestione dellimpianto
in oggetto, sia contabile che tecnico-amministrativo;
8) prendere in consegna il manufatto alla scadenza, previa redazione
di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Si intende ovviamente che la costruzione del manufatto in conformità
al progetto esecutivo e la sua gestione non comportano né
dovranno comportare in futuro oneri a carico del bilancio comunale,
salvo che derivino da opere aggiuntive richieste dal Concedente,
come meglio specificato al successivo art. 8.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il concessionario
dovrà presentare al concedente il progetto definitivo,
redatto in conformità ai disposti della legge 109/94 e
s.m.i. e del D.P.R. 554/99 ed, in particolare, a mente dellart.30
della stessa.
Il progetto definitivo dovrà essere costituito, di norma,
dai seguenti elaborati:
1) relazione descrittiva;
2) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
3) relazioni tecniche specialistiche;
4) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
5) elaborati grafici;
6) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilità ambientale;
7) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
8) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
9) computo metrico estimativo;
10) quadro economico.
Il concedente provvederà alla sua formale approvazione
nei 60 giorni successivi. Il concessionario ha diritto, ai sensi
dellart.19 comma 2 quater legge 109/94, di partecipare,
senza diritto di voto, alleventuale conferenza di servizi
finalizzata allesame e allapprovazione dei progetti.
La deliberazione di approvazione del progetto definitivo de quo
ha i medesimi effetti della concessione edilizia poichè
il parcheggio è considerato unopera pubblica ai sensi
dellart. 4 comma 16 della L. 493 del 4/12/93, modificato
dallart. 2, comma 60 della L.662 del 23/12/96.
A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione
a firma del progettista abilitato che attesti la conformità
del progetto medesimo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonché lesistenza dei nulla osta di conformità
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione
del progetto definitivo, il Concessionario provvederà a
presentare al concedente il progetto esecutivo delle opere redatto
in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti ed in particolare ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.
e del D.P.R. 554/99 nonché, conformemente al progetto definitivo.
Il progetto esecutivo dovrà essere costituito, di norma,
dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica illustrativa generale;
b) relazioni specialistiche;
c) progetto di risistemazione superficiale;
d) piante di progetto di ogni piano con particolari costruttivi
degli elementi più significativi dell'opera;
e) piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi degli
elementi emergenti (rampe, griglie, scale ecc.);
f) piante, sezioni e schemi quotati delle strutture;
g) piante, sezioni e schemi quotati degli impianti tecnici;
h) progetto della organizzazione logistica dei lavori e della
viabilità pubblica e privata da mantenersi durante l'esecuzione
dei lavori, in relazione alle varie fasi di cantiere previste;
i) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
j) capitolato speciale di appalto;
k) cronoprogramma costruttivo ed abaco dei tempi di costruzione;
l) tavola con la destinazione d'uso dei posti auto nel rispetto
della ripartizione tra uso pubblico a rotazione ed uso privato;
m) dichiarazione circa il rispetto della legge sulle barriere
architettoniche;
n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (redatto sulla
base del prezziario Regione Piemonte vigente);
o) computo metrico estimativo di tutte le opere redatto in applicazione
dei prezzi unitari assunti e quadro economico;
p) piano della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera
opera e delle sue parti;
q) piani di sicurezza e di coordinamento;
r) eventuali altri elaborati prescritti dalla legislazione vigente;
Il progetto di cui sopra deve essere elaborato tenendo conto dell'esigenza,
durante l'esecuzione dei lavori, del mantenimento della viabilità
pubblica e privata esistente, per quanto tecnicamente possibile,
nonché del mantenimento in servizio a carico del Concessionario
di tutti i servizi e le utenze esistenti, sulla scorta della proposta
di organizzazione logistica dei lavori e della viabilità
provvisoria.
Il progetto del manufatto dovrà essere pertanto corredato
anche dai progetti di sistemazione provvisoria e definitiva dei
sottoservizi esistenti, quali risultanti da apposita indagine
presso i competenti Uffici del Comune o degli Enti erogatori.
Si intende inoltre che il mancato benestare delle Soprintendenze
e/o il parere sfavorevole dei Vigili del Fuoco e dellA.S.L.
non costituiranno titolo per richieste di risarcimento danni nei
confronti del Concedente, ed eventuali modifiche richieste dai
soggetti di cui sopra sui progetti definitivo ed esecutivo sono
sempre a carico del Concessionario. Gli interventi oggetto della
presente convenzione saranno attuati in conformità al programma
costruttivo e al progetto esecutivo approvato dal concedente.
Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo Comunale
recante l'approvazione del progetto esecutivo, il Comune entro
60 giorni, adottato ogni provvedimento necessario ed opportuno,
procederà, previo invito scritto, alla consegna formale
al Concessionario dell'area mediante apposito verbale. Entro i
successivi 30 giorni il Concessionario dovrà dare inizio
all'esecuzione dei lavori.
Il Concedente, sulla base di motivata richiesta, potrà
accordare proroghe ai termini di cui sopra, accertatane l'effettiva
necessità.
In caso di ritardo per cause imputabili al Concessionario nella
presa in consegna dell'area e/o nell'inizio dei lavori oltre il
termine sopra indicato, il Comune, previa diffida ad adempiere
nei successivi 30 giorni, potrà revocare la concessione,
l'attribuzione del diritto di superficie e, a titolo di penale,
diventerà proprietario, senza oneri, dei progetti approvati
relativi al parcheggio oggetto della concessione. In tal caso
il Concessionario è obbligato alla sottoscrizione dellatto
di rinuncia al diritto di superficie.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti
a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali
approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate
dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione
del Concedente. Nel caso in cui venga constatata difformità
rispetto al progetto approvato, il Comune ordinerà l'immediata
sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere
alle necessarie modificazioni. Si intende che tale sospensione
non interrompe il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione
dei lavori.
Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione
di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati,
purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
Qualora le varianti modifichino il quadro suddetto, il Concedente
ne sosterrà il conseguente onere, la cui valutazione sarà
effettuata sulla base dell'elenco prezzi allegato al progetto
esecutivo e, per le opere non comprese in tali elenchi, con l'utilizzo
di prezzi convenuti redatti in conformità alla legislazione
sui LL.PP. vigente.
Tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il
mantenimento in esercizio dei servizi in sottosuolo e soprassuolo,
comunali e non, le sistemazioni definitive dei suddetti servizi,
connessi e conseguenti alla costruzione del parcheggio, saranno
eseguiti a cura e spese del Concessionario su progetti concordati
con uffici ed enti gestori dei servizi stessi e conformemente
agli elaborati del progetto esecutivo.
Il Concessionario dovrà tutelare il manufatto rispetto
ad eventuali infiltrazioni di fluidi provenienti dal sedime stradale,
dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti. Il
Concedente è comunque manlevato da qualsiasi responsabilità
civile o danno provocato al manufatto da eventuali infiltrazioni
per tutta la durata della concessione.
Dovrà inoltre essere osservata la vigente normativa in
materia di scarichi ed immissioni in genere (acqua, gas, rumori,
ecc.).
Tutte le opere previste dalla presente convenzione, ivi comprese
quelle di risistemazione superficiale, dovranno essere eseguite
entro
.. giorni dalla data del verbale
di consegna delle aree. Eventuali imprevisti o cause di forza
maggiore, riscontrabili oggettivamente, che impongano il procrastinarsi
di tale data, dovranno essere comunicati alla Città che
si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare
il maggior periodo necessario.
L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione
redatta dal Concedente.
Entro e non oltre i successivi 15 giorni dal verbale di fine lavori
il Concessionario dovrà richiedere tutti i certificati
previsti da leggi e regolamenti per rendere agibile e funzionante
in ogni sua parte l'opera a sua cura e spese. Ogni modifica, integrazione,
adeguamento del manufatto da effettuarsi conseguentemente a prescrizioni
degli enti preposti al rilascio di certificati ed autorizzazioni
per consentire l'agibilità del manufatto medesimo, sono
a carico del Concessionario.
Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente
convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo,
rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, si
applicherà una penale, pari allo 0,5 per mille del costo
di costruzione delle opere quale risultante dal computo metrico
estimativo allegato al progetto esecutivo, e comunque complessivamente
non superiore al 10% dello stesso, fatto salvo quanto sopra indicato
per imprevisti e cause di forza maggiore.
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere assicurato,
da parte del Concessionario, il mantenimento della viabilità
pubblica e privata esistente, nonché della fruibilità
di tutti i servizi ed utenze del sottosuolo e soprasuolo, per
quanto tecnicamente possibile. Gli oneri relativi alle eventuali
opere stradali e di segnalamento necessari per garantire la fluidità
del traffico, in relazione ai lavori per la costruzione del parcheggio,
sono a carico del Concessionario.
I lavori di scavo e di costruzione del parcheggio dovranno essere
pertanto programmati in modo da rispettare le suddette esigenze.
Da parte sua il Concedente assumerà tutti i provvedimenti
necessari ed idonei per disciplinare il traffico veicolare e pedonale
durante l'esecuzione dei lavori.
Per la parte di lavori non eseguiti direttamente, il Concessionario
è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale
e comunitaria. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4
della Legge 109/94 e s.m.i. la percentuale dei lavori che il concessionario
intende appaltare a terzi è indicata nella misura del
.%
(
per cento).
Sintende che il Concessionario , qualora dovesse subappaltare
una parte dei lavori da eseguire, è tenuto al rispetto
della normativa vigente in materia, in specie dellart.141
DPR 554/99, formulando apposita istanza al Concedente con la relativa
documentazione allegata ex art. 18, 3° e 9° comma Legge
55/90, al fine di ottenere specifica autorizzazione.
Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte
le disposizioni vigenti nella Provincia di Torino in materia di
assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.
Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare ed a
far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore nella Provincia di Torino.
Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno
essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese appaltatrici
dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni o recedano
da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana od industriale,
struttura e dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
Sarà altresì obbligo del Concessionario curare che
nell'esecuzione dei lavori vengano adottati dalle imprese appaltatrici
i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici
e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.
Il Concessionario, infine, rimane obbligato ad osservare ed a
far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le
prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo il Concessionario
solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità che potesse
derivare dall'esecuzione delle opere affidate in concessione.
I lavori oggetto della presente concessione saranno eseguiti
sotto la direzione di uno o più tecnici, muniti delle necessarie
qualifiche professionali, nominati a cura e spese del Concessionario
e comunicati al Concedente.
Il direttore dei lavori nello svolgimento delle sue funzioni si
atterrà alla normativa di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999
N. 554 (Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia
di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.) nonché
alle disposizioni legislative vigenti in materia anche intervenute
durante il corso dei lavori.
Il Concessionario, nella redazione dei progetti definitivo
ed esecutivo, dovrà concordare con la Soprintendenza Archeologica
le prescrizioni tecnico-scientifiche da adottare per la realizzazione
degli scavi e la documentazione dell'intervento.
Inoltre nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle
prescrizioni e raccomandazioni che saranno stabilite dalla Soprintendenza
Archeologica, Settore Gestione Beni Ambientali, dei cui pareri
devono essere corredati i progetti come sopra specificati.
La realizzazione degli scavi dovrà essere programmata secondo
adeguate metodologie di indagine e documentazione e gli scavi
dovranno essere continuativamente controllati da archeologi accreditati
presso la Soprintendenza archeologica, in numero proporzionale
ai mezzi meccanici contemporaneamente in azione ed alle squadre
di operai addetti agli sbancamenti manuali. Qualora nel corso
dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il
Concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne
immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al Comune.
Nel caso in cui, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici,
sorgano oneri imprevisti, il Concessionario avrà diritto
ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed al ristoro
dei maggiori oneri subiti calcolati in contraddittorio tra le
parti sulla base dell'elenco prezzi allegato al capitolato del
progetto esecutivo. Detto ristoro consisterà, a scelta
del concedente, nel prolungamento del periodo di durata del diritto
di superficie nella misura di un anno per ogni importo di maggiori
oneri pari ad un trentesimo del costo dell'opera, ovvero nella
monetizzazione di detti maggiori oneri. Resta fermo che nulla
avrà a pretendere il Concessionario per sospensioni di
lavori che non eccedano complessivamente un periodo di 60 giorni.
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici
rendesse possibile l'utilizzazione dell'area in misura tale da
consentire la realizzazione di un numero di posti auto non inferiore
all'80% del numero previsto all'art. 2, nulla potrà essere
richiesto dal Concessionario al Concedente. Nel caso in cui il
numero di posti auto sia invece inferiore all'80% di quello previsto
all'art. 2, gli accordi della presente convenzione dovranno essere
rinegoziati tra le parti.
Se l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse
impossibile l'utilizzazione dell'area, o non si raggiungessero
gli accordi di cui al comma precedente, il Comune sarà
tenuto a corrispondere al Concessionario il 50% del costo documentato
delle opere eseguite fino al momento della sospensione dei lavori
e il Concessionario stesso sarà tenuto a riconsegnare al
Comune l'area libera da materiali o macchinari entro 120 giorni
dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque,
in facoltà del Comune di richiedere al Concessionario l'esecuzione
di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando
congruo termine per la loro esecuzione.
Il costo di tali opere verrà liquidato al Concessionario
applicando i prezzi dell'elenco allegato al progetto esecutivo
od in difetto applicando prezzi concordati tra le parti ai sensi
del Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di
LL.PP. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.
Le opere realizzate in dipendenza del presente atto, comprese
quelle affidate a terzi, saranno soggette a collaudo in corso
d'opera da parte di una Commissione di collaudatori composta di
tre membri nominati dal Concessionario ed a spese dello stesso,
designati dall'Amministrazione concedente, ai sensi degli artt.
28 legge 109/94 e s.m.i ,187, 188 e seguenti DPR 554/99, fatte
salve le eventuali disposizioni di legge intervenute nel corso
dei lavori.
Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori ed opere
che, nellambito dei progetti approvati, la Commissione di
collaudo riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato
di collaudo.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 180
giorni dalla data di fine lavori, comunicata precedentemente allAmministrazione
ex artt.192 e 199 DPR 554/99.
Copia autentica dei certificati di collaudo nonché di tutte
le autorizzazioni relative all'usabilità dei locali e delle
certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata
presso il Civico Ufficio Tecnico.
Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Concessionario
dovrà provvedere alla consegna provvisoria delle opere
eseguite sul soprassuolo redigendo apposito verbale sottoscritto
dalle parti, previo accertamento dei Tecnici comunali. Dopo lapprovazione
del certificato di collaudo, il Concessionario dovrà provvedere
alla consegna definitiva al Concedente di tali opere, redigendo
apposito verbale sottoscritto dalle parti.
In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento
dello stato di consistenza ed alla descrizione particolareggiata
del manufatto del parcheggio, degli impianti fissi, dei servizi
accessori e delle opere di sistemazione del soprassuolo, che verranno
fatti constare in apposito verbale sottoscritto da un rappresentante
dellAmministrazione e da un rappresentante del Concessionario.
Nello stato di consistenza di cui sopra dovranno essere altresì
annotate tutte le variazioni ed innovazioni del manufatto edilizio,
degli impianti fissi e dei servizi accessori del parcheggio.
Al Responsabile del Procedimento, individuato dal concedente
tramite apposito provvedimento, spettano, attraverso apposito
ufficio, i compiti di alta sorveglianza, atti a verificare il
compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità
cui la realizzazione dellopera è destinata, assicurando
uniformità di indirizzo nellattività dei collaudatori,
vigilando sullavanzamento delle procedure contrattuali e
sulle opere e assicurando il rispetto dei termini indicati nei
relativi atti e verificando il rispetto della presente convenzione.
Il Concessionario dovrà assicurare tutta lassistenza
necessaria al Responsabile del Procedimento per ottemperare a
quanto di sua competenza, fornendogli tutti i chiarimenti ed i
documenti che saranno richiesti e consentendogli di visitare il
cantiere e di ispezionare i lavori allo scopo di verificare il
rispetto degli obblighi della presente convenzione.
Identica facoltà spetterà al Concedente anche dopo
l'ultimazione dei lavori e per tutta la durata della concessione.
Il parcheggio, sia per la parte destinata ad uso pubblico a
rotazione, sia per la parte destinata all'uso privato, sarà
gestito a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà
assicurare la massima funzionalità ed efficienza del parcheggio
stesso, assumendosi anche la responsabilità di tutti i
servizi che vi ineriscono.
Il Concessionario, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio,
provvederà a redigere un apposito Regolamento che dovrà
essere approvato dalla Città di Torino e dovrà essere
portato a conoscenza di tutti gli utenti del parcheggio a rotazione
e di quelli del parcheggio privato.
La destinazione d'uso del manufatto del parcheggio è così
ripartita:
1) n. posti auto, n. posti moto destinati all'uso pubblico a rotazione
con sistema di pagamento in base a tariffa oraria o abbonamento;
2) n. posti auto, destinati all'uso privato da locare o cedere
in proprietà superficiaria, con vincolo pertinenziale ai
sensi art. 9 Legge 122/89;
3) n. 14 posti auto da destinare al servizio di noleggio auto,
anche elettriche, gestito dal concedente e/o suoi aventi causa,
senza corrispettivo a favore del concessionario;
4) n. 8 posti moto da destinare alla sosta ed alla ricarica degli
scooter elettrici, gestiti dal concedente e/o suoi aventi causa,
senza corrispettivo a favore del concessionario;
5) n.
.. posti ciclo destinati alluso pubblico
a rotazione gratuito;
6) n° 2 locali tecnici per gli impianti relativi ai giochi
d'acqua superficiali (vasca d'accumulo, pompo, ecc.);
7) n° locali adibiti a servizi igienici accessibili anche
al pubblico che non utilizza il parcheggio.
Resta stabilito che i posti di sosta di uso privato di cui al
precedente punto 2) non possono essere destinati ad uso diverso
dal parcheggio né ceduti separatamente dallunità
immobiliare di cui costituiscono pertinenza. Detta clausola sarà
vincolante per il Concessionario e suoi aventi causa e dovrà
essere inserita in tutti i successivi contratti di locazione o
cessione.
Gli atti dispositivi e contrattuali non potranno in ogni caso
superare la durata del diritto di superficie. Il Concessionario
dovrà inserire negli atti di locazione o di trasferimento
del diritto di superficie, a pena di risoluzione del presente
contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con espressa approvazione
ex art. 1341, 2° comma C.C., la precedente clausola, ed inoltre
tutti gli obblighi assunti da esso Concessionario verso il Comune
con il presente atto nonché il divieto per i cessionari
di cedere in proprietà superficiaria a terzi il posto di
sosta di cui sono titolari separatamente dallunità
immobiliare costituente bene principale.
Il Concessionario dovrà allacciarsi a propria cura e spese
al Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica
di avvio e della monetica, mediante linee telefoniche dedicate,
o mediante altre modalità, pagando al Concedente il canone
di allacciamento che sarà da concordare sulla base del
costo effettivo del servizio. A tal fine il Concessionario si
impegna a fornire i dati necessari per il sistema di indirizzamento
al parcheggio (stato di occupazione, modalità di esazione,
etc.).
La Città si riserva di fornire le specifiche di interfacciamento
tra il Centro Controllo Parcheggi ed il parcheggio in oggetto
(protocollo di comunicazione e distinta dei dati da scambiare
e loro formato). Il sistema hardware-software che il Concessionario
installerà per la gestione del parcheggio dovrà
essere compatibile con le specifiche fornite. Il progetto di tale
sistema, comprensivo delle caratteristiche per quanto sopra richiesto,
dovrà essere presentato al Concedente per l'approvazione,
prima dell'installazione dello stesso.
Il Concessionario inoltre sarà tenuto a far parte dell'eventuale
Ente, Società o Organizzazione Coordinatrice della gestione
dei Parcheggi pubblici a rotazione, che potrà essere costituito
per iniziativa della Città , tra il concedente stesso e
i concessionari di tutti i parcheggi pubblici del territorio comunale.
Il Concessionario fin da ora espressamente si impegna alla gestione,
ove richiesto dal Comune, del servizio noleggio biciclette del
concedente e/o suoi aventi causa; le modalità per tale
gestione ed i rispettivi obblighi ed adempimenti sono rinviate
a successivo specifico provvedimento deliberativo.
Il concessionario si impegna inoltre a gestire i servizi igienici
del parcheggio, come servizi pubblici, accessibili anche al pubblico
che non utilizza il parcheggio, nonché alla gestione ed
alla manutenzione dei locali tecnici e degli impianti relativi
ai giochi d'acqua superficiali (vasca d'accumulo, pompi, ecc.),
secondo modalità da concordare con la Città.
Per ragioni di sicurezza connesse con lo svolgersi di particolari
manifestazioni sul plateatico superficiale, potrebbe essere richiesto
dagli organismi preposti alla tutela della stessa, la chiusura
parziale o totale del parcheggio od una limitazione oraria del
suo utilizzo. In tal caso il Concessionario dovrà ottemperare
a quanto verrà richiesto dal Concedente, senza per questo
richiedere alcuna forma di risarcimento per il mancato utilizzo
del parcheggio.
Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente
ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori,
prestatori dopera, fruitori di servizi, locatari o concessionari
e terzi in genere.
Il Concessionario dovrà mantenere funzionante e aperto
il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno da individuarsi
d'accordo con il Concedente; il parcheggio, nei giorni di funzionamento,
dovrà risultare aperto e funzionare a rotazione nell'intero
arco delle 24 ore, e dovrà essere presidiato con personale
almeno dalle ore 7,30 alle ore 24,00.
La tariffa oraria massima applicabile per i posti auto di sosta
uso pubblico a rotazione viene stabilita in Euro 1,00 (IVA compresa
ed ad Euro dellanno 2003) per ora o frazione di ora pari
ad almeno ½ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è
pari a Euro 0,50=. E obbligatorio, pertanto, applicare la
frazione di ora per almeno ½ ora per tutte le ore. Per
i posti moto di sosta uso pubblico a rotazione la tariffa oraria
massima applicabile viene stabilita in Euro 0,50 (IVA compresa
ed ad Euro dellanno 2002) per ora o frazione di ora pari
ad almeno ½ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è
pari a Euro 0,25=. Il Concessionario potrà prevedere, per
l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento o
tariffazioni agevolate.
A partire dall'anno di entrata in funzione del parcheggio, alla
scadenza di ogni anno, entro il 31 dicembre, la tariffa applicata
dal Concessionario potrà essere adeguata a valere dal 1°
gennaio successivo, applicando la variazione percentuale dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie
Torino, intervenuta entro il precedente 30 novembre, dandone comunicazione
al Comune.
L'ammontare della tariffa dovrà essere sempre arrotondato
ai 5 centesimi di euro superiori.
L'applicazione di tariffe diverse dovrà essere preventivamente
subordinata a formale richiesta al Concedente, debitamente ed
oggettivamente motivata, al fine di apposita espressa autorizzazione.
Il mancato rilascio della stessa non equivale ad implicita accettazione
da parte del Concedente.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare con preavviso
di un mese non più del 10% dei posti auto di uso pubblico
a rotazione realizzati nella struttura di parcheggio come depositeria
comunale delle auto rimosse per intralcio al traffico, per i veicoli
operativi o comunque per proprie esigenze. Il compenso mensile
dovuto a tale titolo al Concessionario per l'utilizzazione di
tali posti auto sarà pari a 100 volte la tariffa oraria
applicata per posto auto moltiplicato il numero di posti auto
utilizzati a tale scopo ad esclusione del primo 3% dei posti auto
che sarà riservato a titolo gratuito alla Città.
Poiché il parcheggio è stato ammesso al finanziamento
ex lege 122/89 il concedente corrisponderà il contributo
massimo pari ad Euro 10.329,14 per ogni posto auto pubblico a
rotazione fino ad un massimo di Euro 5.164.570,00 con le seguenti
modalità in conformità e successivamente all'erogazione
del trasferimento regionale:
- 30% ad inizio lavori;
- 30% a presentazione dello stato di avanzamento al raggiungimento
del 30% dei lavori in contratto;
- 30% a presentazione dello stato finale;
- 10% a presentazione del certificato di collaudo.
Tutti i proventi della gestione vengono acquisiti dal Concessionario
del parcheggio e più precisamente quelli derivanti da:
a) gestione del parcheggio pubblico a rotazione;
b) locazione, cessione in uso o cessione in proprietà superficiaria
dei posti di sosta ad uso privato;
c) eventuali rimborsi corrisposti dai cessionari per gli oneri
di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) ogni altro introito connesso, dipendente o relativo alla gestione
del parcheggio nel suo complesso.
Per contro il Concessionario sarà tenuto a:
- pagare tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di
acqua, energia elettrica ed altri servizi, ivi compreso il servizio
informatico di avvio ai parcheggi al quale il parcheggio è
obbligato ad allacciarsi come previsto dal precedente art. 14;
- come previsto dal precedente art. 14 destinare i posti ciclo
alluso pubblico a rotazione a titolo gratuito, riservare
i previsti posti di sosta per i veicoli a noleggio, gestire i
servizi igienici del parcheggio, come servizi pubblici, accessibili
anche al pubblico che non utilizza il parcheggio, gestire i locali
tecnici e gli impianti relativi ai giochi d'acqua superficiali
(vasca d'accumulo, pompo, ecc.),
senza pretendere corrispettivo alcuno dal concedente o suoi aventi
causa;
- pagare ogni onere tributario previsto per legge, con esclusione
della tassa di occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili
delle entrate e delle uscite del parcheggio.
- pagare il canone come previsto dal precedente art. 4.
Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario
dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale
funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio
e degli impianti secondo il programma di manutenzione allegato
al progetto esecutivo, in modo da consegnare alla Città,
alla scadenza della concessione, l'edificio e gli impianti realizzati
in perfette condizioni di conservazione e funzionamento.
Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
della soletta di copertura e delle relative strutture portanti
sono a totale carico del Concessionario.
Parimenti, la sostituzione delle opere di impermeabilizzazione
che non siano determinate da cause imputabili al Concedente o
suoi aventi causa, sintendono a totale carico del Concessionario,
compreso lo smantellamento ed il ripristino delle opere sovrastanti.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sovrastanti
la soletta di copertura di proprietà comunali (pavimentazione
stradale, pubblica illuminazione, verde di arredo, segnaletica,
ecc.) devessere invece eseguita a cura e spese del Concedente
medesimo. Resta inteso che la manutenzione di queste opere, ancorché
già consegnate al concedente è a totale carico del
concessionario, sino allapprovazione del collaudo.
Nel corso del penultimo anno di concessione la Città provvederà,
con apposito atto, in contradditorio con il Concessionario, ad
accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti
necessari per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio;
le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario
o suoi aventi causa.
Il concessionario, con la presente, si obbliga ad osservare
tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante
la progettazione, costruzione e gestione della suddetta opera.
Qualora per la necessità di adeguamento a normative emanate
dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile
al concedente, si dovessero rendere necessari interventi di modifica
alle strutture ed agli impianti o aggiunte onerose, l'onere di
tali interventi e/o aggiunte sarà a carico del Concessionario.
Delle succitate modificazioni, aggiunte alle strutture ed agli
impianti, nonché di quelle eventualmente richieste dal
Concedente con onere a carico dello stesso, si dovrà in
ogni caso dare annotazione nello stato di consistenza redatto
a norma dell'art. 12.
Qualora norme legislative o regolamentari successive al presente
contratto stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per lesercizio delle attività previste nella concessione
tali da determinare una modifica dellequilibrio del piano
economico finanziario, si applicherà il disposto dellart.
19 comma 2 bis legge 109/1994 e s.m.i..
Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti
del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti
dalla presente convenzione ex art.1218 C.C.
In ogni caso, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il
Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata
da terzi, in dipendenza della progettazione, della esecuzione
dell'opera, degli interventi previsti dalla presente convenzione
o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali o da altre
circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione
dei lavori e con la gestione del parcheggio.
Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere
accertate violazioni da parte del Concessionario degli obblighi
manutentivi di cui al precedente art. 16, e a seguito di diffida
del Concedente, il Concessionario non abbia provveduto, entro
il termine assegnatogli, a ripristinare le condizioni previste
dalla presente convenzione, sarà tenuto a rifondere il
Concedente delle spese sostenute per il ripristino di cui sopra,
nonché a corrispondere a titolo di penale una somma pari
al 10% dellammontare complessivo delle spese di cui sopra.
Il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso
infruttuosamente tale termine, il Concedente provvederà
a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di
cui al successivo art. 23 comma 4.
Per ogni giorno di chiusura totale o parziale del parcheggio senza
autorizzazione comunale, sarà applicata una penale di importo
pari al numero dei posti auto a rotazione, moltiplicato per 3
ore, moltiplicato per la tariffa oraria in corso. La penale dovrà
essere corrisposta entro trenta giorni dalla richiesta del Concedente.
In difetto, l'Amministrazione si avvarrà della garanzia
fidejussoria di cui al successivo art. 23 comma 4.
In tutti i casi contemplati dal presente articolo, la predetta
cauzione dovrà essere reintegrata nei successivi trenta
giorni, pena la risoluzione di cui al punto 12 dellarticolo
seguente.
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto
che possa competere al Concedente, anche a titolo di risarcimento
danni, il Concedente medesimo potrà revocare, con provvedimento
motivato, la concessione in caso di fallimento del Concessionario
ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario
si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della
capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale.
La concessione potrà comunque in ogni momento essere revocata
per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi,
si applica l'art. 37 septies della L. 109/94 e s.m.i.
Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi
nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa
di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle
seguenti cause:
1) subconcessione totale o parziale della parte pubblica del parcheggio;
2) riscontro di gravi ritardi nell'osservanza dei termini stabiliti
per l'esecuzione delle opere, tali da determinare lapplicazione
di penali di entità superiore al massimo previsto al precedente
art. 8;
3) riscontro di gravi ritardi nell'osservanza dei termini per
la presentazione della progettazione;
4) esecuzione dei lavori in modo difforme dalle prescrizioni progettuali
ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio
a rotazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11;
5) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
6) chiusura totale o parziale del parcheggio senza autorizzazione
comunale, per più di 15 giorni all'anno;
7) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente
in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità
diverse da quelle previste dalla presente convenzione;
8) violazione degli obblighi relativi ai posti ciclo o veicoli
elettrici di cui al precedente articolo 14;
9) mancato rispetto per tre scadenze consecutive del programma
di manutenzione allegato al progetto esecutivo;
10) violazione delle disposizioni in materia di appalto e subappalto
e in generale violazione delle disposizioni in materia di lavori
pubblici;
11) reiterata violazione, per cause imputabili al Concessionario,
degli obblighi gestionali, con particolare riguardo alla funzionalità
ed efficienza del parcheggio a rotazione;
12) mancato rinnovo delle cauzioni ovvero mancato reintegro nei
casi di escussione delle medesime;
13) mancata garanzia sulla gestione di cui al successivo articolo
23).
Il concedente potrà, altresì, risolvere il rapporto,
oltre che per i motivi di cui sopra, anche per altre cause attribuibili
al soggetto concessionario, ferma restando lapplicazione
dellart. 37 octies della legge 109/94 e s.m.i.
Qualora si arrivi alla risoluzione o alla revoca della concessione
nei casi previsti dal presente articolo, il Concedente si impegna
a rispettare i contratti stipulati dal Concessionario - salvo
quelli non strettamente connessi con la fruizione ed il funzionamento
del parcheggio - con i terzi per tutta la durata della concessione
originaria, nulla pretendendo da questi ad eccezione del rimborso
della quota parte di spese a loro attribuita dal regolamento.
Qualora, per cause oggettive, indipendenti dalla volontà
delle parti, l'area ed il manufatto non potessero essere utilizzate
per i fini di cui alla presente convenzione, le parti medesime
si impegnano a rinegoziare l'uso dell'area e della struttura.
A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione
dell'opera, il Concessionario, allatto della sottoscrizione
della presente convenzione presterà, ai sensi dellart.
30, 2° comma Legge 109/94 e s.m.i, garanzia corrispondente
al 10% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto
preliminare, nei seguenti modi:
a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello
Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;
e/o
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a favore
del Concedente.
La mancata costituzione della garanzia determina in automatico
la revoca dell'affidamento.
Sintende che la cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta sarà svincolata e sostituita di diritto dalla
cauzione definitiva di cui al primo periodo precedente.
Questultima è svincolata progressivamente ai sensi
dell'art. 30 comma 2 della L. 109/94 e s.m.i.. L'ammontare residuo
pari al 25% sarà svincolato alla data di emissione del
certificato di collaudo. Entro 15 giorni da tale data dovrà
inoltre essere rilasciata una seconda cauzione per l'ammontare
di Euro 1.500.000,00 a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento degli obblighi gestionali.
Detta garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto di
concessione e dovrà comunque essere rivalutata ogni 5 anni
in relazione alla intervenuta variazione dell'indice generale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie
Città di Torino.
E altresì posto a carico del Concessionario lonere
di far stipulare al progettista incaricato, adeguata polizza assicurativa
ai sensi del disposto di cui allart. 30, 5°comma Legge
109/94 e s.m.i il cui massimale è fissato in Euro 2.112.000,00
e di presentarne copia al Concedente unitamente al progetto esecutivo
nei termini di cui allart. 6 della presente convenzione.
Il Concessionario dovrà inoltre essere munito di polizza
assicurativa, a copertura totale, ai sensi dell art. 30,
3°comma Legge 109/94 e s.m.i ed art. 103 DPR 554/99 come indicato
nel bando di gara, senza franchigie o limitazioni di responsabilità
da opporsi al Concedente, da presentarsi almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori. La polizza assicurativa suddetta prevede
anche la garanzia per la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori di costruzione
dellopera in oggetto. Il massimale della suddetta polizza
è fissato in Euro 2.000.000,00.
Il Concessionario è poi obbligato a presentare al Concedente
ex art. 30, 4°comma Legge 109/94 e s.m.i ed art. 104 DPR 554/99
polizza indennitaria decennale il cui massimale è fissato
in Euro 2.000.000,00, nonché polizza per responsabilità
civile verso terzi della medesima durata, con massimale di Euro
4.000.000,00.
E altresì a carico del concessionario lonere
di stipulare - entro 15 giorni dal certificato di collaudo adeguata
polizza assicurativa per tutta la durata della gestione dellopera
per danni a terzi ed alle cose, compresi furto ed incendio, il
cui massimale è fissato in Euro 500.000,00.
Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di Credito
di cui all'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 modificato con
D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635; le polizze fidejussorie ed assicurative
di cui sopra, dovranno essere emesse da primari Istituti Assicurativi,
ai sensi dell'art. 13 della legge 10 giugno 1982 n. 348 abilitate
allesercizio del ramo cauzioni e dovranno essere debitamente
autenticate.
Dovranno inoltre contenere l'espressa condizione che il fidejubente
è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta
scritta del Concedente senza facoltà di opporre alcuna
eccezione, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944 e 1945
del Codice Civile.
All'erogazione dell'anticipazione del contributo ex L. 122/89
al concessionario, quest'ultimo è tenuto a costituire contestualmente
una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita
in corso d'opera o secondo le diverse modalità di svincolo
eventualmente imposte dalla Regione Piemonte, ente erogatore del
contributo medesimo.
Qualora il concessionario proceda alla costituzione della società
di progetto ex art. 37 quinquies Legge 109/94 e s.m.i, la suddetta
società dovrà a sua volta rilasciare al Concedente
tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente
articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal
Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate allatto
del rilascio delle stesse da parte della società di progetto.
A seguito di quanto sopra il Concedente, come sopra rappresentato,
per quanto possa occorrere, rinuncia ad ogni diritto di ipoteca
legale derivante dal presente atto, espressamente esonerando il
competente Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo
di iscriverla e da ogni responsabilità al riguardo.
Il Concessionario può costituire specifica società di progetto ai sensi e per gli effetti dellart. 37 quinquies Legge 109/94 e s.m.i, che subentrerà automaticamente nei rapporti di concessione della presente convenzione senza necessità di approvazione o autorizzazione, con tutto ciò che ne deriva.
Le parti riconoscono ed accettano che per ogni controversia
derivante dalla presente convenzione o più in generale
dal rapporto concessorio oggetto del presente atto, è escluso
il ricorso alla procedura arbitrale e che pertanto le stesse in
caso di contestazioni ricorreranno allautorità giurisdizionale
competente.
Foro competente è esclusivamente quello di Torino.
Ai soli fini fiscali viene attribuito al diritto di superficie
il valore di Euro 3.615,00 a posto auto pertinenziale.
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle
di carattere fiscale, sono a totale carico del Concessionario,
che chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1989 n. 122.