Direzione Generale

n. ord. 96
2003 04189/066

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 GIUGNO 2003
(proposta dalla G.C. 30 maggio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA STADIO COMUNALE IN CAPO ALLA SOCIETA` TORINO CALCIO S.P.A. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco,
anche a nome degli Assessori Peveraro e Montabone.

Da tempo le società calcistiche Torino Calcio S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A. esprimono alla Civica Amministrazione l’interesse, definito strategico, ad acquisire la disponibilità di uno stadio sociale, in linea con la tendenza europea che vede le società calcistiche professioniste di massimo livello dotarsi di strutture proprie.

In particolare, a fronte delle richieste delle società suddette, seguendo peraltro un orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittima la tendenza nazionale ed europea ad affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti calcistici, la Civica Amministrazione ha provveduto a verificare la possibilità di trasferire lo Stadio Comunale e le sue pertinenze al Torino Calcio S.p.A. e lo Stadio delle Alpi e le sue pertinenze alla Juventus F.C. S.p.A.

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 marzo 1997 n. 152, approvava un programma di riorganizzazione relativo allo Stadio delle Alpi che prevedeva, tra l’altro, l’impegno della Juventus F.C. S.p.A. e del Torino Calcio S.p.A. a giocare tutte le partite casalinghe di campionato, di coppa nazionale ed internazionale, sino al termine della stagione calcistica 2001/2002, presso il suddetto impianto e la disponibilità della Città, allo scadere di tale termine, ad affidare il vecchio Stadio Comunale a dette squadre torinesi, ovvero, con il loro accordo, ad una soltanto di esse, non escludendo di concedere alle stesse modalità e condizioni lo Stadio delle Alpi.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2002 (mecc. 2002 04607/066), esecutiva dal 7 luglio 2002 in coerenza ed in applicazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 152 del 17 marzo 1997 (mecc. 9701753/03), esecutiva dal 24 marzo 1997 veniva approvata l’intesa tra la Città e le società calcistiche torinesi Juventus F.C. S.p.A. e Torino Calcio S.p.A., costituente linea guida per la predisposizione di appositi protocolli d’intesa da stipularsi con ciascuna delle suddette società al fine di definire gli accordi volti a risolvere in tal senso la problematica degli stadi torinesi.

La Civica Amministrazione inoltre, vista la sentenza del Consiglio di Stato in data 4 novembre 1994, che considera legittima la costituzione di un diritto di superficie relativo all’impianto sportivo in capo alla società calcistica cittadina d’eccellenza, ritiene di soddisfare l’interesse pubblico generale attribuendo ad entrambe le squadre di calcio cittadine un proprio stadio in disponibilità.

Con provvedimenti della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2002 (mecc. 200211897/066), esecutiva dall'11 gennaio 2003 e in data 28 febbraio 2003 (mecc. 200301436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003 veniva inoltre approvato il protocollo d’intesa tra la Città di Torino e il Torino Calcio S.p.A., che prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore di detta società sull’area Stadio Comunale. Questo atto costituisce premessa indispensabile per gli atti amministrativi e negoziali necessari alla sua attuazione. Con tale provvedimento gli uffici venivano altresì incaricati di individuare ed adottare i provvedimenti necessari per l’assunzione degli atti conseguenti.

Medio tempore, con provvedimento del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003 (mecc. 2003 00526/009), esecutiva dal 10 marzo 2003 veniva approvata apposita variante parziale n. 60 al vigente P.R.G.C., intesa alla trasformazione dell’area dello Stadio Comunale.

In particolare la variante urbanistica di cui sopra prescrive che l’impianto è destinato a servizi privati "S.P." lettera "v" impianti ed attrezzature sportive, da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell’attività calcistica e delle attività ad essa connessa, nonché all’attività sportiva in genere.

Viene così a mancare il presupposto, in relazione anche ai numerosi impianti sportivi offerti al pubblico dalla Città, per mantenere ad uso pubblico l’impianto sportivo, con la conseguente possibilità di rendere patrimonialmente disponibile tale complesso immobiliare per il venir meno della sua destinazione diretta a pubblico servizio.

Numerosi e successivi contatti con il Torino Calcio S.p.A. consentivano di addivenire ad un accordo per la costituzione del diritto di superficie per 99 anni sullo Stadio Comunale, corrispettivo da parte della stessa società di una somma che, in relazione alla natura, durata ed alle condizioni del costituendo diritto, è stata quantificata in Euro 3.770.000,00.

Considerato positivamente quanto su espresso che realizza l’indirizzo consigliare rappresentato nei provvedimenti summenzionati, qui integralmente richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si rende necessario al fine di portare a compimento l’indirizzo consigliare, provvedere alla costituzione del diritto di superficie per 99 anni sull’area su cui sorge lo Stadio Comunale a favore del Torino Calcio S.p.A. sulla base dei termini e delle modalità meglio specificate nella parte dispositiva della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto che l’area oggetto della variante urbanistica n. 60 approvata con provvedimento del 24 febbraio 2003 del Consiglio Comunale (mecc.  2003 00526/009) e per effetto della stessa appartiene al patrimonio disponibile e verrà conseguentemente classificata come tale ad inventario;

2) di trasferire al Torino Calcio S.p.A. la proprietà superficiaria, ai sensi dell’art. 952 e seguenti del codice civile, dello Stadio Comunale e dei fabbricati insistenti, individuate nella planimetria allegata (all. 1 - n. ) al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale. La realizzazione anche parziale delle costruzioni interromperà il termine di prescrizione previsto dall’art. 954 ultimo comma codice civile.

3) di costituire il diritto per la durata di anni 99 (novantanove). Tale diritto potrà essere rinnovato previa richiesta scritta 24 mesi prima della scadenza naturale. È esclusa la predetta facoltà in capo ai cessionari del Torino Calcio S.p.A.. Alla scadenza del termine (salvo il caso di rinnovo) il diritto di superficie si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà della Città fatti salvi eventuali accordi per gli investimenti effettuati dal Torino Calcio S.p.A. negli ultimi 15 anni prima della scadenza naturale del contratto;

4) La costituzione del diritto di superficie viene effettuata in coerenza con i contenuti della Variante parziale al P.R.G.C., approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003 (mecc. 2003 00526/009). Alla Torino Calcio S.p.A. è trasferito il diritto di fare e mantenere sulle aree citate quanto di seguito indicato:
- Gli spazi sotto le tribune/gradinate sono destinati ad attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc…, e a servizi di supporto all’attività sportiva. Fino ad un limite massimo di mq 10.700 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è ammesso il riuso di tali spazi con destinazione ad "Attività di servizio alle persone e alle imprese" (A.S.P.I.) – servizi pubblici, commercio, ricettivo, ecc…
- E’ ammessa la possibilità di realizzare nuova edificazione, nell’area esterna all’Impianto Sportivo, fino a un massimo di mq 9.000 di SLP secondo le destinazioni di seguito specificate, trasferendo dall’interno dell’impianto quota parte della SLP esistente. In tal caso gli spazi rimanenti sotto le tribune/gradinate, nella misura corrispondente alla SLP di nuova realizzazione, potranno essere utilizzati per attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc… e a servizi di supporto all’attività sportiva.
- La nuova edificazione dovrà essere così localizzata:
   - ad ovest, in corrispondenza di via Filadelfia angolo corso Agnelli, attività ricettive fino a mq 6.000;
   - a nord–ovest, lungo corso Agnelli fino a tutto l’angolo di risvolto in corso Sebastopoli, attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), fino a mq 3.000, con altezza delle fronti non superiore a m. 5,00.
- A fronte della realizzazione della nuova edificazione dovrà essere reperita una dotazione di servizi pubblici pari all’80% della nuova SLP prevista, oltre alle ulteriori dotazioni prescritte dalle norme vigenti, da realizzarsi anche nel sottosuolo di aree pubbliche nelle immediate vicinanze, con modalità attuative e gestionali da disciplinarsi con apposita convenzione. La dotazione di servizi e parcheggi potrà essere garantita anche attraverso l’utilizzo di parcheggi esistenti o da realizzare nelle immediate vicinanze.
Qualora i servizi pubblici vengano realizzati nell’area di pertinenza, si dovrà presentare idoneo atto d’impegno unilaterale di cui all’art. 49 comma 5 della Legge Urbanistica Regionale da sottoscrivere prima del rilascio della concessione, nel quale dovrà essere garantito l’assoggettamento all’uso pubblico della dotazione di servizi pubblici commisurata alla nuova edificazione.
Il tutto secondo le vigenti e richiamate previsioni urbanistiche del P.R.G.C. e previo i necessari provvedimenti amministrativi. In aderenza a eventuali mutate previsioni normative anche sportive, l’impianto potrà essere conseguentemente adeguato.

5) La costituzione del diritto di superficie avverrà, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica, alle seguenti condizioni:
a) il Torino Calcio S.p.A. si obbligherà ad utilizzare lo Stadio Comunale come sede dell’attività calcistica ufficiale, casalinga, abituale (sia di tornei nazionali che internazionali) della prima squadra per tutta la durata del diritto;
b) il Superficiario si obbligherà a preservare al massimo grado la struttura architettonica dell’impianto sportivo con particolare riferimento ai vincoli posti dalla competente Sovrintendenza;
c) il Superficiario si obbligherà a mantenere lo Stadio Comunale in buono stato di conservazione per tutta la durata del diritto;
d) al Superficiario sarà riconosciuta la facoltà, successivamente al 30 marzo 2006 di mutare la denominazione dello Stadio Comunale dandone comunicazione alla Città, la quale potrà opporsi esclusivamente per motivi di ordine pubblico;
e) il Superficiario potrà cedere, anche frazionatamente, il diritto di superficie e costituire diritti reali e obbligatori a favore di terzi;
f) il Superficiario si obbliga a ristrutturare l’Impianto Sportivo secondo le proprie esigenze entro e non oltre il 31 luglio 2005. Tale termine potrà subire uno slittamento massimo di un mese ovvero fino al 31 agosto 2005 da intendersi quale termine ultimo. La ristrutturazione prevista dovrà consentire al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali-Torino 2006 (di seguito Comitato) l’utilizzo, senza corrispettivo, dell’Impianto Sportivo, dell’Area Stadio (nei limiti di circa 2000 mq sottostanti il catino dello stadio) e dell’Area Ricettiva/Commerciale con esclusione delle nuove edificazioni, per le manifestazioni collegate con i XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e con i Giochi Paralimpici Torino 2006. Resta inteso che fino alla data di chiusura delle Paralimpiadi, il Superficiario non potrà compiere lavori di "personalizzazione" dell’Impianto Sportivo e dell’Area Stadio Comunale;
g) il Superficiario metterà a disposizione della Città di Torino ovvero del Comitato l’Impianto Sportivo, l’Area Stadio (nei limiti della parte sottostante il catino dello stadio) e l’Area Ricettivo/Commerciale alle condizioni qui di seguito stabilite:
   1. Il Superficiario consentirà al Comitato e alle ditte dallo stesso designate a partire dal 1° marzo 2005 l’accesso all’Area Stadio Comunale e la realizzazione sulla stessa dei lavori di allestimento delle strutture specifiche necessarie per la realizzazione delle cerimonie relative alle Olimpiadi, in conformità con i requisiti olimpici e paralimpici, restando inteso che la responsabilità e le conseguenti garanzie inerenti i predetti lavori saranno esclusivamente poste a carico del Comitato.
   2. Il Superficiario entro il 31 luglio 2005 consegnerà in uso esclusivo e gratuito al Comitato l’Impianto Sportivo e l’Area Stadio (nei limiti di circa 2000 mq sottostanti la tribuna est) ultimati e collaudati ponendoli ad esclusiva disposizione del Comitato stesso fino a tutto il 30 aprile 2006.
   3. Il Superficiario entro il 1° ottobre 2005 dovrà rendere disponibile al Comitato l’Area Ricettiva/Commerciale ultimata e collaudata ponendola ad esclusiva disposizione del Comitato stesso fino a tutto il 30 marzo 2006, fatta eccezione per la struttura alberghiera e per gli edifici destinati ad attività commerciali, salve pattuizioni fra le parti ed eventuali disposizioni CIO.
   4. Nel periodo tra il 1° luglio 2005 ed il 30 marzo 2006 tutti gli spazi pubblicitari dell’Area Stadio Comunale saranno ad esclusiva disposizione del Comitato, in osservanza dei requisiti del CIO e dello IPC in materia.
   5. In considerazione del fatto che il progetto dell’Impianto Sportivo prevede, per l’uso del Torino Calcio S.p.A., una capienza di circa 28.000 posti a sedere e che il Comitato ha chiesto una capienza superiore di posti a sedere, il Superficiario, sul presupposto che tale aumento di capienza avverrà attraverso la posa in opera di strutture temporanee (costituite da tralicci a tubi e giunti tipo Dalmine) che saranno collocate tra il manto erboso e l’anello più basso dello Stadio poggiando su quest’ultimo (anello che nel progetto del proprietario superficiario dovrà essere interamente ricostruito), si impegna (salvo rimborso da parte del Comitato) esclusivamente a sovradimensionare le strutture verticali (fondazioni e pilastri) dell’anello più basso dello Stadio ancora da realizzare, onde garantire che questi nuovi pilastri possano sopportare oltre al normale carico d’uso richiesto dalle normative, anche quello generato dalle nuove strutture temporanee.
Resta inteso che in caso di richiesta di interventi edili o comunque di messa a disposizione di appositi spazi sulla copertura dello stadio per la posa del braciere olimpico e l’installazione di impianti di illuminazione particolare, il Superficiario sarà tenuto ad aderirvi a condizione che:
   (i) il Comitato, di volta in volta, sottoponga preventivamente un dettagliato progetto dell’intervento;
   (ii) l’intervento sia oggettivamente compatibile con il progetto di ristrutturazione di cui al punto 7) e con la portanza delle strutture di sostegno della copertura dello stadio;
   (iii) il Comitato si faccia carico di tutti i relativi costi;
   (iv) le ditte designate dal Comitato per l’installazione si coordinino in modo rigoroso con l’impresa appaltatrice della ristrutturazione dello stadio al fine di non dar luogo a ritardi nell’esecuzione dei lavori;

5 II) il Torino Calcio S.p.A. dovrà assumere formale impegno a realizzare nell'area Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio, da destinare alla squadra Primavera, dotato dei necessari servizi e di una adeguata tribuna spettatori e un Museo della Storia del Torino;

6) il Superficiario si obbliga a consentire tutte le opere (comprese le realizzazioni delle infrastrutture quali, ad esempio, gli ascensori, vomitori, uscite di sicurezza o comunque quant’altro richiesto al Comitato e non previsto dal progetto di ristrutturazione di cui al successivo punto 7)) predisposizioni o allestimenti provvisori e le rimozioni che il Comitato giudicherà necessari anche ai fini delle dovute autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi e cerimonie relative ai Giochi, a condizione che il Comitato (i) si faccia carico di tutti i relativi costi ed oneri (ii) provveda, sempre a sue spese, al pieno ripristino dopo la realizzazione dei Giochi, (iii) si impegni a far sì che le ditte dallo stesso designate si coordinino in modo rigoroso con il Cronoprogramma delle attività e dei tempi di esecuzione previsti dalle imprese assegnatarie dei lavori di ristrutturazione di competenza del Superficiario;

7) il Superficiario, contestualmente alla stipula del Contratto, consegna alla Città di Torino la documentazione per il rilascio/approvazione delle licenze edilizie e commerciali dell’Area Stadio Comunale, nonché il progetto definitivo di ristrutturazione della medesima. Tale progetto:
   (i) dovrà prevedere la riqualificazione, anche architettonica, dell’intera area tenuto conto delle indicazioni della competente Sovrintendenza;
   (ii) dovrà contenere un dettagliato Cronoprogramma di esecuzione dei lavori di ristrutturazione col termine di ultimazione delle opere entro il 31 luglio 2005. Al fine di garantire la corretta e tempestiva opera di ristrutturazione e il rispetto del Cronoprogramma, la Città di Torino potrà ispezionare i cantieri e dovrà ottenere copia degli stati avanzamento lavori di tutte le opere accompagnata da una relazione del direttore lavori sullo stato dei lavori stessi. Il collaudo delle opere sarà di competenza del Torino Calcio S.p.A. e dovrà essere effettuato da una commissione della quale farà parte un componente nominato dalla Città di Torino;

8) fino alla costituzione del diritto di superficie a favore della Juventus F.C. S.p.A. sullo Stadio delle Alpi, il Torino Calcio S.p.A. corrisponderà alla Città di Torino il canone attualmente dovuto per l’uso dello Stadio delle Alpi, così come si impegna a corrisponderlo agli aventi diritto dalla Città di Torino fintantoché non potrà utilizzare lo Stadio Comunale.

9) il Superficiario concede in uso alla Città di Torino per la durata del Contratto un’area all’interno dell’Impianto Sportivo di circa 2.500 mq, che il Superficiario si riserva di individuare e che dovrà ristrutturare esprimendo sin da ora il consenso ai sensi dell’art. 1804 codice civile che la predetta area venga concessa all’Istituto Medicina dello Sport o altro ente avente analoghe finalità indicato dalla Città.
A fronte di quanto sopra il corrispettivo del trasferimento del diritto di superficie viene ridotto di un ammontare di Euro 1.270.000,00 in relazione all'uso gratuito dell'Istituto per un periodo di anni 25 dell’area sopracitata. Tale riduzione risulta commisurabile al generale obbligo di mantenere nella disponibilità della Città tale superficie per la durata del Contratto, all'intervento di ristrutturazione da effettuarsi ed alla localizzazione senza soluzione di continuità e senza ulteriori oneri per la Città dell’Istituto. Al termine del periodo di 25 anni verrà negoziato un canone equo fra le Parti per l'ulteriore utilizzo di detti locali. Le modalità e i tempi della ristrutturazione dell’area dovranno essere disciplinati tra le Parti, restando inteso che l’Istituto di Medicina dello Sport non dovrà in alcun modo ostacolare i lavori di ristrutturazione dell’Impianto Sportivo;

10) Gli immobili saranno trasferiti a corpo, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, attinenze, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e condizioni di diritto in cui la Città li possiede, liberi da persone e cose (eccezione fatta per quanto descritto al precedente punto 9), pesi, pegni, ipoteche, privilegi anche fiscali, vincoli, servitù passive, obblighi contrattuali di qualsiasi natura (salvo quelli previsti dal presente provvedimento), trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, gravami di ogni genere e natura, liti pendenti, nonché da diritti e ragioni comunque vantati da terzi con l’eccezione delle necessarie servitù di passaggio a favore dell’adiacente impianto olimpico e dell’Istituto Medicina dello Sport allocato all’interno dell’Impianto Sportivo.
A titolo di corrispettivo per il trasferimento della proprietà superficiaria e la costituzione del diritto di superficie il Torino Calcio S.p.A. riconosce alla Città di Torino la somma di Euro 3.770.000,00 cui va dedotto l’importo di Euro 1.270.000,00 secondo quanto indicato nel precedente punto 9).
L’ammontare così definito in Euro 2.500.000,00 verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a) quanto ad Euro 25.000,00 contestualmente alla stipula del presente atto notarile;
b) quanto ad Euro 600.000,00 alla data di ottenimento di tutte le licenze commerciali ed edilizie relativamente all’Impianto Sportivo e Area Stadio;
c) quanto ad Euro 1.875.000,00 mediante nove rate annuali ciascuna di Euro 208.330,00 da versarsi la prima rata entro dodici mesi dalla stipula contrattuale.
Sarà oggetto di risoluzione del Contratto il mancato pagamento delle rate concordate, nonché la mancata presentazione di garanzia (polizza fidejussoria) per due rate del medesimo. In merito agli interessi la relativa corresponsione degli stessi si effettua mediante le seguenti obbligazioni in capo al Torino Calcio S.p.A.:
a) ospitalità senza corrispettivo presso lo Stadio Comunale, fino al 31 dicembre 2011 e compatibilmente con l’attività calcistica e con le esigenze dettate dai lavori di sistemazione dell’impianto, di due manifestazioni annuali promosse e/o organizzate dalla Città di Torino;
b) attribuzione alla Città di Torino dal 30 aprile 2006 fino al 31 marzo 2012 di idonei spazi per la sua pubblicità istituzionale.
La Città di Torino rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale.

12) Nel caso in cui la Città di Torino, nel periodo di validità del diritto di superficie, decida di alienare la proprietà del suolo – o di parte del suolo – su cui insiste il compendio immobiliare e sul quale è costituito il diritto di superficie oggetto del presente contratto, al Superficiario e/o ai soggetti cessionari titolari dei diritti indicati all'art. 5) lettera e, è attribuito il diritto di prelazione all’acquisto, una volta espletate le procedure di evidenza pubblica, ove necessario.

13) La Città di Torino si impegna, in base al vigente accordo tra la medesima ed il Credito Sportivo, ad acconsentire al Torino Calcio S.p.A. l’accesso ai benefici ivi previsti, ricorrendone i presupposti.
La Città di Torino si impegna inoltre a rilasciare specifica fidejussione in favore del Credito Sportivo e nell’interesse del Superficiario per un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 per l’erogazione del finanziamento da parte del Credito Sportivo per la ristrutturazione dell’Impianto Sportivo.
Impregiudicata la facoltà per il Torino Calcio S.p.A. di concordare con il Credito Sportivo forme di garanzia alternative a quella prestata da Città di Torino, e conseguentemente liberare quest’ultima dalla garanzia prestata, si conviene che, ove la Città di Torino non sia stata liberata, il Torino Calcio S.p.A. dovrà prestare in favore del Credito Sportivo idonea garanzia, atta ad evitare situazioni di rischio per la Città di Torino, copia della quale dovrà esserle consegnata.
Tale garanzia dovrà garantire il pagamento di due rate di mutuo.
In caso di inadempimento da parte del Superficiario alla stipula e/o al rinnovo della suddetta garanzia e, ove a seguito del mancato pagamento di almeno due rate di mutuo, il Credito Sportivo escuta la garanzia prestata dalla Città di Torino, la stessa avrà diritto di risolvere il Contratto limitatamente all’Impianto Sportivo e all’Area Stadio. In tal caso la Città di Torino dovrà restituire al Superficiario, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, le rate di mutuo dallo stesso precedentemente versate con i relativi interessi al tasso legale.
Il Torino Calcio S.p.A. avrà, in ogni caso, il diritto di richiedere ed ottenere il ripristino della validità ed esecutività del Contratto, previo (i) rimborso alla Città di Torino di tutte le somme dalla stessa versate o altrimenti sostenute e (ii) liberazione delle garanzie prestate in favore del Credito Sportivo.

14) La Città di Torino si impegna a far sì che l’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" (di seguito l’"Agenzia"), provveda a ristrutturare, a proprie spese e in accordo con il Superficiario, una porzione sottostante la Tribuna Est dell’Impianto Sportivo di ca. 2000 mq, in base alle esigenze definite dal Bando Olimpico per le Olimpiadi, da porre nel periodo olimpico nella esclusiva gratuita disponibilità del Comitato. L’intervento di ristrutturazione, nonchè i miglioramenti e le addizioni di qualsiasi natura saranno realizzati a totale carico dell’Agenzia e resteranno acquisiti dal Superficiario quale indennizzo per l’utilizzo dell’Impianto Sportivo, senza alcun obbligo di ripristino per le opere realizzate, salvo gli eventuali ulteriori interventi richiesti dall’Agenzia per i quali il Superficiario abbia esplicitamente fatto istanza per la rimessa in pristino. Tale ripristino sarà a cura e spese della Città di Torino.

15) La Città di Torino si obbliga a concedere al Torino Calcio S.p.A. sull’area oggetto del Contratto e sull’area di ambito a termini di legge gli impianti pubblicitari compatibili con le metrature previste nel Piano Generale degli impianti della pubblicità.

16) Saranno cause di risoluzione dello stipulando contratto:
a) inadempimento da parte del Torino Calcio S.p.A. degli obblighi di cui al punto 5) lettere a) f) e g) e 6);
b) mancato rispetto, per responsabilità del Superficiario dei termini di cui al Cronoprogramma, previsto al precedente punto 7) (ii), senza avervi posto rimedio entro il termine massimo di 60 giorni dalla contestazione formale della Città di Torino ovvero accertata situazione, in via anticipata, di impossibilità oggettiva di rispettare tali termini;
c) modifica da parte della Città di Torino della normativa urbanistica, in modo tale da non consentire la completa realizzazione di quanto previsto al punto 4 nel periodo di durata del diritto di superficie;
d) mancata assunzione degli atti amministrativi o loro venir meno in conformità alla normativa vigente necessari a dare completa attuazione al progetto di cui trattasi ed in particolare a quanto indicato al punto 4);
e) mancata approvazione o comunque non esecutività per responsabilità della Città di Torino, degli atti di variante urbanistica presi con provvedimento della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) ovvero di altri atti di variante urbanistica (area Chinino) aventi contenuto edificatorio e modalità equipollenti presi dalla Città di Torino. A seguito di tali provvedimenti, il mancato rilascio delle relative autorizzazioni commerciali ed edilizie entro il termine del 31 marzo 2004 genererà causa di risoluzione del contratto.
In tale ipotesi il Torino Calcio S.p.A. avrà diritto al rimborso dei costi sopportati fino alla data di risoluzione.
Nel caso di risoluzione del Contratto per gli inadempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) nonché per mancato pagamento delle rate concordate e/o la mancata presentazione di garanzia, la Città, o altro soggetto da questa indicato, procederà autonomamente al completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Area Stadio Comunale, con perdita da parte del Superficiario delle spese e dei costi precedentemente sostenuti per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione, nonché con trasferimento a titolo gratuito alla Città di Torino di tutti gli elaborati progettuali. Inoltre in tale caso il Superficiario:
(i) consegnerà immediatamente alla Città l’area Stadio Comunale libera e sgombera rimuovendo ogni e qualsiasi ostacolo autorizzando, sin d’ora per allora in ogni caso, espressamente ed irrevocabilmente la Città o i terzi da questa designati a prendere possesso dell’area o ove del caso a detenerla;
(ii) rinuncerà a qualsiasi azione cautelare possessoria, salvo il caso in cui l’inadempimento del Superficiario sia dovuto a responsabilità di terzi;
(iii) si obbligherà a garantire che nei contratti con le imprese assuntrici dei lavori di ristrutturazione queste ultime siano validamente obbligate verso la Città a quanto contemplato nei precedenti punti (i) e (ii) per quanto di disponibilità e/o competenza delle stesse.
Negli eventuali atti di trasferimento parziale del diritto di superficie dovrà essere riportato a cura del Proprietario Superficiario, che se ne fa garante, l'obbligo per l'avente causa del rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel Contratto, inclusa quella che prevede il ritorno nella piena disponibilità della Città senza spese di tutto il compendio oggetto del diritto di superficie, qualora si verifichi quanto previsto al punto 16 b) della presente deliberazione.
In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Superficiario si impegna irrevocabilmente ad utilizzare per 25 anni l’Impianto Sportivo che la Città di Torino dovrà mettere a sua disposizione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2006 per la disputa di tutte le proprie gare ufficiali, impegnandosi a corrispondere alla Città di Torino il canone di locazione che sarà determinato.
Nel caso di non rispetto da parte della Città di Torino del termine ultimo del 1° settembre 2003 per il rilascio delle licenze edilizie/commerciali (onde poter permettere l'inizio dei lavori) che il Torino Calcio S.p.A. dovrà richiedere non appena l’Area Stadio sarà messa a disposizione con le formalità amministrative adottabili, la Città di Torino avrà diritto al trasferimento a titolo oneroso di tutti gli elaborati progettuali, fatto salvo il diritto del Torino Calcio S.p.A. al rimborso dei costi sopportati e documentati fino a tale data. Tale diritto potrà essere acquisito da altro soggetto indicato dalla Città di Torino;

17) la Città di Torino sarà manlevata da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi dall’esercizio, da parte del Superficiario, dei diritti ed obblighi nascenti dallo stipulando contratto;

18) con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla regolarizzazione contabile.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

19) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.