Direzione Generale
n. ord. 96
2003 04189/066
OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA STADIO COMUNALE IN CAPO ALLA SOCIETA` TORINO CALCIO S.P.A. APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco,
anche a nome degli Assessori Peveraro e Montabone.
Da tempo le società calcistiche Torino Calcio S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A. esprimono alla Civica Amministrazione linteresse, definito strategico, ad acquisire la disponibilità di uno stadio sociale, in linea con la tendenza europea che vede le società calcistiche professioniste di massimo livello dotarsi di strutture proprie.
In particolare, a fronte delle richieste delle società suddette, seguendo peraltro un orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittima la tendenza nazionale ed europea ad affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti calcistici, la Civica Amministrazione ha provveduto a verificare la possibilità di trasferire lo Stadio Comunale e le sue pertinenze al Torino Calcio S.p.A. e lo Stadio delle Alpi e le sue pertinenze alla Juventus F.C. S.p.A.
La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 marzo 1997 n. 152, approvava un programma di riorganizzazione relativo allo Stadio delle Alpi che prevedeva, tra laltro, limpegno della Juventus F.C. S.p.A. e del Torino Calcio S.p.A. a giocare tutte le partite casalinghe di campionato, di coppa nazionale ed internazionale, sino al termine della stagione calcistica 2001/2002, presso il suddetto impianto e la disponibilità della Città, allo scadere di tale termine, ad affidare il vecchio Stadio Comunale a dette squadre torinesi, ovvero, con il loro accordo, ad una soltanto di esse, non escludendo di concedere alle stesse modalità e condizioni lo Stadio delle Alpi.
Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2002 (mecc. 2002 04607/066), esecutiva dal 7 luglio 2002 in coerenza ed in applicazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 152 del 17 marzo 1997 (mecc. 9701753/03), esecutiva dal 24 marzo 1997 veniva approvata lintesa tra la Città e le società calcistiche torinesi Juventus F.C. S.p.A. e Torino Calcio S.p.A., costituente linea guida per la predisposizione di appositi protocolli dintesa da stipularsi con ciascuna delle suddette società al fine di definire gli accordi volti a risolvere in tal senso la problematica degli stadi torinesi.
La Civica Amministrazione inoltre, vista la sentenza del Consiglio di Stato in data 4 novembre 1994, che considera legittima la costituzione di un diritto di superficie relativo allimpianto sportivo in capo alla società calcistica cittadina deccellenza, ritiene di soddisfare linteresse pubblico generale attribuendo ad entrambe le squadre di calcio cittadine un proprio stadio in disponibilità.
Con provvedimenti della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2002 (mecc. 200211897/066), esecutiva dall'11 gennaio 2003 e in data 28 febbraio 2003 (mecc. 200301436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003 veniva inoltre approvato il protocollo dintesa tra la Città di Torino e il Torino Calcio S.p.A., che prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore di detta società sullarea Stadio Comunale. Questo atto costituisce premessa indispensabile per gli atti amministrativi e negoziali necessari alla sua attuazione. Con tale provvedimento gli uffici venivano altresì incaricati di individuare ed adottare i provvedimenti necessari per lassunzione degli atti conseguenti.
Medio tempore, con provvedimento del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003 (mecc. 2003 00526/009), esecutiva dal 10 marzo 2003 veniva approvata apposita variante parziale n. 60 al vigente P.R.G.C., intesa alla trasformazione dellarea dello Stadio Comunale.
In particolare la variante urbanistica di cui sopra prescrive che limpianto è destinato a servizi privati "S.P." lettera "v" impianti ed attrezzature sportive, da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dellattività calcistica e delle attività ad essa connessa, nonché allattività sportiva in genere.
Viene così a mancare il presupposto, in relazione anche ai numerosi impianti sportivi offerti al pubblico dalla Città, per mantenere ad uso pubblico limpianto sportivo, con la conseguente possibilità di rendere patrimonialmente disponibile tale complesso immobiliare per il venir meno della sua destinazione diretta a pubblico servizio.
Numerosi e successivi contatti con il Torino Calcio S.p.A. consentivano di addivenire ad un accordo per la costituzione del diritto di superficie per 99 anni sullo Stadio Comunale, corrispettivo da parte della stessa società di una somma che, in relazione alla natura, durata ed alle condizioni del costituendo diritto, è stata quantificata in Euro 3.770.000,00.
Considerato positivamente quanto su espresso che realizza lindirizzo consigliare rappresentato nei provvedimenti summenzionati, qui integralmente richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si rende necessario al fine di portare a compimento lindirizzo consigliare, provvedere alla costituzione del diritto di superficie per 99 anni sullarea su cui sorge lo Stadio Comunale a favore del Torino Calcio S.p.A. sulla base dei termini e delle modalità meglio specificate nella parte dispositiva della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate:
1) di prendere atto che larea oggetto della variante urbanistica n. 60 approvata con provvedimento del 24 febbraio 2003 del Consiglio Comunale (mecc. 2003 00526/009) e per effetto della stessa appartiene al patrimonio disponibile e verrà conseguentemente classificata come tale ad inventario;
2) di trasferire al Torino Calcio S.p.A. la proprietà superficiaria, ai sensi dellart. 952 e seguenti del codice civile, dello Stadio Comunale e dei fabbricati insistenti, individuate nella planimetria allegata (all. 1 - n. ) al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale. La realizzazione anche parziale delle costruzioni interromperà il termine di prescrizione previsto dallart. 954 ultimo comma codice civile.
3) di costituire il diritto per la durata di anni 99 (novantanove). Tale diritto potrà essere rinnovato previa richiesta scritta 24 mesi prima della scadenza naturale. È esclusa la predetta facoltà in capo ai cessionari del Torino Calcio S.p.A.. Alla scadenza del termine (salvo il caso di rinnovo) il diritto di superficie si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà della Città fatti salvi eventuali accordi per gli investimenti effettuati dal Torino Calcio S.p.A. negli ultimi 15 anni prima della scadenza naturale del contratto;
4) La costituzione del diritto di superficie viene effettuata
in coerenza con i contenuti della Variante parziale al P.R.G.C.,
approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 febbraio 2003 (mecc. 2003 00526/009). Alla Torino Calcio
S.p.A. è trasferito il diritto di fare e mantenere sulle
aree citate quanto di seguito indicato:
- Gli spazi sotto le tribune/gradinate sono destinati ad attività
complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi
spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc
, e a servizi
di supporto allattività sportiva. Fino ad un limite
massimo di mq 10.700 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è
ammesso il riuso di tali spazi con destinazione ad "Attività
di servizio alle persone e alle imprese" (A.S.P.I.)
servizi pubblici, commercio, ricettivo, ecc
- E ammessa la possibilità di realizzare nuova edificazione,
nellarea esterna allImpianto Sportivo, fino a un massimo
di mq 9.000 di SLP secondo le destinazioni di seguito specificate,
trasferendo dallinterno dellimpianto quota parte della
SLP esistente. In tal caso gli spazi rimanenti sotto le tribune/gradinate,
nella misura corrispondente alla SLP di nuova realizzazione, potranno
essere utilizzati per attività complementari al complesso
sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici,
magazzini, ecc
e a servizi di supporto allattività
sportiva.
- La nuova edificazione dovrà essere così localizzata:
- ad ovest, in corrispondenza di via Filadelfia
angolo corso Agnelli, attività ricettive fino a mq 6.000;
- a nordovest, lungo corso Agnelli fino
a tutto langolo di risvolto in corso Sebastopoli, attività
di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), fino a mq 3.000,
con altezza delle fronti non superiore a m. 5,00.
- A fronte della realizzazione della nuova edificazione dovrà
essere reperita una dotazione di servizi pubblici pari all80%
della nuova SLP prevista, oltre alle ulteriori dotazioni prescritte
dalle norme vigenti, da realizzarsi anche nel sottosuolo di aree
pubbliche nelle immediate vicinanze, con modalità attuative
e gestionali da disciplinarsi con apposita convenzione. La dotazione
di servizi e parcheggi potrà essere garantita anche attraverso
lutilizzo di parcheggi esistenti o da realizzare nelle immediate
vicinanze.
Qualora i servizi pubblici vengano realizzati nellarea di
pertinenza, si dovrà presentare idoneo atto dimpegno
unilaterale di cui allart. 49 comma 5 della Legge Urbanistica
Regionale da sottoscrivere prima del rilascio della concessione,
nel quale dovrà essere garantito lassoggettamento
alluso pubblico della dotazione di servizi pubblici commisurata
alla nuova edificazione.
Il tutto secondo le vigenti e richiamate previsioni urbanistiche
del P.R.G.C. e previo i necessari provvedimenti amministrativi.
In aderenza a eventuali mutate previsioni normative anche sportive,
limpianto potrà essere conseguentemente adeguato.
5) La costituzione del diritto di superficie avverrà,
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica,
alle seguenti condizioni:
a) il Torino Calcio S.p.A. si obbligherà ad utilizzare
lo Stadio Comunale come sede dellattività calcistica
ufficiale, casalinga, abituale (sia di tornei nazionali che internazionali)
della prima squadra per tutta la durata del diritto;
b) il Superficiario si obbligherà a preservare al massimo
grado la struttura architettonica dellimpianto sportivo
con particolare riferimento ai vincoli posti dalla competente
Sovrintendenza;
c) il Superficiario si obbligherà a mantenere lo Stadio
Comunale in buono stato di conservazione per tutta la durata del
diritto;
d) al Superficiario sarà riconosciuta la facoltà,
successivamente al 30 marzo 2006 di mutare la denominazione dello
Stadio Comunale dandone comunicazione alla Città, la quale
potrà opporsi esclusivamente per motivi di ordine pubblico;
e) il Superficiario potrà cedere, anche frazionatamente,
il diritto di superficie e costituire diritti reali e obbligatori
a favore di terzi;
f) il Superficiario si obbliga a ristrutturare lImpianto
Sportivo secondo le proprie esigenze entro e non oltre il 31 luglio
2005. Tale termine potrà subire uno slittamento massimo
di un mese ovvero fino al 31 agosto 2005 da intendersi quale termine
ultimo. La ristrutturazione prevista dovrà consentire al
Comitato per lOrganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali-Torino
2006 (di seguito Comitato) lutilizzo, senza corrispettivo,
dellImpianto Sportivo, dellArea Stadio (nei limiti
di circa 2000 mq sottostanti il catino dello stadio) e dellArea
Ricettiva/Commerciale con esclusione delle nuove edificazioni,
per le manifestazioni collegate con i XX Giochi Olimpici Invernali
del 2006 e con i Giochi Paralimpici Torino 2006. Resta inteso
che fino alla data di chiusura delle Paralimpiadi, il Superficiario
non potrà compiere lavori di "personalizzazione"
dellImpianto Sportivo e dellArea Stadio Comunale;
g) il Superficiario metterà a disposizione della Città
di Torino ovvero del Comitato lImpianto Sportivo, lArea
Stadio (nei limiti della parte sottostante il catino dello stadio)
e lArea Ricettivo/Commerciale alle condizioni qui di seguito
stabilite:
1. Il Superficiario consentirà al Comitato
e alle ditte dallo stesso designate a partire dal 1° marzo
2005 laccesso allArea Stadio Comunale e la realizzazione
sulla stessa dei lavori di allestimento delle strutture specifiche
necessarie per la realizzazione delle cerimonie relative alle
Olimpiadi, in conformità con i requisiti olimpici e paralimpici,
restando inteso che la responsabilità e le conseguenti
garanzie inerenti i predetti lavori saranno esclusivamente poste
a carico del Comitato.
2. Il Superficiario entro il 31 luglio 2005
consegnerà in uso esclusivo e gratuito al Comitato lImpianto
Sportivo e lArea Stadio (nei limiti di circa 2000 mq sottostanti
la tribuna est) ultimati e collaudati ponendoli ad esclusiva disposizione
del Comitato stesso fino a tutto il 30 aprile 2006.
3. Il Superficiario entro il 1° ottobre
2005 dovrà rendere disponibile al Comitato lArea
Ricettiva/Commerciale ultimata e collaudata ponendola ad esclusiva
disposizione del Comitato stesso fino a tutto il 30 marzo 2006,
fatta eccezione per la struttura alberghiera e per gli edifici
destinati ad attività commerciali, salve pattuizioni fra
le parti ed eventuali disposizioni CIO.
4. Nel periodo tra il 1° luglio 2005 ed
il 30 marzo 2006 tutti gli spazi pubblicitari dellArea Stadio
Comunale saranno ad esclusiva disposizione del Comitato, in osservanza
dei requisiti del CIO e dello IPC in materia.
5. In considerazione del fatto che il progetto
dellImpianto Sportivo prevede, per luso del Torino
Calcio S.p.A., una capienza di circa 28.000 posti a sedere e che
il Comitato ha chiesto una capienza superiore di posti a sedere,
il Superficiario, sul presupposto che tale aumento di capienza
avverrà attraverso la posa in opera di strutture temporanee
(costituite da tralicci a tubi e giunti tipo Dalmine) che saranno
collocate tra il manto erboso e lanello più basso
dello Stadio poggiando su questultimo (anello che nel progetto
del proprietario superficiario dovrà essere interamente
ricostruito), si impegna (salvo rimborso da parte del Comitato)
esclusivamente a sovradimensionare le strutture verticali (fondazioni
e pilastri) dellanello più basso dello Stadio ancora
da realizzare, onde garantire che questi nuovi pilastri possano
sopportare oltre al normale carico duso richiesto dalle
normative, anche quello generato dalle nuove strutture temporanee.
Resta inteso che in caso di richiesta di interventi edili o comunque
di messa a disposizione di appositi spazi sulla copertura dello
stadio per la posa del braciere olimpico e linstallazione
di impianti di illuminazione particolare, il Superficiario sarà
tenuto ad aderirvi a condizione che:
(i) il Comitato, di volta in volta, sottoponga
preventivamente un dettagliato progetto dellintervento;
(ii) lintervento sia oggettivamente compatibile
con il progetto di ristrutturazione di cui al punto 7) e con la
portanza delle strutture di sostegno della copertura dello stadio;
(iii) il Comitato si faccia carico di tutti
i relativi costi;
(iv) le ditte designate dal Comitato per linstallazione
si coordinino in modo rigoroso con limpresa appaltatrice
della ristrutturazione dello stadio al fine di non dar luogo a
ritardi nellesecuzione dei lavori;
5 II) il Torino Calcio S.p.A. dovrà assumere formale impegno a realizzare nell'area Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio, da destinare alla squadra Primavera, dotato dei necessari servizi e di una adeguata tribuna spettatori e un Museo della Storia del Torino;
6) il Superficiario si obbliga a consentire tutte le opere (comprese le realizzazioni delle infrastrutture quali, ad esempio, gli ascensori, vomitori, uscite di sicurezza o comunque quantaltro richiesto al Comitato e non previsto dal progetto di ristrutturazione di cui al successivo punto 7)) predisposizioni o allestimenti provvisori e le rimozioni che il Comitato giudicherà necessari anche ai fini delle dovute autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi e cerimonie relative ai Giochi, a condizione che il Comitato (i) si faccia carico di tutti i relativi costi ed oneri (ii) provveda, sempre a sue spese, al pieno ripristino dopo la realizzazione dei Giochi, (iii) si impegni a far sì che le ditte dallo stesso designate si coordinino in modo rigoroso con il Cronoprogramma delle attività e dei tempi di esecuzione previsti dalle imprese assegnatarie dei lavori di ristrutturazione di competenza del Superficiario;
7) il Superficiario, contestualmente alla stipula del Contratto,
consegna alla Città di Torino la documentazione per il
rilascio/approvazione delle licenze edilizie e commerciali dellArea
Stadio Comunale, nonché il progetto definitivo di ristrutturazione
della medesima. Tale progetto:
(i) dovrà prevedere la riqualificazione,
anche architettonica, dellintera area tenuto conto delle
indicazioni della competente Sovrintendenza;
(ii) dovrà contenere un dettagliato Cronoprogramma
di esecuzione dei lavori di ristrutturazione col termine di ultimazione
delle opere entro il 31 luglio 2005. Al fine di garantire la corretta
e tempestiva opera di ristrutturazione e il rispetto del Cronoprogramma,
la Città di Torino potrà ispezionare i cantieri
e dovrà ottenere copia degli stati avanzamento lavori di
tutte le opere accompagnata da una relazione del direttore lavori
sullo stato dei lavori stessi. Il collaudo delle opere sarà
di competenza del Torino Calcio S.p.A. e dovrà essere effettuato
da una commissione della quale farà parte un componente
nominato dalla Città di Torino;
8) fino alla costituzione del diritto di superficie a favore della Juventus F.C. S.p.A. sullo Stadio delle Alpi, il Torino Calcio S.p.A. corrisponderà alla Città di Torino il canone attualmente dovuto per luso dello Stadio delle Alpi, così come si impegna a corrisponderlo agli aventi diritto dalla Città di Torino fintantoché non potrà utilizzare lo Stadio Comunale.
9) il Superficiario concede in uso alla Città di Torino
per la durata del Contratto unarea allinterno dellImpianto
Sportivo di circa 2.500 mq, che il Superficiario si riserva di
individuare e che dovrà ristrutturare esprimendo sin da
ora il consenso ai sensi dellart. 1804 codice civile che
la predetta area venga concessa allIstituto Medicina dello
Sport o altro ente avente analoghe finalità indicato dalla
Città.
A fronte di quanto sopra il corrispettivo del trasferimento del
diritto di superficie viene ridotto di un ammontare di Euro 1.270.000,00
in relazione all'uso gratuito dell'Istituto per un periodo di
anni 25 dellarea sopracitata. Tale riduzione risulta commisurabile
al generale obbligo di mantenere nella disponibilità della
Città tale superficie per la durata del Contratto, all'intervento
di ristrutturazione da effettuarsi ed alla localizzazione senza
soluzione di continuità e senza ulteriori oneri per la
Città dellIstituto. Al termine del periodo di 25
anni verrà negoziato un canone equo fra le Parti per l'ulteriore
utilizzo di detti locali. Le modalità e i tempi della ristrutturazione
dellarea dovranno essere disciplinati tra le Parti, restando
inteso che lIstituto di Medicina dello Sport non dovrà
in alcun modo ostacolare i lavori di ristrutturazione dellImpianto
Sportivo;
10) Gli immobili saranno trasferiti a corpo, con tutti i diritti,
ragioni, accessioni, attinenze, dipendenze e pertinenze, nello
stato di fatto e condizioni di diritto in cui la Città
li possiede, liberi da persone e cose (eccezione fatta per quanto
descritto al precedente punto 9), pesi, pegni, ipoteche, privilegi
anche fiscali, vincoli, servitù passive, obblighi contrattuali
di qualsiasi natura (salvo quelli previsti dal presente provvedimento),
trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, gravami di ogni genere
e natura, liti pendenti, nonché da diritti e ragioni comunque
vantati da terzi con leccezione delle necessarie servitù
di passaggio a favore delladiacente impianto olimpico e
dellIstituto Medicina dello Sport allocato allinterno
dellImpianto Sportivo.
A titolo di corrispettivo per il trasferimento della proprietà
superficiaria e la costituzione del diritto di superficie il Torino
Calcio S.p.A. riconosce alla Città di Torino la somma di
Euro 3.770.000,00 cui va dedotto limporto di Euro 1.270.000,00
secondo quanto indicato nel precedente punto 9).
Lammontare così definito in Euro 2.500.000,00 verrà
corrisposto con le seguenti modalità:
a) quanto ad Euro 25.000,00 contestualmente alla stipula del presente
atto notarile;
b) quanto ad Euro 600.000,00 alla data di ottenimento di tutte
le licenze commerciali ed edilizie relativamente allImpianto
Sportivo e Area Stadio;
c) quanto ad Euro 1.875.000,00 mediante nove rate annuali ciascuna
di Euro 208.330,00 da versarsi la prima rata entro dodici mesi
dalla stipula contrattuale.
Sarà oggetto di risoluzione del Contratto il mancato pagamento
delle rate concordate, nonché la mancata presentazione
di garanzia (polizza fidejussoria) per due rate del medesimo.
In merito agli interessi la relativa corresponsione degli stessi
si effettua mediante le seguenti obbligazioni in capo al Torino
Calcio S.p.A.:
a) ospitalità senza corrispettivo presso lo Stadio Comunale,
fino al 31 dicembre 2011 e compatibilmente con lattività
calcistica e con le esigenze dettate dai lavori di sistemazione
dellimpianto, di due manifestazioni annuali promosse e/o
organizzate dalla Città di Torino;
b) attribuzione alla Città di Torino dal 30 aprile 2006
fino al 31 marzo 2012 di idonei spazi per la sua pubblicità
istituzionale.
La Città di Torino rinuncia alliscrizione di ipoteca
legale.
12) Nel caso in cui la Città di Torino, nel periodo di validità del diritto di superficie, decida di alienare la proprietà del suolo o di parte del suolo su cui insiste il compendio immobiliare e sul quale è costituito il diritto di superficie oggetto del presente contratto, al Superficiario e/o ai soggetti cessionari titolari dei diritti indicati all'art. 5) lettera e, è attribuito il diritto di prelazione allacquisto, una volta espletate le procedure di evidenza pubblica, ove necessario.
13) La Città di Torino si impegna, in base al vigente
accordo tra la medesima ed il Credito Sportivo, ad acconsentire
al Torino Calcio S.p.A. laccesso ai benefici ivi previsti,
ricorrendone i presupposti.
La Città di Torino si impegna inoltre a rilasciare specifica
fidejussione in favore del Credito Sportivo e nellinteresse
del Superficiario per un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00
per lerogazione del finanziamento da parte del Credito Sportivo
per la ristrutturazione dellImpianto Sportivo.
Impregiudicata la facoltà per il Torino Calcio S.p.A. di
concordare con il Credito Sportivo forme di garanzia alternative
a quella prestata da Città di Torino, e conseguentemente
liberare questultima dalla garanzia prestata, si conviene
che, ove la Città di Torino non sia stata liberata, il
Torino Calcio S.p.A. dovrà prestare in favore del Credito
Sportivo idonea garanzia, atta ad evitare situazioni di rischio
per la Città di Torino, copia della quale dovrà
esserle consegnata.
Tale garanzia dovrà garantire il pagamento di due rate
di mutuo.
In caso di inadempimento da parte del Superficiario alla stipula
e/o al rinnovo della suddetta garanzia e, ove a seguito del mancato
pagamento di almeno due rate di mutuo, il Credito Sportivo escuta
la garanzia prestata dalla Città di Torino, la stessa avrà
diritto di risolvere il Contratto limitatamente allImpianto
Sportivo e allArea Stadio. In tal caso la Città di
Torino dovrà restituire al Superficiario, entro 90 giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta, le rate di
mutuo dallo stesso precedentemente versate con i relativi interessi
al tasso legale.
Il Torino Calcio S.p.A. avrà, in ogni caso, il diritto
di richiedere ed ottenere il ripristino della validità
ed esecutività del Contratto, previo (i) rimborso alla
Città di Torino di tutte le somme dalla stessa versate
o altrimenti sostenute e (ii) liberazione delle garanzie prestate
in favore del Credito Sportivo.
14) La Città di Torino si impegna a far sì che lAgenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" (di seguito l"Agenzia"), provveda a ristrutturare, a proprie spese e in accordo con il Superficiario, una porzione sottostante la Tribuna Est dellImpianto Sportivo di ca. 2000 mq, in base alle esigenze definite dal Bando Olimpico per le Olimpiadi, da porre nel periodo olimpico nella esclusiva gratuita disponibilità del Comitato. Lintervento di ristrutturazione, nonchè i miglioramenti e le addizioni di qualsiasi natura saranno realizzati a totale carico dellAgenzia e resteranno acquisiti dal Superficiario quale indennizzo per lutilizzo dellImpianto Sportivo, senza alcun obbligo di ripristino per le opere realizzate, salvo gli eventuali ulteriori interventi richiesti dallAgenzia per i quali il Superficiario abbia esplicitamente fatto istanza per la rimessa in pristino. Tale ripristino sarà a cura e spese della Città di Torino.
15) La Città di Torino si obbliga a concedere al Torino Calcio S.p.A. sullarea oggetto del Contratto e sullarea di ambito a termini di legge gli impianti pubblicitari compatibili con le metrature previste nel Piano Generale degli impianti della pubblicità.
16) Saranno cause di risoluzione dello stipulando contratto:
a) inadempimento da parte del Torino Calcio S.p.A. degli obblighi
di cui al punto 5) lettere a) f) e g) e 6);
b) mancato rispetto, per responsabilità del Superficiario
dei termini di cui al Cronoprogramma, previsto al precedente punto
7) (ii), senza avervi posto rimedio entro il termine massimo di
60 giorni dalla contestazione formale della Città di Torino
ovvero accertata situazione, in via anticipata, di impossibilità
oggettiva di rispettare tali termini;
c) modifica da parte della Città di Torino della normativa
urbanistica, in modo tale da non consentire la completa realizzazione
di quanto previsto al punto 4 nel periodo di durata del diritto
di superficie;
d) mancata assunzione degli atti amministrativi o loro venir meno
in conformità alla normativa vigente necessari a dare completa
attuazione al progetto di cui trattasi ed in particolare a quanto
indicato al punto 4);
e) mancata approvazione o comunque non esecutività per
responsabilità della Città di Torino, degli atti
di variante urbanistica presi con provvedimento della Giunta Comunale
del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) ovvero di altri atti
di variante urbanistica (area Chinino) aventi contenuto edificatorio
e modalità equipollenti presi dalla Città di Torino.
A seguito di tali provvedimenti, il mancato rilascio delle relative
autorizzazioni commerciali ed edilizie entro il termine del 31
marzo 2004 genererà causa di risoluzione del contratto.
In tale ipotesi il Torino Calcio S.p.A. avrà diritto al
rimborso dei costi sopportati fino alla data di risoluzione.
Nel caso di risoluzione del Contratto per gli inadempimenti di
cui ai precedenti punti a) e b) nonché per mancato pagamento
delle rate concordate e/o la mancata presentazione di garanzia,
la Città, o altro soggetto da questa indicato, procederà
autonomamente al completamento dei lavori di ristrutturazione
dellArea Stadio Comunale, con perdita da parte del Superficiario
delle spese e dei costi precedentemente sostenuti per lesecuzione
delle opere di ristrutturazione, nonché con trasferimento
a titolo gratuito alla Città di Torino di tutti gli elaborati
progettuali. Inoltre in tale caso il Superficiario:
(i) consegnerà immediatamente alla Città larea
Stadio Comunale libera e sgombera rimuovendo ogni e qualsiasi
ostacolo autorizzando, sin dora per allora in ogni caso,
espressamente ed irrevocabilmente la Città o i terzi da
questa designati a prendere possesso dellarea o ove del
caso a detenerla;
(ii) rinuncerà a qualsiasi azione cautelare possessoria,
salvo il caso in cui linadempimento del Superficiario sia
dovuto a responsabilità di terzi;
(iii) si obbligherà a garantire che nei contratti con le
imprese assuntrici dei lavori di ristrutturazione queste ultime
siano validamente obbligate verso la Città a quanto contemplato
nei precedenti punti (i) e (ii) per quanto di disponibilità
e/o competenza delle stesse.
Negli eventuali atti di trasferimento parziale del diritto di
superficie dovrà essere riportato a cura del Proprietario
Superficiario, che se ne fa garante, l'obbligo per l'avente causa
del rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel Contratto,
inclusa quella che prevede il ritorno nella piena disponibilità
della Città senza spese di tutto il compendio oggetto del
diritto di superficie, qualora si verifichi quanto previsto al
punto 16 b) della presente deliberazione.
In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Superficiario si
impegna irrevocabilmente ad utilizzare per 25 anni lImpianto
Sportivo che la Città di Torino dovrà mettere a
sua disposizione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2006
per la disputa di tutte le proprie gare ufficiali, impegnandosi
a corrispondere alla Città di Torino il canone di locazione
che sarà determinato.
Nel caso di non rispetto da parte della Città di Torino
del termine ultimo del 1° settembre 2003 per il rilascio delle
licenze edilizie/commerciali (onde poter permettere l'inizio dei
lavori) che il Torino Calcio S.p.A. dovrà richiedere non
appena lArea Stadio sarà messa a disposizione con
le formalità amministrative adottabili, la Città
di Torino avrà diritto al trasferimento a titolo oneroso
di tutti gli elaborati progettuali, fatto salvo il diritto del
Torino Calcio S.p.A. al rimborso dei costi sopportati e documentati
fino a tale data. Tale diritto potrà essere acquisito da
altro soggetto indicato dalla Città di Torino;
17) la Città di Torino sarà manlevata da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi dallesercizio, da parte del Superficiario, dei diritti ed obblighi nascenti dallo stipulando contratto;
18) con successive determinazioni dirigenziali si provvederà
alla regolarizzazione contabile.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché
lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non
essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto;
19) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.