Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 101
2003 04181/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 LUGLIO 2003

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2003)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 5 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZUT "AMBITO DI RIORDINO PRODUTTIVO 4.21 GROSSETO - MALETTA" LOCALIZZATO SU CORSO GROSSETO 437 E 439 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 il 24 maggio 1995 ha destinato l'area in oggetto, ad "Area da Trasformare per Servizi" (ATS) (art. 20 NUEA) denominata "Ambito 4m Cascina Maletta".
Tale ambito risulta compreso in un'area più vasta soggetta al Programma di Recupero Urbano "C.so Grosseto", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 gennaio 1995 (mecc. 9500124/47), esecutiva dal 3 febbraio 1995 e con D.G.R. 39-15441 del 23 dicembre 1996.
Al fine di rendere attuabile la trasformazione urbanistica dell'area in questione, è stata approvata in data 26 febbraio 2001 la Variante parziale al PRG vigente n. 25, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Con tale Variante si era prevista, tra le altre, una nuova configurazione urbanistica-edilizia ed in particolare la creazione della ZUT "4.21 Grosseto-Maletta" (ambito di riordino produttivo) con indice territoriale (I.T.) massimo 0,5 mq./mq., in modo da consentire la permanenza dell'attività e l'eventuale sviluppo della stessa.
Successivamente all'approvazione della suddetta Variante, i proprietari dell'ambito hanno presentato una proposta di PEC, ai sensi dell'art. 43 della LUR e s.m.i..
L'attuazione dell'ambito viene attuata tramite PEC, in quanto l’art.7 delle N.U.E.A. di P.R.G prevede il ricorso a tale strumento, nei casi in cui il PRG non abbia fornito, nelle schede e nella cartografia, i parametri per consentire l’attuazione tramite il rilascio di concessione convenzionata. Nel caso specifico il PRG non ha indicato la localizzazione della concentrazione edificatoria.
L'area oggetto di intervento comprende due lotti ubicati su corso Grosseto, così individuati:
Lotto A, di proprietà della Soc. TMB s.r.l. sito in corso Grosseto n. 439, della superficie misurata di mq. 3.259, su cui si intendono realizzare nuove costruzioni per una S.L.P. consentita pari a mq 1.629,50 di cui:
- mq. 506,30 per la costruzione di un fabbricato destinato a magazzino, ad 1 piano fuori terra, posto in aderenza al fabbricato già adibito a magazzino, di proprietà Bard-Pia, avente le stesse caratteristiche costruttive e strutturali di quello esistente;
- mq. 1.123,20 per la costruzione di un edificio di 4 piani fuori terra, più eventuale pilotis, destinato ad uffici e/o laboratori, con annessi 2 piani interrati destinati ad autorimessa (1° piano) e cantine (2° piano).
Lotto B, di proprietà dei Sigg. Bard Renzo e Pia Caterina sito in corso Grosseto n. 437, della superficie misurata di mq. 6.500,50, sulla quale si intende intervenire per ristrutturare parzialmente gli edifici esistenti, destinati ad uso magazzino ed uffici per una S.L.P. pari a mq. 3.201,80 (minore della SLP assentita pari a mq. 3.250,25):
- l’intervento prevede la rimozione della copertura attuale in eternit su struttura portante in acciaio e la sua sostituzione con la posa in opera di una nuova copertura, costituita da un solaio piano in cemento armato prefabbricato, debitamente impermeabilizzato, su struttura portante verticale costituita da pilastri in cemento armato gettati in opera, posto alla medesima quota di estradosso di quello esistente che ricopre l'ala ovest dell'edificio di 2 piani ft. destinato ad uffici.
La Commissione Edilizia in data 3 ottobre 2002 ha esaminato la proposta di P.E.C. ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
I dati tecnici fondamentali dell’intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di n. 2 concessioni edilizie, sono i seguenti:
Superficie territoriale (ST)                                                                                                                             mq. 9.759,5
di cui lotto A                                                                                                          mq. 3.259
di cui lotto B                                                                                                          mq. 6.500,5
Superficie Lorda di Pavimento totale (max realizzabile)                                                                                   mq. 4.879,75
di cui sul lotto A (nuove costruzioni)                                                                       mq. 1.629,5
di cui lotto B (ristrutturazione parziale edifici esistenti)                                             mq. 3.201,8 (anziché 3.250,25)
(totale in progetto)                                                                                                 mq. 4.831,3
Aree assoggettate all’uso pubblico per servizi                                                                                                 mq.    602,4
La quota di aree a servizi prevista nelle schede di P.R.G. è di mq. 325,9, pari al 20% di mq. 1.629,5 (S.L.P. aggiuntiva realizzata sul lotto A).
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, i Proponenti intendono assoggettare all’uso pubblico un’area per mq. 602,40, destinata a verde e parcheggio pubblico e utilizzata, altresì, quale area di accesso al passo carraio e al portone d’ingresso del realizzando edificio, destinato ad uffici e/o laboratori, che diversamente risulterebbe inaccessibile, in quanto intercluso. I Proponenti si obbligano a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima, che fanno parte integrante del presente PEC e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
Tali opere sono strettamente collegate all’intervento da attuarsi e consistono sommariamente nella realizzazione sull’area assoggettata del parcheggio ad uso pubblico posto sul corso Grosseto e nella sistemazione dell’area a verde pubblico per mq. 256 circa (della lunghezza di m. 26 e della larghezza di m. 6).
Inoltre, i Proponenti si impegnano ad incrementare, a propria cura e spese, l’area a verde privato, già esistente sul lotto B, con la formazione di un’aiuola in fregio a corso Grosseto della superficie di mq. 123 circa (della lunghezza di m. 20,5 e della larghezza di m. 6).
Tutte le opere, verranno eseguite dai Proponenti entro due anni dalla stipula della convenzione attuativa.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 14.554,07=, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In quella sede verrà altresì adeguato il Computo Metrico Estimativo ai nuovi prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc. 2001 12221/29), dichiarata immediatamente eseguibile.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori ottenendo parere favorevole.
Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio delle concessioni edilizie, in conformità alla deliberazione n. 205 della Giunta Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei progetti esecutivi delle opere stesse.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal P.E.C. i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 20.222,10 di cui per gli oneri di urbanizzazione primaria Euro 16.099,46 e per gli oneri di urbanizzazione secondaria Euro 4.122,64.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa)                                                                                     Euro 20.222,10
costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)                                             Euro 14.554,07
differenza da versare in sede di concessioni edilizie (circa)                                                                     Euro   5.668,03
Inoltre, ai sensi dell’art.10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, dovrà essere corrisposto un contributo pari a Euro 10.111,05 necessario al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
In data 7 aprile 2003 la presente proposta di PEC unitamente agli elaborati progettuali e tecnici, al progetto di massima delle opere di urbanizzazione e del relativo schema di convenzione, sono stati inviati per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art.43, 3° comma, della L.U.R. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
Nei termini suindicati non sono pervenute osservazioni.
In data 4 aprile 2003 copia del P.E.C. e dei relativi elaborati progettuali e tecnici, unitamente al progetto di massima delle opere di urbanizzazione, sono stati trasmessi alla Circoscrizione n. 5 per l'espressione del parere di competenza che, nella seduta del 5 maggio 2003 con deliberazione n. 80/3 del Consiglio Comunale (mecc. 2003 03161/088) che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha espresso " parere favorevole chiedendo che vengano fatte ulteriori verifiche sulla necessità di parcheggi rispetto alle attività (uffici e/o laboratori) che andranno ad insediarsi in loco, sia per i dipendenti che per gli utenti. La Circoscrizione chiede, inoltre, di essere coinvolta nelle successive fasi progettuali dell’area".
A quanto espresso dal Consiglio della Circoscrizione 5, si controdeduce nel seguente modo:

CONTRODEDUZIONE

Dai dati ad oggi in possesso e dalle verifiche effettuate è emerso che la zona è sufficientemente servita da parcheggi pubblici, anche tenendo conto della prossima realizzazione di circa 72 posti auto ad uso pubblico, situati sul corso Grosseto, in attuazione della Concessione Convenzionata "Ambito 4m Cascina Maletta sub-ambito 1" (approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2002 - mecc. 2002 02239/009). In merito alla seconda richiesta, sarà cura del Settore Urbanizzazioni coinvolgere la Circoscrizione nelle successive fasi progettuali dell’area.
Il presente PEC risulta, altresì, conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 21 gennaio 2003. I Proponenti dovranno, pertanto, produrre al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico prima del rilascio della concessione edilizia per il relativo nulla-osta.
Infine, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 2001 n. 443 art. 1 comma 6, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Rilevato che all’Albo Pretorio della Città di Torino, cui il Piano Esecutivo Convenzionato è stato inviato in data 7 aprile 2003, non sono pervenute osservazioni e/o proposte scritte nei termini prescritti;
Visto il parere espresso dalla Circoscrizione 5 in data 5 maggio 2003;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso il 21 gennaio 2003;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito di Riordino Produttivo - 4.21 Grosseto Maletta" di cui sono parte sostanziale e integrante i seguenti elaborati:
- Schema di convenzione (all. 1 - n.                          ) corredato dai relativi allegati;
- Progetto planivolumetrico (all. 2 - n.                       ) comprendente: Norme tecniche di attuazione, Relazione illustrativa, Planimetrie, Certificati catastali, Atto di vincolo, Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione, Documentazione fotografica;
- Parere Circoscrizione 5 (all. 3 - n.                          );
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della presente Concessione Convenzionata, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e i Signori, meglio specificati nell’allegato schema di Convenzione, con l’autorizzazione all'ufficiale rogante, nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al contributo pari a Euro 10.111,00 per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima a Euro 14.554,07 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nell’Ambito di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
Rimane stabilito che i Proponenti realizzeranno, senza ulteriori oneri per il Comune di Torino, tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi;
5) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.