Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche
n. ord. 98
2003 04139/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 57 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN STRADA BERTOLLA 70/13. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 168 del Consiglio Comunale del 9 dicembre
2002 (mecc. 2002 04919/009), esecutiva dal 23 dicembre 2002, è
stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n.
56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 57 al vigente P.R.G.,
relativa allimmobile ubicato in Strada Bertolla 70/13.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi,
dal 20 gennaio 2003 al 18 febbraio 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. n. 4 del 23 gennaio 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 4 febbraio 2003 (deliberazione
n. 55-27042/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante
non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale
in data 28 aprile 1999.
La Provincia medesima, tuttavia, con separata deliberazione in
data 4 febbraio 2003 (deliberazione n. 54-27034/03) ha formulato
la seguente osservazione:
a) le aree da trasformare per servizi (ATS) sono aree per servizi
a cui al Piano attribuisce anche una propria capacità edificatoria,
convenzionalmente pari a un terzo di quella attribuita alle Zone
Urbane di Trasformazione, e cioè 0,7/3 mq./mq. (0,23 mq./mq.),
con destinazione prevalentemente residenziale. Leliminazione
di una tale destinazione, come avviene nel presente caso, a vantaggio
di una destinazione residenziale, con indice di edificabilità
pari a 0,40 mq./mq., comporta un conseguente, seppur minimo, incremento
della capacità insediativa residenziale rispetto al P.R.G.
vigente, non evidenziato nella documentazione costituente la variante
e non consentito dalla disciplina delle varianti parziali definita
dallart. 17 L.R. 56/77. Questi casi richiedono la permanente
contabilizzazione della capacità insediativa ai fini del
rispetto dei limiti imposti dal citato art. 17 allutilizzo
della procedura delle varianti parziali;
b) in base alle modifiche introdotte dal Progetto di Piano Stralcio
di Integrazione al PAI adottato dal Comitato Istituzionale dellAutorità
di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 19/2001, larea
interessata dalla variante è inclusa in un ampio settore
urbano a cui viene attribuita la fascia C posta a tergo di un
limite di progetto.
Detto Progetto di Piano Stralcio, pur non esplicando, al momento,
salvaguardia, costituisce comunque un importante riferimento tecnico
da tenere in considerazione e pertanto si invita lAmministrazione
comunale a verificare le misure di prevenzione e protezione dal
rischio idraulico, già previste dal Piano, e applicabili
allarea oggetto di variante, alla luce delle determinazioni
del sopra citato Progetto di Piano Stralcio.
Allosservazione formulata dalla Provincia si controdeduce
quanto segue:
In relazione all'incremento della capacità insediativa
residenziale si rileva che a seguito di incontri con gli Uffici
dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione, interpellati in
merito alla valutazione della strutturalità dei provvedimenti
e in relazione ai disposti della Legge Regionale 29 Luglio 1997,
n. 41 (che andava a modificare la Legge Urbanistica Regionale),
e successiva circolare del 5 agosto 1998 n. 12/PET si confermava
il seguente orientamento:
I dati da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio
per quanto attiene la capacità insediativa residenziale
ed in generale per quanto attiene incremento o decremento di parametri
quantitativi, sono da riferirsi al Piano quale originariamente
approvato, ovvero ai dati quantitativi del P.R.G. vigente così
come fissati al momento dellapprovazione regionale.
Ciò detto, successivi provvedimenti che abbiano già
prodotto modificazioni dei dati quantitativi globali del Piano
vigente (e sulla scorta delle interpretazioni degli Uffici regionali
per vigente si intende il Piano approvato nel 1995) e allo stesso
tempo abbiano già comportato un decremento della capacità
insediativa iniziale devono considerarsi nel monitoraggio dei
dati analitici per poter operare eventuali variazioni allo strumento
urbanistico generale che comportino anche incrementi della stessa
capacità insediativa.
Tale applicazione della norma è, peraltro, pienemente coerente
con l'impostazione complessiva della sopracitata legge regionale,
che ha introdotto il ricorso alle cosidette varianti parziali:
sarebbe, infatti, del tutto illogico il poter introdurre con variante
parziale modificazioni urbanistiche che, nel caso di Torino, talvolta
comportano significativi cambiamenti di destinazione urbanistica
di aree in termini di superfici territoriali e, nel contempo,
non poter effettuare incrementi della capacità insediativa
anche minimi, ovvero anche di un abitante.
In particolare, in relazione alla variante di cui trattasi, l'incremento
di capacità insediativa teorica corrispondente, assolutamente
esiguo, è stimabile in qualche unità ed è
sostanzialmente irrilevante a fronte della riduzione risultante
(circa 15.000 abitanti) a seguito dei vari provvedimenti urbanistici
adottati e approvati dalla Città successivamente alla data
del 24 maggio 1995 (pubblicazione sul B.U.R. approvato con D.G.R.
del 21 aprile).
Per quanto concerne il punto b) dellosservazione della Provincia,
si fa presente che il contesto idrogeologico in cui si pone la
Variante è ben noto alla Città di Torino, la quale
ha, in merito, formulato osservazioni al Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) adottato dallAutorità di Bacino del Po.
Tali osservazioni sono state inviate alla Regione in data 28 marzo
2001, in seguito all'evento alluvionale verificatosi nell'ottobre
2000 e recepite in parte dall'autorità di Bacino.
Di recente la città di Torino ha ulteriormente integrato
le Osservazioni al P.A.I. con deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 febbraio 2003 (mecc. 2002 03381/009) al fine di fornire
agli Enti sovraordinati un quadro del rischio, certamente di maggior
dettaglio e molto più cautelativo delle vigenti norme.
Precise disposizioni normative per i territori posti in fascia
C, se confermati e ritenuti tali dall'Autorità di Bacino,
discenderanno dalla "Variante Idrogeologica", di carattere
strutturale, relativa a tutto il territorio cittadino, in corso
di predisposizione e sottoposta all'esame da parte dei Settori
tecnici competenti alla valutazione del rischio idrogeomorfologico
della Regione Piemonte tramite appositi "Tavoli tecnici".
Pertanto, fino quando non saranno entrate in vigore le disposizioni
sopra citate, gli interventi attuativi sono soggetti al rispetto
del quadro normativo vigente.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere allapprovazione
definitiva della Variante parziale n. 57 al P.R.G., ai sensi dell'art.17,
comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte
si richiamano:
1) prendere atto dellosservazione alla Variante parziale
n. 57 formulata dalla Provincia e di approvare le relative controdeduzioni;
2) di approvare la Variante parziale n. 57 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 168
del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 04919/009), esecutiva dal 23 dicembre
2002.
Sono allegati al provvedimento i testi delle deliberazioni della
Provincia (Pronunciamento di compatibilità e Osservazioni)
(all. 1 e 2 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.