Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche

   n. ord. 98
2003 04139/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2003

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2003)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 57 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN STRADA BERTOLLA 70/13. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 168 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 04919/009), esecutiva dal 23 dicembre 2002, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 57 al vigente P.R.G., relativa all’immobile ubicato in Strada Bertolla 70/13.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 20 gennaio 2003 al 18 febbraio 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 4 del 23 gennaio 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 4 febbraio 2003 (deliberazione n. 55-27042/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
La Provincia medesima, tuttavia, con separata deliberazione in data 4 febbraio 2003 (deliberazione n. 54-27034/03) ha formulato la seguente osservazione:
a) le aree da trasformare per servizi (ATS) sono aree per servizi a cui al Piano attribuisce anche una propria capacità edificatoria, convenzionalmente pari a un terzo di quella attribuita alle Zone Urbane di Trasformazione, e cioè 0,7/3 mq./mq. (0,23 mq./mq.), con destinazione prevalentemente residenziale. L’eliminazione di una tale destinazione, come avviene nel presente caso, a vantaggio di una destinazione residenziale, con indice di edificabilità pari a 0,40 mq./mq., comporta un conseguente, seppur minimo, incremento della capacità insediativa residenziale rispetto al P.R.G. vigente, non evidenziato nella documentazione costituente la variante e non consentito dalla disciplina delle varianti parziali definita dall’art. 17 L.R. 56/77. Questi casi richiedono la permanente contabilizzazione della capacità insediativa ai fini del rispetto dei limiti imposti dal citato art. 17 all’utilizzo della procedura delle varianti parziali;
b) in base alle modifiche introdotte dal Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al PAI adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 19/2001, l’area interessata dalla variante è inclusa in un ampio settore urbano a cui viene attribuita la fascia C posta a tergo di un limite di progetto.
Detto Progetto di Piano Stralcio, pur non esplicando, al momento, salvaguardia, costituisce comunque un importante riferimento tecnico da tenere in considerazione e pertanto si invita l’Amministrazione comunale a verificare le misure di prevenzione e protezione dal rischio idraulico, già previste dal Piano, e applicabili all’area oggetto di variante, alla luce delle determinazioni del sopra citato Progetto di Piano Stralcio.
All’osservazione formulata dalla Provincia si controdeduce quanto segue:
In relazione all'incremento della capacità insediativa residenziale si rileva che a seguito di incontri con gli Uffici dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione, interpellati in merito alla valutazione della strutturalità dei provvedimenti e in relazione ai disposti della Legge Regionale 29 Luglio 1997, n. 41 (che andava a modificare la Legge Urbanistica Regionale), e successiva circolare del 5 agosto 1998 n. 12/PET si confermava il seguente orientamento:
I dati da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio per quanto attiene la capacità insediativa residenziale ed in generale per quanto attiene incremento o decremento di parametri quantitativi, sono da riferirsi al Piano quale originariamente approvato, ovvero ai dati quantitativi del P.R.G. vigente così come fissati al momento dell’approvazione regionale.
Ciò detto, successivi provvedimenti che abbiano già prodotto modificazioni dei dati quantitativi globali del Piano vigente (e sulla scorta delle interpretazioni degli Uffici regionali per vigente si intende il Piano approvato nel 1995) e allo stesso tempo abbiano già comportato un decremento della capacità insediativa iniziale devono considerarsi nel monitoraggio dei dati analitici per poter operare eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale che comportino anche incrementi della stessa capacità insediativa.
Tale applicazione della norma è, peraltro, pienemente coerente con l'impostazione complessiva della sopracitata legge regionale, che ha introdotto il ricorso alle cosidette varianti parziali: sarebbe, infatti, del tutto illogico il poter introdurre con variante parziale modificazioni urbanistiche che, nel caso di Torino, talvolta comportano significativi cambiamenti di destinazione urbanistica di aree in termini di superfici territoriali e, nel contempo, non poter effettuare incrementi della capacità insediativa anche minimi, ovvero anche di un abitante.
In particolare, in relazione alla variante di cui trattasi, l'incremento di capacità insediativa teorica corrispondente, assolutamente esiguo, è stimabile in qualche unità ed è sostanzialmente irrilevante a fronte della riduzione risultante (circa 15.000 abitanti) a seguito dei vari provvedimenti urbanistici adottati e approvati dalla Città successivamente alla data del 24 maggio 1995 (pubblicazione sul B.U.R. approvato con D.G.R. del 21 aprile).
Per quanto concerne il punto b) dell’osservazione della Provincia, si fa presente che il contesto idrogeologico in cui si pone la Variante è ben noto alla Città di Torino, la quale ha, in merito, formulato osservazioni al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Po.
Tali osservazioni sono state inviate alla Regione in data 28 marzo 2001, in seguito all'evento alluvionale verificatosi nell'ottobre 2000 e recepite in parte dall'autorità di Bacino.
Di recente la città di Torino ha ulteriormente integrato le Osservazioni al P.A.I. con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003 (mecc. 2002 03381/009) al fine di fornire agli Enti sovraordinati un quadro del rischio, certamente di maggior dettaglio e molto più cautelativo delle vigenti norme.
Precise disposizioni normative per i territori posti in fascia C, se confermati e ritenuti tali dall'Autorità di Bacino, discenderanno dalla "Variante Idrogeologica", di carattere strutturale, relativa a tutto il territorio cittadino, in corso di predisposizione e sottoposta all'esame da parte dei Settori tecnici competenti alla valutazione del rischio idrogeomorfologico della Regione Piemonte tramite appositi "Tavoli tecnici".
Pertanto, fino quando non saranno entrate in vigore le disposizioni sopra citate, gli interventi attuativi sono soggetti al rispetto del quadro normativo vigente.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 57 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
1) prendere atto dell’osservazione alla Variante parziale n. 57 formulata dalla Provincia e di approvare le relative controdeduzioni;
2) di approvare la Variante parziale n. 57 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 168 del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 04919/009), esecutiva dal 23 dicembre 2002.
Sono allegati al provvedimento i testi delle deliberazioni della Provincia (Pronunciamento di compatibilità e Osservazioni) (all. 1 e 2 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.