Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 93
2003 03902/020
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE
A UN PIANO FUORI TERRA DI PROPRIETA' DELLA SOC. IMMOBILIARE MOROSINI
SRL IN TORINO, VIA MOROSINI ANG. VIA VELA. APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE NUEA DEL PRG.
Proposta dell'Assessore Viano.
La SOC. IMMOBILIARE MOROSINI SRL c.f. 06297360015 con sede in
Torino, via Borgosesia n. 30, in persona del legale rappresentante
Lupia Giuseppe, proprietaria dellimmobile sito in Torino,
via Morosini ang. Via Vela, in data 10 luglio 2002 ha presentato
istanza prot. ed. n. 2002.1.10154 per la ristrutturazione e lampliamento
del fabbricato.
Limmobile ricade in Area Normativa Residenziale Mista M1
in zona Storico-Ambientale III senza indice di edificabilità,
edificio classificato caratterizzante il tessuto storico.
Lintervento in progetto prevede un fabbricato che si presenta
in parte a sei piani fuori terra ed in parte a sette piani f.t.
con destinazione a uffici/terziario comune per il piano terreno
e ad abitazione per i piani superiori oltre a tre piani interrati
ad uso autorimesse e cantine. I parametri edilizi ed urbanistici,
in assenza dellindice di edificabilità sono stati
verificati sulla base delle prescrizioni del Regolamento Edilizio
vigente e della tavola normativa n. 1 delle NUEA del PRG. Il progetto
comporta la conservazione delle fronti verso via del fabbricato
esistente, che vengono così a costituire basamento ed elemento
di memoria storica, sul quale si appoggerà la nuova architettura
che verrà a realizzare il completamento dangolo dell'isolato.
Inoltre il nuovo edificio andrà a coprire i frontespizi
ciechi delle vicine case esistenti con una altezza analoga a queste
innalzandosi verso langolo tra le vie.
Listruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo,
previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta
del 17 aprile 2003, con proposta di approvazione da parte del
Consiglio Comunale ai sensi dellart. 26 comma 23 bis delle
NUEA del PRG in quanto lintervento in progetto riguarda
edificio classificato "Caratterizzante il tessuto storico"
e si qualifica come ampliamento in aggiunta a quelli indicati
nella Tabella (Allegato A) dei tipi di intervento per la relativa
classe di appartenenza.
Secondo la suddetta Tabella sono ammessi interventi massimo fino
alla ristrutturazione edilizia.
Pertanto, considerato che lintervento realizza un miglioramento
della qualità architettonico-ambientale dellisolato,
occorre procedere alla sua approvazione ai sensi dellart.
26 punto 23 bis delle NUEA del PRG, che consente interventi in
aggiunta a quelli indicati nella Tabella dellart. 26, previa
deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Soprintendenza
per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
In tal senso la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
nota del 7 maggio 2003 prot. n. DB/8317.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
Di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, lintervento ai sensi dellart. 26 comma
23 bis delle NUEA del PRG come da allegato progetto di n. dieci
tavole (all. 1-10 - nn.
) in Torino, via Morosini/via Vela. Tale procedura consente la
realizzazione dellintervento in questione consistente nellampliamento
di edificio esistente classificato "Caratterizzante il tessuto
storico" in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei
tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza, (ammessi
interventi massimo fino alla ristrutturazione edilizia).
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.