Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città Relazioni
Internazionali
Turismo e Olimpiadi
n. ord. 92
2003 03497/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL VILLAGGIO MEDIA AREA EX MOI. RILOCALIZZAZIONE IN SPINA 3.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano,
Montabone, Alfieri e Ortolano.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale
Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci,
sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna
la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare
le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento
dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva
dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
del XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo
scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato,
dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la
stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Gli artt. 8 punto 2, e 16 comma 4 dello Statuto del TOROC, subordinano
l'approvazione definitiva dei programmi di attività tanto
del Comitato quanto dell'Agenzia, all'acquisizione del parere
di Assemblee Consultive che, per quanto concerne il territorio
della Città di Torino, vengono individuate nel Consiglio
Comunale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione
del 20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture olimpiche la Legge n. 285/2000 all'allegato
2 n. 2, prevede la realizzazione di un Villaggio Media.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 individuava,
conformemente alle proposte del TOROC, adottate in data 20 ottobre
2000, due Villaggi Media localizzati uno nell'area di Spina 3
(per circa 2.000 posti) e l'altro nell'area Mercati Generali (per
circa 1.000 posti).
Con successivo provvedimento n. 187 in data 20 dicembre 2002 (mecc.
2002 09897/072), esecutivo dal 3 gennaio 2003, il Consiglio Comunale
approvava la modificazione alla propria deliberazione del 23 luglio
2001 esecutiva dal 6 agosto 2001 (mecc. 2001 05883/001) nella
parte in cui veniva localizzata linfrastruttura del Villaggio
Media sullarea Spina 3.
Infatti, considerata lopportunità di meglio articolare
il Villaggio Olimpico Media previsto su Spina 3, con il citato
provvedimento (mecc. 2002 09897/072), ferma restando ledificazione
di alcuni complessi immobiliari con una capienza di circa 1.000
posti nellarea ex MOI, veniva approvata lallocazione
di circa 1.100 posti presso l'Ospedale Militare "Riberi",
che si trova in buone condizioni strutturali e per il quale il
Ministero della Difesa cui appartiene la struttura in parola
- con nota del 10 ottobre 2002 ha espresso la disponibilità
a far eseguire dal TOROC i necessari lavori di ristrutturazione.
Con questi presupposti, sulla base di una successiva evoluzione
dei programmi olimpici, è emersa lopportunità
di non procedere alla realizzazione del Villaggio Olimpico Media
previsto sullarea dellex MOI e di rilocalizzare anche
tale struttura allocandola invece nellarea di Spina 3
Z.U.T. 4.13 nel Comprensorio Vitali e Comprensorio MICHELIN Nord.
Al proposito, con provvedimento della Giunta Comunale in data
16 aprile 2003 (mecc. 2003 02844/009), venivano approvati rispettivamente:
- il Protocollo di intesa tra Agenzia Torino 2006, TOROC, Città
di Torino e la Società Valdocco S.p.A. (quale soggetto
mandatario della Cooperativa G. Di Vittorio, Cooperativa San Pancrazio,
Impresa costruzioni Deiro e Immobiliare PIANEL), sottoscritto
dalle parti in data 17 aprile 2003;
- il Protocollo di intesa tra Agenzia Torino 2006, TOROC, Città
di Torino e la Società Cimi-Montubi S.p.A., sottoscritto
dalle parti in data 23 aprile 2003, con i quali le predette società
costruttrici si impegnavano a realizzare gli interventi edificatori
per circa 2.500 posti.
Il TOROC, successivamente, presentava la proposta di modifica
del Piano degli Interventi secondo quanto sopra esposto al Comitato
di Regia che, a seguito delle modificazioni apportate alla Legge
285/2000 con la Legge 26 marzo 2003 n. 48, ha acquisito la competenza
in materia.
Considerate pertanto le specifiche competenze che la Legge 285/2000
e s.m.i. attribuisce al Comitato di Regia, la Città di
Torino prende atto della variazione proposta volta a modificare
il piano delle localizzazioni ed infrastrutture olimpiche approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
e deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2002
(mecc. 2002 09897/072), esecutiva dal 3 gennaio 2003.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di modificare la propria deliberazione del 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 ed il successivo
provvedimento adottato nella seduta del 20 dicembre 2002 (mecc.
2002 09897/072), esecutivo dal 3 gennaio 2003 nelle parti in cui
viene localizzata la realizzazione del Villaggio Olimpico Media
sullarea dellex MOI, rilocalizzando ledificazione
della struttura in parola per una quota di circa 2.500 posti sullarea
Spina 3, prendendo atto di quanto deliberato dal Comitato di Regia
nella seduta del 12 maggio 2003 (all. 1 - n. );
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, consistente nel caso di specie nella necessità di
attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dellimpianto.