Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città – Relazioni Internazionali
Turismo e Olimpiadi

  n. ord. 92
2003 03497/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2003

(proposta dalla G.C. 13 maggio 2003)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL VILLAGGIO MEDIA AREA EX MOI. RILOCALIZZAZIONE IN SPINA 3.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione del XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Gli artt. 8 punto 2, e 16 comma 4 dello Statuto del TOROC, subordinano l'approvazione definitiva dei programmi di attività tanto del Comitato quanto dell'Agenzia, all'acquisizione del parere di Assemblee Consultive che, per quanto concerne il territorio della Città di Torino, vengono individuate nel Consiglio Comunale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture olimpiche la Legge n. 285/2000 all'allegato 2 n. 2, prevede la realizzazione di un Villaggio Media.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 individuava, conformemente alle proposte del TOROC, adottate in data 20 ottobre 2000, due Villaggi Media localizzati uno nell'area di Spina 3 (per circa 2.000 posti) e l'altro nell'area Mercati Generali (per circa 1.000 posti).
Con successivo provvedimento n. 187 in data 20 dicembre 2002 (mecc. 2002 09897/072), esecutivo dal 3 gennaio 2003, il Consiglio Comunale approvava la modificazione alla propria deliberazione del 23 luglio 2001 esecutiva dal 6 agosto 2001 (mecc. 2001 05883/001) nella parte in cui veniva localizzata l’infrastruttura del Villaggio Media sull’area Spina 3.
Infatti, considerata l’opportunità di meglio articolare il Villaggio Olimpico Media previsto su Spina 3, con il citato provvedimento (mecc. 2002 09897/072), ferma restando l’edificazione di alcuni complessi immobiliari con una capienza di circa 1.000 posti nell’area ex MOI, veniva approvata l’allocazione di circa 1.100 posti presso l'Ospedale Militare "Riberi", che si trova in buone condizioni strutturali e per il quale il Ministero della Difesa – cui appartiene la struttura in parola - con nota del 10 ottobre 2002 ha espresso la disponibilità a far eseguire dal TOROC i necessari lavori di ristrutturazione.
Con questi presupposti, sulla base di una successiva evoluzione dei programmi olimpici, è emersa l’opportunità di non procedere alla realizzazione del Villaggio Olimpico Media previsto sull’area dell’ex MOI e di rilocalizzare anche tale struttura allocandola invece nell’area di Spina 3 – Z.U.T. 4.13 nel Comprensorio Vitali e Comprensorio MICHELIN Nord.
Al proposito, con provvedimento della Giunta Comunale in data 16 aprile 2003 (mecc. 2003 02844/009), venivano approvati rispettivamente:
- il Protocollo di intesa tra Agenzia Torino 2006, TOROC, Città di Torino e la Società Valdocco S.p.A. (quale soggetto mandatario della Cooperativa G. Di Vittorio, Cooperativa San Pancrazio, Impresa costruzioni Deiro e Immobiliare PIANEL), sottoscritto dalle parti in data 17 aprile 2003;
- il Protocollo di intesa tra Agenzia Torino 2006, TOROC, Città di Torino e la Società Cimi-Montubi S.p.A., sottoscritto dalle parti in data 23 aprile 2003, con i quali le predette società costruttrici si impegnavano a realizzare gli interventi edificatori per circa 2.500 posti.
Il TOROC, successivamente, presentava la proposta di modifica del Piano degli Interventi secondo quanto sopra esposto al Comitato di Regia che, a seguito delle modificazioni apportate alla Legge 285/2000 con la Legge 26 marzo 2003 n. 48, ha acquisito la competenza in materia.
Considerate pertanto le specifiche competenze che la Legge 285/2000 e s.m.i. attribuisce al Comitato di Regia, la Città di Torino prende atto della variazione proposta volta a modificare il piano delle localizzazioni ed infrastrutture olimpiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 e deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2002 (mecc. 2002 09897/072), esecutiva dal 3 gennaio 2003.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di modificare la propria deliberazione del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 ed il successivo provvedimento adottato nella seduta del 20 dicembre 2002 (mecc. 2002 09897/072), esecutivo dal 3 gennaio 2003 nelle parti in cui viene localizzata la realizzazione del Villaggio Olimpico Media sull’area dell’ex MOI, rilocalizzando l’edificazione della struttura in parola per una quota di circa 2.500 posti sull’area Spina 3, prendendo atto di quanto deliberato dal Comitato di Regia nella seduta del 12 maggio 2003 (all. 1 - n. );
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto.