Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città – Relazioni Internazionali – Turismo e Olimpiadi

 n. ord. 91
2003 03449/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2003

(proposta dalla G.C. 13 maggio 2003)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA "LA CITTA' DI TORINO" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OLIMPICO DI HOCKEY.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro e Montabone.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000 assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati dalla legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 ne include diversi per le gare del torneo olimpico di Hockey su ghiaccio.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la localizzazione dell'impianto Hockey 2 negli spazi di Torino Esposizioni di proprietà della Città, compreso tra Corso Massimo D’Azeglio, Via Sclopis e Corso Raffaello, censito al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1352, particella 1, 2 (parte) e al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 185, particelle 50 sub 1, 2, 5 ed attualmente già comprensivo, all’interno del padiglione 3, di una pista utilizzata per il pattinaggio su ghiaccio.
Per la preparazione e lo svolgimento delle gare olimpiche è necessario inoltre eseguire la riqualificazione funzionale del salone Giovanni Agnelli (padiglioni 2 e 2b) ed eseguire allestimenti temporanei all’interno dei padiglioni 1, 2, 2b, 3, 3b e 4.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto e alle necessarie opere di riqualificazione.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:
- la Città si impegna a concedere in uso al TOROC, a titolo esclusivo e gratuito, i padiglioni 2 e 2b a partire dal 1° giugno 2003, i padiglioni 1, 3, 3b a partire dal 1° agosto 2005, il padiglione 4 a partire dal 1° ottobre 2005 e a partire dal 1° gennaio 2006 la manica di uffici collocata sopra l’atrio del padiglione 2 del complesso Torino Esposizioni, con le sole esclusioni del Teatro Nuovo e dei locali attualmente gestiti da terzi che potranno essere comunque opportunamente perimetrati a cura del TOROC;
- la scadenza della concessione d’uso è stabilita al 31 luglio 2006, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della convenzione, con eventuale possibilità di proroga resa necessaria dai lavori di disallestimento delle strutture temporanee;
- la concessione d’uso dovrà prevedere inoltre che: i locali interessati siano ad uso esclusivo e gratuito del TOROC sino alle date di scadenza; l’esonero di ogni onere e responsabilità per la Città; il carico degli oneri di manutenzione ordinaria e di custodia al TOROC esclusivamente nei periodi di gestione di quest’ultimo e che le strutture concesse in uso dalla Città siano libere da ogni impedimento al momento della consegna al TOROC;
- il TOROC provvederà, con le modalità e le tempistiche riportate nella convenzione, ad effettuare i lavori di riqualificazione funzionale del salone Giovanni Agnelli (padiglioni 2 e 2b) e a realizzare gli allestimenti temporanei all’interno dei padiglioni 1, 2, 2b, 3, 3b, 4 per rendere idonee le aree all’organizzazione ed allo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- il TOROC inoltre provvederà a realizzare i lavori di riqualificazione funzionale del salone Giovanni Agnelli, dei locali tecnici pertinenziali e degli spazi esterni dedicati agli impianti in conformità al progetto allegato alla convenzione;
- il TOROC si obbliga a mantenere attivi, nel corso della riqualificazione dei locali, gli impianti e le reti tecnologiche al momento esistenti che garantiscono l’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua, del riscaldamento, raffrescamento, gas, etc. a favore dei padiglioni non ad esso assegnati;
- il TOROC si impegna a completare la riqualificazione funzionale e gli allestimenti temporanei all’interno dei padiglioni 2 e 2b (salone Giovanni Agnelli) entro 16 mesi dall’inizio dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2004;
- la Città avrà il diritto di usare in via esclusiva dalla data del collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione funzionale e sino al 31 luglio 2005, con correlativa sospensione della concessione d’uso al TOROC, i padiglioni 2, 2b (salone Giovanni Agnelli) con esonero del TOROC stesso in tale periodo da ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione dei medesimi;
- la Città e il TOROC concorrono nel finanziamento degli interventi medesimi nelle seguenti proporzioni: quanto alla Città, l'importo presunto di Euro 3.249.350,00, rappresentanti il 49,99% del costo di riqualificazione risultante dal progetto allegato alla convenzione e, quanto al TOROC, l'importo presunto di Euro 3.250.650,00, rappresentanti il 50,01% del costo di riqualificazione risultante dal medesimo progetto;
- il costo degli allestimenti temporanei necessari allo svolgimento dei Giochi Olimpici sarà integralmente a carico del TOROC;
- la Città provvederà all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla realizzazione dei lavori. A tal fine, la Città si impegna a collaborare con il TOROC per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dei lavori. La Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato;
- eventuali varianti in corso d’opera potranno essere introdotte dal TOROC solo a seguito di esame favorevole da parte della Città da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta debitamente documentata trasmessa dal TOROC;
- ogni aumento dell'importo a carico della Città dovrà essere specificatamente approvato;
- per tutta la durata dei Giochi Olimpici, e specificatamente dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006, la Città si impegna a mantenere chiuso e inattivo l’adiacente Teatro Nuovo, e si farà carico di disporre la chiusura dell’esercizio gestito da terzi, salvo che il TOROC ne richieda il mantenimento in attività negoziandone direttamente le condizioni;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto da quattro membri nominati rispettivamente due dalla Città e due dal TOROC. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio provvedimento.
La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi, varianti ed alle eventuali modifiche che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:
a) oggetto della Convenzione (art. 2);
b) coordinamento (art. 3);
c) concessione d'uso (art. 4);
d) interventi di riqualificazione (art. 5);
e) risorse finanziarie (art. 6);
f) diritti della Città (art. 7);
g) ulteriori obblighi della Città (art. 8);
2) di prendere atto che allegato della convenzione è il progetto esecutivo degli interventi (all. dal 2 al 2/78 - nn. ) previsti sugli immobili interessati all’evento olimpico in discorso, esaminato in linea tecnica dai competenti uffici della Città. Si precisa che le opere saranno co-finanziate dalla Città in misura inferiore al 50% dell’importo totale delle opere in quanto il quadro economico è rispettoso del disposto di cui all’art. 2, comma C, della Legge 109/94 e s.m.i;
3) di demandare a successivi provvedimenti la concessione d’uso dei beni su cui verrà realizzato l’Impianto in oggetto, nonché l’approvazione dell’impegno di spesa ed il relativo finanziamento;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto.