Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo

       n. ord. 76
2003 02922/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MAGGIO 2003

(proposta dalla G.C. 23 aprile 2003)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA COMUNALE SITA IN P.ZA GUALA - CONCESSIONE ALLA TORINO IN PARCHEGGI S.R.L. - CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE CONCESSIONE IN C.SO TRIESTE ANG. C.SO MONTEVECCHIO. APPROVATA CON DELIBERAZIONE (MECC. 9709542/39). APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

La Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i., all’art. 9, comma 4, dà la facoltà ai Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società, anche cooperative, costituite tra gli stessi, di prevedere nell’ambito del P.U.P.- Programma Urbano dei Parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Con deliberazione n. 315 del Consiglio Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06), esecutiva dal 13 ottobre 1995, è stata approvata l’indizione del bando pubblico per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del diritto di superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati, da parte di quei privati cittadini interessati o società, anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai sensi dell’art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89.
Nell’ambito del suddetto bando con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 97 09542/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998 è stata approvata l’individuazione dell’area comunale sita in corso Trieste angolo corso Montevecchio per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato per n. 84 posti auto, approvando altresì la concessione in diritto di superficie della suddetta area alla Società Cooperativa "Torino in parcheggi", con sede a Torino in corso Matteotti 36 – nella persona del presidente Sig. Alberto Camurati, nato a Biella il 1° dicembre 1940 - C.F. CMR LRT 40T01 A859B.
Nel corso della redazione da parte del concessionario del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale, previsti dal bando come successivo passo per giungere alla realizzazione dell’intervento, sono sorte da parte della Città perplessità in merito all’ubicazione del manufatto interrato, che avrebbe comportato l’abbattimento di diversi esemplari dell’esistente filare di alberi (cercis siliquastrum – albero di Giuda).
Nel corso di diversi incontri avvenuti tra il concessionario, l’Assessorato, e gli uffici competenti della Città si è verificata l’impossibilità di traslare il manufatto in area adiacente, data la presenza di analoghi filari di piante.
Il concessionario si è però dichiarato disponibile ad accettare la proposta di trasferimento dell’intervento in altro sito, rinunciando all’area già concessa con la citata deliberazione a favore dell’assegnazione di una porzione di piazza Guala e più precisamente dell’angolo prossimo agli incroci delle vie Piobesi, Nichelino, Piazza e Cercenasco. Tale area, è stata ritenuta idonea anche da parte della Città. Una precedente proposta del medesimo concessionario per la localizzazione di un intervento nella parte di piazza occupata dal mercato non era invece stata ritenuta adatta, proprio per le interferenze con tale attività, né era stato accettato il trasferimento dell’intervento sulla limitrofa aiuola alberata prospiciente via Vigliani: con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2000 (mecc. 2000 01815/06), esecutiva dal 4 aprile 2000 la Città aveva infatti provveduto a deliberare la non accoglibilità di questa ulteriore proposta (84 posti auto su due piani interrati) per i previsti danni alle alberate del viale.
L’ambito di piazza Guala è nel frattempo stato inserito nel concorso bandito da parte della Città denominato "Torino 100 piazze": tale iniziativa si è conclusa per l’ambito in questione con l’individuazione di un progetto vincitore che prevede la realizzazione di aree pedonali e spazi per la sosta, con relative opere di arredo urbano ed alberate. Il presente progetto è stato coordinato con la soluzione vincitrice, nel senso che sostanzialmente i due progetti non si sovrappongono né interferiscono.
La soluzione ora proposta dal concessionario (a livello di progetto preliminare, come previsto dal bando) prevede la realizzazione di una autorimessa di due piani interrati per totali 125 box auto con ingresso carraio da via Piobesi ed uscita carraia su via Piazza. Per ciò che concerne la risistemazione superficiale conseguente alla costruzione del manufatto interrato viene sostanzialmente riproposto il ripristino della viabilità esistente; per l’esecuzione dei lavori è però necessario l’abbattimento di due essenze arboree dei filari esistenti. Tali abbattimenti saranno però ampiamente compensati dalla realizzazione del progetto vincitore del concorso "Torino 100 piazze" che prevede il piantamento di numerose nuove essenze.
Il progetto è stato positivamente valutato dai competenti Settori ed Uffici della Città.
La Circoscrizione IX cui è stato richiesto, in data 22 novembre 2002, apposito parere ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul decentramento, non ha provveduto a far pervenire indicazioni al riguardo: i diversi incontri e le diverse Commissioni Consiliari appositamente riunite sull’argomento non hanno prodotto una specifica posizione della Circoscrizione.
Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l’approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio ed esecutivo per ciò che concerne la risistemazione superficiale, a cui seguirà la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario richiedente e la Città di Torino.
La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al concessionario richiedente, dell’esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato presentato, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell’area oggetto della presente deliberazione.
Il progetto sia per quanto riguarda la parte interrata, sia per quanto riguarda la sistemazione superficiale, potrà essere modificato in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate successivamente all’approvazione del progetto medesimo ed in relazione alle richieste di carattere tecnico degli Enti (VV.FF. etc.) e dei Settori della Città chiamati ad esprimere parere di competenza.
Con la presente deliberazione si approva altresì il subentro di un nuovo operatore nell’iniziativa: una modifica del comma 4 dell’articolo 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (prevista dalla Legge 30/1998) ha infatti ammesso la possibilità che anche le imprese di costruzione o le società anche cooperative possano provvedere alla realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 1999 (mecc. 9900736/06), esecutiva dal 15 marzo 1999, ha ritenuto di poter ammettere al subentro delle società, anche cooperative, costituite tra residenti aventi titolo, nuovi soggetti quali le imprese di costruzioni e le società, anche cooperative, indicandone le modalità di attuazione. Avvalendosi di tale facoltà, la Società Cooperativa "Torino in parcheggi" ha richiesto di far subentrare la "Torino in parcheggi s.r.l." con sede a Torino in corso Matteotti n° 36, iscritta al Registro delle imprese di Torino al n. 111350/2000 - C.F. 07998160019, la quale si è dichiarata disposta a farsi carico di tutti gli oneri che conseguiranno alla convenzione costitutiva del diritto di superficie. Poiché tale società possiede tutti i requisiti indicati nella sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale, come risulta dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti dagli uffici, occorre con il presente provvedimento esprimere anche il consenso a detto subentro, liberando così la società cedente da ogni obbligazione nei confronti della Città.
Da ultimo, con il presente provvedimento si approva la revoca della precedente concessione dell’area in corso Trieste, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709542/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’individuazione dell’area comunale di piazza Guala in prossimità degli incroci con le vie Piobesi, Nichelino, Piazza e Cercenasco per la realizzazione di un parcheggio interrato ad uso privato per n. 125 posti auto il cui progetto è meglio specificato nell’allegato unito alla deliberazione (all 1 - n. );
2) di approvare che il Concessionario, "Torino in parcheggi s.r.l." con sede a Torino in corso Matteotti 36, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 111350/2000, codice fiscale 07998160019, nella persona dell’Amministratore unico D.ssa Roberta Simonetti, nata a Torre Pellice il 6 luglio 1961 residente in via Sacra di San Michele 12, Torino – C.F. SMN RRT 61L46 L277L, subentri nell’iniziativa alla "Società Cooperativa Torino in Parcheggi a r.l.", ai sensi del comma 4 dell’articolo della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i.;
3) di approvare la concessione in diritto di superficie delle aree di cui al punto 1) alla citata "Torino in parcheggi s.r.l.";
4) di revocare la concessione dell’area precedentemente assegnata alla citata Società Cooperativa Torino in Parcheggi a r.l per la realizzazione dell’intervento in corso Trieste angolo corso Montevecchio, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709542/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998;
5) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo delle sistemazioni superficiali, che verrà allegato alla convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario, compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per garantire la fluidità del traffico.
La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell’esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell’area oggetto della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall’approvazione del progetto medesimo (VV.FF., Soprintendenze, ecc..);
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.