Consiglio Comunale
2003 02643/002
OGGETTO: ALLOGGI ERP PER STRANIERI.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
lart. 2 L.R.P. 46/1995 comma a) identifica come requisito per laccesso allassegnazione di ERP la seguente condizione: "cittadinanza italiana o di uno Stato aderente allUnione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno 3 anni";
la Legge 30 luglio 2002 n. 189 pur in un quadro complessivo decisamente più restrittivo rispetto alla precedente normativa in materia di immigrazione, allart. 27 sostituisce il comma 6 dellart. 40 del D.Lgs. n. 286/1998 con il seguente testo: "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti Locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione";
frequentemente in CEA si affrontano casi di persone e famiglie straniere in possesso di carta di soggiorno e con regolare attività di lavoro e che rischiano, per soddisfare il bisogno primario di abitabilità, di diventare preda dellillegalità o subire situazioni di estremo disagio;
Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione Piemonte che
renda possibile garantire anche ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno e che esercitano
attività di lavoro accertata, laccesso alla graduatoria
per la concessione degli alloggi di ERP in condizioni di parità
con i cittadini italiani."