Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 52
2003 02410/002
OGGETTO: INDIRIZZI E SPECIFICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE POTESTA'
STATUTARIE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2002 03358/002) DEL 13 MAGGIO 2002.
Proposta del Presidente Marino e della Vicepresidente Fucini.
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione del 17 marzo
1997 (mecc. 9701005/01), decideva l'istituzione dell'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali, definendone compiti, composizione e
modalità di funzionamento. Tale deliberazione veniva successivamente
modificata con provvedimenti del 21 dicembre 1998 (mecc. 9812244/02)
e del 12 giugno 2000 (mecc. 2000 04985/02).
L'Agenzia, già citata nell'art. 70 del Regolamento del
Consiglio Comunale, assumeva valenza statutaria solo a seguito
dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione
(mecc. 2001 00897/02) del 27 marzo 2001, del nuovo Statuto della
Città (art. 72).
Tale scelta del Consiglio Comunale della Città si è
rivelata, alla luce delle successive evoluzioni legislative, lungimirante.
Come è noto, infatti, l'art. 35 della Legge 448/2001, nell'innovare
profondamente la materia dei servizi pubblici locali, al comma
14 prevede "Nell'esercizio delle loro funzioni, gli Enti
Locali, anche in forma associata, individuano gli standard di
qualità e determinano le modalità di vigilanza e
controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro
di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori."
A seguito di tali innovazioni normative, nonché sulla base
della verifica dell'attività nel frattempo svolta dall'Agenzia,
il Consiglio Comunale ha ritenuto, con deliberazione approvata
dal Consiglio Comunale del 13 maggio 2002 (mecc. 2002 03358/002),
di dover procedere ad una riformulazione complessiva dello Statuto
dell'Agenzia medesima, individuando quest'ultima come soggetto
formalmente autorizzato a supportare gli organi comunali nell'esercizio
di funzioni di indirizzo e di controllo.
La riformulazione dello statuto perseguiva inoltre un duplice
obiettivo:
- da una parte, limitare il raggio d'azione dell'Agenzia ai servizi
definiti dalla riforma "di rilevanza industriale" (che
dovranno essere individuati con successivo regolamento governativo),
e comunque a quelli erogati nei settori dell'energia, dei trasporti,
dell'ambiente e delle risorse idriche, fatta salva comunque la
potestà della Conferenza dei Capigruppo di individuare
annualmente, ovvero in relazione a particolari situazioni contingenti,
con decisione da assumere a maggioranza qualificata, altri ambiti
di indagine (art. 1, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Agenzia);
- dall'altra prevedendo che nelle convenzioni e nei contratti
di servizio da stipularsi con i gestori dei servizi pubblici locali
venga inserita specifica clausola in virtù della quale
la controparte si obbliga a fornire alla stessa Agenzia ogni documentazione
e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria per l'espletamento
dei compiti ad essa attribuiti (art. 5 dello Statuto dell'Agenzia).
Inoltre, nel medesimo provvedimento deliberativo, è attribuita
all'Agenzia, tra le altre competenze, la potestà di espressione
di parere preventivo sugli atti deliberativi finalizzati all'affidamento
di erogazione di servizi pubblici locali (art. 3 comma 1 dello
Statuto dell'Agenzia).
Se sulla limitazione del raggio di azione dell'Agenzia a precise
fattispecie di servizi pubblici locali, non esistono dubbi interpretativi
né necessita di ulteriori specificazioni, occorre invece
meglio precisare le modalità e le possibilità di
esercizio del diritto di accesso nei confronti dei gestori di
pubblici servizi, nonché dell'espressione del parere preventivo
sugli atti deliberativi di competenza.
1) LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELL'AGENZIA.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, pare opportuno stabilire
che il parere preventivo dell'Agenzia vada espresso, sui provvedimenti
deliberativi inerenti i soli servizi pubblici locali di competenza
dell'Agenzia medesima e che, in analogia a quanto previsto dal
Regolamento del Decentramento per i pareri dei Consigli di Circoscrizione,
il suddetto parere debba essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta, salvo abbreviazione dei termini (che comunque non potranno
essere inferiori a dieci giorni), autorizzata dalla Conferenza
dei Capigruppo. Inoltre, il parere espresso dall'Agenzia, dovrà
costituire parte integrante, quale allegato, dei provvedimenti
deliberativi adottati, nei quali dovranno essere adeguatamente
motivate le eventuali difformità.
2) IL DIRITTO DI ACCESSO DELL'AGENZIA.
Con riferimento invece al diritto di accesso dell'Agenzia, si
sottolinea come l'innovazione introdotta sia stata fonte di discussioni
e di interpretazioni diverse. In particolare, preso atto che la
norma dovrà essere attuata nella predisposizione delle
future convenzioni e dei futuri contratti di servizio, si è
posto il problema dei poteri e delle competenze dell'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali nei confronti dei soggetti gestori aventi
sottoscritto una convenzione od un contratto di servizio precedentemente
all'entrata in vigore della norma in questione.
Appare infatti chiaro che, essendo tali atti di natura bilaterale
e sottoposti alla relativa normativa civilistica, non è
possibile introdurre in essi, unilateralmente, alcuna modifica.
Occorre pertanto verificare se le previsioni contenute nei contratti
di servizio e nelle convenzioni, da coordinarsi con le disposizioni
legislative e con quanto disposto dallo Statuto della Città,
consentono all'Agenzia l'esercizio del diritto di accedere alla
documentazione in possesso dei soggetti gestori, nonché
ad ogni altra informazione in possesso dei medesimi.
Va innanzitutto osservato come l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000,
al comma 1 attribuisca al Consiglio Comunale compiti di indirizzo
e di controllo sull'attività amministrativa: concetti,
quelli di indirizzo e di controllo che, se esaminati nel loro
significato letterale, ma anche nel contesto del disposto legislativo,
assumono un significato chiaro e preciso.
L'indirizzo infatti può essere definito come ciò
che sta alla base, a fondamento di qualcos'altro. In particolare,
nel campo giuridico esso è una disposizione normativa importante,
basilare, fondamentale, dalla quale dipendono, come corollario,
altre disposizioni normative secondarie o di dettaglio. In altre
parole: un criterio informatore o direttivo.
Il controllo invece appare, nel campo giuridico, come una o più
attività tese a verificare la conformità dell'azione
di altri soggetti o organi, alle norme giuridiche, ovvero ai principi
di imparzialità e di buon andamento che sempre devono essere
rispettati nell'attività amministrativa.
Il successivo comma 2 dello stesso art. 42, precisa che "Il
Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali
.e)
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'Ente Locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione
.".
Tale disposizione, se letta in modo coordinato con la precedente,
in tutta evidenza non si limita ad elencare una serie di provvedimenti
di competenza consiliare, bensì enuncia le materie sulle
quali i Consigli debbono esercitare i loro poteri di indirizzo
e di controllo. Ed in questo quadro, per la rilevanza assunta
nella concreta attività politico-amministrativa, particolare
importanza assume il tema dei servizi pubblici locali.
La considerazione suesposta è tanto più valida se
si tiene conto che con le modifiche introdotte nella parte del
TUEL inerente appunto i servizi pubblici locali, operata con il
già citato art. 35 della L. 448/2001, è stata prevista
una radicale cesura tra la fase di progettazione e di verifica
della qualità del servizio erogato, fase riservata all'ente
locale, e la fase dell'erogazione medesima, da attuarsi, almeno
per i servizi pubblici a rilevanza industriale, che qui maggiormente
rilevano, individuando il soggetto gestore mediante una procedura
ad evidenza pubblica, escludendo pertanto (salvo una, sia pur
non brevissima, fase transitoria) la previgente prassi dell'affidamento
diretto ad aziende pubbliche.
Appare pertanto necessario che, anche con riferimento a quest'ultima
disposizione normativa, i Consigli si dotino di strumenti adeguati
a garantire specifiche competenze, necessarie per esercitare i
poteri di indirizzo e di controllo.
Peraltro, non soltanto lo Statuto della Città, agli artt.
36 comma 6 e 71 commi 2 e 7, ribadisce le competenze del Consiglio
in materia di servizi pubblici, ma gli stessi contratti di servizio
e convenzioni regolanti i rapporti tra Città e soggetti
gestori prevedono esplicitamente che la Città medesima
possa esercitare compiti di indirizzo e di controllo: potestà
peraltro insita in ogni rapporto concessorio.
Tanto premesso, e sottolineato che il Consiglio Comunale, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 38 comma 3 del TUEL 267/2000 può
decidere di quali strumenti dotarsi per esercitare al meglio le
proprie competenze ("I Consigli sono dotati di autonomia
funzionale ed organizzativa"), è evidente che, tra
le altre potestà, all'Agenzia spetta anche il diritto di
accedere ai documenti ed alle informazioni in possesso dei soggetti
gestori di servizi pubblici locali. Tale potestà infatti
appare condizione necessaria ed indispensabile per poter esercitare
i compiti di indirizzo e di controllo a nome e per conto del Consiglio
Comunale.
Si sottolinea inoltre che l'art. 72, comma 4 dello Statuto recita
"Sono altresì accessibili all'Agenzia i documenti
e le informazioni accessibili ai Consiglieri Comunali, a norma
dell'art. 28, comma 4, del presente Statuto". (L'art. 28,
comma 4, dispone "4. I documenti e le informazioni in possesso
dei gestori dei servizi pubblici locali, quali Società
per Azioni a partecipazione comunale, Consorzi ai quali il Comune
partecipi, Concessionari, Aziende speciali, Istituzioni, devono
essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti e informazioni
sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme
previste dal Regolamento del Consiglio Comunale").
Tale potestà, è peraltro confermata sia dall'attuale
legislazione che da consolidata giurisprudenza.
Com'è infatti noto, la Legge 340/2000, all'art. 4, ha novellato
l'art. 23 della Legge 241/1990 (la quale regolamenta il diritto
di accesso dei portatori di interessi giuridicamente rilevanti
agli atti amministrativi), introducendo tra i soggetti nei confronti
dei quali è possibile esercitare il diritto di accesso
i "gestori di pubblici servizi". Ora, se gli atti di
questi ultimi sono accessibili a terzi interessati, tanto più
debbono poter essere visionati da soggetti che operano nell'interesse
pubblico per assicurare il rispetto dei valori di "buon andamento
e imparzialità" cristallizzati nell'art. 97 della
Costituzione.
Tale affermazione è peraltro confermata da costante giurisprudenza,
la quale ha più volte ribadito l'accessibilità agli
atti, anche di diritto privato, dei gestori di pubblici servizi.
La pronuncia più recente, è la sentenza emessa dal
TAR della Regione Lazio in data 20 gennaio 2003 (n. 223), con
la quale si afferma: "Secondo un orientamento ormai consolidato,
la normativa sullaccesso ha il medesimo ambito di applicazione
dellart. 97; non rileva la disciplina sostanziale, pubblicistica
o privatistica, dellatto da esibire e neppure se, nel caso
di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa;
tranne le eccezioni tassativamente previste dalla legge, per tutti
gli atti anche dei gestori sussistono le esigenze di trasparenza,
volte ad agevolare il concreto perseguimento dei valori costituzionali
del buon andamento; anche il gestore di pubblici servizi non può
negare laccesso agli atti riguardanti la sua attività
di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica".
Risulta pertanto superata, grazie all'evoluzione legislativa ed
ai suddetti pronunciamenti giurisprudenziali, la precedente disposizione
contenuta all'art. 67, commi 1 e 2, del Regolamento del Consiglio
Comunale, secondo la quale sarebbero accessibili solo i documenti
e le informazioni in possesso dei soggetti gestori elencati esplicitamente
nei contratti di servizio o nelle convenzioni.
Peraltro, ulteriore disposizione contenuta nello stesso art. 67,
prevede ulteriori categorie di documenti accessibili ai Consiglieri
e, pertanto, all'Agenzia, sancendo che tale accessibilità
si intende per tutti i documenti comunque in possesso dell'Amministrazione.
Infatti il comma 6 dispone "6. L'Amministrazione, nel rispetto
delle norme vigenti, può richiedere ai soggetti di cui
al 1 comma informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui allo
stesso comma. Ove siano fornite ed entrino così in possesso
dell'Amministrazione, esse sono accessibili ai Consiglieri con
le modalità e le esclusioni stabilite dai precedenti Articoli
63 e 64."
2 bis) IL DIRITTO DELL'AGENZIA DI OTTENERE ELABORAZIONE DI DATI,
CHIARIMENTI O VALUTAZIONI.
Ultimo elemento in discussione riguarda la possibilità
per l'Agenzia di ottenere non solo documenti o informazioni già
in possesso dei gestori di pubblici servizi, ma anche di acquisire,
da questi ultimi, l'elaborazione di dati o materiale: attività
pertanto che presupponendo un comportamento attivo e non soltanto
la pura e semplice trasmissione di un qualcosa già esistente,
come noto, non è soggetta alle norme regolanti l'accesso.
Va innanzitutto ribadito (come già evidenziato in precedenza)
che tutti i contratti di servizio e le convenzioni prevedono che
il Comune, anche mediante soggetti da questi incaricati, possa
determinare gli indirizzi ed effettuare i controlli che ritiene
opportuno per verificare la qualità dei servizi erogati,
anche esercitando potestà ispettive.
Pertanto, l'Agenzia, ben potrà ottenere un comportamento
attivo da parte dei soggetti gestori, alla sola condizione, oltre
evidentemente al rispetto della riservatezza nei casi previsti
dalla legge (come peraltro previsto nel codice etico e nel regolamento
interno dell'Agenzia), che quanto richiesto sia elemento utile
per garantire all'Agenzia medesima la possibilità di espletare
i suoi compiti di indirizzo e di controllo.
Inoltre, dal punto di vista normativo, va sottolineato come lo
Statuto della Città, all'art. 29 comma 6 preveda che il
Consiglio Comunale svolga l'attività di controllo, oltre
che con gli strumenti a disposizione dei singoli Consiglieri,
collegialmente tramite le Commissioni e la Presidenza.
Il Regolamento del Consiglio Comunale, conseguentemente norma
tale possibilità prevedendo all'art. 67 che "3. L'Amministrazione
è tenuta a richiedere i documenti e le informazioni di
cui al 1 comma qualora un Consigliere Comunale ne faccia richiesta
scritta al Dirigente del Settore competente, sempreché:
1) la richiesta non concerna informazioni implicanti elaborazione
di dati, chiarimenti o valutazioni, per l'ottenimento delle quali
sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza
e le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in
forma collegiale;
2) la richiesta non concerna intere categorie di documenti."
Pertanto, il Regolamento del Consiglio prevede esplicitamente
che l'elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni, possano
essere ottenuti o dai singoli Consiglieri mediante l'utilizzo
degli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, ovvero
mediante le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio
in forma collegiale. Il successivo art. 69 ribadisce la previsione
statutaria dei soggetti (Presidente e Commissioni, compresa la
Conferenza dei Capigruppo) abilitati a esercitare il sindacato
ispettivo in forma collegiale.
Tra i soggetti elencati, né lo Statuto, né il Regolamento
del Consiglio citano l'Agenzia, pur essendo quest'ultima, per
quanto riguarda i servizi pubblici locali, il soggetto che propriamente
può considerarsi strumento collegiale del Consiglio. Tale
mancata previsione, non è comunque di ostacolo all'esercizio
della potestà di richiesta di elaborazione dati, chiarimenti
o valutazioni da parte dell'Agenzia medesima, nel caso in cui
quest'ultima sia investita dal Consiglio Comunale della potestà
di controllo, nonché di sindacato ispettivo del quale il
Consiglio medesimo è titolare in via esclusiva, e che può
pertanto decidere di esercitare mediante gli strumenti valutati
più utili ed efficaci, anche grazie alla già ricordata
sua autonomia funzionale ed organizzativa, codificata dall'art.
38, comma 3, del TUEL 267/2000.
Vè di più: poiché la legittimità
dellincarico allAgenzia ("supporto agli organi
comunali nellesercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo") discende addirittura dallo Statuto della Città
(art. 72), il Consiglio Comunale, depositario in via esclusiva
della competenza in ordine alla "organizzazione dei pubblici
servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dellente locale a società
di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione
.", in forza del citato articolo 42,
comma 2, D.Lgs. 267/2000 ben può fornire uninterpretazione
dei contratti di servizio vigenti, nel senso di individuare lAgenzia
quale soggetto "naturaliter" deputato alleffettuazione
dei controlli da essi contemplati, e ciò a prescindere
dalle espressioni testuali volta volta impiegate.
Inoltre, già con la citata deliberazione (mecc. 2002 03358/002)
di riformulazione complessiva dello Statuto dell'Agenzia, il Consiglio
Comunale aveva disposto che quest'ultima esercita "funzioni
di indirizzo e di controllo, nonché propositive, consultive
e di verifica" (art. 1, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia).
Da tutto ciò discendono due corollari:
1) sotto il profilo formale, lesercizio del potere di controllo
da parte dellAgenzia deve essere esercitato in piena autonomia;
2) sotto il profilo contenutistico, anche per i contratti in corso
esso deve estendersi sino a poter richiedere alle Aziende la produzione,
di ogni documentazione e/o informazione che allAgenzia sia
necessaria per lespletamento dei propri compiti istituzionali.
Pare in ogni caso opportuno esplicitare maggiormente il rapporto
esistente tra Consiglio Comunale ed Agenzia, autorizzando formalmente
quest'ultima, per quanto riguarda i servizi pubblici locali di
sua competenza, all'esercizio, in nome del Consiglio Comunale,
delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo.
Con la formalizzazione di tale autorizzazione, nel caso in cui
l'Agenzia dovesse necessitare di informazioni implicanti elaborazione
di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore
di servizi pubblici, inoltrerà richiesta al soggetto medesimo,
il quale dovrà pertanto rispondere ad una istanza inoltrata
da un soggetto titolare della potestà ispettiva assegnata
al Consiglio Comunale in forma collegiale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali.
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
procede alla votazione per appello nominale.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri
Borsano e Furnari.
E' intervenuto il Presidente Marino, il cui intervento è
inserito nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente
risultato:
PRESENTI
E VOTANTI
43
VOTI FAVOREVOLI 43
e precisamente, oltre al Presidente Marino, i Consiglieri Airola,
Altamura, Altea, Borgione, Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti,
Chiavarino, Coppola, Costa, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, Dell'Utri,
Favaro, Ferragatta, Fucini, Gabri, Gallo Domenico, Gallo Francesco,
Giorgis, Greco, Larizza, Levi-Montalcini, Lospinuso, Mangone,
Monaci, Montagnana, Nigro, Orlandi, Panero, Passoni, Provera,
Rossomando, Salti, Sbriglio, Steffenino, Troiano, Tumolo, Ventriglia
e Vinciguerra.
VOTI
CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara
che
1) di stabilire che il parere preventivo dell'Agenzia per i
Servizi Pubblici Locali, previsto dall'art. 3 dell'attuale Statuto
dell'Agenzia medesima sulle proposte di deliberazione citate in
narrativa, vada espresso entro trenta giorni dalla richiesta,
salvo abbreviazione dei termini autorizzata dalla Conferenza dei
Capigruppo, termini che in ogni caso non potranno essere inferiori
a dieci giorni. Inoltre, tale parere dovrà costituire parte
integrante, quale allegato, dei provvedimenti deliberativi adottati,
nei quali dovranno essere adeguatamente motivate le eventuali
difformità. Con successivo provvedimento deliberativo si
procederà, conseguentemente, a modificare il Regolamento
del Consiglio Comunale;
2) di confermare l'individuazione dell'Agenzia per i Servizi Pubblici
Locali, già effettuata con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 13 maggio 2002 (mecc. 2002 03358/002) quale soggetto
formalmente legittimato a supportare gli organi comunali nell'esercizio
dei poteri di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali
previsti nell'art. 1 commi 2 e 3 dello Statuto dell'Agenzia medesima;
3) di autorizzare pertanto la suddetta Agenzia ad esercitare,
in suo nome, le potestà di controllo e di sindacato ispettivo
in forma collegiale, previsti dall'art. 29 comma 6 dello Statuto
della Città e dall'art. 69 del Regolamento del Consiglio
Comunale, nei confronti dei gestori di pubblici servizi di competenza
dell'Agenzia medesima;
4) di impegnare il Sindaco e la Giunta all'adozione degli atti
necessari a garantire all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali
l'accesso ai documenti, agli atti ed alle informazioni in possesso
dei gestori di pubblici servizi citati nell'art. 1 commi 2 e 3
dell'attuale Statuto dell'Agenzia, garantendo in particolare:
- l'accesso dell'Agenzia a tutti i documenti e le informazioni
che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili
per il Comune;
- l'accesso a tutti gli altri documenti e le altre informazioni
comunque in possesso dell'Amministrazione;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'attuale legislazione
e stabilito da costante giurisprudenza, l'accesso a tutti gli
altri documenti e le altre informazioni in possesso dei gestori
necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo
e di controllo;
5) di dare pertanto atto che l'Agenzia per i Servizi Pubblici
Locali potrà ottenere informazioni implicanti elaborazione
di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore
di servizi pubblici, (citati nell'art. 1 commi 2 e 3 dell'attuale
Statuto dell'Agenzia medesima), inoltrando allo stesso formale
richiesta.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione
testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo
che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i
Consiglieri Borsano e Furnari.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità
del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI
E VOTANTI 43
VOTI
FAVOREVOLI 43
VOTI
CONTRARI
/