Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Imm
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse Interne, Informatica

n. ord. 56
2003 02389/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 APRILE 2003
(proposta dalla G.C. 1 aprile 2003)
modificata con deliberazione C.C. n. 36 (mecc. 2004 02086/008) del 22 marzo 2004

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE NEL P.RI.U. SPINA 3. COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO. PERMUTA CON UNA CAPACITA' EDIFICATORIA DI PROPRIETA' DELL'ARCIDIOCESI.

Proposta dell’Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Viano.

A seguito dell’Accordo di Programma concernente il PRIU Spina 3, la Città ha acquisito la proprietà di aree site in Torino, via Val della Torre angolo via Borgaro, destinate a servizi, sulle quali insistono edifici e manufatti in corso di demolizione da parte dell’originario Proponente soggetto attuatore.

Recentemente l’Arcidiocesi di Torino, con nota sottoscritta dall’Arcivescovo Severino Poletto, ne ha richiesto la cessione in diritto di superficie al fine di promuovere la realizzazione di un complesso parrocchiale composto da Chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale e strutture all’aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani e per dotare la Diocesi di un adeguato e moderno centro servizi per uffici e per assemblee e convegni diocesani.

Ai sensi del predetto Accordo di Programma, stipulato il 27 giugno 2001 adottato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001 e ratificato con deliberazione n. 125 del Consiglio Comunale del 24 luglio 2001, che ha modificato l’originario Accordo di Programma, tali aree sono destinate alla realizzazione di un centro diocesano costituito da un edificio per il culto ed annessi uffici.

Si ritiene pertanto accoglibile la richiesta formulata dall’Arcidiocesi, in quanto: A) secondo l’art. 7 della Costituzione Italiana lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dal nuovo Concordato stipulato fra lo Stato e la Chiesa nel 1984 ed in particolare dalla Legge 20 maggio 1985 n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"; B) l’art. 16 di tale legge prevede che "agli effetti delle leggi civili si considerino attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana"; C) la Legge Regionale n. 15/89 dispone, all’art. 2: "1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, e dell’art. 21, punto 1), lett. b) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso. 2. In relazione al disposto dell’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni dell’art. 51, punto 2), lett. m), della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le attrezzature di cui al comma 1 art. 2 della Legge Regionale n. 15/89, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto." Dispone, altresì, all’art. 3 che in fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose siano specificatamente individuate, sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle Confessioni religiose, nell’ambito della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune etc. …… Infine tale disposto normativo prevede che le aree di cui sopra siano assegnate con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, alle varie confessioni religiose, in relazione alla loro presenza.

Sussistono pertanto i presupposti per costituire, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 827/1924, il diritto di superficie per la durata di 99 anni, eventualmente rinnovabile su domanda, in favore dell’Arcidiocesi di Torino, alle condizioni tutte riportate nell’unito schema di convenzione, a tenore del quale il predetto diritto viene costituito in parte a titolo gratuito (per gli edifici per il culto, la cura delle anime, la formazione del clero, la catechesi e l’educazione cristiana) ed in parte a titolo oneroso (relativamente al centro Diocesano), mediante la cessione alla Città, della capacità edificatoria generata e localizzata nell’area sita in via Lanfranchi stimata dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 1.056.000,00 per circa 1.779 mq./SLP.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare la costituzione del diritto di superficie a favore dell’Arcidiocesi di Torino – con sede in Torino, via Arcivescovado n. 12, sulle aree di proprietà comunale site in Torino – via Val della Torre angolo via Borgaro della superficie di mq. 12.492 circa, individuate nell’unita planimetria (all. 1 bis - n. ), per un periodo di anni 99. Tale diritto è finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio parrocchiale composto da chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale, strutture all’aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani, ampia sala con infrastrutture connesse per assemblee e convegni diocesani nonché uffici della Diocesi. Il diritto viene costituito in parte a titolo gratuito, in quanto le aree sono destinate all’insediamento di strutture religiose dichiarate dalla legge attrezzature di interesse comune di tipo religioso, costituite da edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto ed, in quanto tali, opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, richiamati i disposti dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e s.m.i., e dell'art. 51 punto 2 lett. m) della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56; in parte a titolo oneroso, mediante permuta in favore della Città di una capacità edificatoria pari a 1779 mq. di SLP generati e localizzati da un'area di proprietà dell'Arcidiocesi sita in Torino, via Lanfranchi n. 10 e descritta al C.T. al foglio 1309 mappale 134 parte e al C.F. foglio 148 n. 267 sub. 3.
L’area di proprietà della Città è stata valutata dal Settore Estimo e Logistica del patrimonio comunale in Euro 352,00 a mq./SLP per un totale complessivo di Euro 1.056.000,00. Lo stesso Settore ha per contro valutato i diritti edificatori generati e localizzati nell’area di Via Lanfranchi 10, di proprietà dell’Arcidiocesi in Euro 594,00 mq./SLP per 1.779 mq./SLP per un complessivo valore in CT di Euro 1.056.000,00;

2) di approvare lo schema di convenzione (all. 2 - n. ) da stipularsi con l’Arcidiocesi, costituente parte integrante del presente provvedimento;

3) di autorizzare il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto. Le spese di atto e conseguenti saranno a carico dell’Arcidiocesi.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito l’accertamento di entrata, nonché l’impegno di spesa relativo alla permuta;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Città di Torino, in questo atto rappresentata dal Sig………... a …. domiciliato in.. via….., a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.

E

1) L’Arcidiocesi di Torino …… in persona del suo legale rappresentante pro tempore …… nato ….. il ….. e residente ………, di seguito denominato Diocesi, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto tramite il riconoscimento della personalità giuridica avvenuto in data ….(Registro delle Persone giuridiche data dell’atto costitutivo …….. e data del decreto di riconoscimento …….);

alla continua presenza dei testi …………

PREMESSO

2) che l’Arcivescovo di Torino Severino Poletto, a nome e per conto dell’Arcidiocesi di Torino, in data 26 maggio 2000 ha presentato istanza alla Città per ottenere in diritto di superficie un’area, di proprietà della Città stessa, sita all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Spina 3" al fine di promuovere la realizzazione di un complesso parrocchiale composto da Chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale e strutture all'aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani e per dotare la Diocesi di un adeguato centro servizi per uffici e per assemblee e convegni diocesani;

3) che la legge regionale n. 56/77 all’art. 21 prevede 5 mq. per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, sociali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici), e che all’art. 22 prevede che nei Piani Regolatori intercomunali con popolazione complessiva prevista superiore a 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal Piano; in particolare si prevede la destinazione di 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;

4) che l’art. 3 punto 15 lettera a) NUEA del PRG, con riferimento all’art. 21 punto 1) lett. b) della Legge Urbanistica Regionale, comprende tra le attività di servizio "attrezzature culturali e per il culto";

5) che il Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3 - Ambito 4.13/1, di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 27 giugno 2001, adottato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001 e ratificato con Deliberazione del C.C. 125 del 24 luglio 2001 che ha modificato l'originario Accordo di Programma stipulato in data 30 dicembre 1998, adottato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999 e ratificato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 27 gennaio 1999, prevede la realizzazione di un Centro Diocesano ed un complesso per il culto ed annesse strutture;

6) che la Città ha avviato l'iter procedurale di modifica al P.Ri.U. citato, in cui, tra l'altro, si prevede una nuova conformazione dei lotti oggetto dell'intervento di cui alla presente convenzione, resasi necessaria in seguito all'evolversi degli studi progettuali del Centro Diocesano.

7) che tale modifica ha dato luogo ad un nuovo Accordo di Programma stipulato in data …………., adottato con D.P.G.R. n°… del …………. e ratificato con Deliberazione del C.C. n .… del ………………, che prevede una nuova conformazione del complesso;

8) che il P.Ri.U. citato, nelle tavole normative L.5.1 ed L.8, prevede la destinazione d’uso "istruzione e servizi di interesse comune" per l’area destinata all’edificio di culto, e la destinazione "Eurotorino" per la restante area destinata ad uffici;

9) che le aree site in Torino, indicate al catasto terreni al foglio n° 1154, particelle n° 104, n° 106, n° 112, n° 113, n° 109, n° 110, n° 108, n° 117, n° 147, n° 146, n° 115 e n° 118, sono di proprietà della Città;

10) che le aree di cui al punto precedente, escluse le Part. n° 104, n° 106 e n° 112, sono soggette ai disposti di cui all’art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, nonché all’art. 19 NUEA di PRG punti 5 e 6 che così dispone:
"5) E’ ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture ad uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.
6) E’ altresì ammesso l’intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere previste";

11) che alle aree destinate dal PRG ad attrezzature di servizio, ex art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza mentre non sono previsti parametri urbanistici (limiti di utilizzazione, indici di edificabilità, dotazione di servizi, etc.);

12) che sulle aree oggetto di intervento, a favore della Diocesi, la Città intende costituire un diritto di superficie a titolo gratuito per l'area destinata all'edificio di culto (Fog. n° 1154 Part. n° 113, n° 108, n° 109, n° 110, n° 115, n° 117, n° 118, n° 146 e n° 147), e a titolo oneroso per l'area avente destinazione di P.R.G. Eurotorino (Fog. n° 1154 Part. n° 104, n° 106 e n° 112);

13) che la Diocesi intende realizzare direttamente, in regime di diritto di superficie, la struttura indicata al successivo Articolo 1 lettera a), vincolando l’immobile allo specifico uso pubblico quale edificio per il culto, in conformità alle prescrizioni e contenuti della presente convenzione;

14) che non è dovuto il canone per l’occupazione di aree pubbliche da parte della Diocesi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 punto 2 lett. D) del Regolamento del Canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato dal C.C. in data 21 dicembre 1998 in attuazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

15) che con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n°….in data…..è stato approvato il presente schema di convenzione che, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i., verrà trascritto nei pubblici registri immobiliari;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina la realizzazione di:
a) un edificio di Culto ad uso parrocchia (Parrocchia del Santo Volto) sito in Torino, sulle aree distinte in catasto terreni al foglio n° 1154, particelle n° 113, n° 108, n° 109, n° 110, n° 115, n° 117, n° 118, n° 146 e n° 147;
b) uffici ad uso della Diocesi, (Eurotorino), sulle aree distinte in catasto terreni al foglio n° 1154, particelle n° 104, n° 106, n° 112;

ARTICOLO 2
Costituzione del Diritto di Superficie

Al fine della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo, la Città costituisce con il presente atto, in favore della Diocesi che in persona del legale rappresentante accetta, il diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 Cod. Civ., a titolo gratuito sull'area di mq. 10.240 circa (foglio 1154 particelle 113, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 146 e 147) destinata alla realizzazione della Parrocchia e a titolo oneroso sull'area di mq. 2.252 (per 3000 mq. max di SLP Eurotorino) destinata alla realizzazione di uffici e strutture pertinenti ed accessorie (Fog. n° 1154 Part. n° 104, n° 106, n° 112).

A titolo di corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sull’area avente destinazione Eurotorino, la Diocesi cede in permuta alla Città, che accetta ed acquista, una capacità edificatoria generata e localizzata sull’area sita in Torino, via Lanfranchi civico numero 10, distinta al Catasto Terreni al foglio……..mappale ……….di mq. 1.779 circa del valore di Euro 594,00/mq., per complessivi Euro 1.056.000,00 in C.T..

I diritti vengono ceduti liberi da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, con garanzia per evizioni e molestie nel possesso.

La durata del predetto diritto di superficie viene stabilita in 99 anni a decorrere dalla formalizzazione del presente atto ed è da intendersi eventualmente rinnovabile con accordo fra le parti per la medesima durata, previa richiesta scritta da formularsi almeno 12 mesi prima della scadenza.

Sulle aree di cui sopra il Proponente si impegna a realizzare, a propria cura e spese, un complesso edilizio Parrocchiale composto da Chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale, strutture all’aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani, ampia sala con infrastrutture connesse per assemblee e convegni diocesani nonché uffici della diocesi.

Il complesso dovrà essere dotato di parcheggi pertinenziali nella misura minima prevista dalle normative vigenti.

Quanto ai servizi e ai parcheggi pubblici afferenti l'intervento Eurotorino, questi sono garantiti dal P.Ri.U. nel suo complesso.

Il progetto sarà realizzato in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, ai contenuti del P.Ri.U., e alle normative vigenti in materia.

Il diritto di superficie è costituito su aree libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, garantito da evizione e molestie nel possesso, libere da costruzioni e bonificate, fatti salvi i sottoservizi.

Le aree oggetto del diritto di superficie, rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite nella presente convenzione.

E’ fatto divieto alla Diocesi di cedere il diritto di superficie dell’intera area ancora da edificare e la cessione della proprietà superficiaria dei manufatti ed edifici realizzandi.

ARTICOLO 3
Complesso parrocchiale - Vincolo di destinazione

Il complesso parrocchiale è vincolato allo specifico uso pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art.21 nonché alle N.U.E.A. di P.R.G. della Città di Torino, art. 19, punti 5 e 6.

A tal fine l’immobile suindicato è destinato a Culto come disciplinato dall’art. 16 lettera a) legge 20/05/1985 n. 222.

Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell’indicato uso pubblico, la risoluzione della presente convenzione.

Il vincolo di destinazione suindicato è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

L’intervento edilizio è finalizzato alla realizzazione di un complesso parrocchiale composto da Chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale, strutture all’aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani, ampia sala con infrastrutture connesse per assemblee e convegni diocesani, mediante il rilascio di Concessione Edilizia.

ARTICOLO 4
Intervento uffici - Eurotorino

La presente convenzione prevede l’utilizzazione edificatoria delle aree come sopra indicato e come di seguito specificato:
          Superficie lotto di intervento:               mq. 2.252
          SLP di progetto:                                 mq. 3.000 max
          Destinazione                                              Eurotorino

L’intervento edilizio è finalizzato alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a uffici della diocesi, mediante il rilascio di Concessione Edilizia.

Inoltre, dovrà essere garantita la realizzazione dei parcheggi pertinenziali ex Legge 122/89, almeno nella misura minima prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5
Tempi di realizzazione dell’intervento
Sanzioni per l’inosservanza

L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni e la relativa ultimazione dell’intervento avverrà entro la data di scadenza del P.Ri.U., salvo proroghe motivate.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del successivo art. 7.

ARTICOLO 6
Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria

La Diocesi si impegna per se stesso, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere, ai sensi della Legge n. 10/77, ed esclusivamente per l’intervento avente destinazione Eurotorino, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e gli oneri relativi al costo di costruzione, calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia.

ARTICOLO 7
Sanzioni

La violazione della destinazione pubblica e l’inosservanza delle modalità di utilizzazione degli immobili oggetto del diritto di superficie, quali definite dalla presente convenzione, ne comportano la risoluzione di diritto, con la conseguente estinzione del diritto di superficie e il trasferimento di proprietà degli edifici realizzati in capo alla Città proprietaria del suolo. Resta ferma in tal caso la proprietà dei diritti edificatori trasferiti con il presente atto alla Città a titolo di permuta.

ARTICOLO 8
Elaborati costituenti lo Studio di Fattibilità

Lo Studio di Fattibilità comprende i seguenti elaborati:
          - Estratto di mappa catastale, scala 1:1000;
          - Estratto di P.R.G. vigente, scala 1:5000;
          - Estratto di P.R.G. in variante, Scala 1:5000;
          - Stralcio della Tav. L.8 vigente, allegata all'Accordo di Programma, scala 1:1000;
          - Stralcio della Tav. L.8 in variante, scala 1:1000;
          - Tavola esplicativa, scala 1:1000.

ARTICOLO 9
Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare saranno a totale carico della Diocesi.