Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 73
2003 02374/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2003

(proposta dalla G.C. 8 aprile 2003)

OGGETTO: AREA COMUNALE IN AMBITO 9.1 Z.U.T. VIA CUNEO E L.GO CIGNA - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 52/1976 PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Tricarico.

Con istanza in data 24 gennaio 2000, prot. n. DPS 2420, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino aveva formalmente richiesto alla Città, con riferimento alla programmazione regionale di Edilizia Residenziale Pubblica del quadriennio 1996/99, l'assegnazione di aree idonee per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale sovvenzionata.

A seguito di tale richiesta la Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12), esecutiva in data 2 maggio 2000, ha assegnato alla predetta Agenzia i diritti edificatori comunali immediatamente attivabili, localizzati all’interno dei PRIU Spina 3-Paracchi e Spina 4, nella ZUT ambito 9.1-Via Cuneo/L.go Cigna e nel PRU di Via Ivrea.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57), esecutiva in data 25 ottobre 1999, ha approvato la concessione convenzionata ai sensi dell’art. 49, V comma della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 32 della Legge 457/78 per l’attuazione della Zona Urbana di Trasformazione compresa tra Via Cuneo e Largo Cigna, Ambito 9.1 Cuneo.

La Convenzione relativa alla Zona Urbana di Trasformazione, Ambito 9.1 Cuneo (artt. 7 – 15 N.U.E.A. scheda normativa 9.1), è stata formalizzata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione di Torino in data 24 febbraio 2000, rep. n. 48593, registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519.

In esecuzione dell’art. 4 di detta Convenzione, il soggetto proponente la Concessione Convenzionata ha ceduto gratuitamente alla Città un'area di concentrazione dell'edificato, corrispondente a circa mq 650, posta in fregio alla Via Mondovì (già Via Damiano), necessaria all'atterraggio delle capacità edificatorie comunali pari a mq. 911 di Superficie Lorda di Pavimento.

L’area corrispondente ai diritti edificatori comunali è stata acquisita al patrimonio della Città di Torino con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 5 settembre 2001, rep. n. 138399 – atto n. 59717, registrato a Torino in data 11 settembre 2001.

Per la realizzazione dell’intervento in Ambito 9.1 Cuneo, l’A.T.C., a parziale rettifica della precedente richiesta, in data 21 novembre 2001 ha comunicato l’intenzione di utilizzare il finanziamento di cui alla Legge 6 marzo 1976, n. 52, messo a disposizione dal Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione di alloggi da destinare ad appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, pari a Euro 1.032.913,80 anziché le eventuali risorse messe a disposizione nell’ambito della programmazione regionale di E.R.P.S. 1996/1999.

Pertanto, nel prendere atto di quanto comunicato dall’A.T.C., la Città, con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 4 dicembre 2001 (mecc. 2001 10613/104), esecutiva in data 23 dicembre 2001, ha rettificato la richiesta di finanziamenti approvata con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 1° agosto 2000 (mecc. 2000 07095/12), esecutiva in data 21 agosto 2000, relativa ai diritti edificatori comunali precedentemente individuati ed assegnati all’A.T.C..

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 marzo 1976, n. 52, i fondi stanziati sono destinati alla costruzione a cura degli Istituti Autonomi Case Popolari (ora Agenzie Territoriali per la Casa) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio.

La localizzazione degli interventi deve avvenire su aree destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all’edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167.

Per l’attuazione dei programmi previsti dalla predetta legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della sopra citata legge l’assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla commissione provinciale prevista dall’art. 3 del D.P.R. 27 novembre 1954, n. 1406 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente P.R.G., in linea con le più recenti tendenze in materia urbanistica, ha inteso promuovere l'integrazione tra diverse tipologie di edilizia residenziale, soprattutto nelle aree di trasformazione urbana, ove è prevista una quota di edilizia residenziale pubblica da individuarsi puntualmente in sede di convenzionamento con i soggetti interessati alle trasformazioni urbanistiche; inoltre, in alcune Zone Urbane di Trasformazione di proprietà pubblica, sia comunale che demaniale, il Piano ha espresso un esplicito orientamento verso la destinazione ad edilizia residenziale pubblica.

Pertanto, in considerazione delle finalità sociali cui è destinato l’intervento edilizio summenzionato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, tali alloggi rientrano nella tipologia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che il predetto intervento è compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, occorre approvare la concessione all’A.T.C. di Torino dell’area summenzionata in diritto di superficie novantanovennale ed il relativo schema convenzionale, allegato al presente atto per farne parte integrante.

In relazione agli adempimenti connessi al rilascio della concessione edilizia occorre rilevare che non è dovuto il contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da disciplinarsi con convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamato in proposito il combinato disposto degli articoli 7 e 8 della già citata Legge 10/77.

Per ciò che attiene il regime dei canoni di locazione, sarà applicata la normativa stabilita dalla Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di edilizia residenziale pubblica, peraltro già applicata ad interventi edilizi finanziati ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52 e realizzati in passato dall’A.T.C.

La valutazione dell’area oggetto della concessione è stata determinata dal competente Settore Estimo e Logistica Patrimonio, come da referto in data 9 maggio 2002, in Euro 200,00 per metro quadrato di S.L.P.; tenuto conto della S.L.P. realizzabile, pari mq. 911, l’importo complessivo è di Euro 182.200,00.

Tale valutazione costituisce aggiornamento della valutazione effettuata in data 21 marzo 2001.

In data 21 novembre 2001 l’A.T.C. ha segnalato la presenza sull’area oggetto di concessione di un manufatto in cemento armato da demolire ed ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire la demolizione, al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento edilizio.

Un sopralluogo effettuato in data 5 febbraio 2002 da tecnici dell’A.T.C. e del Settore Urbanizzazioni ha confermato la presenza sull’area di un basamento e di un muro adiacente di recinzione sul quale è ancorato un palo della pubblica illuminazione.

Considerato che la concessione del diritto di superficie dovrebbe avvenire sull’area libera da persone e cose, che le opere di demolizione riguardano manufatti insistenti sul lotto fondiario assegnato e, quindi, non possono essere considerate opere di pre-urbanizzazione e che l’A.T.C. ha manifestato la sua disponibilità ad assumersi l’onere delle predette opere, alla somma sopra indicata sarà detratto l’importo relativo ai costi sostenuti e documentati dall’Agenzia per la demolizione dei manufatti esistenti.

Più precisamente, tenuto conto della stima di larga massima dei costi di demolizione, effettuata dall’A.T.C., e della tempistica richiesta dalle opere medesime, l’importo per costo dell’area sarà corrisposto in due rate, di cui la prima, pari al 20%, sarà versata contestualmente alla formalizzazione della convenzione mentre la seconda, da determinarsi successivamente tenendo conto delle deduzioni dei costi sostenuti e documentati dall’A.T.C. per la demolizione dei manufatti esistenti sul lotto assegnato, sarà corrisposta a seguito dell’ultimazione di tali opere.

Per quanto attiene la determinazione di tali costi saranno osservate, in analogia, le prescrizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva dall’11 maggio 1999 rettificata con deliberazione n. 3508 della Giunta Comunale in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva dall’11 gennaio 2000 in materia di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti.

I predetti costi saranno riconosciuti dalla Città di Torino a seguito di verifica, con esito favorevole, da parte del Civico Ufficio Tecnico, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, dei certificati di pagamento e della documentazione giustificativa delle spese, che l’A.T.C. presenterà alla Città entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione dei manufatti esistenti.

Inoltre l’Agenzia verserà l’importo relativo al contributo per oneri di urbanizzazione entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, fatto salvo l’eventuale conguaglio che dovrà essere definito in sede di rilascio della concessione edilizia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.  di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi con l’A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, Corso Dante 14, C.F. 00499000016, per la concessione in diritto di superficie novantanovennale, dell'area di proprietà della Città sita in Torino, nell’Ambito 9.1 Cuneo della Zona Urbana di Trasformazione compresa tra Via Cuneo e Largo Cigna, descritta a catasto terreni al Foglio 1183 n. 206, di mq. 650 ed illustrata nell’estratto di mappa allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. ); il corrispettivo aggiornato per la cessione dell’area oggetto del presente provvedimento è pari a Euro 182.200,00, come da referto in data 9 maggio 2002 del Settore Estimo e Logistica Manutenzione Fabbricati Municipali, fatta salva la detrazione dei costi che saranno sostenuti e documentati dall’A.T.C. per la demolizione dei manufatti esistenti sul lotto assegnato; per quanto attiene la determinazione di tali costi, saranno osservate le prescrizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), rettificata con deliberazione n. 3508 della Giunta Comunale in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57);

2.  di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

3.  di riservare a successive determinazioni dirigenziali dei Settori competenti gli accertamenti in entrata relativi al costo di acquisizione dell’area ed agli oneri di urbanizzazione e gli impegni di spesa relativi ai costi sostenuti per la demolizione dei manufatti esistenti sul lotto;

4.  di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1), è da intendersi a carico del Concessionario;

5.  di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.