OGGETTO: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI
TARIFFE.
Proposta
dell'Assessore Lepri.
La Città di
Torino, da molti anni impegnata nella predisposizione di interventi e servizi a
favore di persone minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà, pone
tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l’erogazione di risposte
mirate e funzionali alle diverse esigenze delle persone in difficoltà e
delle loro famiglie al fine di garantire interventi finalizzati
all’integrazione, al potenziamento delle autonomie acquisite, al
mantenimento delle abilità raggiunte. Per predisporre risposte adeguate
il Comune di Torino organizza e gestisce servizi diurni e residenziali per la
costituzione e il mantenimento di una rete sempre più diffusa ed estesa
di risposte differenziate a seconda delle caratteristiche, delle problematiche
individuali e del tipo di bisogno rilevato.
Nello specifico, per quanto
attiene i servizi residenziali, attivati quando non si rivela più
possibile la permanenza della persona all’interno del proprio nucleo
familiare o la conduzione di vita autonoma, sono già attivati diversi
modelli organizzativi che presentano parametri di funzionamento differenti a
seconda del grado di autonomia degli ospiti e dei relativi bisogni sociali,
educativi, assistenziali.
La gestione di tali servizi socio-assistenziali
comporta per l’Amministrazione un onere finanziario al quale
l’utente che ne usufruisce è tenuto a contribuire, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente: L.R. n.12 del 7/3/88 art. 12, L.R. n. 62 del
6/3/95 art. 46 e Circolare Regionale del 4/5/92 n. 3371/530 oltre alla
normativa nazionale (leggi finanziarie e Legge 328/2000) che prevede la
contribuzione con riferimento ai servizi a domanda individuale.
L’Amministrazione Comunale ha già provveduto con propri atti a
normare i criteri riferiti ai contributi a carico degli utenti delle prestazioni
socio-assistenziali in relazione alle loro condizioni di reddito e patrimonio ed
a garantire, ai soggetti inseriti in strutture, una quota mensile a disposizione
per le esigenze personali.
Le tariffe dei servizi socio-assistenziali
necessiteranno nel prossimo futuro di un generale riordino anche in conseguenza
dell’emanazione della normativa attuativa della legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte
della Regione Piemonte, cui compete la definizione dei criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo di tali prestazioni
(art. 8, comma 3, lett. l. della legge n° 328/2000), ma
nelle more
di tale ridefinizione, si rende necessario modificare alcune rette e tariffe
nonché la quota di piccole spese personali.
La deliberazione del
Consiglio Comunale del 17 marzo 2003 (mecc. 200301323/24), esecutiva dal 30
marzo 2003, in pubblicazione, in materia di indirizzi per l’esercizio
2003, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili,
ha previsto in particolare l’adeguamento nella misura:
Si evidenzia che resta a carico
dell’Amministrazione, anche nel caso di fasce di reddito più
elevate, una quota almeno pari al 40% circa del costo del servizio;
Occorre pertanto procedere, così come indicato
nell'allegato elenco, ad adeguare rette e tariffe nonché la quota di
piccole spese personali lasciata a disposizione dei ricoverati anche per l'anno
in corso.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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