Divisione Corpo Di Polizia Municipale
Settore Comando

 n. ord.68
2003 01831/048

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2003

(proposta dalla G.C. 18 marzo 2003)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 6 BIS DEL REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

La Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha introdotto nel D.Lgs. 267/2000 il nuovo art. 7-bis che prevede che, salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, mentre l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Al fine di eliminare vuoti sanzionatori e di adeguarsi alla nuova disciplina della citata Legge 3/2003, risulta necessario prevedere un apposito articolo del regolamento di Polizia Urbana che preveda la punibilità dell’inottemperanza totale o parziale (ivi compresa l’ottemperanza tardiva) rispetto ad ordinanze di carattere generale emanate dal Sindaco o dai competenti Dirigenti, quale violazione del regolamento medesimo.
In proposito il termine per l’ottemperanza viene fissato dall’ordinanza o in mancanza , per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, i medesimi dovranno essere ottemperati dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.
Il suddetto articolo che risulta opportuno inserire dopo l’art. 6 del citato regolamento, quale art. 6-bis, consentirà, nei casi in cui non sia prevista dalla legge una specifica diversa sanzione, una maggiore efficacia prescrittiva degli obblighi previsti in sede di ordinanze le cui violazioni, non coinvolgendo aspetti di pubblica incolumità, non possono essere perseguite ai sensi dell’art. 650 c.p..
Occorre dunque procedere alla suddetta modifica regolamentare prevedendo l’introduzione del nuovo articolo.
In considerazione della carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni e visto il parere favorevole dell’Assemblea dei Presidenti, si dà atto che non è risultato necessario provvedere alla richiesta del parere previsto dall’art. 43 del Regolamento per il Decentramento, ai sensi del combinato disposto degli art. 43, comma 1 e 44, comma 3, dello stesso regolamento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la seguente modifica al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996 e s.m.i.,:

a) dopo l’art. 6 viene introdotto il seguente art 6 bis:

" Art. 6 bis
Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.";

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.