Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 86    
2003 01715/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2003
(proposta dalla G.C. 11 marzo 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE N. 6 - PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA CONSOLIDATA RESIDENZIALE MISTA DENOMINATA "AMBITO DEL VILLARETTO" - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 80 del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 01386/09), esecutiva in data 14 aprile 2001, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 9 aprile 1996, n. 18 e s.m.i. e dell’art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al PRG, relativo all’area denominata "Ambito del Villaretto".

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi e, precisamente, dal 2 maggio al 30 giugno 2001.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2001.

Nei termini prescritti, ovvero dal trentesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione (dal 1° giugno 2001 al 30 giugno 2001) è pervenuta una osservazione, presentata al Protocollo Generale della Città di Torino (Prot. n. 11372) in data 26 giugno 2001, a firma del Presidente del Consorzio Acli Casa con sede in Torino, Via Perrone n. 3 bis e successivamente sono state presentate agli uffici ulteriori osservazioni da parte di alcuni proprietari di aree site nell’ambito del Villaretto. A tali osservazioni si è controdedotto con il documento unito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/77.

Si prende atto che a seguito di controlli effettuati dai settori tecnici dell’Amministrazione, nonché di alcune osservazioni pervenute, sono stati corretti alcuni documenti già approvati in sede di adozione del Programma Integrato che occorre riformulare in parte, secondo le motivazioni e le specifiche a seguire:
- gli allegati 2, 3 e 4 dello Schema di Convenzione costituente a sua volta l’Allegato 5 alla deliberazione n. 80 del Consiglio Comunale (mecc. 2001 01386/09), in quanto per mero errore materiale nell’allegato n. 2 è stata indicata, tra le aree da cedere alla Città per servizi, la particella individuata a Catasto al n. 43b del foglio 1010 che, risulta essere invece di proprietà di un soggetto non proponente; nell’allegato n. 3 tra le aree cedute per la viabilità sud è stata erroneamente indicata la particella n. 74b del foglio 1009 che, poiché non di proprietà dei Proponenti, sarà acquisita con successivi atti; nell’allegato n. 4 era stata erroneamente indicata tra le aree soggette ad opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo una porzione di area in realtà non oggetto di intervento, di proprietà di soggetti non proponenti;
- allo schema di Convenzione è stato aggiunto un allegato, il n. 5, relativo alla localizzazione dell’edilizia da convenzionare;
- il punto J) delle premesse e l’Articolo 18 del sopra citato Schema di Convenzione vengono riformulati e vengono aggiunti i nuovi Articoli 18bis e 18ter, in quanto i Proponenti si impegnano a garantire la quantità di edilizia convenzionata, per mq. 1.043 di S.L.P., come previsto dall’art. 6 comma 10 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., introdotto dalla variante n. 37, approvata con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 25 marzo 2002 (mecc. 2002 11925/009), esecutiva in data 8 aprile 2002;
- all’Articolo 4 dello Schema di Convenzione è stato aggiunto un periodo concernente l’eventuale necessità di acquisire con procedimento espropriativo alcune aree necessarie per viabilità e servizi, mentre all’Articolo 5 è stato aggiunto l’emendamento alla deliberazione n. 80 del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 01386/09) relativo allo stesso articolo;
- nello schema di Convenzione è stato eliminato l’articolo 19 inerente il termine per la stipula dell’atto in quanto tale condizione è stata riportata nell’atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima;
- nel progetto sono state modificate le seguenti tavole:
     - nella tavola n. 18, come da osservazione del Consorzio Acli Casa sopra richiamata, si è indicato con retino di colore blu l’edificio, all’interno dell’unità d’intervento n. 11 (foglio 1005 n. 35), che era stato erroneamente individuato con retino di colore verde nel Progetto adottato;
     - nelle tavole nn. 2 e 3, in parziale accoglimento delle osservazioni dei signori Facta Dolores e Pierino (vedi allegato n. 6), è stata riportata la rappresentazione grafica del fienile esistente, già individuato dal P.R.G. vigente;
     - nella tavola n. 4 è stato correttamente riportato l’edificio da realizzare sull’unità d’intervento U.22, area catastalmente individuata al Foglio 9 mappale 95;
     - nella tavola 24a sotto la voce "Riepilogo" è stato corretto il dato della "SLP esistente confermata", che è di mq. 14.924 anziché mq. 19.924;
     - nelle tavole 27a, 27b, 27c, 27d, 27e e 27f, il dato concernente la nuova costruzione da localizzare all’interno dell’area di concentrazione è stato indicato nella colonna in alto a destra di ciascuna scheda relativa alle singole unità d’intervento, anziché con indicazione cromatica;
     - nella tavola n. 28 è stato corretto il dato totale della colonna C in mq. 14.924 anziché mq. 14.926.

Si ripropone pertanto il nuovo Schema di Convenzione, adeguato nelle parti necessarie, che per una sua più agevole consultazione si allega integralmente al presente atto.

Si fa presente che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2001 è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con nota n. 132151 dell’11 giugno 2001, ha comunicato di non aver deliberato e che, pertanto, il parere è da intendersi favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.

La medesima deliberazione è stata altresì trasmessa, ai sensi dell’art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per l’acquisizione del parere vincolante per la Città, alla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali che, con nota n. 11207/19/19.20 del 25 giugno 2001, ha comunicato, dall’esclusivo punto di vista del corretto inserimento ambientale, di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alle previsioni del programma integrato in variante.

L’approvazione definitiva del Programma Integrato in variante al P.R.G. comporta l’imposizione dei vincoli preordinati all’espropriazione sulle aree di proprietà privata per le quali sia prevista la realizzazione della viabilità e di altri servizi pubblici. A tal fine si è proceduto ad effettuare le previste comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 ai proprietari interessati. Nei termini assegnati sono giunte quattro osservazioni alle quali si è controdedotto nel documento allegato alla presente deliberazione.

Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso in data 5 febbraio 2003 dal Settore Tutela Ambiente, in sede di progettazione i Proponenti dovranno predisporre una documentazione di impatto acustico ex Lege n. 447/1995, mentre prima del rilascio della prima concessione edilizia dovranno produrre ai sensi della medesima disposizione di legge, al Settore Tutela Ambiente del Comune di Torino, una valutazione previsionale del clima acustico.

Si può, pertanto, procedere all’approvazione definitiva del Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo alla zona urbana consolidata residenziale mista denominata "Ambito del Villaretto", ai sensi degli artt. 6 comma 2 della L.R. n.18/96 e s.m.i. e 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente piano particolareggiato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 9 aprile 1996 n. 18 in attuazione dell’articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;

Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/96 e s.m.i. e dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. il Programma Integrato in variante al P.R.G., relativo alla zona urbana consolidata residenziale mista denominata "Ambito del Villaretto";

2) di prendere atto delle osservazioni presentate dal Consorzio Acli e da alcuni proprietari dell’Ambito Villaretto (all. 1 - 2 - 3 - 4 e 5 - n. ) e di approvare le relative controdeduzioni contenute nel documento che si unisce al presente provvedimento (all. 6 - n. );

3) di approvare il nuovo progetto di Programma Integrato allegato integralmente al presente provvedimento (all. 7 - n. );

4) di approvare il nuovo Schema di Convenzione allegato integralmente al presente provvedimento (all. 8 - n. );

5) di prendere atto che l’attuazione del presente Programma Integrato potrebbe richiedere l’acquisizione mediante procedimento espropriativo di alcune aree necessarie alla realizzazione della viabilità e dei servizi previsti;

6) di prendere atto che in relazione al presente Programma Integrato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;

7) di rinviare l'attuazione della presente deliberazione alla stipulazione per atto pubblico della convenzione allegata, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- la Cooperativa Edilizia CASAINSIEME PRIMA soc. coop. a r.l. con sede in Torino, Via Pastrengo 16 (P. IVA 03772990010), iscritta a Torino, Registro Imprese al n. 4323/80 in persona del legale rappresentante Sig. Sinatra Rosario, nato a Racalmuto (AG) il 9 luglio 1955, domiciliato per la carica in Torino, Via Pastrengo 16, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del C. d. A. della Cooperativa;
- la Cooperativa Edilizia SAN GIOVANNI ‘92 soc. coop. a r.l. con sede in Torino, Via Pastrengo 16 (P. IVA 062272910016), iscritta a Torino, Registro Imprese al n. 1159/92 in persona del legale rappresentante Sig. Cosimo Mirra, nato a Eboli (SA) il 9 febbraio 1953, domiciliato per la carica in Torino, Via Pastrengo 16, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del C. d. A. della Cooperativa;
- la Cooperativa Edilizia MARINA soc. coop. a r.l. con sede in Torino, Via Perrone 3 bis (P. IVA 05543280019), iscritta a Torino, Registro Imprese al n. 2819/88 in persona del legale rappresentante Sig. Lasalvia Vincenzo, nato a Orta Nova (FG) il 9 gennaio 1949, domiciliato per la carica in Torino, Via Perrone 3 bis, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del C. d. A. della Cooperativa;
- la Cooperativa Edilizia COMUNITÀ soc. coop. a r.l. con sede in Torino, Via Perrone 3 bis (P. IVA 02953830011), iscritta a Torino, Registro Imprese al n. 2386/83 in persona del legale rappresentante Sig. Chirone Giulio, nato a Torino il 31 dicembre 1944, domiciliato per la carica in Torino, Via Perrone 3 bis, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del C. d. A. della Cooperativa;
- il Sig. Benedetto Giovanni, nato a Torino il 20 aprile 1931 (C.F. BND GNN 31D20 L219L), domiciliato in Torino, Strada Comunale del Villaretto 203, il quale interviene in questo atto in proprio;
- il Sig. Conte Giuseppe, nato ad Andria (BA) il 30 luglio 1964 (C.F. CNT GPP 64L30 A285F), domiciliato in Torino, Strada Comunale del Villaretto 182, il quale interviene in questo atto in proprio ed in nome e per conto del Sig. Conte Vincenzo nato ad Andria (BA) il 13 aprile 1967 (C.F. CNT VCN 67D13 A285E) domiciliato in Torino, Strada Comunale del Villaretto 182 e del Sig. Conte Mario nato ad Andria (BA) il 18 agosto 1969 (C.F. CNT MRA 69M18 A285K) domiciliato in località Garnò n. 2 - Brezzo di Bedero (VA), con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Emendamento all'allegato 7 - Nuovo progetto di Programma Integrato:

La "Tav. 15 - Planimetria catastale con individuazione dei Proponenti dell'Ambito Villaretto - scala 1/1.500" è sostituita dalla nuova "Tav. 15 - Planimetria catastale con individuazione dei Proponenti del P.I. Villaretto - scala 1/1.500" (all. 9 - n. ).

Emendamento all'allegato 8 - Schema di Convenzione:

L' "All. 1 - Planimetria catastale con individuazione dei Proponenti dell'Ambito Villaretto - scala 1/1.500" è sostituita dal nuovo "All. 1 - Planimetria catastale con individuazione dei Proponenti del P.I. Villaretto - scala 1/1.500" (all. 10 - n. ).