Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Imm
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse interne,
Informatica
n. ord.67
2003 01705/008
OGGETTO: VIA QUITTENGO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNATURA BIANCA SU AREA PROPRIETÀ ENEL REAL ESTATE S.P.A. COSTITUZIONE SERVITU` A FAVORE DELLA CITTA`. CONVENZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Premesso che la Enel Real Estate S.p.A. è proprietaria
di unarea in via Quittengo 41 - Torino - identificata al
Catasto Terreni al F. 1187 n. 156, (destinata dal vigente Piano
Regolatore a Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.32
Viabilità) su una porzione della quale la Società
Metropolitana Acque Torino S.p.A., di seguito denominata S.M.A.T.
S.p.A., già Azienda Po Sangone, nellambito del programma
di manutenzione ordinaria periodo 2000/2003, ha manifestato la
necessità di realizzare, per conto della Città di
Torino, un collettore di fognatura bianca per convogliare i reflui
della via Paganini e della via Restori al collettore principale
già esistente e posizionato sulla presunta futura sede
della via Regaldi, insistente sul comprensorio di proprietà
della Enel Real Estate S.p.A..
Il collettore verrà realizzato attraverso la posa di una
tubazione in cemento ovoidale della lunghezza di metri 70,00,
della larghezza di metri 1,05 e dellaltezza di metri 0,70
circa, collocata ad una profondità di metri 4,00, come
si desume dal prospetto planimetrico relativo allarea dintervento
elaborato dalla S.M.A.T. S.p.A. di cui alla planimetria allegata
(all. 1 - n. ).
Tenuto presente che il carattere permanente delle opere ,trattandosi
di rami principali della rete fognaria, richiede la costituzione
di apposita servitù perpetua di passaggio a favore della
Città sullarea summenzionata, dietro corresponsione
di un equo indennizzo, che sulla base delle valutazioni del Settore
Estimo e Logistica del Patrimonio Comunale e delle richieste avanzate
dalla Proprietà è stato infine determinato in Euro
33,55 al metro quadrato.
Considerato che lasservimento interessa una porzione di
terreno continua lungo tutto il tracciato del realizzando collettore,
della larghezza massima di metri 3,00 e della lunghezza totale
di metri 70,00, per una superficie complessiva pari a metri quadrati
210,00 circa e pertanto lindennizzo a favore della Società
Enel Real Estate S.p.A. ammonta ad Euro 7.045,50, oltre I.V.A.
20%, che la stessa ha dichiarato di accettare.
Attesa la necessità di portare a compimento le operazioni
di realizzazione del collettore fognario di cui sopra, occorre
pertanto provvedere alla formalizzazione della costituzione della
suddetta servitù di passaggio a favore della Città
di Torino, secondo le modalità meglio precisate nellallegato
schema di Convenzione, che forma parte integrante della presente
deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare la costituzione di servitù di passaggio
di fognatura bianca a favore della Città di Torino a carico
dellarea di proprietà della Società Enel Real
Estate S.p.A., corrente in Roma, viale Tor di Quinto n. 47, C.F.
e P.I. n. 04478061007, identificata al Catasto Terreni al F. 1187
n. 156 parte, della superficie complessiva di metri quadrati 210,00
circa, secondo le modalità riportate nellallegato
schema di Convenzione (all. 2 - n. );
2) di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù,
la corresponsione di un equo indennizzo a favore della Società
Enel Real Estate S.p.A. nella misura di Euro 33,55/mq., per un
totale di Euro 7.045,50 oltre I.V.A. 20%, così di complessivi
Euro 8.454,60.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito
limpegno di spesa a carico della Città.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico della Città
e saranno sostenute dal Settore competente.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché
lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non
essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto.