Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Direzione

n. ord. 50
2003 01585/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MARZO 2003
(proposta dalla G.C. 7 marzo 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Anche quest’anno si propongono semplici integrazioni, piuttosto che modifiche, ad un articolato che ha ormai assunto carattere di stabilità.

Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo sono evidenziate in neretto le modifiche proposte (non vi sono abrogazioni di parti del testo attualmente in vigore).

Viene introdotto l’art. 4 bis (Altre agevolazioni) che recepisce la norma dell’art. 2, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (possibilità di deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 14 luglio 1999 – c.d. contratti assistiti), norma peraltro già applicata dal Consiglio e dalla Giunta Comunale sin dal 1999 in sede di approvazione delle aliquote ICI.

Ad evitare distorte interpretazioni della norma si è poi precisato che "L’accesso all’agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l’immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale".

Nell’art. 6 si è fatto esplicito rinvio ai provvedimenti dell’Amministrazione assunti per l’individuazione periodica dei valori di riferimento delle aree fabbricabili.

E’ stato introdotto un nuovo art. 10 (Norme particolari sulla riscossione). In esso:
-  è stata introdotta la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni operative, di procedere alla riscossione volontaria anche a mezzo Mod. F 24 o strumenti equivalenti;
-  per il pagamento delle "violazioni ICI" conseguenti ad avvisi di liquidazione e accertamento si è privilegiato il circuito bancario per i residenti nella Provincia di Torino. Quest’obbligo, temperato dalla diffusione sul territorio provinciale degli sportelli del concessionario della riscossione e degli istituti bancari convenzionati con lo stesso, trova spiegazione e fondamento in quanto segue. In generale, a differenza del circuito postale, quello bancario assicura maggiore rapidità di riscontro e rendicontazione: ciò serve ad evitare che nelle more l’Amministrazione possa assumere provvedimenti lesivi dei diritti dei contribuenti come, ad esempio, l’iscrizione a ruolo di somme già pagate ma non ancora rendicontate. Detto obbligo non può essere posto a carico dei non residenti, casi per altro non così frequenti, che potranno perciò avvalersi anche del circuito postale;
-  le suddette modalità di versamento sono applicate anche nel caso di pagamenti rateali per i quali non viene più posto a carico del debitore l’onere di presentare agli uffici, entro 10 giorni dalla loro esecuzione, copia della ricevuta di versamento come era previsto dall’art. 21, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento delle entrate tributarie comunali, ora emendato.

Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 7 marzo 2003, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
-  la Circoscrizione 9 ha espresso in tempo utile parere sfavorevole (all. 2 - n.               );
-  hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 (all. 3-9 - nn. );
-  le Circoscrizioni 4 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 19 dicembre 2002 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2002 n. 304 che proroga al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali per l’anno 2003;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (all. 1 - n. ) composto da 10 articoli;
2)  di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3)  di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4)  di dare atto, infine che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, al 1° gennaio 2003.


REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992 (4) e beneficiano delle agevolazioni previste dal successivo art. 9 (5), alle seguenti ulteriori condizioni:
a)  in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 58 D.Lgs. 446/1997 (6), il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b)  la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.

2. L’agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 3 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 (8), è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

Articolo 4 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant’altro costituisce pertinenza di un’abitazione principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi. L’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto macchina per unità immobiliare. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (9):
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza, assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune;
c) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) l’unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l’unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all’occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

Articolo 4 bis - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono essere deliberate aliquote più favorevoli, derogando anche al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento della deliberazione, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 14 luglio 1999 di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 citata.

2. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.

Articolo 5 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 (10) e l’imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.

2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall'Amministrazione a mezzo specifico provvedimento (17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.

3. (soppresso).

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (13).

Articolo 7 - FABBRICATI FATISCENTI E INABITABILI

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (14), come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 (15), in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell’edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 (16).

2. L’eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Articolo 8 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DA PARTE DEI CONTITOLARI

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

2. Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è responsabile esclusivamente della quota di imposta I.C.I. dovuta, la norma di cui al comma 1 è applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell’azione accertatrice.

Articolo 9 bis – COMUNICAZIONE AL COMUNE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI VARIAZIONE

1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nell’anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.

Articolo 10 – NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

1. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione volontaria potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.

2. Le somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento devono essere versate dai contribuenti residenti nella provincia di Torino presso le filiali e gli sportelli del concessionario della riscossione nonché presso gli istituti bancari convenzionati con lo stesso. I non residenti possono eseguire i versamenti, oltre che nelle forme di cui sopra, anche sul c/c postale n. 748103 intestato a Uniriscossioni S.p.A..

3. Le suddette modalità di versamento sono applicate anche nel caso di pagamenti rateali.

 

Note:

(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili.

(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni di fabbricati ed aree - ICI.

(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente - ICI.

(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.

(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni - ICI.

(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni - ICI.

(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base imponibile - ICI.

(12) Deliberazione C.C. n. 139/99 - mecc. 9904772/67 - Articolazione del territorio della Città di Torino in microzone omogenee. Approvazione.

(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 - Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria da quelli di manutenzione straordinaria.

(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del 10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 00237/013 del 21 gennaio 2003.