Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Direzione
n. ord. 49
2003 01584/013
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Larticolato in oggetto è ormai consolidato da tempo: quelle proposte più che modificazioni sono semplici precisazioni ed integrazioni.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dellattuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione: in questultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Allart. 13 comma 1-2 il limite al di sotto del quale non vengono effettuati incassi né, corrispondentemente, disposti rimborsi è stato elevato da Euro 10,33 a Euro 12,00 per anno in conformità a quanto disposto dallart. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 (Legge Finanziaria 2003).
Al comma 5 delle stesso articolo lobbligatorietà di compensazione tra crediti e debiti, ritenuta penalizzante per il contribuente, è stata modificata in possibilità. Per ragioni tecniche si è infine ritenuto di non ammettere la compensazione per le somme iscritte a ruolo (nuovo comma 6).
Nellart. 14 comma 3 è stato ripristinato il testo approvato nel Regolamento delle entrate di natura fiscale del Comune di Torino adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 dicembre 1999 con deliberazione n. 248/99, modificato per mero errore di editing nel Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 febbraio 2002 con deliberazione n. 31/2002.
Nellart. 17 è stato soppresso il 2° comma ritenendosi, comunque, di provvedere allinsinuazione in fallimenti quando limporto a credito superi la soglia di Euro 516,46.
Nellart. 20 comma 1 è stata introdotta la facoltà, ricorrendone le condizioni operative, di procedere alla riscossione volontaria delle entrate anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
Nellart. 21 (Dilazione, sospensione e rateazione del
pagamento):
- al comma 2 si è chiarita la natura della difficoltà
(finanziaria) e del credito (a fronte di cartelle di pagamento,
avvisi di liquidazione e accertamento);
- è stato introdotto lobbligo per il dirigente responsabile
della risorsa di entrata di dare riscontro alla richiesta di rateazione
entro 60 giorni dal suo ricevimento (comma 3);
- non viene consentita la rateazione quando il richiedente risulti
moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni e quando
sia iniziata nei suoi confronti la procedura esecutiva (comma
4);
- si è introdotto lobbligo per lufficio di
richiedere una garanzia fidejussoria quando limporto del
debito supera Euro 5.164,57 in luogo della facoltà circoscrivendone
così, anche nel suo interesse, lambito discrezionale.
- è stato eliminato lobbligo per il contribuente
(comma 4, ultimo periodo del testo precedente) di presentare agli
uffici copia delle ricevute dei pagamenti rateali entro 10 giorni
dalla loro esecuzione. Le nuove modalità di versamento
sono state introdotte nellart. 10 nel Regolamento ICI, imposta
alla quale si riferiscono.
E stato emendato il precedente testo dellart. 24 alla luce di un esame più approfondito del D.M. del Ministero delle Finanze dell11 febbraio 1997, n. 37 e della circolare ministeriale del 8 luglio 1997, n° 195 che ha portato alle seguenti conclusioni: nellarea del diritto lautotutela è finalizzata alleliminazione da parte dello stesso ente impositore di propri atti illegittimi ed inopportuni sul presupposto di uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico.
Lesercizio del potere di autotutela è del tutto discrezionale e prescinde dallistanza del contribuente, che al riguardo è da considerarsi in sede giurisdizionale.
Allart. 25, comma 1, viene ripristinato il testo preesistente omesso per errore tipografico nelledizione 2002.
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
sono stati richiesti, in data 7 marzo 2003, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- la Circoscrizione 9 ha espresso in tempo utile parere sfavorevole
(all. 2 - n. );
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni
1, 2, 3, 5, 6 e 7 (all. 3-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 8 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dellInterno 19 dicembre 2002 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2002 n. 304 che proroga al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali per lanno 2003
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lallegato testo modificato del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino (all. 1 n. ) composto da n. 25 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dellart. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 e nella circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2003.
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nellart. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dallaltro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.
1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dellordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente
regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
- Imposta comunale per lesercizio di imprese
arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle
acque.
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dellAmministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per lapprovazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per lanno precedente.
1. LAmministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando lAmministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte allarticolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili allacquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio telematico INTERNET.
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nelleffettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nellintento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dellammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dellesercizio dellattività di verifica e controllo tributario e per incentivare lattività di recupero dellevasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dellevasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nellottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
1. Ai fini dello svolgimento dellattività di cui allarticolo 9 (16) del presente regolamento, lAmministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante lorario ordinario di esercizio dellattività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nellesercizio dellattività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante limpiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Delleventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3. LAmministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato linizio del procedimento di verifica tributaria.
1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dallapplicazione dellistituto dellautotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della Divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti allimposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. LAmministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dellistanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per lAmministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.
1. Sulle somme dovute allAmministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dallart. 21 del presente regolamento (17), ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua (art. 17, Legge 146/1998)(18).
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dallAmministrazione dalla data di presentazione della relativa domanda.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, lAmministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.
1. Linsinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.
1. Linsinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.
2. (soppresso)
1. Le sanzioni previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole risorse di entrata vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta Comunale con la quale lAmministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie.
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica richiesta di parere, concernente lapplicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dellistanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola lAmministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dellistanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. Listanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente
del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo
caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale
sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) lindicazione del domicilio del contribuente
o delleventuale domiciliatario presso il quale devono essere
effettuate le comunicazioni dellAmministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dellAmministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallistante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, loriginale non posseduto dei documenti.
6. Listanza deve, altresì, contenere lesposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dellAmministrazione comunale.
1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dallufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro lultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dallart. 14 del presente Regolamento.
3. Il dirigente responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se limporto complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se limporto complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore.
6. Lammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
7. Lufficio, qualora le somme rateizzate superino limporto di Euro 5.164,57, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
1. Ai fini dello svolgimento dellattività di difesa in giudizio, lente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere lintervento dellAvvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. LEnte può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, lattività relativa al contenzioso tributario.
a) Ambito di applicazione
Laccertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dellufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile
sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
Laccertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dallaltro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici delloperazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
Laccertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dellaccertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dellatto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dellaccertamento
stesso attraverso lintervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dellaccertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dellaccertamento
con adesione
Il procedimento ad iniziativa dellufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997 (6).
Lufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce leffetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dellistanza, sia i termini per limpugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se laccertamento viene concordato con il contribuente,
lufficio redige in duplice esemplare latto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo lavvenuto
pagamento delle entrate per le quali non vi è lobbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nellatto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti,
anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui allart.
21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dellatto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto
stesso.
La quietanza dellavvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata allufficio che rilascia al contribuente
la copia dellatto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dallatto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dellultima rata.
e) Effetti della definizione
Allatto del perfezionamento della definizione con adesione,
lavviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e pubblica Amministrazione.
Laccertamento "ab origine" definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allaccertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se laccertamento con adesione si realizza
"ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
Lintervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile
ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne lesecutività, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto dufficio dallAmministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere lannullamento dellatto emanato se ritenuto illegittimo.
4. Leventuale diniego dellAmministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. Latto di annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa
di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché
possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. Latto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi allatto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dellatto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dellatto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dellAmministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra lAmministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. (soppresso).
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
Note:
(1) Legge 241/1990 Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 Capo III - Sezione 1^ Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 Art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 Istituto dellautotutela.
(9) Legge 662/1996 Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
(10) Legge 449/1997 Possibilità di regolamentare listituto del concordato.
(11) Legge 28/1999 Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
(12) Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D.Lgs. 267/2000 Testo unico dellordinamento degli enti locali.
(14) D.Lgs. 446/1997 Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento delle entrate tributarie Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento delle entrate tributarie Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento delle entrate tributarie Dilazione e sospensione del pagamento.
(18) Legge 146/1998 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dellAmministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario Art 17, Interessi e rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.
(19) D.Lgs. 46/1999 Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento delle entrate tributarie - Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Sezione V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
(22) Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province D.Lgs. 446/97.
(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dellinterpello e dellobbligo di risposta da parte dellAmministrazione finanziaria di cui allart. 11, comma 5, della Legge 212/2000.