Divisione Edilizia Ed Urbanistica Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 58
2003 01497/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 APRILE 2003

(proposta dalla G.C. 11 marzo 2003)

OGGETTO: ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - DITTA N. 24) DECRETO D'ESPROPRIO N. 5/94 - SIGNORI FENOGLIO-AGNOLINI - RETROCESSIONE TERRENI E RECUPERO SOMME - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 1790 del Consiglio Comunale del 14 giugno 1983 (mecc. 8301317/09), esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili destinati ad insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità nell'ambito della zona E/26 del P.E.E.P. - Borgata Rosa e si indicavano in quattro anni e sei mesi e precisamente dal 12 ottobre 1982, i termini per l'inizio ed il compimento del procedimento espropriativo; il termine venne successivamente prorogato fino al 12 ottobre 1995 con Decreto Sindacale n. 10 dell’8 ottobre 1992.

Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà dei signori FENOGLIO Stefanina e Mario alla ditta catastale n. 24) descritta al N.C.T. al F. 1140 part. n. 18 parte - N.C.E.U. F. 162 n. 111, 139 e 159 - (V.C.T. F. 162 n. 111a) della superficie di mq. 432.

Con Decreto del Sindaco della Città di Torino del 17 gennaio 1992 n. 1, successivamente modificato dal Decreto del Commissario Straordinario della Città di Torino n. 4 del 31 marzo 1993 in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 sulle indennità di esproprio, vennero determinate le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.

Con ordinanza del 19 ottobre 1993 venne disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti della indennità di L. 12.441.600 intestata alla signora FENOGLIO Stefanina e altri come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino del 31 dicembre 1993 nn. 1602/428149 per L. 12.441.600 (Euro 6.425,55), tuttora depositata alla Cassa DD.PP..

Con Decreto del Sindaco del 15 febbraio 1994 n. 5 venne pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Torino degli immobili in questione.

Avverso tale Decreto il signor FENOGLIO Mario, ha presentato ricorso al T.A.R., ricorso che risulta essere tuttora pendente.

In data 22 luglio 2002 i signori FENOGLIO Mario e AGNOLINI Carlo Nicola e Tiziana Maria Maddalena, questi ultimi due in qualità di coeredi a.c. da FENOGLIO Stefanina ai sensi degli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, hanno proposto istanza di retrocessione alla Città di Torino per i terreni precedentemente espropriati ma non utilizzati sui quali tra l’altro insistono i fabbricati in cui risiede il signor FENOGLIO Mario.

In data 12 febbraio 2003, gli stessi signori FENOGLIO-AGNOLINI hanno presentato dichiarazione concernente l’impegno a stipulare l’atto di retrocessione, la piena liberatoria per la Città e la rinuncia al ricorso pendente.

I documenti citati nei due precedenti capoversi sono conservati agli atti del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche.

Dalle verifiche effettuate dai civici settori tecnici interessati ed in particolare dal Settore Verde Pubblico Nuove Opere, è emerso che le aree in questione non sono state utilizzate dalla Città e non rivestono carattere di interesse nell’esecuzione dell’attuale progetto del "Parco del Meisino", di conseguenza, non essendo trascorso il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere eseguita l’opera, nel caso in esame il 12 ottobre 1995, e che la retrocessione dei beni espropriati ma non utilizzati, costituisce diritto potestativo ai proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree in oggetto.

In seguito alla stipulazione del relativo atto di retrocessione, si provvederà, con opportuno provvedimento dirigenziale di introito in favore della Città, al recupero delle somme, esattamente Euro 6.425,55, già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’espropriazione in oggetto e non svincolate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare, previa rinuncia formale alla causa pendente presso il T.A.R., la retrocessione da parte della Città delle seguenti aree così descritte al Catasto Terreni: ex ditta n. 24) N.C.T. F. 1140 part. n. 18 parte - N.C.E.U. F. 162 n. 111, 139 e 159 - (V.C.T. F. 162 n. 111a) della superficie di mq. 432, così come meglio evidenziato nell'estratto di planimetria (all. 1 - n. ) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a favore dei signori:
- FENOGLIO Mario, nato a Torino l’11 dicembre 1935 ed ivi residente in strada del Meisino n. 118 - cod.fisc. FNG MRA 35T11 L219W - per 1/2;
- AGNOLINI Carlo Nicola, nato a Torino il 2 aprile 1955 e residente ad Evere (Belgio) in Avenue de Cimitiere de BXL n. 63 - cod.fisc. GNL CLN 55D02 L219P - per 1/4 quale a.c. dalla madre FENOGLIO Stefanina;
- AGNOLINI Tiziana Maria Maddalena, nata a Torino il 19 settembre 1956 e residente a Forest (BXL - CAP) 186/329 in Avenue Moliere n. 95/2 - cod.fisc. GNL TNM 56P59 L219N - per il restante 1/4 quale a.c. dalla madre FENOGLIO Stefanina;

2) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;

3) di approvare il recupero da parte della Città della somma di Euro 6.425,55, più gli interessi maturati e maturandi, versata alla Cassa DD.PP. quale indennità dell'esproprio in argomento;

4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’introito della somma di Euro 6.425,55, più gli interessi maturati e maturandi, nonché ad apposito atto di stipula tra la Città ed i signori FENOGLIO Mario ed AGNOLINI Carlo Nicola e Tiziana Maria Maddalena l’effetto traslativo della proprietà delle aree oggetto di retrocessione.