Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 54
2003 01485/09

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 APRILE 2003

(proposta dalla G.C. 4 marzo 2003)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA B) DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA DI STRADA DELLA MAGRA ANGOLO VIA VITTIME DI BOLOGNA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un’area sistemata a verde pubblico nella Circoscrizione Amministrativa n. 6 - Barriera di Milano - Regio Parco - Falchera - Rebaudengo - Barca - Bertolla, in Strada della Magra angolo via Vittime di Bologna.
Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina tale area ad Area per Servizi pubblici S, in particolare a "Mercati e centri commerciali pubblici (am)".
Tale area è individuata sulla tavola allegata alle N.U.E.A. di P.R.G. del Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico quale "area per la quale si suggeriscono prescrizioni tese a imporre soluzioni progettuali che prendano in considerazione il rischio di allagamento per seminterrati e piani bassi", soggetta ai disposti dell’art. 30 bis delle N.U.E.A. di P.R.G..
Nell’ambito del programma di razionalizzazione dei servizi pubblici, il Comune ha riscontrato la necessità di un riassetto delle strutture mercatali, sia per adeguarsi alla legislazione europea, sia per intervenire indirettamente sul problema legato alla mobilità, verificato che l’offerta del servizio parcheggio nelle aree limitrofe alle strutture in questione è insufficiente e tale disfunzione provoca disagi nell’organizzazione.
In particolare, nell’ambito del programma complessivo di riorganizzazione delle aree mercatali, esteso a tutto il territorio urbano, è emerso il superamento della necessità di una nuova area mercatale localizzata nell’area ubicata lungo Strada della Magra angolo via Vittime di Bologna.
Con nota del 10 settembre 2002, prot. 5458/IX-10-2, la Circoscrizione VI ha, pertanto, proposto di modificare la destinazione urbanistica dell’area in oggetto in quanto, essendo la situazione ambientale e abitativa mutata con gli anni e avendo localizzato l’area mercatale in una zona più centrale rispetto ai nuovi insediamenti, tale area potrebbe essere opportunamente utilizzata per altri usi e tipi di servizio pubblico, in particolare "aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)".
Ciò premesso, occorre procedere ad una variazione urbanistica dell’area ai sensi dell’articolo 17, comma 8, lettera b) della Legge Urbanistica Regionale, da Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "am" – mercati e centri commerciali pubblici - ad "aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" – lettera "v".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, non varia la quantità di aree per servizi già presenti nel P.R.G. e costituisce modifica allo strumento urbanistico ai sensi del comma 8, lettera b), dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento è, altresì, coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Mobilità – Settore Tutela e Ambiente.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico è
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell’art. 17, comma 8 , lettera b) della L.R. 56/77 e s.m.i che prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area a Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "am" – mercati e centri commerciali pubblici - ad "aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" – lettera "v", così come descritto in narrativa e nell’allegato (all. 1 - n.                       ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.