Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse interne, Informatica

n. ord. 79
2003 01483/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 MAGGIO 2003

(proposta dalla G.C. 4 marzo 2003)

OGGETTO: TORINO CITTÀ D`ACQUE RIQUALIFICAZIONE SPONDA SINISTRA FIUME DORA RIPARIA TRATTO C.SO SVIZZERA/C.SO UMBRIA - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA` AREE A.S.L. 3 - IMPORTO EURO 63.834,95 - APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
e dell’Assessore Tricarico.

Premesso che l’A.S.L. 3 è proprietaria di una porzione di terreno compresa tra la cinta muraria esterna del complesso sanitario Amedeo di Savoia – Birago di Vische e la sponda sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria, censita al N.C.T. del Comune di Torino al Fg. 1155 nn. 79 e 82, della superficie complessiva di mq. 16.444 circa e destinata dal vigente Piano Regolatore a Servizi – Parchi pubblici, urbani e comprensoriali.
L’area, in passato già di proprietà del Comune di Torino a seguito di apposito provvedimento regionale adottato in esecuzione della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con la quale veniva disposto lo scioglimento degli Enti Ospedalieri e la devoluzione dei relativi beni patrimoniali ai Comuni territorialmente competenti, con l’obbligo di amministrazione e di destinazione del ricavato alle U.S.S.L., veniva trasferita al patrimonio dell’A.S.L. 3 con determinazione dirigenziale n. 399 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, Direzione Controllo delle Attività Sanitarie – Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario in data 20 novembre 2001.
Tale ultimo atto veniva adottato a seguito dell’approvazione dell’art. 24 della Legge Regionale 12 dicembre 1997 n. 61, con la quale veniva disposto il trasferimento alle Aziende Sanitarie dei beni immobili del Patrimonio dei Comuni e delle Provincie con vincolo di destinazione alle U.S.S.L. e non ancora assegnati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche.
Tenuto presente che già a partire dal giugno 2000 la Divisione Ambiente e Mobilità – Settore Verde Pubblico Nuove Opere, nell’ambito del progetto "Torino Città d’Acque", sottolineava la necessità di poter disporre dell’area suddetta in quanto interessata dal progetto preliminare di risanamento ambientale delle sponde del fiume Dora Riparia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 aprile 2000 (mecc. 2000 02702/046).
Tenuto conto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/46), veniva approvato il Progetto definitivo di risanamento ambientale del fiume Dora Riparia tra i corsi Potenza ed Umbria riguardante, in particolare, il tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria - Lotto I° -, sponda sinistra.
Considerato che il tratto in questione costituisce l’anello mancante al completamento della creazione di un parco fluviale continuo lungo tutto il corso torinese del fiume Dora Riparia, importante occasione per la predisposizione di un ambiente naturale nel cuore della Città attraverso l’esecuzione di opere intese alla realizzazione di una pista ciclo – pedonale e ginnica ed al rimboschimento dei siti a tutela dell’avifauna nidificante nell’area.
Giudicato pienamente condivisibile l’ulteriore intento di acquisire l’area per la messa in sicurezza dei luoghi attraverso la rimozione delle strutture fatiscenti ed il recupero ed il contenimento delle situazioni di frana mediante interventi di ingegneria naturalistica.
Considerato che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per il 4 dicembre 2000 dall’A.S.L. 3 ed avente per oggetto gli interventi di edilizia sanitaria presso il comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische, il Comune di Torino manifestava la disponibilità ad addivenire all’acquisto dell’area summenzionata, una volta formalizzato il trasferimento in proprietà all’A.S.L. 3, previa corresponsione del prezzo di esproprio, calcolato secondo quanto previsto dalla Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 e sulla base della valutazione del valore venale del terreno pari a L. 15.000/mq..
Tenuto presente che tale criterio di valutazione veniva altresì condiviso dall’A.S.L. 3, con deliberazione del Direttore Generale n. 265/005/2001 del 26 febbraio 2001, con la quale l’Azienda Sanitaria conveniva che il prezzo da corrispondere sarebbe stato determinato sulla base della consistenza effettiva del terreno successivamente alle operazioni di frazionamento.
Tenuto conto che a seguito delle suddette operazioni di frazionamento, eseguite dal Civico Ufficio Tecnico in data 6 agosto 2002, la consistenza effettiva della superficie da acquisire risulta corrispondente a mq. 16.444 circa, per un valore complessivo pari ad Euro 63.834,95, che l’A.S.L. 3 ha dichiarato di accettare.
Attesa la necessità di portare a compimento le operazioni di risanamento ambientale delle sponde del Fiume Dora Riparia nel tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria - Lotto I°, sponda sinistra, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/46) ed essendo pienamente condivisibile l’intento di realizzare un parco fluviale continuo lungo tutto il corso torinese del fiume, ricreando un ambiente naturale nel cuore della Città attraverso l’esecuzione di opere mirate alla realizzazione di una pista ciclo – pedonale e ginnica ed al rimboschimento dei siti a tutela dell’avifauna nidificante nell’area, appare necessario acquisire la proprietà dell’area suddetta dall’A.S.L. 3.
La spesa di cui sopra verrà sostenuta con mutuo della Cassa DD. PP., a valere sul "formale impegno" posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002 / 2004. L’erogazione della spesa sarà subordinata alla concessione del mutuo.
I relativi oneri finanziari sono inclusi nelle previsioni di spesa del Bilancio pluriennale, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 6 marzo 2002 (mecc. 2002 00430/24), esecutiva dal 19 marzo 2002 e saranno riproposti nel Bilancio pluriennale 2003/2005.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa:
a) di approvare l’acquisizione dell’area di cui in premessa, di proprietà dell’A.S.L. 3 della superficie complessiva di mq. 16.444 circa, alle seguenti condizioni:
1) l’Azienda Sanitaria Locale 3 corrente in C.so Svizzera n. 164 - C.F. e P. IVA 03127980013 – cede in proprietà alla Città l’area della superficie complessiva di mq. 16.444 circa, compresa tra la cinta muraria esterna del complesso sanitario Amedeo di Savoia – Birago di Vische e la sponda sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria, indicata in tinta rossa nell’allegato estratto di mappa (all. 1 - n.                              );
2) l’area è descritta al N.C.T. al Fg. 1155 nn. 79, 82;
3) l’area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, nonché da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge;
4) il corrispettivo di cessione per tale area resta stabilito in Euro 63.834,95 che la Città verserà integralmente in sede di formalizzazione dell’atto e che verrà sostenuto con mutuo della Cassa DD. PP. a valere sul "formale impegno" posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002/2004;
5) con successiva determinazione dirigenziale verranno definite l’approvazione e l’impegno della relativa spesa, contestualmente all’accertamento dell’entrata del mutuo di pari ammontare;
6) la formalizzazione dell’atto e l’erogazione della spesa saranno subordinate al perfezionamento del suddetto mutuo;
7) le spese di atto e conseguenti sono a carico della Città acquirente e saranno sostenute dal Settore competente;
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.