Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse interne,
Informatica
n. ord. 79
2003 01483/008
OGGETTO: TORINO CITTÀ D`ACQUE RIQUALIFICAZIONE SPONDA
SINISTRA FIUME DORA RIPARIA TRATTO C.SO SVIZZERA/C.SO UMBRIA -
ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA` AREE A.S.L. 3 - IMPORTO EURO 63.834,95
- APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
e dellAssessore Tricarico.
Premesso che lA.S.L. 3 è proprietaria di una porzione
di terreno compresa tra la cinta muraria esterna del complesso
sanitario Amedeo di Savoia Birago di Vische e la sponda
sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria,
censita al N.C.T. del Comune di Torino al Fg. 1155 nn. 79 e 82,
della superficie complessiva di mq. 16.444 circa e destinata dal
vigente Piano Regolatore a Servizi Parchi pubblici, urbani
e comprensoriali.
Larea, in passato già di proprietà del Comune
di Torino a seguito di apposito provvedimento regionale adottato
in esecuzione della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con la quale
veniva disposto lo scioglimento degli Enti Ospedalieri e la devoluzione
dei relativi beni patrimoniali ai Comuni territorialmente competenti,
con lobbligo di amministrazione e di destinazione del ricavato
alle U.S.S.L., veniva trasferita al patrimonio dellA.S.L.
3 con determinazione dirigenziale n. 399 dellAssessorato
alla Sanità della Regione Piemonte, Direzione Controllo
delle Attività Sanitarie Settore Osservatorio prezzi
e monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario in data 20 novembre
2001.
Tale ultimo atto veniva adottato a seguito dellapprovazione
dellart. 24 della Legge Regionale 12 dicembre 1997 n. 61,
con la quale veniva disposto il trasferimento alle Aziende Sanitarie
dei beni immobili del Patrimonio dei Comuni e delle Provincie
con vincolo di destinazione alle U.S.S.L. e non ancora assegnati
ai sensi dellart. 5 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche.
Tenuto presente che già a partire dal giugno 2000 la Divisione
Ambiente e Mobilità Settore Verde Pubblico Nuove
Opere, nellambito del progetto "Torino Città
dAcque", sottolineava la necessità di poter
disporre dellarea suddetta in quanto interessata dal progetto
preliminare di risanamento ambientale delle sponde del fiume Dora
Riparia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in
data 17 aprile 2000 (mecc. 2000 02702/046).
Tenuto conto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale
in data 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/46), veniva approvato
il Progetto definitivo di risanamento ambientale del fiume Dora
Riparia tra i corsi Potenza ed Umbria riguardante, in particolare,
il tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria - Lotto I°
-, sponda sinistra.
Considerato che il tratto in questione costituisce lanello
mancante al completamento della creazione di un parco fluviale
continuo lungo tutto il corso torinese del fiume Dora Riparia,
importante occasione per la predisposizione di un ambiente naturale
nel cuore della Città attraverso lesecuzione di opere
intese alla realizzazione di una pista ciclo pedonale e
ginnica ed al rimboschimento dei siti a tutela dellavifauna
nidificante nellarea.
Giudicato pienamente condivisibile lulteriore intento di
acquisire larea per la messa in sicurezza dei luoghi attraverso
la rimozione delle strutture fatiscenti ed il recupero ed il contenimento
delle situazioni di frana mediante interventi di ingegneria naturalistica.
Considerato che nellambito della Conferenza di Servizi indetta
per il 4 dicembre 2000 dallA.S.L. 3 ed avente per oggetto
gli interventi di edilizia sanitaria presso il comprensorio ospedaliero
Amedeo di Savoia Birago di Vische, il Comune di Torino
manifestava la disponibilità ad addivenire allacquisto
dellarea summenzionata, una volta formalizzato il trasferimento
in proprietà allA.S.L. 3, previa corresponsione del
prezzo di esproprio, calcolato secondo quanto previsto dalla Legge
n. 359 dell8 agosto 1992 e sulla base della valutazione
del valore venale del terreno pari a L. 15.000/mq..
Tenuto presente che tale criterio di valutazione veniva altresì
condiviso dallA.S.L. 3, con deliberazione del Direttore
Generale n. 265/005/2001 del 26 febbraio 2001, con la quale lAzienda
Sanitaria conveniva che il prezzo da corrispondere sarebbe stato
determinato sulla base della consistenza effettiva del terreno
successivamente alle operazioni di frazionamento.
Tenuto conto che a seguito delle suddette operazioni di frazionamento,
eseguite dal Civico Ufficio Tecnico in data 6 agosto 2002, la
consistenza effettiva della superficie da acquisire risulta corrispondente
a mq. 16.444 circa, per un valore complessivo pari ad Euro 63.834,95,
che lA.S.L. 3 ha dichiarato di accettare.
Attesa la necessità di portare a compimento le operazioni
di risanamento ambientale delle sponde del Fiume Dora Riparia
nel tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria - Lotto
I°, sponda sinistra, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale del 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/46) ed essendo pienamente
condivisibile lintento di realizzare un parco fluviale continuo
lungo tutto il corso torinese del fiume, ricreando un ambiente
naturale nel cuore della Città attraverso lesecuzione
di opere mirate alla realizzazione di una pista ciclo pedonale
e ginnica ed al rimboschimento dei siti a tutela dellavifauna
nidificante nellarea, appare necessario acquisire la proprietà
dellarea suddetta dallA.S.L. 3.
La spesa di cui sopra verrà sostenuta con mutuo della Cassa
DD. PP., a valere sul "formale impegno" posizione 4416471/00
del 23 luglio 2002 per il triennio 2002 / 2004. Lerogazione
della spesa sarà subordinata alla concessione del mutuo.
I relativi oneri finanziari sono inclusi nelle previsioni di spesa
del Bilancio pluriennale, approvato contestualmente al Bilancio
annuale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 6 marzo
2002 (mecc. 2002 00430/24), esecutiva dal 19 marzo 2002 e saranno
riproposti nel Bilancio pluriennale 2003/2005.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese:
per le motivazioni espresse in narrativa:
a) di approvare lacquisizione dellarea di cui in premessa,
di proprietà dellA.S.L. 3 della superficie complessiva
di mq. 16.444 circa, alle seguenti condizioni:
1) lAzienda Sanitaria Locale 3 corrente in C.so Svizzera
n. 164 - C.F. e P. IVA 03127980013 cede in proprietà
alla Città larea della superficie complessiva di
mq. 16.444 circa, compresa tra la cinta muraria esterna del complesso
sanitario Amedeo di Savoia Birago di Vische e la sponda
sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria,
indicata in tinta rossa nellallegato estratto di mappa (all.
1 - n. );
2) larea è descritta al N.C.T. al Fg. 1155 nn. 79,
82;
3) larea viene ceduta nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, libera comunque da persone e cose, nonché
da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantendone
la proprietà ogni evizione a norma di legge;
4) il corrispettivo di cessione per tale area resta stabilito
in Euro 63.834,95 che la Città verserà integralmente
in sede di formalizzazione dellatto e che verrà sostenuto
con mutuo della Cassa DD. PP. a valere sul "formale impegno"
posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002/2004;
5) con successiva determinazione dirigenziale verranno definite
lapprovazione e limpegno della relativa spesa, contestualmente
allaccertamento dellentrata del mutuo di pari ammontare;
6) la formalizzazione dellatto e lerogazione della
spesa saranno subordinate al perfezionamento del suddetto mutuo;
7) le spese di atto e conseguenti sono a carico della Città
acquirente e saranno sostenute dal Settore competente;
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché
lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non
essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto.